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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/02/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1866/2024 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo ConIGliera Relatrice dott.ssa Silvia Franzoso ConIGliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado [appello avverso la Sentenza N° 1476/2024 del Tribunale di Padova, emessa il 17.09.2024 e pubblicata il 19.09.2024] iscritta al n. r.g. 1866/2024 CC da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SONIA DELLA Parte_1 C.F._1
GRECA del Foro di Padova, giusta procura in atti;
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RICCARDO BESTETTI e CP_1 C.F._2 dell'avv. TIZIANA CRISTANTE del Foro di Padova, giusta procura in atti;
e con
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA, a cui la Cancelleria ha trasmesso gli atti il 21.01.2025.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 14 Per : Pt_1
“In via preliminare: ai sensi dell'art. 283 c.p.c., sospendersi l'efficacia esecutiva della sentenza indicata in epigrafe, per tutte le ragioni indicate nel presente atto;
Nel merito: ferme tutte le altre previsioni ivi contenute ai punti 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 • a totale riforma di quanto statuito al punto 1 del dispositivo, per i motivi sopra esposti ai punti A e B del presente ricorso, ferme tutte le altre previsioni ivi contenute ai punti 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, revocare il provvedimento nella parte in cui dispone l'addebito della separazione al SI. Pt_1
• a totale riforma di quanto stabilito in punto di condanna alle spese revocare la condanna alle spese di lite disponendo la compensazione delle spese tra le parti in virtù della reciproca soccombenza in primo grado.
In via istruttoria
• 1 si produce oltre a tutti gli atti e documenti presenti nel fascicolo telematico RG 5023/21 del
Tribunale civile di Padova anche i documenti citati in narrativa.
• 2 Si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova istanze istruttorie e i testi citati così come da memoria ex art. 183, comma VI, n.2 c.p.c. non ammessi in primo grado come di seguito riportati:
1) Vero che nel 2001 la coppia andava a vivere in un immobile a Borgoricco (PD) di proprietà esclusiva del Pt_1
(libero da mutuo), acquistato per lui dal padre?
[...]
2) Vero che nel 2004-2005 la SI.ra e la di lei madre trascinavano il SI ad un gruppo di preghiera al fine CP_1 Pt_1 di “togliere” il malocchio che avrebbe afflitto la ? CP_1
3) Vero che nel 2003-2004 il “santone”, tale , che presiedeva questi incontri di preghiera, affermava che sulla testa Per_1 della gravava una “fattura di morte” lanciata da una “donna che la odiava” identificata dalla (e dalla di CP_1 CP_1 lei madre) nella SI.ra , madre del SI. ? Persona_2 Parte_1
4) Vero che dal 2004 la SI.ra utilizzava il pretesto della presunta “fattura” lanciatale contro dalla suocera per CP_1 evitare di incontrare i genitori dello impedendo anche al marito la frequentazione con i genitori? Pt_1
5) Vero che nel 2005, dopo l'arrivo della figlia , la insisteva per trasferirsi in un immobile a Reschigliano Per_3 CP_1 di Campodarsego vicino a casa di sua madre?
6) Vero che nel 2006 il SI. si vedeva costretto a vendere il suo immobile di Borgoricco e a riversare l'intero Pt_1 ricavato (pari ad € 130.000) per l'acquisto dell'altro immobile cointestato con la moglie nelle vicinanze della casa della suocera?
7) Vero che nel 2006 l'operazione di “cambio casa” ha comportato l'accensione di un mutuo per € 40.000,00 avendo la
preteso di cambiare anche tutti i mobili? CP_1
8) Vero che nel 2015 la coppia vendeva anche questo secondo appartamento per acquistare un immobile, affare poi sfumato?
9) Vero che nel 2016 la SI.ra reperiva altro immobile sempre vicino a casa di sua madre e la coppia accendeva CP_1 un nuovo mutuo per far fronte al nuovo acquisto?
pagina 2 di 14 10) Vero che nel 2016 anche in questo nuovo passaggio di abitazione la , nonostante le difficoltà economiche, CP_1 pretendeva la ristrutturazione di questo immobile (rifacimento pavimenti, cambio caldaia, condizionatori) ed il cambio dei mobili, parte dei quali sono ancora in capo all'azienda ?
