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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 29/07/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 662/2025 V.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente 2
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di scioglimento del matrimonio civile, promossa
DA
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), residente in [...], domiciliata C.F._1
di fatto in Scicli, Contrada Lincino s.n.c., elettivamente domiciliata in
Caltagirone, Via A. Manzoni n. 24, presso lo studio dell'Avv. Angelina
Bevilacqua, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale rilasciata su foglio separato e
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), residente in [...], contrada Santa C.F._2
Margherita, elettivamente domiciliato in Vittoria (RG), in Via Palestro 102, presso lo studio dell'Avv. Giovanni De Giorgio, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. in sede 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso congiunto e Parte_1 Controparte_1 chiedevano al Tribunale adìto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile, dagli stessi contratto in data 13.8.2011, in Chiaramonte Gulfi (RG), dal quale non erano nati figli, alle condizioni ivi meglio specificate.
Veniva data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo.
Ciò premesso, deve ritenersi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di una sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dai coniugi suddetti, essendo emerso chiaramente dagli atti di causa il protrarsi ininterrotto della cessazione della convivenza tra i due, a far data dalla loro avvenuta separazione consensuale, con accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita di cui all'art. 6 del
D.L. n. 132/2014, convertito in Legge n. 162/2014, accordo successivamente munito di nulla - osta del P.M. in data 26-5-2023 - e infine trasmesso all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chiaramonte Gulfi -, come richiesto dall'art. 3, comma 2, lett. b), legge n. 898/1970.
E' evidente, altresì, l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i predetti, come desumibile dalla mancanza di soluzione di continuità nella cessazione della loro unione, rilevabile dalle 4
argomentazioni addotte nell'atto di ricorso, nonché dalla loro richiesta congiunta di separazione, prima, e di divorzio, poi.
Le condizioni stabilite concordemente dalle parti sono le seguenti:
“1.- I coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento in quanto entrambi economicamente indipendenti.
2.- Le parti danno atto che la con Controparte_2 nota pec del 14-10- 2024 ha accolto e dato seguito alla domanda di retrocessione dalla fidejussione, prestata in data 31-8-2021 in relazione il mutuo chirografario - n. 006601326948 contratto con sig. , Controparte_1 formulata dalla signora in data 30-5-2023. Parte_1
3.- Il sig. , nell'ipotesi di vendita dell'attività Controparte_1
commerciale di ristorazione (“Consiglio di Sicilia”) di Donnalucata via
Casmene n.79, per una somma superiore a € 200.000,00, si impegna e obbliga a versare immediatamente dopo l'incasso il 50% di tale eventuale eccedenza alla signora con bonifico il cui iban sarà Parte_1 comunicato.
4.- Il sig. , confermando la condizione di cui alla Controparte_1 separazione consensuale, autorizza la signora , giornalista e Parte_1 scrittrice, a scrivere e pubblicare liberamente, sotto qualsivoglia forma, dallo scritto alla realizzazione di produzioni cinematografiche e similari, fatti e circostanze traenti origine dalla pregressa gestione del ristorante “Consiglio di Sicilia”, nonché dalla vita coniugale, e ciò sia che lo riguardino direttamente che indirettamente, nel rispetto in ogni caso della sua immagine, che non potrà mai essere possibile oggetto di critiche in ordine alla sue qualità morali e personali. All'uopo il sig. rinuncia in Controparte_1
maniera definitiva e tombale a ogni eventuale diritto e/o pretesa di utilizzazione economica, sia in Italia che all'estero, quindi in tutto il mondo, compresi, a titolo esemplificativo, quelli di pubblicazione mediante stampa, 5
di messa in commercio, di elaborazione in altra forma letterale o artistica, compresi giornali, riviste, ebook, libri e ciò sia in lingua italiana che in qualsiasi lingua straniera. A tal fine il sig. assume l'obbligo Controparte_1 di sottoscrivere le necessarie liberatorie in favore della signora Pt_1
e delle case editrici che dovessero pubblicare opere della prima,
[...] previa verifica del rispetto delle superiori condizioni mediante la preliminare visione che gli sarà consentita della bozza o dell'opera, e nel rispetto pieno delle scadenze temporali editoriali che gli verranno di volta in volta richieste.
