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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/11/2025, n. 4181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4181 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona della dott.ssa Annamaria Buffardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 9275 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024, tra
(C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 P.IVA_1 in atti, dall'avv. Maurizio Falco, presso il cui studio in Napoli, alla via Egiziaca a Pizzofalcone n. 87, elettivamente domicilia
APPELLANTE
E
, (C.F. rappresentata e difensiva in virtù di procura in atti dall' avv. Controparte_1 C.F._1
NI Di LA, presso il cui studio in Frignano (CE) alla Via Sant'Antonio Abate n.8, elettivamente domicilia
APPELLATA nonchè
(C.F. ) in persona del Sindaco p.t., Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli Nord, n. 14326/2024, del
27.03.2023, pubblicata in data 20.09.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n.
6652/2022.
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 28.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione, qualificata ex art. 615 Controparte_1
c.p.c., dinanzi al Giudice di Pace di Napoli Nord per ottenere la declaratoria di sopravvenuta prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento n.028202100020207050000 di importo pari ad € 3.220,17 (ente impositore ) notificata in data 23.6.2022, in riferimento ad una contravvenzione codice Controparte_2 della strada e relativo verbale di accerta-mento n.000116/V/16 notificata a mezzo posta in data 1.10.2016 dal
. Controparte_2
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 14326/2024, depositata il 20.09.2024, accoglieva la domanda e, per l'effetto, annullava la cartella di pagamento, dichiarando non dovute le somme richieste con la predetta cartella.
Avverso la predetta sentenza l ha tempestivamente proposto appello e ne ha Parte_1
chiesto la riforma nella parte in cui il giudice di prime cure non ha tenuto conto ai fini del calcolo dei termini di prescrizione della pretesa creditoria il termine di sospensione introdotto col Decreto-Legge 17.3.2020 n.18, art. 68, convertito con modificazioni dalla Legge 24.4.2020, n.27 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione), normativa introdotta per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID –
19.
Seppur regolarmente evocato in giudizio il non si è costituito sicchè ne va dichiarata Controparte_2
la contumacia.
Si costituiva eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, Controparte_1
l'infondatezza dello stesso insistendo sulla eccezione di prescrizione.
In via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 cod. proc. civ.) né, ancora, dipende dai capi impugnati delle sentenze (cfr. artt. 329 e 336 cod. proc. civ.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Sempre in via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'atto di appello con riferimento sia alla previsione di cui all'art. 342 c.p.c. - che inerisce principalmente i nuovi requisiti di forma dell'appello – quanto all'art. 348-bis
c.p.c. relativo alla ragionevole probabilità di successo del gravame.
Invero, dall'esame dello stesso emerge: l'individuazione della parte (o capo) della sentenza che si impugna (art. 342, 1° comma, n. 1, prima parte, c.p.c.; cd. parte rescindente); l'individuazione dell'errore del giudice di prime cure e la sua sottoposizione a critica (art. 342, 1° comma, n. 2, c.p.c.); l'individuazione, infine, del cd. 'progetto di sentenza' alternativo rispetto a quello contenuto nella sentenza appellata (art. 342, 1° comma, n. 1, seconda parte, c.p.c.; cd. parte rescissoria).
Quanto all'art. 348-bis c.p.c. - secondo il quale «Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta. Il primo comma non si applica quando: a) l'appello
è proposto relativamente a una delle cause di cui all'articolo 70, primo comma;
b) l'appello è proposto a norma dell'articolo 702 –quater») - si evidenzia l'esistenza della 'ragionevole probabilità' sia pure in termini di 'fumus boni iuris' . Esemplificative, sul punto, sono le linee guida della Corte di Appello di Milano del 10/10/2012, che prevedono espressamente che '…la prescrizione dettata dall'art. 348 ter c.p.c. va letta, quanto alla ragionevolezza della prognosi, alla stregua della valutazione del fumus boni iuris'. Ergo, l'appello per superare il filtro in questione deve presentare quel carattere di 'verosimile esistenza del diritto', secondo la definizione classica della dottrina e tipicamente richiesta nei procedimenti cautelari.
Nel merito l'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito enunciate.
Invero, il termine di prescrizione dei diritti di credito è stato oggetto di sospensione in virtù della disciplina dettata dalla normativa emergenziale del decretolegge n. 18/2020, promulgata per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19, a decorrere dall'8 marzo 2020. Infatti, l'art. 68 del decreto legge n. 18/2020 nella versione definitiva (modificato dall'art. 1, comma 1, della Legge 24 aprile 2020, n. 27, in sede di conversione, successivamente dall'art. 154, comma 1, lettera a), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, dall'art. 99, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 e da ultimo dall'art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. 20 ottobre
2020, n. 129; la legge 27 novembre 2020, n. 159 ha poi abrogato il D.L. 129/2020) ha sancito, al suo comma 1, che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”
L'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 da ultimo citato così dispone: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria
contro
Controparte_4 [...] 5 gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni,
i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti
e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
L'interpretazione della previsione in esame non è stata univoca quanto alla possibilità di farne applicazione ai diritti di credito con termine di prescrizione scadente oltre il periodo della c.d. sospensione Covid.
