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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 26/05/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 437/2020 in materia di solo danni a cose
T R A
, nato a [...] il [...] C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...] C.F. , entrambi residenti in [...]
n. 40, rappresentati e difesi dall' Avv. LA BORIA MARIA RITA parte attrice
CONTRO
, C.F.: nata Bieledelf il 07/06/1973 e residente in [...] C.F._3
Ausonia, 24, , , nato a [...] il [...] e quivi residente Parte_3 C.F._4
in Via Ausonia, 24, nata a [...] il [...] e Parte_4 C.F._5
residente in [...], rappresentati e difesi dall'avv.VIRGA GIONATA
MARIA parte convenuta
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato i coniugi fede hanno adito questo tribunale al Parte_5
fine di vedere accertata e dichiarata la responsabilità dei convenuti in intestazione in merito a dei fenomeni infiltrativi che hanno interessato l'appartamento di cui sono proprietari posto al piano 2 dell'immobile sito a Gela in via Pasteur n. 40 oltre al vano garage sito nel medesimo immobile.
Parte attrice assume che nel corso dell'anno 2017 l'appartamento era oggetto di infiltrazioni provenienti dal vano terrazzo in proprietà dei convenuti mentre il garage presentava macchie di umidità provenienti da sovrastante locale che i convenuti utilizzavano come lavanderia.
Stante l'inerzia dei convenuti, gli attori hanno proposto ricorso per ATP instaurando procedimento n. 1182/2017 nel quale veniva nominato CTU che, in seno al proprio elaborato concludeva per la riconducibilità agli immobili dei convenuti dei fenomeni infiltrativi accertati quantificando in
€ 2.467,82 il costo necessario per eliminare i danni subiti all'interno degli immobili degli attori.
Parte attrice riferisce, che nelle more del giudizio, i convenuti hanno ceduto a terzi la proprietà dei loro appartamenti e si sono accordati con questi ultimi per la realizzazione dei lavori di ripristino del vano terrazzo. Gli attori documentano di aver ricevuto dalla convenuta la Controparte_1 somma stimata dal CTU in atp e pari a €. 2.467, 82 e che i lavori di sistemazione sono stati realizzati dai nuovi proprietari degli immobili dei convenuti sebbene a distanza di tempo dal verificarsi dei fenomeni infiltrativi.
Gli attori agiscono quindi per il riconoscimento delle spese e compensi legali sopportati nella fase di atp oltre che per il risarcimento del danno non patrimoniale per avere vissuto in ambiente insalubre quantificando la pretesa risarcitoria in €. 6.242, 13.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione e contestando, nel merito, le richieste di parte attrice ritenendo di aver adempiuto alle prescrizioni scaturite dal procedimento di atp.
Hanno altresì avanzato domanda riconvenzionale ritenendo di aver subito un danno non patrimoniale a seguito del comportamento persecutorio degli attori e per il quale producono documentazione medica con relativa quantificazione in complessivi €. 5.000,00.
Veniva disposta la mediazione ai fini della procedibilità dell'azione e alla successiva udienza, venivano concessi i termini ex art. 183 6 comma c.p.c.
Con apposita ordinanza venivano rigettate le richieste istruttorie avanzate in quanto inammissibili o vertenti su circostanze non contestate e, ritenuta matura la causa per la decisione veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni in presenza, successivamente sostituita con la trattazione cartolare.
Le parti si sono avvalse del diritto di depositare le rispettive note scritte. La causa è stata assegnata in decisione e le parti hanno prodotto le comparse conclusionali e le memorie di replica.
*** *** ***
In via preliminare deve dichiararsi la procedibilità dell'azione essendo stato esperito il procedimento di mediazione disposto da questo tribunale con ordinanza resa in data 09.10.2020.
Sul punto vale rilevare che il procedimento di mediazione, sebbene disposto in accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta, non si è perfezionato con esito positivo in quanto i convenuti non hanno ritenuto opportuno partecipare frustrando in tal modo il precipuo scopo deflattivo della procedura. La circostanza de qua risulta per tabula dal verbale di mediazione prodotto in atti e non può non essere produttiva di effetti sanzionatori. Al riguardo si dica che l'art. 8, co. 4 – bis, D.lgs 28/2010, nel testo in vigore fino al febbraio 2023, introdotto dalla riforma del 2013, prevedeva che “Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del Codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio”.
