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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/11/2025, n. 6983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6983 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 492/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, composta dai Magistrati: dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente dott. Alberto TILOCCA Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento in secondo grado iscritto al n. R.G.V.G. 492 dell'anno 2024 riservato in decisione all'udienza del 10 luglio 2025, sostituita con trattazione scritta, vertente T R A
nato a [...] il [...] ( , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato a San Vito Romano, Viale Paolo VI, presso lo studio del procuratore, avv. Alessia ROCCA, che lo rappresenta e difende per delega rilasciata su foglio separato e allegato al reclamo APPELLANTE
E
nata a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata a Roma, Via Antonio Nibby n. 11, presso lo studio del procuratore, avv. Massimo BIASIOTTI MOGLIAZZA, che la rappresenta e difende per delega rilasciata su foglio separato e allegato in calce alla memoria di costituzione APPELLATA
E con la partecipazione del Procuratore Generale
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 4/2023 del Tribunale di Tivoli emessa il 6 giugno 2023, pubblicata il 27 giugno 2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5 febbraio 2022 , coniuge divorziata Controparte_1
di in forza di sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1007/2021, non Parte_1
passata a nuove nozze e titolare di assegno divorzile nella misura di 300,00 euro mensili oltre adeguamento annuale secondo gli indici Istat sul costo della vita, conveniva
[...]
dinanzi al citato Tribunale di Tivoli chiedendo, ai sensi dell'art. 12 bis Parte_1
della legge n. 898/70, l'attribuzione della quota di indennità di fine rapporto a lei spettante per avere il predetto coniuge cessato l'attività di lavoro dipendente il 30 novembre 2021 e per aver conseguentemente percepito il trattamento di fine rapporto.
, sebbene ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Parte_1
All'esito del giudizio – istruito documentalmente – la causa veniva decisa con la sentenza n° 4/2023 indicata in epigrafe, con cui il Tribunale di Tivoli accoglieva la domanda proposta da , attribuendole la somma di euro 12.072,69 e Controparte_1
condannando al pagamento della suddetta somma oltre interessi Parte_1
nonché al pagamento delle spese processuali liquidate in favore dell'Erario, per essere la parte vittoriosa ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Con ricorso depositato il 26 gennaio 2024 ha proposto appello Parte_1
avverso la suindicata sentenza, lamentando l'erroneità dell'impugnata sentenza, che aveva calcolato la somma dovuta alla ex coniuge – quale quota parte del trattamento di fine rapporto a lui spettante – individuando erroneamente gli anni da utilizzare a tal fine
(avendola calcolata in relazione a 36 anni anziché a 35) e che non aveva tenuto conto che la somma da lui percepita non poteva essere considerata netta perché ancora soggetta a tassazione definitiva;
ha pertanto chiesto che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, fosse rideterminata la somma dovuta alla coniuge divorziata e che l'efficacia esecutiva della sentenza fosse condizionata all'esito della futura definitiva tassazione che l'Agenzia delle Entrate avrebbe applicato.
2 Si è costituita che ha contestato l'avverso atto d'appello, di cui ha Controparte_1
chiesto il rigetto.
Con atto depositato il 24 giugno 2025 il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
Con decreto del Presidente di Sezione del 18 giugno 2025, depositato in data 20 giugno
2025, l'udienza del 10 luglio 2025, fissata per la decisione, è stata sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; nelle note a tal fine depositate i procuratori delle parti si sono riportati alle rispettive conclusioni e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto sottolineato che nessuna decisione è stata adottata sulla richiesta avanzata dall'appellante ai sensi dell'art. 283 c.p.c., considerato che il presente procedimento è stato deciso alla prima udienza di trattazione, non avendo inoltre il avanzato Parte_1
apposita richiesta ex art. 351 c.p.c. per la trattazione anticipata dell'istanza di sospensiva.
Nel merito l'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Il Tribunale, invero, ha erroneamente indicato il computo della durata del matrimonio coincidente con gli anni di servizio del rapporto di lavoro da cui deriva il trattamento di fine rapporto.