11) Vero che negli anni dal 2006 al 2012 la SI.ra lavorava saltuariamente sicchè il SI. le chiedeva di CP_1 Pt_1 aiutarlo nella sua attività per coprire con una presenza in negozio mentre lui era impegnato fuori per consegne o misure ?
12) Vero che negli anni dal 2006 al 2012 la SI.ra si presentava solo saltuariamente in negozio e, quand'anche era CP_1 presente, trascurava i clienti perchè impegnata telefonicamente con amiche?
13) Vero che dal 2016 la SI.ra iniziava a lavorare come dipendente prima per la sanitaria e poi alla CP_1 Pt_2
? Pt_3
14) Vero che, da quando nel 2016 ha iniziato a lavorare, la SI.ra diceva allo che i soldi da lei guadagnati CP_1 Pt_1 erano solo suoi?
15) Vero che dal 2016, da quando iniziava a percepire uno stipendio, la insultava il marito anche alla presenza dei CP_1 familiari e dei figli dicendo: “sei un incapace” “non sei un uomo.. non sei neanche capace di mantenerci” “stai zitto che sei solo un fallito che lavori tanto e non porti a casa niente” “non vali niente” “sei una persona inutile” alternato a “sei un uomo inutile”?
16) Vero che nel 2016 tramite conoscenze il SI. reperiva una squadra di pallavolo amatoriale mista (il Limena) e, Pt_1 previa comunicazione con la moglie, iniziava a giocare con costanza (allenamenti e partite)?
17) Vero che nel 2016 la squadra del Limena era provvista di una chat whatsApp per organizzare l'attività (presenze- assenze e comunicazioni di servizio) ?
18) Vero che nel 2016 la chat della squadra veniva utilizzata anche per scopi ludici/scherzi o per organizzarsi per assistere in compagnia a qualche partita di Serie A di pallavolo?
19) Vero che già nel 2016 la prendeva il telefono del marito per controllare chi lo chiamava e chi gli scriveva? CP_1
17) Vero che nel 2016-2017 ogniqualvolta una persona di sesso femminile (sia essa una compagna di squadra ovvero una cliente del mobilificio) scriveva un messaggio allo , la lo leggeva e chiedeva insistentemente informazioni Pt_1 CP_1 al marito (o a chi era presente) per sapere chi fosse e se fosse single o meno?
18) Vero che nel 2016-2017, quando arrivava un messaggio da qualche persona di sesso femminile di cui già conosceva le
“informazioni”, la prendeva in giro il marito dicendo “è la tua amichetta che ti scrive?” “ma questa cosa vuole CP_1 questa da te?”
19) Vero che nel 2016-2017 la figlia seguiva l'esempio materno prendendo in giro il padre per le “amichette?” di Per_3 pallavolo?
20) Vero che nel 2016-2019 il SI. era costretto, in ipotesi di consegna a persone di sesso femminile, a recarsi per Pt_1 la consegna sempre accompagnato da un altra persona, per scongiurare scenate di gelosia della moglie ?
21) Vero nel 2017 la tormentava attribuendogli una relazione sentimentale con tale CP_1 Parte_1 Persona_4 compagna di squadra?
22) Dica il teste se ha avuto una relazione sentimentale con o di che tipo fosse il rapporto. Persona_4 Parte_1
23) Vero nel 2017 la assillava affinchè non frequentasse più la squadra? CP_1 Pt_1
24) Vero che lasciava la squadra del Limena per fondare una nuova squadra denominata “Graticolato”? Persona_5
25) Vero che nel 2017, la si lamentava anche di questa nuova squadra affermando che (di questa CP_1 Pt_1 dirigente) rimaneva troppo tempo fuori casa?
26) Vero che la coppia – versava già in situazione di crisi dal 2015? Pt_1 CP_1 pagina 3 di 14 27) Vero che nel 2015 la coppia si sottoponeva ad un percorso di terapia di coppia con la Dott.ssa Controparte_2 presso GVDR di Cadoneghe (PD)?
28) Vero che già dal 2015 la SI.ra nei confronti di aveva atteggiamenti di controllo morboso pretendendo CP_1 Pt_1 di sapere sempre dove e con chi fosse?
29) Vero che già nel 2017 il SI. era esasperato dai comportamenti controllanti della moglie? Pt_1
30) Vero che già nel 2017 i comportamenti controllanti della limitavano fortemente la vita sociale e familiare del CP_1
SI. ? Pt_1
31) Vero che i comportamenti della SI.ra nei confronti del marito dal 2005 al 2020 hanno progressivamente CP_1 sgretolato la rete amicale di questo?
