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Sentenza 19 aprile 2024
Sentenza 19 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/04/2024, n. 16453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16453 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AN AY, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/10/2023 del Tribunale di •Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 09 ottobre 2023, il Tribunale di Palermo, ha parzialmente accolto l'appello presentato dal Pubblico ministero, avverso l'ordinanza del Gip del medesimo Tribunale, emessa in data 19 agosto 2023, con la quale erano state disposte, a carico dell'imputato, le misure cautelari dell'obbligo di dimora nel comune di Palermo, la prescrizione di non allontanarsi dall'abitazione dalle 17:00 alle 05:00 del giorno successivo e l'obbligo quotidiano di presentazione alla P.G., Penale Sent. Sez. 3 Num. 16453 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 12/01/2024 perché indagato per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il Tribunale di Palermo, ritenendo fondate le censure formulate dalla pubblica accusa, in ordine alla non occasionalità della condotta contestata e all'inserimento dell'imputato nel circuito del narcotraffico, ha riconosciuto l'inadeguatezza di una misura non custodiale a fronteggiare il pericolo di reiterazione criminosa, ma non ha ritenuto altrettanto condivisibili le valutazioni effettuate relativamente all'esclusiva adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere, ritenendo adeguata la misura degli arresti domiciliari, con contestuale obbligo per l'indagato del braccialetto elettronico e divieto di comunicazione con persone diverse da quelle che con lui coabitano o l'assistono. 2. Avverso l'ordinanza, l'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, la violazione degli artt. 274, comma 1, lettera c), e 275 cod. proc. pen., ed il connesso vizio di motivazione. Secondo la ricostruzione difensiva, il Tribunale del riesame si sarebbe erroneamente confrontato con i principi del minor sacrificio necessario e di gradualità delle misure cautelari, nonché con la giurisprudenza di legittimità in materia di concretezza e attualità del pericolo, rilevante ai fini dell'art. 274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., laddove ha omesso di considerare la giovane età dell'imputato e l'assenza di precedenti penali, mancando altresì di valutare e motivare sul comportamento processuale collaborativo dello stesso. L'ordinanza impugnata, infatti, si sarebbe limitata a un giudizio prognostico sfavorevole all'imputato, • ancorato alle sole modalità del fatto - ritenuto espressione di personalità negativa - ignorando fallacemente che il ricorrente non ha mai trasgredito la misura lui originariamente applicata, né dato segnali di una personalità dedita ad attività delittuosa. Del resto, sostiene la difesa che le modalità con cui, in generale, il soggetto imputato ha trascorso il tempo di applicazione della misura cautelare non possano essere ignorate, in quanto anch'esse potenzialmente sintomatiche, come nel caso di specie, di una diminuita pericolosità. Il giudice del gravame, infine, si sarebbe astenuto dal motivare l'inadeguatezza della cautela, originariamente disposta, a prevenire la commissione di reati della stessa indole, trascurando di considerare che la libertà personale del ricorrente risultava, in realtà, già limitata per dodici ore al giorno, in forza della prescrizione, mai violata, di non allontanarsi dalla propria abitazione nelle ore notturne. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 3. Il ricorso - relativo alla violazione degli artt. 274, comma 1, lettera c), e 275 cod. proc. pen. e al connesso vizio di motivazione - è inammissibile. La prospettazione difensiva si esaurisce in mere valutazioni di ordine fattuale e valutativo, dirette semplicemente ad ottenere un'analisi diversa di circostanze già adeguatamente considerate dal giudice dell'appello cautelare. Contrariamente a quando dedotto dalla difesa, comunque, l'apprezzamento effettuato dal Tribunale, in ordine alla sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione criminosa e all'inadeguatezza della misura non custodiale, originariamente disposta, deve considerarsi adeguato e coerente, perché frutto di un'attenta e puntuale disamina (pagg.
4-5 dell'ordinanza gravata) degli elementi emersi dalle indagini, dirimenti nel senso della non occasionalità della condotta delittuosa e dello stabile inserimento dell'imputato nel circuito del narcotraffico locale, a fronte di mere affermazioni difensive di segno contrario. Allo stesso modo, la difesa omette di confrontarsi con l'ordinanza cautelare, nella parte in cui (pag. 6) essa, pone, espressamente, lo stato di incensuratezza e la personalità dell'indagato a fondamento dell'applicazione della misura cautelare, meno afflittiva, degli arresti domiciliari - ancorché con braccialetl:o elettronico e con contestuale divieto di comunicazione con persone diverse da quelle con lui conviventi - correttamente ritenuta, dal Tribunale del riesame, proporzionata alla gravità del reato e adeguata a fronteggiare le dimostrate esigenze cautelari, in luogo della più gravosa misura della custodia cautelare carceraria richiesta dall'appellante. Del tutto generiche risultano, infine, le considerazioni, svolte dalla difesa, in ordine alla violazione dell'art. 275 cod. proc. pen., In quanto basate su asserziani meramente reiterative del contenuto della norma invocata e, in ogni caso, del tutto inconferenti. 4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della Cassa delle 3 ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 28 reg. esecuz. cod. proc. pen. Così deciso il 12/01/2024.