A tal proposito, vi è stato un primo intervento della Corte di Cassazione, con riferimento all'art. 67 del d.l.
18/2020, norma complementare all'art. 68. In tale occasione la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che:
“l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da
COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo
11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' . Controparte_3
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art.
67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del
2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212” (cfr. Cass. Ord. del 15.01.2025, n.960). In breve, dall'ordinanza in questione è possibile desumere il principio di diritto per cui, a fronte di una norma che sospende la decorrenza dei termini per il pagamento dei tributi, dunque, favorevole al contribuente, è altresì necessario garantire la sospensione dei termini per gli adempimenti processuali.
In conseguenza di quanto osservato, è, allora, possibile così delineare il regime di sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 68: si distingue l'ipotesi in cui il termine di prescrizione del diritto di credito ricade nel periodo compreso nel biennio 2020-2021, allora, esso è posticipato al 31 dicembre 2023; mentre, ove il termine di prescrizione non ricada nel suddetto biennio, viene applicata la sospensione di 542 giorni, comportando la temporanea sospensione del termine di prescrizione, il quale riprende a decorrere per la parte che residua dal giorno successivo al termine del 31 agosto 2021.
In breve, nel periodo tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 (542 giorni) sono stati sospesi i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relative ai carichi affidati alla Controparte_4
.
[...]
Ciò posto, il giudice di prime cure non ha considerato predetta sospensione al fine di verificare l'estinzione per prescrizione del diritto di credito oggetto della presente controversia.
Per le ragioni esposte l'appello va accolto.
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92. comma 2, c.p.c., in ragione della complessità della normativa di riferimento e dei recenti interventi giurisprudenziali in ordine alle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 14326/24 pubblicata il 20/09/2024 del Parte_1
Giudice di pace di Napoli Nord, così provvede:
[...
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta l'opposizione proposta da
; CP_1
- compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Aversa, il 27.11.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Annamaria Buffardo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona della dott.ssa Annamaria Buffardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 9275 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024, tra
(C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 P.IVA_1 in atti, dall'avv. Maurizio Falco, presso il cui studio in Napoli, alla via Egiziaca a Pizzofalcone n. 87, elettivamente domicilia
APPELLANTE
E
, (C.F. rappresentata e difensiva in virtù di procura in atti dall' avv. Controparte_1 C.F._1
NI Di LA, presso il cui studio in Frignano (CE) alla Via Sant'Antonio Abate n.8, elettivamente domicilia
APPELLATA nonchè
(C.F. ) in persona del Sindaco p.t., Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli Nord, n. 14326/2024, del
27.03.2023, pubblicata in data 20.09.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n.
6652/2022.
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 28.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione, qualificata ex art. 615 Controparte_1
c.p.c., dinanzi al Giudice di Pace di Napoli Nord per ottenere la declaratoria di sopravvenuta prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento n.028202100020207050000 di importo pari ad € 3.220,17 (ente impositore ) notificata in data 23.6.2022, in riferimento ad una contravvenzione codice Controparte_2 della strada e relativo verbale di accerta-mento n.000116/V/16 notificata a mezzo posta in data 1.10.2016 dal
. Controparte_2
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 14326/2024, depositata il 20.09.2024, accoglieva la domanda e, per l'effetto, annullava la cartella di pagamento, dichiarando non dovute le somme richieste con la predetta cartella.
Avverso la predetta sentenza l ha tempestivamente proposto appello e ne ha Parte_1
chiesto la riforma nella parte in cui il giudice di prime cure non ha tenuto conto ai fini del calcolo dei termini di prescrizione della pretesa creditoria il termine di sospensione introdotto col Decreto-Legge 17.3.2020 n.18, art. 68, convertito con modificazioni dalla Legge 24.4.2020, n.27 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione), normativa introdotta per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID –
19.
Seppur regolarmente evocato in giudizio il non si è costituito sicchè ne va dichiarata Controparte_2
la contumacia.
Si costituiva eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, Controparte_1
l'infondatezza dello stesso insistendo sulla eccezione di prescrizione.
