Articolo 11 della Legge 11 dicembre 1984, n. 839
Articolo 10Articolo 12
Versione
1 gennaio 1985
Art. 11.
L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato assicura la piu' ampia e rapida diffusione della Gazzetta Ufficiale nell'intero territorio italiano, avvalendosi anche dei mezzi di distribuzione dei giornali.
La Gazzetta Ufficiale e' posta in vendita in ogni capoluogo di provincia non oltre il giorno successivo a quello in cui essa e' pubblicata.
La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle leggi e degli altri atti di maggiore importanza e' comunicata attraverso i notiziari radiotelevisivi.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1985