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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 27/01/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di BERGAMO
Seconda sezione civile, procedure concorsuali ed esecuzioni forzate
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico D.ssa Maria Magrì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 397/2024 promossa da:
con sede legale a Seriate - BG (C.F./P. IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. NETTI ANDREA e dell'avv. BRASCA CRISTINA, con elezione di domicilio in Macerata (MC), via G. Carducci
n. 63, nello studio dell'avv. NETTI ANDREA;
ATTORE – OPPONENTE
contro
, con sede Controparte_1
legale a (C.F./P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2
tempore, con il patrocinio dell'avv. SIMONE GIOVANNI, con elezione di domicilio in VIA
SERBELLONI 4 20122 MILANO, nello studio dell'avv. SIMONE GIOVANNI;
CONVENUTO – OPPOSTO
Nonché contro
Controparte_2
, con sede legale in (C.F./P. IVA ), in
[...] CP_2 P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito;
CONVENUTO – OPPOSTO
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per parte attrice-opponente: “in via principale, accertata l'inesistenza di titolo idoneo all'avviata azione esecutiva contro e accertata l'illegittimità del procedimento Parte_1
attuato dall' per la riscossione del credito Controparte_1
mediante ruolo e/o accertata la totale carenza di legittimazione dall' Controparte_1
alla riscossione di un credito contrattuale mediante ruolo trasmesso
[...]
all'Agenzia delle Entrate, Ufficio riscossione, della prov. di dichiarare la nullità CP_2
e/o l'annullamento e/o l'invalidità e/o l'inefficacia nei confronti di della Parte_1
cartella di pagamento n. 019 2023 00190094 04 000, segnatamente del ruolo n.2023/004271, contenente l'intimazione al pagamento della somma di euro 67.248,32, notificato a mezzo
PEC in data 19/09/2023 dall' , prov. di ad Controparte_2 CP_2 [...]
e, per quanto occorra, le prodromiche intimazioni di pagamento e iscrizioni a Parte_1
ruolo; - in via principale, in subordine, in caso di mancato accoglimento della precedente richiesta, accertata la totale infondatezza della pretesa economica vantata dall'
[...]
, dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'invalidità e/o Controparte_1
l'inefficacia nei confronti di della cartella di pagamento n. 019 2023 Parte_1
00190094 04 000, segnatamente del ruolo n. 2023/004271, contenente l'intimazione al pagamento della somma di euro 67.248,32, notificato a mezzo PEC in data 19/09/2023 dall' , prov. di ad anche Controparte_2 CP_2 Parte_1
previo accertamento dell'importo effettivamente dovuto come verrà dimostrato in corso di causa ovvero determinato dal Giudice anche secondo equità; - con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Per parte convenuta-opposta: “Respingere l'avversa opposizione in quanto destituita di fondamento, con vittoria di spese e competenze di lite;
- In via di mero subordine, in caso di accoglimento delle domande formulate da compensare integralmente le Parte_1
spese e competenze di giudizio, sia relativamente alla fase sospensiva, sia relativamente a quella di merito”.
pagina 2 di 7 ************
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato il 10/01/2024, ha Parte_1
convenuto in giudizio Controparte_1
e
[...] Controparte_3
per la declaratoria ai sensi dell'art. 615 c.p.c. della nullità della cartella di pagamento n. 019
2023 00190094 04 000 (doc. n. 1 fascicolo attore), segnatamente del ruolo n.2023/004271, contenente l'intimazione al pagamento della somma di € 67.248,32, notificatagli in data
19/09/2023 dall' . Controparte_4
I motivi di contestazione riguardano: 1) l'assenza di un titolo esecutivo antecedente all'iscrizione a ruolo della somma dovuta, derivante dal mancato pagamento di un canone di locazione per la fornitura e la gestione da parte di di n. 20 distributori Parte_1
automatici di alimenti e bevande nell'ambito dei locali dell (doc. n. 2 Controparte_1
fascicolo attore); 2) la scadenza del contratto di locazione in data 24/11/2020, con conseguente venir meno del relativo obbligo di pagamento dei canoni di locazione per il periodo successivo;
infatti la pretesa creditoria dell' si basa sulla fattura Controparte_5
n. 79-1/10 del 20/02/2023 relativa al periodo 1/10/2022-31/12/2022, come risulta dalla cartella di pagamento notificata che rinvia al sollecito di pagamento del 03/04/2023 (doc. n.