32) Vero che sin dal 2017 il SI. iniziava a soffrire di disturbi di ansia ed insonnia a causa dei comportamenti Pt_1 ossessivi della SI.ra ? CP_1
33) Vero che dal mese di dicembre 2019, ha iniziato a giocare ad un gioco online denominato “State of Survival” e Pt_1 all'interno del gioco, a febbraio 2020 entrava a far parte dell'”alleanza TNL” (una sorta di squadra)?
34) Vero che nel febbraio 2020 il gioco stesso è fornito di una chat di gruppo del di altre individuali per far interagire i giocatori?
35) Vero che nel febbraio 2020 “alleanza TNL” aveva una chat di gruppo anche su telegramm con cui il caposquadra (nel gioco Kailer, nella vita coordinava il gioco quando i giocatori erano offline? Per_6
36) Vero che nel febbraio 2020 facevano parte dell' “alleanza TNL” molte persone, tra cui una certa ed il CP_3 suo fidanzato convivente ? Persona_7
37) Vero che nel marzo 2020 AI ES lo si divertivano molto a “dialogare” unicamente a mezzo messaggi Pt_1 scritti sulla chat trattando svariati argomenti ed anche anche scherzando in maniera pesante?
38) Vero che nel marzo 2020 chattava anche con (fidanzato convivente di e con Pt_1 Persona_7 CP_3 altri partecipanti del gruppo?
39) Vero che da marzo a maggio 2020 (nel corso del primo locdown totale da Covid) la accusava il CP_1 CP_3 CP_ marito di averla tradita con tale ?
40) Vero che da marzo a maggio 2020 il SI. cercava di far ragionare la moglie sul fatto che era Pt_1 CP_3 per lui una mera sconosciuta?
41) Vero che il 31.05.2020 il SI. si recava a Cesena per incontrare ed il suo compagno- convivente Pt_1 CP_3
? Persona_7
42) Vero che il 31.05.2020 il SI. pranzava insieme alla coppia ? Pt_1 Controparte_4
43) Vero che la nel maggio 2020 ha contattato il SI affermando che il 22.05.2020 e CP_1 Persona_7 Pt_1 avrebbero dovuto incontrarsi chiedendogli di seguire la sua compagna e presentarsi sul luogo CP_3 dell'appuntamento inscenando atteggiamenti di gelosia per spaventare il SI. ? Pt_1
44) Dica il teste se il SI. si è recato a Cesena il 22.05.2020? Pt_1 CP
45) Dica il teste se il SI. ha intrattenuto una relazione sentimentale amorosa con la SI.ra Pt_1 CP_3
46) Vero che in data 10.11.2020 il SI. si recava in negozio per proporre degli articoli, Tes_1 Parte_4 come da fotografia che si rammostra al teste (Doc. 11)?
47) Vero che in data 11.11.2020 il SI. risultato positivo al covid 2019, notiziava della questione il SI. Tes_1
che si metteva in isolamento (come previsto dalla normativa) rimanendo chiuso in negozio? Pt_1
pagina 4 di 14 48) Vero che dal 11.1.2020 la situazione di salute ed ansia del SI. è migliorata ed ha potuto smettere di Parte_1 assumere sonniferi?
49) Vero che dal novembre 2020 nel paese di Reschigliano si “vociferava” che il SI. avesse abbandonato Parte_1
i figli per “fuggire” con una donna rumena?
Si indicano a testi sulle circostanze che precedono i SIg.ri residente in [...], Testimone_2 Persona_4 residente in [...], residente in [...], residente in [...], e Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 [...]
entrambi residenti in [...]di Campodarsego (PD), residente in [...], Per_2 CP_3 Per_7
residente a [...], residente a [...]di Pordenone (PN), residente in [...]