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 09 ottobre 2023, il Tribunale di Palermo, ha parzialmente accolto l'appello presentato dal Pubblico ministero, avverso l'ordinanza del Gip del medesimo Tribunale, emessa in data 19 agosto 2023, con la quale erano state disposte, a carico dell'imputato, le misure cautelari dell'obbligo di dimora nel comune di Palermo, la prescrizione di non allontanarsi dall'abitazione dalle 17:00 alle 05:00 del giorno successivo e l'obbligo quotidiano di presentazione alla P.G., Penale Sent. Sez. 3 Num. 16453 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 12/01/2024 perché indagato per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il Tribunale di Palermo, ritenendo fondate le censure formulate dalla pubblica accusa, in ordine alla non occasionalità della condotta contestata e all'inserimento dell'imputato nel circuito del narcotraffico, ha riconosciuto l'inadeguatezza di una misura non custodiale a fronteggiare il pericolo di reiterazione criminosa, ma non ha ritenuto altrettanto condivisibili le valutazioni effettuate relativamente all'esclusiva adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere, ritenendo adeguata la misura degli arresti domiciliari, con contestuale obbligo per l'indagato del braccialetto elettronico e divieto di comunicazione con persone diverse da quelle che con lui coabitano o l'assistono. 2. Avverso l'ordinanza, l'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, la violazione degli artt. 274, comma 1, lettera c), e 275 cod. proc. pen., ed il connesso vizio di motivazione. Secondo la ricostruzione difensiva, il Tribunale del riesame si sarebbe erroneamente confrontato con i principi del minor sacrificio necessario e di gradualità delle misure cautelari, nonché con la giurisprudenza di legittimità in materia di concretezza e attualità del pericolo, rilevante ai fini dell'art. 274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., laddove ha omesso di considerare la giovane età dell'imputato e l'assenza di precedenti penali, mancando altresì di valutare e motivare sul comportamento processuale collaborativo dello stesso. L'ordinanza impugnata, infatti, si sarebbe limitata a un giudizio prognostico sfavorevole all'imputato, • ancorato alle sole modalità del fatto - ritenuto espressione di personalità negativa - ignorando fallacemente che il ricorrente non ha mai trasgredito la misura lui originariamente applicata, né dato segnali di una personalità dedita ad attività delittuosa. Del resto, sostiene la difesa che le modalità con cui, in generale, il soggetto imputato ha trascorso il tempo di applicazione della misura cautelare non possano essere ignorate, in quanto anch'esse potenzialmente sintomatiche, come nel caso di specie, di una diminuita pericolosità. Il giudice del gravame, infine, si sarebbe astenuto dal motivare l'inadeguatezza della cautela, originariamente disposta, a prevenire la commissione di reati della stessa indole, trascurando di considerare che la libertà personale del ricorrente risultava, in realtà, già limitata per dodici ore al giorno, in forza della prescrizione, mai violata, di non allontanarsi dalla propria abitazione nelle ore notturne. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 3. Il ricorso - relativo alla violazione degli artt. 274, comma 1, lettera c), e 275 cod. proc. pen. e al connesso vizio di motivazione - è inammissibile. La prospettazione difensiva si esaurisce in mere valutazioni di ordine fattuale e valutativo, dirette semplicemente ad ottenere un'analisi diversa di circostanze già adeguatamente considerate dal giudice dell'appello cautelare. Contrariamente a quando dedotto dalla difesa, comunque, l'apprezzamento effettuato dal Tribunale, in ordine alla sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione criminosa e all'inadeguatezza della misura non custodiale, originariamente disposta, deve considerarsi adeguato e coerente, perché frutto di un'attenta e puntuale disamina (pagg.
4-5 dell'ordinanza gravata) degli elementi emersi dalle indagini, dirimenti nel senso della non occasionalità della condotta delittuosa e dello stabile inserimento dell'imputato nel circuito del narcotraffico locale, a fronte di mere affermazioni difensive di segno contrario. Allo stesso modo, la difesa omette di confrontarsi con l'ordinanza cautelare, nella parte in cui (pag. 6) essa, pone, espressamente, lo stato di incensuratezza e la personalità dell'indagato a fondamento dell'applicazione della misura cautelare, meno afflittiva, degli arresti domiciliari - ancorché con braccialetl:o elettronico e con contestuale divieto di comunicazione con persone diverse da quelle con lui conviventi - correttamente ritenuta, dal Tribunale del riesame, proporzionata alla gravità del reato e adeguata a fronteggiare le dimostrate esigenze cautelari, in luogo della più gravosa misura della custodia cautelare carceraria richiesta dall'appellante. Del tutto generiche risultano, infine, le considerazioni, svolte dalla difesa, in ordine alla violazione dell'art. 275 cod. proc. pen., In quanto basate su asserziani meramente reiterative del contenuto della norma invocata e, in ogni caso, del tutto inconferenti. 4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della Cassa delle 3 ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 28 reg. esecuz. cod. proc. pen. Così deciso il 12/01/2024.