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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/01/2025, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SO CI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/06/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina ,'arzagalli ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al 7 -ribunale per il riesame di Napoli. RITENUTO IN FATTO 1. Il tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Napoli rigettava I richiesta di riesame del sequestro preventivo della somma di euro tremilaottocent( tta ,kifirúd rinvenuta in un locale del quartiere "Scampia" all'interno di un calcio balilla divelto. Il Penale Sent. Sez. 2 Num. 1252 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 07/11/2024 tribunale riteneva che fossero emersi gli indizi del reato di ricettazione, identifi :ando il reato presupposto nel reato di spaccio di sostanza stupefacente 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che de Juceva: 2.1. violazione di legge: non vi sarebbero elementi per identificare I reato presupposto in quello previsto dall'art. 73 d.P.R. 309\90, non essendo sufficienti E tal fine né il luogo di custodia, né quello di rinvenimento del denaro;
2.2. violazione di legge: contrariamente a quanto affermato dal tribunale, il giudice per le indagini preliminari non avrebbe identificato in modo univoco il reato pres ipposto della ricettazione, ritenendo che lo stesso avrebbe potuto identificarsi anche in a tri reati come l'estorsione, la rapina o il furto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i motivi di ricorso sono infondati. 1.1.11 collegio condivide la giurisprudenza secondo cui ai fini della configura t i ità del reato di riciclaggio, occorre che il delitto presupposto sia individuato nella sua ti )ologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storici e fattua i. (Sez. 2, n. 46773 del 23/11/2021, Peri, Rv. 282433 - 02; Sez. 2, n. 29689 del 28/0 i/2019, Maddaloni, Rv. 277020). 1.2. Nel caso in esame il Tribunale offriva una motivazione sufficiente in oric ve alla identificazione del reato presupposto specificando quanto già affermato, seppur i i modo non univoco, dal giudice per le indagini preliminari. Si rilevava infatti che (a) la zona della custodia, ovvero una nota piazza di "si 13CCi()", (b) le modalità di conservazione del denaro, un calciobalilla conservato in locale pi )blic:o, (c) il taglio delle banconote, non omogeneo, fossero elementi gravemente indiziai it:i della provenienza del denaro dalla attività di spaccio. Il tribunale, con motivazione che si sottrae ad ogni censura, ha individuato i' reato presupposto in quello previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, individuando tu a serie di indici persuasivi negli elementi raccolti nel corso delle indagini, integrando e spec ' ,cando la motivazione del primo giudice. Si tratta di una motivazione che individua in modo sufficiente - anche i:enuto conto del fatto che si tratta di un accertamento effettuato nel corso delle i Idagini preliminari - la tipologia del reato presupposto, correttamente individuato nE I reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2 2.Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle si lese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process.,u 3ii Così deciso, il giorno 7 novembre 2024 L'estensore La Presidente
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina ,'arzagalli ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al 7 -ribunale per il riesame di Napoli. RITENUTO IN FATTO 1. Il tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Napoli rigettava I richiesta di riesame del sequestro preventivo della somma di euro tremilaottocent( tta ,kifirúd rinvenuta in un locale del quartiere "Scampia" all'interno di un calcio balilla divelto. Il Penale Sent. Sez. 2 Num. 1252 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 07/11/2024 tribunale riteneva che fossero emersi gli indizi del reato di ricettazione, identifi :ando il reato presupposto nel reato di spaccio di sostanza stupefacente 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che de Juceva: 2.1. violazione di legge: non vi sarebbero elementi per identificare I reato presupposto in quello previsto dall'art. 73 d.P.R. 309\90, non essendo sufficienti E tal fine né il luogo di custodia, né quello di rinvenimento del denaro;
2.2. violazione di legge: contrariamente a quanto affermato dal tribunale, il giudice per le indagini preliminari non avrebbe identificato in modo univoco il reato pres ipposto della ricettazione, ritenendo che lo stesso avrebbe potuto identificarsi anche in a tri reati come l'estorsione, la rapina o il furto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i motivi di ricorso sono infondati. 1.1.11 collegio condivide la giurisprudenza secondo cui ai fini della configura t i ità del reato di riciclaggio, occorre che il delitto presupposto sia individuato nella sua ti )ologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storici e fattua i. (Sez. 2, n. 46773 del 23/11/2021, Peri, Rv. 282433 - 02; Sez. 2, n. 29689 del 28/0 i/2019, Maddaloni, Rv. 277020). 1.2. Nel caso in esame il Tribunale offriva una motivazione sufficiente in oric ve alla identificazione del reato presupposto specificando quanto già affermato, seppur i i modo non univoco, dal giudice per le indagini preliminari. Si rilevava infatti che (a) la zona della custodia, ovvero una nota piazza di "si 13CCi()", (b) le modalità di conservazione del denaro, un calciobalilla conservato in locale pi )blic:o, (c) il taglio delle banconote, non omogeneo, fossero elementi gravemente indiziai it:i della provenienza del denaro dalla attività di spaccio. Il tribunale, con motivazione che si sottrae ad ogni censura, ha individuato i' reato presupposto in quello previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, individuando tu a serie di indici persuasivi negli elementi raccolti nel corso delle indagini, integrando e spec ' ,cando la motivazione del primo giudice. Si tratta di una motivazione che individua in modo sufficiente - anche i:enuto conto del fatto che si tratta di un accertamento effettuato nel corso delle i Idagini preliminari - la tipologia del reato presupposto, correttamente individuato nE I reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2 2.Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle si lese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process.,u 3ii Così deciso, il giorno 7 novembre 2024 L'estensore La Presidente