Detto quadro normativo, come è noto, è venuto profondamente a mutare a seguito dell'entrata in vigore, in data 28 febbraio 2023, della prima “tranche” della riforma c.d. Cartabia (D.lgs 149/2022).
L'attuale art. 12 – bis, D.lgs 28/2010, infatti, prevede che “1. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.
2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
4. Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorità di vigilanza competente”.
Ben si comprende, dunque, come dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione, sia ante che post-riforma, possano derivare conseguenze assai onerose per la parte assente ingiustificata per come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza1. 1 Tribunale di Roma (cfr., ex multis, sent. 26 luglio 2023, n. 11746) ha evidenziato come sia censurabile e, quindi, sanzionabile, il comportamento di un condominio che non partecipa alla mediazione senza alcun “giustificato motivo impeditivo” avente i caratteri della “assolutezza” e della “non temporaneità”, limitandosi, attraverso il suo amministratore, a manifestare la volontà di non voler partecipare alla mediazione.
Si è financo affermato che l'ingiustificata mancata partecipazione alla mediazione possa configurare un comportamento doloso, “…in quanto idoneo a determinare l'introduzione di una procedura giudiziale – evitabile – in un contesto giudiziario, quello italiano, saturo nei numeri e smisuratamente dilatato nella durata dei giudizi, tanto da comportare la condanna al versamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio” (cfr. Trib. di
Termini Imerese, sent. 7 aprile 2023, n. 412, con riferimento al regime antecedente alla riforma “Cartabia”: Nel merito
La domanda azionata da parte attrice è fondata nei limiti di cui appresso.
Quanto alla richiesta di rifusione delle spese e compensi professionali sostenuti da parte attrice nella procedura di atp deve rilevarsi che questo tribunale aderisce a quel filone interpretativo secondo cui le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e vanno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente ( Cass. n. 14268 del 2017; Cass. n. 15672 del 2005; Cass.
n. 1690 del 2000).
Nel caso di specie, alla luce delle risultanze della ctu resa in sede di atp, non ricorrono presupposti per la compensazione totale e/o parziale delle spese di lite.
Gli assunti degli odierni attori sono rimasti totalmente provati nel giudizio di atp se è vero come è vero che le infiltrazioni nelle proprietà degli attori sono state causalmente ricondotte alle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare di proprietà dei convenuti oltre che dal vano lavanderia.
Altrettanto sicure ed accertate sono state le somme necessarie al ripristino dello stato dei luoghi.
Peraltro, sul punto, è la stessa parte attrice a dichiarare che i lavori prescritti dal ctu in atp siano stati effettivamente realizzati ad opera dei nuovi proprietari degli immobili dei convenuti.
Passando oltre, il capo di domanda di parte attrice, tendente al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto alla salute (per essere gli attori stati costretti a vivere in ambiente insalubre) deve essere rigettata in quanto non supportata da idonea prova documentale.
Al riguardo si rilevi che la documentazione prodotta (peraltro l'unica) è costituita da una certificazione medica in cui si attesta che l'attore è genericamente affetto da patologia Pt_1
allergica senza ulteriori elementi identificativi della patologia che possano ricondursi causalmente all'esposizione protratta nel tempo alle muffe e alle efflorescenze prodotte dalle infiltrazioni.
Quanto alla richiesta attorea di vedersi rifuse le spese e competenze corrisposte al proprio CTP in sede di ATP deve dichiararsene la tardività atteso che la richiesta viene formulata esclusivamente in sede di comparsa conclusionale.
Le medesime considerazioni valgono per la richiesta risarcitoria di parte convenuta circa il danno non patrimoniale richiesto in conseguenza dei lamentati comportamenti persecutori che sarebbero stati attuati dagli attori. Al riguardo si dica che parte convenuta ha chiesto di provare testimonialmente la situazione di disagio psichico della convenuta che sarebbe Controparte_1 scaturita dall'instaurazione delle azioni giudiziarie da parte degli attori. Orbene, vale la pena evidenziare che le azioni incoate dagli odierni attori precedentemente al presente giudizio hanno trovato conferma nei documenti e provvedimenti adottati escludendosi così, l'intento persecutorio lamentato da parte convenuta.