5.- Il sig. rinuncia a eventuali diritti pubblicitari Controparte_1 scaturenti da qualsiasi eventuale realizzazione letteraria o cinematografica o artistica o comunque similare, da parte della signora . Parte_1
6.- Le parti danno atto che la casa di Scicli c.da Lincino, di proprietà, compresi mobili e arredi, della signora (già adibita a casa Parte_1
coniugale), in data 20 giugno 2023, come da accordi di separazione, è stata rilasciata dal sig. . Controparte_1
7.- Le parti danno, altresì, atto che la vettura tg. Parte_2
FE988ZM, di proprietà del sig. , è stata restituita al Controparte_1 medesimo dalla signora in data 02 ottobre 2023, come da Parte_1
accordi verbali e tramite whatsapp tra gli ex coniugi, in deroga all'art. 1 delle condizioni della separazione.
8.- Il Signor si impegna entro mesi sei dal divorzio a Controparte_1 trasferire altrove la sua attuale residenza presso la proprietà della Signora
in Chiaramente Gulfi. Parte_1
9.- Le parti dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale intercorso e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente, ad eccezione degli obblighi di cui alle condizioni che precedono.
10.- Spese di causa interamente compensate”. 6
Questo Collegio non può che prendere atto delle statuizioni succitate, esulando le stesse dall'oggetto precipuo del presente giudizio.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, tenuto conto della natura della causa e del carattere congiunto della domanda in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile, contratto in data
13.8.2011, in Chiaramonte Gulfi (RG), dai coniugi , nata Parte_1
a Susa (TO) il 04-12-1964, e , nato a [...] il 29-03- Controparte_1
1979 (atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Chiaramonte Gulfi dell'anno 2011, p. II, serie C, atto n. 15);
prende atto delle condizioni di cui in parte motiva;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Chiaramonte Gulfi ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000; 7
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Chiaramonte Gulfi di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa il 25 luglio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 662/2025 V.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente 2
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di scioglimento del matrimonio civile, promossa
DA
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), residente in [...], domiciliata C.F._1
di fatto in Scicli, Contrada Lincino s.n.c., elettivamente domiciliata in
Caltagirone, Via A. Manzoni n. 24, presso lo studio dell'Avv. Angelina
Bevilacqua, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale rilasciata su foglio separato e
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), residente in [...], contrada Santa C.F._2
Margherita, elettivamente domiciliato in Vittoria (RG), in Via Palestro 102, presso lo studio dell'Avv. Giovanni De Giorgio, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. in sede 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso congiunto e Parte_1 Controparte_1 chiedevano al Tribunale adìto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile, dagli stessi contratto in data 13.8.2011, in Chiaramonte Gulfi (RG), dal quale non erano nati figli, alle condizioni ivi meglio specificate.
Veniva data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo.
Ciò premesso, deve ritenersi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di una sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dai coniugi suddetti, essendo emerso chiaramente dagli atti di causa il protrarsi ininterrotto della cessazione della convivenza tra i due, a far data dalla loro avvenuta separazione consensuale, con accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita di cui all'art. 6 del
D.L. n. 132/2014, convertito in Legge n. 162/2014, accordo successivamente munito di nulla - osta del P.M. in data 26-5-2023 - e infine trasmesso all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chiaramonte Gulfi -, come richiesto dall'art. 3, comma 2, lett. b), legge n. 898/1970.
E' evidente, altresì, l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i predetti, come desumibile dalla mancanza di soluzione di continuità nella cessazione della loro unione, rilevabile dalle 4
argomentazioni addotte nell'atto di ricorso, nonché dalla loro richiesta congiunta di separazione, prima, e di divorzio, poi.
Le condizioni stabilite concordemente dalle parti sono le seguenti:
“1.- I coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento in quanto entrambi economicamente indipendenti.