[...] Tes_1 Testimone_6
(PD), residente in [...], Dott.ssa in forza presso GVDR di Cadoneghe”; Testimone_7 Controparte_2
per : CP_1
“In via principale: respingere l'appello proposto da , avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Padova n.1476/2024, all'esito del procedimento R.G.5023/2021 del 19.9.2024, in quanto infondato in fatto e in diritto, e, per l'effetto, confermarne integralmente la sentenza medesima;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi come per legge sia in primo che in secondo grado”;
per la Procura Generale:
“Confermarsi il provvedimento di primo grado”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 21.07.2021 innanzi al Tribunale di Padova, deduceva che: CP_1
- in data 21.04.2001 aveva contratto matrimonio con;
Parte_1
- dalla loro unione erano nati i figli (v. 08.09.2005) e (v. 13.02.2008); Per_3 Per_8
- era titolare di un'attività di commercio di mobili ed arredi vari;
Pt_1
- lei era stata dipendente di per diciotto mesi, poi aveva perso tale occupazione a Parte_5
causa della crisi aziendale ed in seguito aveva iniziato a svolgere attività di controllo come addetto alla qualità presso il bottonificio RIRI, con contratto a tempo determinato fino al 31.07.2021, percependo uno stipendio mensile pari ad € 1.180,00;
- a partire da marzo 2020, in concomitanza con il suo licenziamento da , si era Parte_5
accorta di comportamenti anomali del marito;
- era costantemente alle prese con il telefono cellulare e con il tablet, tanto che la stessa figlia Pt_1
confidava alla madre di avere visto il padre scrivere messaggi ad una presunta amante;
Per_3
pagina 5 di 14 - cambiava anche le sue abitudini serali, facendo lunghe soste nel parco antistante l'abitazione Pt_1
per stare al telefono con la scusa di portare fuori il cane;
- accendendo il PC di casa si era accorta che il coniuge frequentava assiduamente dei siti di “giochi pornografici”, ove aveva conosciuto una donna con cui aveva iniziato ad intrattenere una relazione sentimentale;
- a fine aprile 2020, su sua esplicita richiesta, le aveva confessato di avere una relazione Pt_1
extraconiugale e di non provare più alcun sentimento né per lei, né per i figli;
- a maggio 2020, le aveva comunicato che si sarebbe recato a Rimini per conoscere la donna di Pt_1
cui si era innamorato sul web;
- a novembre 2020, si era trasferito definitivamente in un appartamento di proprietà dei Pt_1
genitori sopra il suo negozio di mobili, riducendo al minimo ogni contatto e/o comunicazione anche telefonica con la famiglia;
- dopo essersi allontanato dall'abitazione coniugale, non aveva più provveduto al Pt_1
mantenimento della famiglia e solo da qualche tempo versava nel conto corrente cointestato ai due coniugi la somma di € 550,00;
La ricorrente chiedeva:
a. l'addebito della separazione al marito;
b. l'affido esclusivo dei figli minori alla sola madre, con collocazione presso di lei e con diritto-dovere del padre di poter trascorrere del tempo con i figli nei modi e tempi stabiliti anche su parere professionale del Servizio Sociale del Comune di Campodarsego (PD);
c. l'assegnazione della casa coniugale quale affidataria esclusiva della prole e collocataria prevalente;
d. un assegno di concorso al mantenimento dei figli minori pari ad € 400,00 mensili ciascuno con rivalutazione annua oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%.
2. In data 12.02.2022, si costituiva affermando: Parte_1
- di essere titolare della ditta e di avere redditi molto bassi a causa della crisi Parte_4
generale legata alla Pandemia da Covid-19;
- che già nel 2015 i coniugi avevano concordato che vi era la necessità che anche la moglie reperisse un lavoro e contribuisse alle spese della famiglia;
- che la aveva perso il lavoro ad inizio 2020 e che la situazione della coppia (già precaria a CP_1
causa del carattere capriccioso e geloso della moglie, tanto che nel 2015 i coniugi avevano già affrontato una terapia congiunta senza esito) subiva un crollo definitivo a seguito della convivenza forzata dovuta al lock down (con chiusura totale dal 23.02.2020 al 31.05.2020);
pagina 6 di 14 - che la aveva ammesso di aver avuto nei mesi settembre-dicembre 2019 una “amicizia CP_1 particolare” con un uomo sposato;
- che, da dicembre 2019, aveva iniziato a giocare a “State of Survival”, un gioco online di strategia di guerra, ove aveva conosciuto una donna con il suo fidanzato;
- che durante l'estate 2020 i coniugi avevo cercato di riavvicinarsi trascorrendo in famiglia le vacanze al mare;
- che dal 13.11.2020, aveva lasciato la casa coniugale, in un primo momento dormendo in azienda per autoisolamento a causa del contatto con persona positiva al Covid¸ per poi trasferirsi presso i genitori;
- che dopo l'uscita da casa, aveva continuato ad occuparsi di ogni necessità dei figli e dell'abitazione familiare;
- che il rapporto padre-figli era difficile, a causa dell'influenza negativo esercitata dalla madre;
- che, a seguito di segnalazione della scuola, avevano iniziato un percorso di psicoterapia familiare presso la ULSS;
domandava: Pt_1
a. la separazione con addebito alla moglie;
b. l'affido condiviso dei figli minori e con residenza degli stessi presso la madre a Per_3 Per_8
cui doveva essere assegnata la casa familiare;
c. ampia facoltà paterna di poter vedere e tenere con sé i figli minori compatibilmente con gli impegni personali e professionali di ciascuno dei genitori e dei figli;
d. un contributo al mantenimento di entrambi i figli nella misura di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
3. Nel corso dell'udienza presidenziale del 23.02.2022, la rappresentava di lavorare come CP_1
operaia con contratto a tempo determinato, percependo un reddito mensile di circa € 1.100,00 e di essere proprietaria di metà casa coniugale, sulla quale insisteva un mutuo con rata mensile da € 290,00 che veniva pagata a metà dai i coniugi;
riferiva altresì che i figli non volevano vedere il padre, ma lo sentivano occasionalmente al telefono.