17 fascicolo attore).
Il convenuto si è Controparte_1
tardivamente costituito in data 17/06/2024 (prima udienza fissata per il 18/06/2024),
contestando le pretese avversarie e chiedendo il rigetto delle sue domande.
Il convenuto non si è costituito nonostante la regolarità Controparte_2
della notificazione dell'atto di citazione nei suoi confronti, e ne è stata perciò dichiarata la contumacia alla prima udienza del 27/06/2024.
Alla medesima udienza del 27/06/2024 le parti hanno chiesto rimettersi la causa in decisione e pertanto essa è stata rinviata per discussione al 13/01/2025, udienza che si è tenuta mediante pagina 3 di 7 trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. All'esito con ordinanza del 23/01/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
************
1 – Nel merito della causa possono essere integralmente richiamate le argomentazioni già
svolte nel decreto di sospensione della efficacia esecutiva della cartella esattoriale emesso
inaudita altera parte in data 22/02/2024, con la relativa ordinanza di conferma emessa in data 08/03/2024. Dette argomentazioni si riportano di seguito per esteso per far parte integrante della sentenza:
“…RILEVATO che dalla lettura della citazione risulta che la cartella di pagamento riguardi
il mancato pagamento di un servizio di natura contrattuale a carattere privatistico e che
l'iscrizione a ruolo non è stata preceduta da alcuna formazione di un titolo esecutivo, in
violazione dell'art. 474 c.p.c.;
Visto l'art. 615, 1° comma, c.p.c.
P.Q.M.
In accoglimento della richiesta di sospende l'efficacia esecutiva della Parte_1
cartella di pagamento n. 019 2023 00190094 04 000 del ruolo n. 2023/004271, contenente
l'intimazione al pagamento della somma di € 67.248,32, notificato a mezzo PEC in data
19/09/2023 dall' , prov. di alla Controparte_2 CP_2 Parte_1
(così decreto del 22/02/2024).
[...]
E ancora “RICHIAMATO il proprio decreto del 22/02/2024 emesso inaudita altera parte, che
ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 019 2023
00190094 04 000 del ruolo n. 2023/004271, contenente l'intimazione al pagamento della
somma di € 67.248,32, notificato a mezzo PEC in data 19/09/2023 dall' Controparte_2
, prov. di alla
[...] CP_2 Parte_1
RILEVATO che all'udienza tenutasi il 07/03/2024 l
[...]
si è rimessa alla decisione del Giudice, Controparte_1
riservandosi una più compiuta difesa nella fase di merito, mentre nessuno è comparso per
pagina 4 di 7 , nonostante la regolarità della notificazione Controparte_2
del decreto di fissazione udienza;
RITENUTO pertanto che la situazione di fatto e di diritto sia rimasta inalterata rispetto a
quella valutata al momento della emissione del decreto emesso inaudita altera parte;
Visto l'art. 615, 1° comma, c.p.c.
P.Q.M.
In accoglimento della richiesta di conferma il proprio decreto del Parte_1
22/02/2024 emesso inaudita altera parte e, per l'effetto, sospende l'efficacia esecutiva della
cartella di pagamento n. 019 2023 00190094 04 000 del ruolo n. 2023/004271, contenente
l'intimazione al pagamento della somma di € 67.248,32, notificato a mezzo PEC in data
19/09/2023 dall' , prov. di alla Controparte_2 CP_2 Parte_1
(così ordinanza del 08/03/2024).
[...]
2 – Infatti, la pretesa creditoria di Controparte_1
trova il suo titolo nel contratto del 07/5/2015 stipulato fra le parti ed avente
[...]
ad oggetto: “contratto quinquennale della fornitura e gestione di n. 20 distributori automatici per l ” (doc. n 2 fascicolo attore). Controparte_6
All'art. 5 del contratto si legge che “la Ditta dovrà corrispondere all il canone CP_1
annuale offerto in gara (per la durata del rapporto – 5 anni) in rate trimestrali …” ed al precedente art. 2 si legge che “il presente contratto è disciplinato dalle disposizioni in esso
contenute, dal codice civile, dalla normativa nazionale e comunitaria in materia…”.
Il contratto sopra indicato stabilisce diritti e doveri delle parti contrattuali disciplinati dal codice civile e su un piano paritetico delle parti, e quindi non riguarda l'esplicazione di un potere pubblicistico da parte dell'ente pubblico con posizione di supremazia di quest'ultimo nei confronti del soggetto privato.
In altre parole, il contratto ha natura privatistica e non costituisce un rapporto di natura pubblica fra le parti, con la conseguenza che le obbligazioni che da esso scaturiscono sono di tipo privatistico.
pagina 5 di 7 In tema di riscossione delle entrate pubbliche, l'art. 17 del D.Lgs. 26/02/1099 n. 46 prevede che le entrate dello Stato, degli enti territoriali e degli enti pubblici, anche previdenziali, siano riscosse coattivamente mediante ruolo, estendendo così la modalità di riscossione prima stabilita per le sole imposte dirette dal D.P.R. 29/09/1973 n. 602 anche alle altre entrate statali e degli Enti pubblici in generale.
Tuttavia, il successivo art. 21 del medesimo Decreto Legislativo stabilisce espressamente che
“Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì,
quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste
dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”.
Quindi, nel caso per cui è causa, in cui l'obbligazione di pagamento del canone di locazione derivante dal contratto del 07/5/2015 stipulato fra le parti deriva da un rapporto di natura privatistica, era onere dell Controparte_1
precostituirsi un titolo esecutivo previsto dall'art. 474 c.p.c. prima di procedere
[...]
all'iscrizione a ruolo della somma di denaro pretesa.
Ne consegue che l'esecuzione forzata iniziata da parte convenuta mediante la notifica della cartella di pagamento è illegittima ai sensi dell'art. 474 c.p.c. per assenza del necessario titolo esecutivo.
L'opposizione di va dunque accolta, con conseguente assorbimento Parte_1
degli ulteriori motivi dedotti da parte opponente.
3 – Le spese e competenze di causa dell'attrice opponente seguono la Parte_1
soccombenza della convenuta opposta Controparte_1
a norma dell'art. 91 c.p.c., e sono liquidate, in assenza di nota spese,
[...]
secondo l'attività effettivamente svolta (in particolare la fase istruttoria è stata caratterizzata dalle sole memorie ex art. 171 ter c.p.c. e la fase decisionale dal deposito della sola comparsa conclusionale), in conformità al D.M. del 13/08/2022 n. 147 (valore causa € 67.248,32 sulla base del credito per cui si procede – Cass. Civ. sez. I del 17/3/2004 n. 5402). Si liquidano pagina 6 di 7 quindi: € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria ed € 3.000,00 per la fase decisoria, e pertanto complessivi € 10.015,00, oltre
15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre ad € 759,00 per rimborso anticipazioni.
************
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa;
1 – In accoglimento della opposizione di dichiara l'illegittimità e quindi Parte_1
l'inefficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 019 2023 00190094 04 000, segnatamente del ruolo n.2023/004271, contenente l'intimazione al pagamento della somma di € 67.248,32, notificatagli in data 19/09/2023 dall' CP_2 Controparte_4
.
[...]
2 – Condanna parte opposta Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore di
[...]
parte opponente in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1
delle spese e competenze di causa, liquidate nella complessiva somma di € 10.015,00, oltre
15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, e oltre € 759,00 per rimborso anticipazioni.
