Art. 1. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni ed integrazioni;
Considerata l'opportunita' di un aggiornamento del vigente ordinamento didattico degli studi della Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, per quanto riguarda in special modo la laurea in chimica industriale;
Su conforme parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
La norma, di cui alla tabella XX annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , modificata con regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1375 , la quale dispone che la laurea in chimica industriale potra' essere conferita solo dalla Facolta' di chimica industriale della Universita' di Bologna, e dalle Facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali delle sedi universitarie, che posseggono la Facolta' di ingegneria o che siano sede dei politecnici e' integrata nel modo seguente:
"A tale condizione potra', tuttavia, derogarsi su conforme parere del Consiglio superiore, quando sia accertato che presso la Facolta' in cui detto corso vada istituito esistono gli insegnamenti e le attrezzature necessarie al suo regolare funzionamento".
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni ed integrazioni;
Considerata l'opportunita' di un aggiornamento del vigente ordinamento didattico degli studi della Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, per quanto riguarda in special modo la laurea in chimica industriale;
Su conforme parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
La norma, di cui alla tabella XX annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , modificata con regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1375 , la quale dispone che la laurea in chimica industriale potra' essere conferita solo dalla Facolta' di chimica industriale della Universita' di Bologna, e dalle Facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali delle sedi universitarie, che posseggono la Facolta' di ingegneria o che siano sede dei politecnici e' integrata nel modo seguente:
"A tale condizione potra', tuttavia, derogarsi su conforme parere del Consiglio superiore, quando sia accertato che presso la Facolta' in cui detto corso vada istituito esistono gli insegnamenti e le attrezzature necessarie al suo regolare funzionamento".