dichiarava di percepire circa € 12.000,00 annui lavorando come commerciante presso il Pt_1
mobilificio di famiglia e di contribuire al pagamento della metà della rata del mutuo;
sosteneva di scrivere e telefonare frequentemente ai figli, i quali quasi sempre non gli rispondevano;
precisava che a gennaio 2021 la figlia aveva offeso la nonna paterna, che era dovuto intervenuto e che da allora non vedeva più i figli;
aggiungeva di essersi recato dai Servizi Sociali di Campodarsego per tentare di risolvere la mancanza di contatti con la prole, che la moglie era stata convocata ma non si è presentata;
faceva presente che stava pagando Equitalia per debiti anche della moglie (bolli auto).
pagina 7 di 14 4. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente delegato, con Ordinanza del
25.02.2022, stabiliva:
“1) Autorizza i coniugi a vivere separati;
2) Affida i figli minori ad entrambi i genitori con residenza presso la madre.
3) Assegna la casa coniugale con i suoi arredi alla moglie IG. , affinché ci abiti con i CP_1
figli;
4) Dispone che il IG. contribuisca al mantenimento dei figli corrispondendo Parte_1 mensilmente, entro il 5° giorno di ciascun mese, alla madre l'importo complessivo di € CP_1
400, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e il 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo di Padova.
5) Incarica i Servizi Sociali di Campodarsego, valutata la relazione dei figli con entrambi i genitori, di procedere al riavvicinamento dei minori al padre anche, se necessario, organizzando le visite secondo
i tempi ritenuti più opportuni nonché di predisporre percorsi di sostegno anche psicologico ai minori e alla genitorialità”.
5. All'udienza del 15.09.2022, comunicava che era iniziato il percorso con i Servizi Sociali e Pt_1 che c'era stato qualche contatto telefonico con i figli;
in una occasione era anche andato a trovarli a casa;
il Giudice assegnava i termini ex art. 183 co.6 c.p.c.
6. Con Ordinanza del 08.03.2023, il Giudice rigettava le istanze istruttorie formulate dalle parti, ordinava alle stesse di depositare le dichiarazioni dei redditi aggiornate e confermava l'incarico ai
Servizi Sociali di Campodarsego (PD) per la prosecuzione degli interventi in essere.
7. In data 14.03.2023, veniva emessa Sentenza parziale sullo status e con successiva Ordinanza veniva fissato l'ascolto del minore Persona_9
8. Dopo l'audizione, il Giudice rinviava al 18.04.2024 per la precisazione delle conclusioni con modalità cartolare e disponeva che i Servizi Sociali proseguissero nel percorso di sostegno alla genitorialità e nei colloqui di coppia.
9. A seguito del deposito della relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali e lette le conclusioni delle parti, il Giudice assegnava termini per conclusionali e repliche e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
10. Con Sentenza N° 1476/2024, emessa il 17.09.2024 e pubblicata il 19.09.2024, il Tribunale di
Padova ha statuito:
“1) Addebita la separazione al IG. Parte_1
2) Rigetta la domanda di addebito della separazione formulata dal IG. Parte_1
pagina 8 di 14 3) Dispone l'affidamento del figlio minore a entrambi i genitori con collocamento presso la Per_8
madre;
4) Dispone che il padre potrà vedere liberamente il figlio, previo accordo con lo stesso;
5) Assegna la casa coniugale alla madre, IG.ra ; CP_1
6) Dispone che il IG. contribuisca al mantenimento di entrambi i figli corrispondendo Parte_1 mensilmente, entro il 5° giorno di ciascun mese, alla madre l'importo complessivo di € CP_1
400, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, e il 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo di Padova.