Sulle spese legali
Le spese del presente giudizio, stante la soccombenza reciproca delle parti sui chiesti danni non patrimoniali e l'accoglimento integrale sul capo di domanda degli attori sulle spese del giudizio di atp , sono compensate per un terzo e la rimanente parte e posta a carico dei convenuti in solido.
Le spese del giudizio di atp sono invece poste per intero a carico dei convenuti come da dispositivo così come le spese e competenze corrisposte al CTU in atp per l'attività svolta.
Il Tutto in applicazione dei valori tariffari minimi di cui al D.M. n.55/2014 in base al decisum, alle caratteristiche delle difese e dell'attività istruttoria espletata.
Quanto alla mancata partecipazione dei convenuti al procedimento di mediazione, per come esposto in precedenza, ricorrono i presupposti per la condanna degli stessi in solido al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio.
P Q M
Il tribunale di Gela, nella persona del giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca, così decide:
Accoglie parzialmente la domanda di parte attrice
Condanna parte convenuta in solido alla rifusione a favore di parte attrice dei compensi professionali dovuti per il giudizio di atp iscritto al n. 1182/2017 nella misura di €. 1.000,00 oltre spese generali 15%, cap e iva come per legge + spese vive per C.U. e notifica atti.
Condanna parte convenuta in solido alla rifusione a favore di parte attrice dei compensi professionali corrisposti al CTU per il giudizio di atp iscritto al n. 1182/2017 nella misura di
€. 747,00 oltre cassa previdenza (giusto decreto di liquidazione del 25.3.2019).
Condanna parte convenuta in solido alla rifusione a favore di parte attrice dei compensi professionali dovuti per il presente giudizio nella misura di €. 1.200,00 (stante la compensazione di un terzo già operata per la reciproca soccombenza) oltre spese generali 15%, cap e iva come per legge + spese vive per C.U. e notifica atti (previa compensazione come sopra).
Condanna altresì parte convenuta in solido al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio.
Rigetta, in quanto non provata, la domanda di parte attrice e quella di parte convenuta tendente al risarcimento del danno non patrimoniale.
Così deciso in Gela 26.5.2025
Il Giudice Onorario
Giuseppe Vacirca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 437/2020 in materia di solo danni a cose
T R A
, nato a [...] il [...] C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...] C.F. , entrambi residenti in [...]
n. 40, rappresentati e difesi dall' Avv. LA BORIA MARIA RITA parte attrice
CONTRO
, C.F.: nata Bieledelf il 07/06/1973 e residente in [...] C.F._3
Ausonia, 24, , , nato a [...] il [...] e quivi residente Parte_3 C.F._4
in Via Ausonia, 24, nata a [...] il [...] e Parte_4 C.F._5
residente in [...], rappresentati e difesi dall'avv.VIRGA GIONATA
MARIA parte convenuta
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato i coniugi fede hanno adito questo tribunale al Parte_5
fine di vedere accertata e dichiarata la responsabilità dei convenuti in intestazione in merito a dei fenomeni infiltrativi che hanno interessato l'appartamento di cui sono proprietari posto al piano 2 dell'immobile sito a Gela in via Pasteur n. 40 oltre al vano garage sito nel medesimo immobile.
Parte attrice assume che nel corso dell'anno 2017 l'appartamento era oggetto di infiltrazioni provenienti dal vano terrazzo in proprietà dei convenuti mentre il garage presentava macchie di umidità provenienti da sovrastante locale che i convenuti utilizzavano come lavanderia.
Stante l'inerzia dei convenuti, gli attori hanno proposto ricorso per ATP instaurando procedimento n. 1182/2017 nel quale veniva nominato CTU che, in seno al proprio elaborato concludeva per la riconducibilità agli immobili dei convenuti dei fenomeni infiltrativi accertati quantificando in
€ 2.467,82 il costo necessario per eliminare i danni subiti all'interno degli immobili degli attori.
Parte attrice riferisce, che nelle more del giudizio, i convenuti hanno ceduto a terzi la proprietà dei loro appartamenti e si sono accordati con questi ultimi per la realizzazione dei lavori di ripristino del vano terrazzo. Gli attori documentano di aver ricevuto dalla convenuta la Controparte_1 somma stimata dal CTU in atp e pari a €. 2.467, 82 e che i lavori di sistemazione sono stati realizzati dai nuovi proprietari degli immobili dei convenuti sebbene a distanza di tempo dal verificarsi dei fenomeni infiltrativi.