Così deciso in Bergamo, 27/01/2025
Il Giudice
D.ssa Maria Magrì
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di BERGAMO
Seconda sezione civile, procedure concorsuali ed esecuzioni forzate
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico D.ssa Maria Magrì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 397/2024 promossa da:
con sede legale a Seriate - BG (C.F./P. IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. NETTI ANDREA e dell'avv. BRASCA CRISTINA, con elezione di domicilio in Macerata (MC), via G. Carducci
n. 63, nello studio dell'avv. NETTI ANDREA;
ATTORE – OPPONENTE
contro
, con sede Controparte_1
legale a (C.F./P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2
tempore, con il patrocinio dell'avv. SIMONE GIOVANNI, con elezione di domicilio in VIA
SERBELLONI 4 20122 MILANO, nello studio dell'avv. SIMONE GIOVANNI;
CONVENUTO – OPPOSTO
Nonché contro
Controparte_2
, con sede legale in (C.F./P. IVA ), in
[...] CP_2 P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito;
CONVENUTO – OPPOSTO
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per parte attrice-opponente: “in via principale, accertata l'inesistenza di titolo idoneo all'avviata azione esecutiva contro e accertata l'illegittimità del procedimento Parte_1
attuato dall' per la riscossione del credito Controparte_1
mediante ruolo e/o accertata la totale carenza di legittimazione dall' Controparte_1
alla riscossione di un credito contrattuale mediante ruolo trasmesso
[...]
all'Agenzia delle Entrate, Ufficio riscossione, della prov. di dichiarare la nullità CP_2
e/o l'annullamento e/o l'invalidità e/o l'inefficacia nei confronti di della Parte_1
cartella di pagamento n. 019 2023 00190094 04 000, segnatamente del ruolo n.2023/004271, contenente l'intimazione al pagamento della somma di euro 67.248,32, notificato a mezzo
PEC in data 19/09/2023 dall' , prov. di ad Controparte_2 CP_2 [...]
e, per quanto occorra, le prodromiche intimazioni di pagamento e iscrizioni a Parte_1
ruolo; - in via principale, in subordine, in caso di mancato accoglimento della precedente richiesta, accertata la totale infondatezza della pretesa economica vantata dall'
[...]
, dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'invalidità e/o Controparte_1
l'inefficacia nei confronti di della cartella di pagamento n. 019 2023 Parte_1
00190094 04 000, segnatamente del ruolo n. 2023/004271, contenente l'intimazione al pagamento della somma di euro 67.248,32, notificato a mezzo PEC in data 19/09/2023 dall' , prov. di ad anche Controparte_2 CP_2 Parte_1
previo accertamento dell'importo effettivamente dovuto come verrà dimostrato in corso di causa ovvero determinato dal Giudice anche secondo equità; - con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Per parte convenuta-opposta: “Respingere l'avversa opposizione in quanto destituita di fondamento, con vittoria di spese e competenze di lite;
- In via di mero subordine, in caso di accoglimento delle domande formulate da compensare integralmente le Parte_1
spese e competenze di giudizio, sia relativamente alla fase sospensiva, sia relativamente a quella di merito”.
pagina 2 di 7 ************
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato il 10/01/2024, ha Parte_1
convenuto in giudizio Controparte_1
e
[...] Controparte_3
per la declaratoria ai sensi dell'art. 615 c.p.c. della nullità della cartella di pagamento n. 019
2023 00190094 04 000 (doc. n. 1 fascicolo attore), segnatamente del ruolo n.2023/004271, contenente l'intimazione al pagamento della somma di € 67.248,32, notificatagli in data
19/09/2023 dall' . Controparte_4
I motivi di contestazione riguardano: 1) l'assenza di un titolo esecutivo antecedente all'iscrizione a ruolo della somma dovuta, derivante dal mancato pagamento di un canone di locazione per la fornitura e la gestione da parte di di n. 20 distributori Parte_1
automatici di alimenti e bevande nell'ambito dei locali dell (doc. n. 2 Controparte_1
fascicolo attore); 2) la scadenza del contratto di locazione in data 24/11/2020, con conseguente venir meno del relativo obbligo di pagamento dei canoni di locazione per il periodo successivo;
infatti la pretesa creditoria dell' si basa sulla fattura Controparte_5
n. 79-1/10 del 20/02/2023 relativa al periodo 1/10/2022-31/12/2022, come risulta dalla cartella di pagamento notificata che rinvia al sollecito di pagamento del 03/04/2023 (doc. n.
17 fascicolo attore).
Il convenuto si è Controparte_1
tardivamente costituito in data 17/06/2024 (prima udienza fissata per il 18/06/2024),
contestando le pretese avversarie e chiedendo il rigetto delle sue domande.
Il convenuto non si è costituito nonostante la regolarità Controparte_2
della notificazione dell'atto di citazione nei suoi confronti, e ne è stata perciò dichiarata la contumacia alla prima udienza del 27/06/2024.
Alla medesima udienza del 27/06/2024 le parti hanno chiesto rimettersi la causa in decisione e pertanto essa è stata rinviata per discussione al 13/01/2025, udienza che si è tenuta mediante pagina 3 di 7 trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. All'esito con ordinanza del 23/01/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
************
1 – Nel merito della causa possono essere integralmente richiamate le argomentazioni già
svolte nel decreto di sospensione della efficacia esecutiva della cartella esattoriale emesso
inaudita altera parte in data 22/02/2024, con la relativa ordinanza di conferma emessa in data 08/03/2024. Dette argomentazioni si riportano di seguito per esteso per far parte integrante della sentenza:
“…RILEVATO che dalla lettura della citazione risulta che la cartella di pagamento riguardi
il mancato pagamento di un servizio di natura contrattuale a carattere privatistico e che
l'iscrizione a ruolo non è stata preceduta da alcuna formazione di un titolo esecutivo, in
violazione dell'art. 474 c.p.c.;
Visto l'art. 615, 1° comma, c.p.c.
P.Q.M.
In accoglimento della richiesta di sospende l'efficacia esecutiva della Parte_1
cartella di pagamento n. 019 2023 00190094 04 000 del ruolo n. 2023/004271, contenente
l'intimazione al pagamento della somma di € 67.248,32, notificato a mezzo PEC in data
19/09/2023 dall' , prov. di alla Controparte_2 CP_2 Parte_1
(così decreto del 22/02/2024).
[...]
E ancora “RICHIAMATO il proprio decreto del 22/02/2024 emesso inaudita altera parte, che
ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 019 2023
00190094 04 000 del ruolo n. 2023/004271, contenente l'intimazione al pagamento della
somma di € 67.248,32, notificato a mezzo PEC in data 19/09/2023 dall' Controparte_2
, prov. di alla
[...] CP_2 Parte_1
RILEVATO che all'udienza tenutasi il 07/03/2024 l
[...]
si è rimessa alla decisione del Giudice, Controparte_1
riservandosi una più compiuta difesa nella fase di merito, mentre nessuno è comparso per
pagina 4 di 7 , nonostante la regolarità della notificazione Controparte_2
del decreto di fissazione udienza;
RITENUTO pertanto che la situazione di fatto e di diritto sia rimasta inalterata rispetto a
quella valutata al momento della emissione del decreto emesso inaudita altera parte;
Visto l'art. 615, 1° comma, c.p.c.
P.Q.M.
In accoglimento della richiesta di conferma il proprio decreto del Parte_1
22/02/2024 emesso inaudita altera parte e, per l'effetto, sospende l'efficacia esecutiva della
cartella di pagamento n. 019 2023 00190094 04 000 del ruolo n. 2023/004271, contenente
l'intimazione al pagamento della somma di € 67.248,32, notificato a mezzo PEC in data
19/09/2023 dall' , prov. di alla Controparte_2 CP_2 Parte_1
(così ordinanza del 08/03/2024).
[...]