7) Rigetta la domanda, avanzata dalla IG.ra , di contribuzione al proprio mantenimento CP_1
da parte del IG. ; Parte_1
8) Nulla si dispone sugli assegni familiari;
Condanna alla refusione a favore di delle spese di lite che si Parte_1 CP_1 quantificano in € 7616 oltre Iva e CPA e spese generali come per legge”.
11. Per il Tribunale, sebbene la moglie nel foglio di precisazione delle conclusioni non abbia insistito sulla domanda di addebito della separazione al marito, nelle memorie conclusionali ha ampiamente argomentato sul punto, così da non lasciare spazio ad una tacita volontà di rinuncia.
Dalla produzione documentale di , è emerso - senza contestazioni specifiche di CP_1 Pt_1
- che il marito ha scambiato copiosa messaggistica con tale , conosciuta nell'ambito di un
[...] CP_3
gioco on line e poi incontrata di persona;
tali messaggi contengono farsi esplicite e dimostrative di un forte coinvolgimento di tipo sentimentale e non meramente amicale fra i due.
Considerato il periodo in cui vi sono stati detti scambi (v. prima metà del 2020, con incontro di Pt_1 con nel mese di maggio, dopo la fine del primo lockdown) e l'uscita di casa del marito (v. CP_3
13.11.2020), al Giudice di prime cure è parso inevitabile che la crisi coniugale sia stata determinata principalmente dal comportamento contrario ai doveri di fedeltà del marito, a prescindere dalla consumazione di un adulterio.
A ciò si sono aggiunte le fotografie depositate dalla , attestanti l'iscrizione di - fin dal CP_1 Pt_1
2018 - a siti di incontri con escort, la cui scoperta ha inevitabilmente contribuito a compromettere la fiducia della moglie nei confronti del marito.
Il Tribunale ha fatto proprio l'orientamento della Cassazione secondo cui (v. Cass. n. 19155/2019;
Cass. n. 5141/2019; Cass. n. 11606/2018) le rappresentazioni meccaniche di fatti o cose ex art. 2712
c.c. formano piena prova di quanto in esse rappresentato, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti e alle cose medesime.
pagina 9 di 14 Inoltre, si è trattato di dati pienamente utilizzabile ai fini della prova dell'infedeltà coniugale, poiché
“La categoria dell'inutilizzabilità prevista ex art. 191 c.p.p. in ambito penale non rileva in quello civile, nel quale le prove atipiche sono comunque ammissibili, nonostante siano state assunte in un diverso processo in violazione delle regole a quello esclusivamente applicabili, poiché il contraddittorio è assicurato dalle modalità tipizzate di introduzione della prova nel giudizio. Resta precluso, invece, anche in sede civile, l'accesso alle prove la cui acquisizione concreti una diretta lesione di interessi costituzionalmente garantiti della parte contro la quale esse siano usate” (v. Cass. n. 8459/2020).
Circa il preteso addebito della separazione in capo alla moglie, il Giudice di Padova ha considerato generiche le affermazioni di in quanto l'allontanamento del medesimo dalla casa Parte_1
coniugale è risultato legato al suo rapporto intrattenuto con la donna conosciuta on line, quale aspetto che ha irreversibilmente inficiato il legame di coppia.
12. Avverso la pronuncia di I Grado, ha proposto Appello formulando le seguenti Parte_1
doglianze.
A) Errore di diritto - violazione art. 112 c.p.c. - Erronea pronuncia in merito all'addebito della separazione al marito.
La mancanza di riproposizione esplicita delle domande originarie (v. addebito della separazione al marito) ripetuta per ben due volte (in udienza e nella memoria conclusionale) va interpretata come tacita rinuncia e non come mera dimenticanza;
quindi, la sentenza è affetta da vizio di ultrapetizione.
B) Violazione art. 115 cpc - Erronea dichiarazione di sussistenza dei presupposti per l'addebito della separazione al marito.