Gli attori agiscono quindi per il riconoscimento delle spese e compensi legali sopportati nella fase di atp oltre che per il risarcimento del danno non patrimoniale per avere vissuto in ambiente insalubre quantificando la pretesa risarcitoria in €. 6.242, 13.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione e contestando, nel merito, le richieste di parte attrice ritenendo di aver adempiuto alle prescrizioni scaturite dal procedimento di atp.
Hanno altresì avanzato domanda riconvenzionale ritenendo di aver subito un danno non patrimoniale a seguito del comportamento persecutorio degli attori e per il quale producono documentazione medica con relativa quantificazione in complessivi €. 5.000,00.
Veniva disposta la mediazione ai fini della procedibilità dell'azione e alla successiva udienza, venivano concessi i termini ex art. 183 6 comma c.p.c.
Con apposita ordinanza venivano rigettate le richieste istruttorie avanzate in quanto inammissibili o vertenti su circostanze non contestate e, ritenuta matura la causa per la decisione veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni in presenza, successivamente sostituita con la trattazione cartolare.
Le parti si sono avvalse del diritto di depositare le rispettive note scritte. La causa è stata assegnata in decisione e le parti hanno prodotto le comparse conclusionali e le memorie di replica.
*** *** ***
In via preliminare deve dichiararsi la procedibilità dell'azione essendo stato esperito il procedimento di mediazione disposto da questo tribunale con ordinanza resa in data 09.10.2020.
Sul punto vale rilevare che il procedimento di mediazione, sebbene disposto in accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta, non si è perfezionato con esito positivo in quanto i convenuti non hanno ritenuto opportuno partecipare frustrando in tal modo il precipuo scopo deflattivo della procedura. La circostanza de qua risulta per tabula dal verbale di mediazione prodotto in atti e non può non essere produttiva di effetti sanzionatori. Al riguardo si dica che l'art. 8, co. 4 – bis, D.lgs 28/2010, nel testo in vigore fino al febbraio 2023, introdotto dalla riforma del 2013, prevedeva che “Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del Codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio”.
Detto quadro normativo, come è noto, è venuto profondamente a mutare a seguito dell'entrata in vigore, in data 28 febbraio 2023, della prima “tranche” della riforma c.d. Cartabia (D.lgs 149/2022).
L'attuale art. 12 – bis, D.lgs 28/2010, infatti, prevede che “1. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.
2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
4. Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorità di vigilanza competente”.
Ben si comprende, dunque, come dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione, sia ante che post-riforma, possano derivare conseguenze assai onerose per la parte assente ingiustificata per come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza1. 1 Tribunale di Roma (cfr., ex multis, sent. 26 luglio 2023, n. 11746) ha evidenziato come sia censurabile e, quindi, sanzionabile, il comportamento di un condominio che non partecipa alla mediazione senza alcun “giustificato motivo impeditivo” avente i caratteri della “assolutezza” e della “non temporaneità”, limitandosi, attraverso il suo amministratore, a manifestare la volontà di non voler partecipare alla mediazione.
Si è financo affermato che l'ingiustificata mancata partecipazione alla mediazione possa configurare un comportamento doloso, “…in quanto idoneo a determinare l'introduzione di una procedura giudiziale – evitabile – in un contesto giudiziario, quello italiano, saturo nei numeri e smisuratamente dilatato nella durata dei giudizi, tanto da comportare la condanna al versamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio” (cfr. Trib. di
Termini Imerese, sent. 7 aprile 2023, n. 412, con riferimento al regime antecedente alla riforma “Cartabia”: Nel merito
La domanda azionata da parte attrice è fondata nei limiti di cui appresso.
Quanto alla richiesta di rifusione delle spese e compensi professionali sostenuti da parte attrice nella procedura di atp deve rilevarsi che questo tribunale aderisce a quel filone interpretativo secondo cui le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e vanno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente ( Cass. n. 14268 del 2017; Cass. n. 15672 del 2005; Cass.
n. 1690 del 2000).
Nel caso di specie, alla luce delle risultanze della ctu resa in sede di atp, non ricorrono presupposti per la compensazione totale e/o parziale delle spese di lite.