In via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 cod. proc. civ.) né, ancora, dipende dai capi impugnati delle sentenze (cfr. artt. 329 e 336 cod. proc. civ.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Sempre in via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'atto di appello con riferimento sia alla previsione di cui all'art. 342 c.p.c. - che inerisce principalmente i nuovi requisiti di forma dell'appello – quanto all'art. 348-bis
c.p.c. relativo alla ragionevole probabilità di successo del gravame.
Invero, dall'esame dello stesso emerge: l'individuazione della parte (o capo) della sentenza che si impugna (art. 342, 1° comma, n. 1, prima parte, c.p.c.; cd. parte rescindente); l'individuazione dell'errore del giudice di prime cure e la sua sottoposizione a critica (art. 342, 1° comma, n. 2, c.p.c.); l'individuazione, infine, del cd. 'progetto di sentenza' alternativo rispetto a quello contenuto nella sentenza appellata (art. 342, 1° comma, n. 1, seconda parte, c.p.c.; cd. parte rescissoria).
Quanto all'art. 348-bis c.p.c. - secondo il quale «Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta. Il primo comma non si applica quando: a) l'appello
è proposto relativamente a una delle cause di cui all'articolo 70, primo comma;
b) l'appello è proposto a norma dell'articolo 702 –quater») - si evidenzia l'esistenza della 'ragionevole probabilità' sia pure in termini di 'fumus boni iuris' . Esemplificative, sul punto, sono le linee guida della Corte di Appello di Milano del 10/10/2012, che prevedono espressamente che '…la prescrizione dettata dall'art. 348 ter c.p.c. va letta, quanto alla ragionevolezza della prognosi, alla stregua della valutazione del fumus boni iuris'. Ergo, l'appello per superare il filtro in questione deve presentare quel carattere di 'verosimile esistenza del diritto', secondo la definizione classica della dottrina e tipicamente richiesta nei procedimenti cautelari.
Nel merito l'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito enunciate.
Invero, il termine di prescrizione dei diritti di credito è stato oggetto di sospensione in virtù della disciplina dettata dalla normativa emergenziale del decretolegge n. 18/2020, promulgata per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19, a decorrere dall'8 marzo 2020. Infatti, l'art. 68 del decreto legge n. 18/2020 nella versione definitiva (modificato dall'art. 1, comma 1, della Legge 24 aprile 2020, n. 27, in sede di conversione, successivamente dall'art. 154, comma 1, lettera a), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, dall'art. 99, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 e da ultimo dall'art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. 20 ottobre
2020, n. 129; la legge 27 novembre 2020, n. 159 ha poi abrogato il D.L. 129/2020) ha sancito, al suo comma 1, che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”
L'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 da ultimo citato così dispone: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria
contro
Controparte_4 [...] 5 gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni,
i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti
e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
L'interpretazione della previsione in esame non è stata univoca quanto alla possibilità di farne applicazione ai diritti di credito con termine di prescrizione scadente oltre il periodo della c.d. sospensione Covid.
A tal proposito, vi è stato un primo intervento della Corte di Cassazione, con riferimento all'art. 67 del d.l.
18/2020, norma complementare all'art. 68. In tale occasione la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che:
“l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da
COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo
11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' . Controparte_3
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art.
67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del
2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212” (cfr. Cass. Ord. del 15.01.2025, n.960). In breve, dall'ordinanza in questione è possibile desumere il principio di diritto per cui, a fronte di una norma che sospende la decorrenza dei termini per il pagamento dei tributi, dunque, favorevole al contribuente, è altresì necessario garantire la sospensione dei termini per gli adempimenti processuali.
In conseguenza di quanto osservato, è, allora, possibile così delineare il regime di sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 68: si distingue l'ipotesi in cui il termine di prescrizione del diritto di credito ricade nel periodo compreso nel biennio 2020-2021, allora, esso è posticipato al 31 dicembre 2023; mentre, ove il termine di prescrizione non ricada nel suddetto biennio, viene applicata la sospensione di 542 giorni, comportando la temporanea sospensione del termine di prescrizione, il quale riprende a decorrere per la parte che residua dal giorno successivo al termine del 31 agosto 2021.
In breve, nel periodo tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 (542 giorni) sono stati sospesi i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relative ai carichi affidati alla Controparte_4
.
[...]
Ciò posto, il giudice di prime cure non ha considerato predetta sospensione al fine di verificare l'estinzione per prescrizione del diritto di credito oggetto della presente controversia.
Per le ragioni esposte l'appello va accolto.
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92. comma 2, c.p.c., in ragione della complessità della normativa di riferimento e dei recenti interventi giurisprudenziali in ordine alle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 14326/24 pubblicata il 20/09/2024 del Parte_1
Giudice di pace di Napoli Nord, così provvede:
[...
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta l'opposizione proposta da
; CP_1
- compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Aversa, il 27.11.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Annamaria Buffardo