TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 09/06/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 894/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 894/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Fara in Sabina Parte_1 presso lo studio dell'avv. ANGELINI MATTEO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Bologna presso lo studio CP_1 delle avv. te CATHY LA TORRE e SILVIA GORINI che la rappresentano e difendono giusta procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del P.M. ex art. 70, n. 2 c.p.c.
Oggetto: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E SCIOGLIMENTO DEL
MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta di separazione e scioglimento del matrimonio, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51
c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto nel comune di Fara in Sabina (RI) il 02/09/2023, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune.
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che dalla loro unione non sono nati figli e che il matrimonio non ha avuto effetti felici.
Con sentenza n. 110/2024 depositata il 10.7.2024 è stata pronunciata la separazione tra le parti.
1 All'udienza di comparizione delle parti fissata per lo scioglimento del matrimonio, tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni congiunte:
Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile celebrato a Fara in Sabina (RI) il 02.09.2023 tra CP_1
e (Atto di Matrimonio n. 23 Parte I Ufficio 1 dell'anno 2023), mandando alla Cancelleria per le Parte_1 annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Fara in Sabina (RI) per le relative annotazioni.
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
All'esito della udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
***
Va senz'altro pronunciata lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza delle condizioni all'uopo richieste dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n.
898/70, nella formulazione vigente.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta
e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cass., n. 28727/2023).
La separazione dei coniugi, infatti, è stata pronunciata da questo Tribunale con sentenza n. n. 110/2024 depositata il 10.7.2024 all'esito del deposito del ricorso congiunto e da allora si è protratta senza interruzione, come concordemente riconosciuto.
Trascorso, quindi, il termine di legge, deve ormai ritenersi definitivamente cessata tra loro ogni comunione materiale e spirituale.
Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e il 02.09.2023 a CP_1 Parte_1
Fara in Sabina;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Fara in Sabina
(atto di matrimonio n. 23, Parte I, Ufficio 1, anno 2023);
- dichiara le spese di lite compensate.
Cosi deciso in Rieti, il 5 giugno 2025
Il giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 894/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Fara in Sabina Parte_1 presso lo studio dell'avv. ANGELINI MATTEO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Bologna presso lo studio CP_1 delle avv. te CATHY LA TORRE e SILVIA GORINI che la rappresentano e difendono giusta procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del P.M. ex art. 70, n. 2 c.p.c.
Oggetto: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E SCIOGLIMENTO DEL
MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta di separazione e scioglimento del matrimonio, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51
c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto nel comune di Fara in Sabina (RI) il 02/09/2023, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune.
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che dalla loro unione non sono nati figli e che il matrimonio non ha avuto effetti felici.
Con sentenza n. 110/2024 depositata il 10.7.2024 è stata pronunciata la separazione tra le parti.
1 All'udienza di comparizione delle parti fissata per lo scioglimento del matrimonio, tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni congiunte:
Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile celebrato a Fara in Sabina (RI) il 02.09.2023 tra CP_1
e (Atto di Matrimonio n. 23 Parte I Ufficio 1 dell'anno 2023), mandando alla Cancelleria per le Parte_1 annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Fara in Sabina (RI) per le relative annotazioni.
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
All'esito della udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
***
Va senz'altro pronunciata lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza delle condizioni all'uopo richieste dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n.
898/70, nella formulazione vigente.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta
e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cass., n. 28727/2023).
La separazione dei coniugi, infatti, è stata pronunciata da questo Tribunale con sentenza n. n. 110/2024 depositata il 10.7.2024 all'esito del deposito del ricorso congiunto e da allora si è protratta senza interruzione, come concordemente riconosciuto.
Trascorso, quindi, il termine di legge, deve ormai ritenersi definitivamente cessata tra loro ogni comunione materiale e spirituale.
Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e il 02.09.2023 a CP_1 Parte_1
Fara in Sabina;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Fara in Sabina
(atto di matrimonio n. 23, Parte I, Ufficio 1, anno 2023);
- dichiara le spese di lite compensate.
Cosi deciso in Rieti, il 5 giugno 2025
Il giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
2