Gli assunti degli odierni attori sono rimasti totalmente provati nel giudizio di atp se è vero come è vero che le infiltrazioni nelle proprietà degli attori sono state causalmente ricondotte alle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare di proprietà dei convenuti oltre che dal vano lavanderia.
Altrettanto sicure ed accertate sono state le somme necessarie al ripristino dello stato dei luoghi.
Peraltro, sul punto, è la stessa parte attrice a dichiarare che i lavori prescritti dal ctu in atp siano stati effettivamente realizzati ad opera dei nuovi proprietari degli immobili dei convenuti.
Passando oltre, il capo di domanda di parte attrice, tendente al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto alla salute (per essere gli attori stati costretti a vivere in ambiente insalubre) deve essere rigettata in quanto non supportata da idonea prova documentale.
Al riguardo si rilevi che la documentazione prodotta (peraltro l'unica) è costituita da una certificazione medica in cui si attesta che l'attore è genericamente affetto da patologia Pt_1
allergica senza ulteriori elementi identificativi della patologia che possano ricondursi causalmente all'esposizione protratta nel tempo alle muffe e alle efflorescenze prodotte dalle infiltrazioni.
Quanto alla richiesta attorea di vedersi rifuse le spese e competenze corrisposte al proprio CTP in sede di ATP deve dichiararsene la tardività atteso che la richiesta viene formulata esclusivamente in sede di comparsa conclusionale.
Le medesime considerazioni valgono per la richiesta risarcitoria di parte convenuta circa il danno non patrimoniale richiesto in conseguenza dei lamentati comportamenti persecutori che sarebbero stati attuati dagli attori. Al riguardo si dica che parte convenuta ha chiesto di provare testimonialmente la situazione di disagio psichico della convenuta che sarebbe Controparte_1 scaturita dall'instaurazione delle azioni giudiziarie da parte degli attori. Orbene, vale la pena evidenziare che le azioni incoate dagli odierni attori precedentemente al presente giudizio hanno trovato conferma nei documenti e provvedimenti adottati escludendosi così, l'intento persecutorio lamentato da parte convenuta.
Sulle spese legali
Le spese del presente giudizio, stante la soccombenza reciproca delle parti sui chiesti danni non patrimoniali e l'accoglimento integrale sul capo di domanda degli attori sulle spese del giudizio di atp , sono compensate per un terzo e la rimanente parte e posta a carico dei convenuti in solido.
Le spese del giudizio di atp sono invece poste per intero a carico dei convenuti come da dispositivo così come le spese e competenze corrisposte al CTU in atp per l'attività svolta.
Il Tutto in applicazione dei valori tariffari minimi di cui al D.M. n.55/2014 in base al decisum, alle caratteristiche delle difese e dell'attività istruttoria espletata.
Quanto alla mancata partecipazione dei convenuti al procedimento di mediazione, per come esposto in precedenza, ricorrono i presupposti per la condanna degli stessi in solido al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio.
P Q M
Il tribunale di Gela, nella persona del giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca, così decide:
Accoglie parzialmente la domanda di parte attrice
Condanna parte convenuta in solido alla rifusione a favore di parte attrice dei compensi professionali dovuti per il giudizio di atp iscritto al n. 1182/2017 nella misura di €. 1.000,00 oltre spese generali 15%, cap e iva come per legge + spese vive per C.U. e notifica atti.
Condanna parte convenuta in solido alla rifusione a favore di parte attrice dei compensi professionali corrisposti al CTU per il giudizio di atp iscritto al n. 1182/2017 nella misura di
€. 747,00 oltre cassa previdenza (giusto decreto di liquidazione del 25.3.2019).
Condanna parte convenuta in solido alla rifusione a favore di parte attrice dei compensi professionali dovuti per il presente giudizio nella misura di €. 1.200,00 (stante la compensazione di un terzo già operata per la reciproca soccombenza) oltre spese generali 15%, cap e iva come per legge + spese vive per C.U. e notifica atti (previa compensazione come sopra).
Condanna altresì parte convenuta in solido al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio.
Rigetta, in quanto non provata, la domanda di parte attrice e quella di parte convenuta tendente al risarcimento del danno non patrimoniale.
Così deciso in Gela 26.5.2025
Il Giudice Onorario
Giuseppe Vacirca