2 – Infatti, la pretesa creditoria di Controparte_1
trova il suo titolo nel contratto del 07/5/2015 stipulato fra le parti ed avente
[...]
ad oggetto: “contratto quinquennale della fornitura e gestione di n. 20 distributori automatici per l ” (doc. n 2 fascicolo attore). Controparte_6
All'art. 5 del contratto si legge che “la Ditta dovrà corrispondere all il canone CP_1
annuale offerto in gara (per la durata del rapporto – 5 anni) in rate trimestrali …” ed al precedente art. 2 si legge che “il presente contratto è disciplinato dalle disposizioni in esso
contenute, dal codice civile, dalla normativa nazionale e comunitaria in materia…”.
Il contratto sopra indicato stabilisce diritti e doveri delle parti contrattuali disciplinati dal codice civile e su un piano paritetico delle parti, e quindi non riguarda l'esplicazione di un potere pubblicistico da parte dell'ente pubblico con posizione di supremazia di quest'ultimo nei confronti del soggetto privato.
In altre parole, il contratto ha natura privatistica e non costituisce un rapporto di natura pubblica fra le parti, con la conseguenza che le obbligazioni che da esso scaturiscono sono di tipo privatistico.
pagina 5 di 7 In tema di riscossione delle entrate pubbliche, l'art. 17 del D.Lgs. 26/02/1099 n. 46 prevede che le entrate dello Stato, degli enti territoriali e degli enti pubblici, anche previdenziali, siano riscosse coattivamente mediante ruolo, estendendo così la modalità di riscossione prima stabilita per le sole imposte dirette dal D.P.R. 29/09/1973 n. 602 anche alle altre entrate statali e degli Enti pubblici in generale.
Tuttavia, il successivo art. 21 del medesimo Decreto Legislativo stabilisce espressamente che
“Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì,
quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste
dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”.
Quindi, nel caso per cui è causa, in cui l'obbligazione di pagamento del canone di locazione derivante dal contratto del 07/5/2015 stipulato fra le parti deriva da un rapporto di natura privatistica, era onere dell Controparte_1
precostituirsi un titolo esecutivo previsto dall'art. 474 c.p.c. prima di procedere
[...]
all'iscrizione a ruolo della somma di denaro pretesa.
Ne consegue che l'esecuzione forzata iniziata da parte convenuta mediante la notifica della cartella di pagamento è illegittima ai sensi dell'art. 474 c.p.c. per assenza del necessario titolo esecutivo.
L'opposizione di va dunque accolta, con conseguente assorbimento Parte_1
degli ulteriori motivi dedotti da parte opponente.
3 – Le spese e competenze di causa dell'attrice opponente seguono la Parte_1
soccombenza della convenuta opposta Controparte_1
a norma dell'art. 91 c.p.c., e sono liquidate, in assenza di nota spese,
[...]
secondo l'attività effettivamente svolta (in particolare la fase istruttoria è stata caratterizzata dalle sole memorie ex art. 171 ter c.p.c. e la fase decisionale dal deposito della sola comparsa conclusionale), in conformità al D.M. del 13/08/2022 n. 147 (valore causa € 67.248,32 sulla base del credito per cui si procede – Cass. Civ. sez. I del 17/3/2004 n. 5402). Si liquidano pagina 6 di 7 quindi: € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria ed € 3.000,00 per la fase decisoria, e pertanto complessivi € 10.015,00, oltre
15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre ad € 759,00 per rimborso anticipazioni.
************
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa;
1 – In accoglimento della opposizione di dichiara l'illegittimità e quindi Parte_1
l'inefficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 019 2023 00190094 04 000, segnatamente del ruolo n.2023/004271, contenente l'intimazione al pagamento della somma di € 67.248,32, notificatagli in data 19/09/2023 dall' CP_2 Controparte_4
.
[...]
2 – Condanna parte opposta Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore di
[...]
parte opponente in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1
delle spese e competenze di causa, liquidate nella complessiva somma di € 10.015,00, oltre
15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, e oltre € 759,00 per rimborso anticipazioni.
Così deciso in Bergamo, 27/01/2025
Il Giudice
D.ssa Maria Magrì
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