Dagli atti del procedimento risulta invece che la coppia contraeva matrimonio in Roma in data 19 aprile 1986; con provvedimento emesso il 20 settembre 2005 veniva omologata la separazione consensuale tra le parti e con sentenza n° 1007/2021, pubblicata il 1° luglio
2021, il Tribunale di Tivoli dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e riconosceva a un assegno divorzile pari a 300,00 euro mensili. Controparte_1
Risulta dalla documentazione prodotta dalle parti che il ha svolto la Parte_1
propria attività lavorativa per il Gruppo ENI S.p.a. dal 16 giugno 1983 sino al 30 novembre
2021 (per una durata di 38 anni), maturando un trattamento di fine rapporto netto pari a euro 31.858,50 e che gli anni del rapporto di lavoro coincidenti con il matrimonio sono compresi tra il 1986 e il 2021 e, dunque, sono pari a 35 anni.
Da qui l'esatta operazione di calcolo secondo la quale va individuata l'unità indennitaria di computo (31.858,50: 38 anni di lavoro = 838,38 euro); quest'ultima va poi moltiplicata per
3 gli anni di servizio coincisi con il matrimonio (838,38 x 35= 29.343,3 euro); su tale somma va infine calcolato il 40% (29.343,3: 100 x 40 = 11.737,32 euro).
La , coniuge divorziata e titolare di assegno divorzile, ha dunque diritto a CP_1
percepire, per il titolo azionato, la diversa e minore somma di 11.737,32 euro, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo effettivo;
va dunque accolto l'appello proposto sul punto da . Parte_1
Va invece respinta la richiesta ancora avanzata dal di condizionare Parte_1
l'efficacia esecutiva della sentenza all'esito della futura e definitiva riliquidazione delle imposte dovute sulla somma percepita a titolo di trattamento di fine rapporto, così come potrà eventualmente stabilire l'Agenzia delle Entrate.
La giurisprudenza di legittimità ha invero affermato che <<… il diritto del coniuge divorziato, che sia anche titolare dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6 della l. n. 898 del 1970, ad ottenere la quota del trattamento di fine rapporto dell'ex coniuge sorge nel momento in cui quest'ultimo matura il diritto a percepire detto trattamento e, dunque, al tempo della cessazione del rapporto di lavoro, anche se il relativo credito è esigibile solo quando - e nei limiti in cui - l'importo è effettivamente erogato…>> (Cass. civ.
24403/2022). Osserva quindi questa Corte che, in applicazione dell'art. 12 bis l. n. 898 del
1970, la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per l'ottenimento della quota del trattamento di fine rapporto spettante all'ex coniuge va verificata al momento in cui nasce, per quest'ultimo, il diritto all'ottenimento del T.F.R. nei confronti del datore di lavoro e l'effettiva percezione dello stesso rende esigibile la quota di spettanza dell'ex coniuge, essendo previsto il diritto di quest'ultimo <<…ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge..>>. Peraltro, la successiva ed eventuale tassazione che potrà essere effettuata dall'Agenzia delle Entrate è aleatoria ed è un elemento esterno alla fattispecie e, in quanto tale, non può incidere su un diritto già esigibile, posto che <<…il diritto alla quota del trattamento di fine rapporto, che matura con l'insorgenza del diritto a tale trattamento da parte dell'altro coniuge, diviene esigibile quando quest'ultimo percepisce il relativo trattamento…>> (cfr.
Cass., n. 8375/2025)
In tali limiti l'appello proposto da può essere accolto. Parte_1
Tenuto conto del tenore della decisione e dell'esito complessivo della lite, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
4
P.Q.M.
LA CORTE definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore Generale, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello proposto da e in parziale Parte_1
riforma della sentenza n. 4/2023 emessa dal Tribunale di Tivoli il 6 giugno 2023, ridetermina in complessivi euro 11.737,32 la somma spettante a ai Controparte_1
sensi dell'art. 12 bis della legge n. 898 del 1970; per l'effetto condanna
[...]
al pagamento in favore di dell'indicata somma di Parte_1 Controparte_1
11.737,32 euro, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione il 3 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna Maria PAGLIARI
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, composta dai Magistrati: dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente dott. Alberto TILOCCA Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento in secondo grado iscritto al n. R.G.V.G. 492 dell'anno 2024 riservato in decisione all'udienza del 10 luglio 2025, sostituita con trattazione scritta, vertente T R A
nato a [...] il [...] ( , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato a San Vito Romano, Viale Paolo VI, presso lo studio del procuratore, avv. Alessia ROCCA, che lo rappresenta e difende per delega rilasciata su foglio separato e allegato al reclamo APPELLANTE
E
nata a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata a Roma, Via Antonio Nibby n. 11, presso lo studio del procuratore, avv. Massimo BIASIOTTI MOGLIAZZA, che la rappresenta e difende per delega rilasciata su foglio separato e allegato in calce alla memoria di costituzione APPELLATA
E con la partecipazione del Procuratore Generale
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 4/2023 del Tribunale di Tivoli emessa il 6 giugno 2023, pubblicata il 27 giugno 2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5 febbraio 2022 , coniuge divorziata Controparte_1
di in forza di sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1007/2021, non Parte_1
passata a nuove nozze e titolare di assegno divorzile nella misura di 300,00 euro mensili oltre adeguamento annuale secondo gli indici Istat sul costo della vita, conveniva
[...]
dinanzi al citato Tribunale di Tivoli chiedendo, ai sensi dell'art. 12 bis Parte_1
della legge n. 898/70, l'attribuzione della quota di indennità di fine rapporto a lei spettante per avere il predetto coniuge cessato l'attività di lavoro dipendente il 30 novembre 2021 e per aver conseguentemente percepito il trattamento di fine rapporto.
, sebbene ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Parte_1
All'esito del giudizio – istruito documentalmente – la causa veniva decisa con la sentenza n° 4/2023 indicata in epigrafe, con cui il Tribunale di Tivoli accoglieva la domanda proposta da , attribuendole la somma di euro 12.072,69 e Controparte_1
condannando al pagamento della suddetta somma oltre interessi Parte_1
nonché al pagamento delle spese processuali liquidate in favore dell'Erario, per essere la parte vittoriosa ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Con ricorso depositato il 26 gennaio 2024 ha proposto appello Parte_1
avverso la suindicata sentenza, lamentando l'erroneità dell'impugnata sentenza, che aveva calcolato la somma dovuta alla ex coniuge – quale quota parte del trattamento di fine rapporto a lui spettante – individuando erroneamente gli anni da utilizzare a tal fine
(avendola calcolata in relazione a 36 anni anziché a 35) e che non aveva tenuto conto che la somma da lui percepita non poteva essere considerata netta perché ancora soggetta a tassazione definitiva;
ha pertanto chiesto che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, fosse rideterminata la somma dovuta alla coniuge divorziata e che l'efficacia esecutiva della sentenza fosse condizionata all'esito della futura definitiva tassazione che l'Agenzia delle Entrate avrebbe applicato.
2 Si è costituita che ha contestato l'avverso atto d'appello, di cui ha Controparte_1
chiesto il rigetto.
Con atto depositato il 24 giugno 2025 il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
Con decreto del Presidente di Sezione del 18 giugno 2025, depositato in data 20 giugno
2025, l'udienza del 10 luglio 2025, fissata per la decisione, è stata sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; nelle note a tal fine depositate i procuratori delle parti si sono riportati alle rispettive conclusioni e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto sottolineato che nessuna decisione è stata adottata sulla richiesta avanzata dall'appellante ai sensi dell'art. 283 c.p.c., considerato che il presente procedimento è stato deciso alla prima udienza di trattazione, non avendo inoltre il avanzato Parte_1
apposita richiesta ex art. 351 c.p.c. per la trattazione anticipata dell'istanza di sospensiva.
Nel merito l'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Il Tribunale, invero, ha erroneamente indicato il computo della durata del matrimonio coincidente con gli anni di servizio del rapporto di lavoro da cui deriva il trattamento di fine rapporto.
Dagli atti del procedimento risulta invece che la coppia contraeva matrimonio in Roma in data 19 aprile 1986; con provvedimento emesso il 20 settembre 2005 veniva omologata la separazione consensuale tra le parti e con sentenza n° 1007/2021, pubblicata il 1° luglio
2021, il Tribunale di Tivoli dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e riconosceva a un assegno divorzile pari a 300,00 euro mensili. Controparte_1
Risulta dalla documentazione prodotta dalle parti che il ha svolto la Parte_1
propria attività lavorativa per il Gruppo ENI S.p.a. dal 16 giugno 1983 sino al 30 novembre
2021 (per una durata di 38 anni), maturando un trattamento di fine rapporto netto pari a euro 31.858,50 e che gli anni del rapporto di lavoro coincidenti con il matrimonio sono compresi tra il 1986 e il 2021 e, dunque, sono pari a 35 anni.
Da qui l'esatta operazione di calcolo secondo la quale va individuata l'unità indennitaria di computo (31.858,50: 38 anni di lavoro = 838,38 euro); quest'ultima va poi moltiplicata per
3 gli anni di servizio coincisi con il matrimonio (838,38 x 35= 29.343,3 euro); su tale somma va infine calcolato il 40% (29.343,3: 100 x 40 = 11.737,32 euro).
La , coniuge divorziata e titolare di assegno divorzile, ha dunque diritto a CP_1
percepire, per il titolo azionato, la diversa e minore somma di 11.737,32 euro, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo effettivo;
va dunque accolto l'appello proposto sul punto da . Parte_1
Va invece respinta la richiesta ancora avanzata dal di condizionare Parte_1
l'efficacia esecutiva della sentenza all'esito della futura e definitiva riliquidazione delle imposte dovute sulla somma percepita a titolo di trattamento di fine rapporto, così come potrà eventualmente stabilire l'Agenzia delle Entrate.
La giurisprudenza di legittimità ha invero affermato che <<… il diritto del coniuge divorziato, che sia anche titolare dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6 della l. n. 898 del 1970, ad ottenere la quota del trattamento di fine rapporto dell'ex coniuge sorge nel momento in cui quest'ultimo matura il diritto a percepire detto trattamento e, dunque, al tempo della cessazione del rapporto di lavoro, anche se il relativo credito è esigibile solo quando - e nei limiti in cui - l'importo è effettivamente erogato…>> (Cass. civ.
24403/2022). Osserva quindi questa Corte che, in applicazione dell'art. 12 bis l. n. 898 del
1970, la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per l'ottenimento della quota del trattamento di fine rapporto spettante all'ex coniuge va verificata al momento in cui nasce, per quest'ultimo, il diritto all'ottenimento del T.F.R. nei confronti del datore di lavoro e l'effettiva percezione dello stesso rende esigibile la quota di spettanza dell'ex coniuge, essendo previsto il diritto di quest'ultimo <<…ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge..>>. Peraltro, la successiva ed eventuale tassazione che potrà essere effettuata dall'Agenzia delle Entrate è aleatoria ed è un elemento esterno alla fattispecie e, in quanto tale, non può incidere su un diritto già esigibile, posto che <<…il diritto alla quota del trattamento di fine rapporto, che matura con l'insorgenza del diritto a tale trattamento da parte dell'altro coniuge, diviene esigibile quando quest'ultimo percepisce il relativo trattamento…>> (cfr.
Cass., n. 8375/2025)
In tali limiti l'appello proposto da può essere accolto. Parte_1
Tenuto conto del tenore della decisione e dell'esito complessivo della lite, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
4
P.Q.M.
LA CORTE definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore Generale, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello proposto da e in parziale Parte_1
riforma della sentenza n. 4/2023 emessa dal Tribunale di Tivoli il 6 giugno 2023, ridetermina in complessivi euro 11.737,32 la somma spettante a ai Controparte_1
sensi dell'art. 12 bis della legge n. 898 del 1970; per l'effetto condanna
[...]
al pagamento in favore di dell'indicata somma di Parte_1 Controparte_1
11.737,32 euro, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione il 3 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna Maria PAGLIARI
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