2.- Le parti danno atto che la con Controparte_2 nota pec del 14-10- 2024 ha accolto e dato seguito alla domanda di retrocessione dalla fidejussione, prestata in data 31-8-2021 in relazione il mutuo chirografario - n. 006601326948 contratto con sig. , Controparte_1 formulata dalla signora in data 30-5-2023. Parte_1
3.- Il sig. , nell'ipotesi di vendita dell'attività Controparte_1
commerciale di ristorazione (“Consiglio di Sicilia”) di Donnalucata via
Casmene n.79, per una somma superiore a € 200.000,00, si impegna e obbliga a versare immediatamente dopo l'incasso il 50% di tale eventuale eccedenza alla signora con bonifico il cui iban sarà Parte_1 comunicato.
4.- Il sig. , confermando la condizione di cui alla Controparte_1 separazione consensuale, autorizza la signora , giornalista e Parte_1 scrittrice, a scrivere e pubblicare liberamente, sotto qualsivoglia forma, dallo scritto alla realizzazione di produzioni cinematografiche e similari, fatti e circostanze traenti origine dalla pregressa gestione del ristorante “Consiglio di Sicilia”, nonché dalla vita coniugale, e ciò sia che lo riguardino direttamente che indirettamente, nel rispetto in ogni caso della sua immagine, che non potrà mai essere possibile oggetto di critiche in ordine alla sue qualità morali e personali. All'uopo il sig. rinuncia in Controparte_1
maniera definitiva e tombale a ogni eventuale diritto e/o pretesa di utilizzazione economica, sia in Italia che all'estero, quindi in tutto il mondo, compresi, a titolo esemplificativo, quelli di pubblicazione mediante stampa, 5
di messa in commercio, di elaborazione in altra forma letterale o artistica, compresi giornali, riviste, ebook, libri e ciò sia in lingua italiana che in qualsiasi lingua straniera. A tal fine il sig. assume l'obbligo Controparte_1 di sottoscrivere le necessarie liberatorie in favore della signora Pt_1
e delle case editrici che dovessero pubblicare opere della prima,
[...] previa verifica del rispetto delle superiori condizioni mediante la preliminare visione che gli sarà consentita della bozza o dell'opera, e nel rispetto pieno delle scadenze temporali editoriali che gli verranno di volta in volta richieste.
5.- Il sig. rinuncia a eventuali diritti pubblicitari Controparte_1 scaturenti da qualsiasi eventuale realizzazione letteraria o cinematografica o artistica o comunque similare, da parte della signora . Parte_1
6.- Le parti danno atto che la casa di Scicli c.da Lincino, di proprietà, compresi mobili e arredi, della signora (già adibita a casa Parte_1
coniugale), in data 20 giugno 2023, come da accordi di separazione, è stata rilasciata dal sig. . Controparte_1
7.- Le parti danno, altresì, atto che la vettura tg. Parte_2
FE988ZM, di proprietà del sig. , è stata restituita al Controparte_1 medesimo dalla signora in data 02 ottobre 2023, come da Parte_1
accordi verbali e tramite whatsapp tra gli ex coniugi, in deroga all'art. 1 delle condizioni della separazione.
8.- Il Signor si impegna entro mesi sei dal divorzio a Controparte_1 trasferire altrove la sua attuale residenza presso la proprietà della Signora
in Chiaramente Gulfi. Parte_1
9.- Le parti dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale intercorso e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente, ad eccezione degli obblighi di cui alle condizioni che precedono.
10.- Spese di causa interamente compensate”. 6
Questo Collegio non può che prendere atto delle statuizioni succitate, esulando le stesse dall'oggetto precipuo del presente giudizio.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, tenuto conto della natura della causa e del carattere congiunto della domanda in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile, contratto in data
13.8.2011, in Chiaramonte Gulfi (RG), dai coniugi , nata Parte_1
a Susa (TO) il 04-12-1964, e , nato a [...] il 29-03- Controparte_1
1979 (atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Chiaramonte Gulfi dell'anno 2011, p. II, serie C, atto n. 15);
prende atto delle condizioni di cui in parte motiva;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Chiaramonte Gulfi ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000; 7
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Chiaramonte Gulfi di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa il 25 luglio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti