Articolo 15 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 14Articolo 16
Versione
6 maggio 1952
Art. 15.
(Dissenso sulle domande di concessione)


Nel caso in cui gli uffici interessati non siano dello stesso avviso in ordine a una domanda di concessione, oppure il richiedente reclami contro il rifiuto opposto o non accetti le condizioni stabilite, la decisione spetta al ministro per la marina mercantile, sentiti, ove necessario, gli altri ministri interessati.
In caso di dissenso sulla misura, del canone, la decisione e' presa dal ministro per la marina mercantile di accordo con quello per le finanze.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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