La violazione degli obblighi coniugali - da sola - non basta a fondare una pronuncia di addebito, in quanto occorre dimostrare che il comportamento imputato sia stata la causa scatenante della crisi della coppia e non la mera conseguenza di una crisi già in atto.
ha ammesso che la crisi della coppia risaliva al 2015 - come sempre affermato dal marito CP_1
- e non al 2020; la convivenza è proseguita in una situazione in cui i rapporti fra i coniugi erano ormai degradati e giunti all'insofferenza reciproca.
Il Servizio Sociale, ricostruendo la vicenda della coppia/famiglia, ha sottolineato come la crisi sia stata innescata dalla situazione di “disagio economico” legata alla crisi dell'azienda di (v. eredità di Pt_1
famiglia che egli pensava di potere - a sua volta - trasmettere ai figli) che per lungo tempo aveva costituito la fonte principale di reddito del nucleo e che dal 2016 ha costretto a cercare attività Pt_1
“in nero” come giardiniere e la a “caricarsi” della responsabilità del reddito familiare CP_1 generando nel marito un senso di fallimento e d'inadeguatezza.
pagina 10 di 14 C) In ordine alla condanna alle spese di lite: molte delle domande di sono state CP_1
respinte dal Tribunale.
- La domanda di affido esclusivo del figlio minore (non sussistendo oggettivamente nessun motivo per derogare alla regola) è stata respinta;
- la domanda di contributo al suo mantenimento è stata respinta;
- la domanda di contribuzione con la somma di € 400 per ciascun figlio (€ 800 complessivi) è stata respinta, giacché le condizioni economiche del padre sono limitate.
D) Sulla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ex art. 283 c.p.c.
Il fumus boni iuris emerge dai motivi di gravame e la decisione appare ingiusta ed immotivata, essendo stata adottata senza la necessaria attività istruttoria.
Il periculum in mora si evince dalla scarsità di risorse dell'appellante.
13. si è costituita in II Grado replicando che: CP_1
- la mancata riproposizione della domanda di addebito è da considerare, eventualmente, come frutto di una mera dimenticanza materiale;
l'omessa riproduzione in sede di precisazione delle conclusioni potrebbe operare, al più, come semplice presunzione di abbandono, correttamente ed efficacemente superata dal Tribunale di Padova sulla base degli elementi sintomatici della contraria volontà della parte, non solo alla luce del suo comportamento processuale, ma anche in forza della dissertazione sull'addebito contenuta nella comparsa conclusionale;
d'altro canto, la difesa di , conscia del Pt_1
fatto che la moglie non ha mai rinunciato alla domanda di addebito, ha provveduto a contestarla sia in comparsa conclusionale che in memoria di replica;
- la produzione documentale offerta è prova evidente ed inconfutabile dei tradimenti di;
Pt_1
- ha preteso l'ammissione di prove testimoniali generiche, ininfluenti e già respinte dal Giudice Pt_1 di prime cure; inoltre, ha negato l'evidenza delle prove documentali avversarie;
- l'appellante si è limitato a riferire dell'asserita sua difficoltà economica, ma non ha offerto al riguardo alcuna prova esaustiva.
14. La Procura Generale ha concluso per la conferma della Sentenza di I Grado.
15. L'Appello proposto è solo parzialmente fondato.
A. Occorre precisare - fin d'ora - che non possono trovare spazio i mezzi istruttori orali reiterati da dopo il , poiché le prove testimoniali articolate - per la loro formulazione Parte_1 Per_10
generica, non abbastanza incisiva e poco pertinente - risultano inidonee a dimostrare circostanze così IGnificative da inficiare le risultanze documentali avversarie, posto che gli elementi che assumono particolare rilievo per la definizione della presente controversia non possono che essere di natura documentale, a riprova della loro portata oggettiva.
pagina 11 di 14 Di recente, la Corte di Cassazione ha confermato la valenza probatoria della c.d. messaggistica digitale whatsapp nei giudizi civili, quale prova documentale legittimamente acquisibile tramite riproduzione fotografica (v. screenshot delle chat), tanto più quando non ne sia contestata la provenienza e l'affidabilità del contenuto (v. Cass. n. 1254/2025), com'è stato nel caso che ci interessa, dal momento che l'odierno appellante nulla ha smentito sul punto, essendosi limitato ad eccepire la violazione della sua privacy che è inevitabilmente “recessiva” a fronte delle questioni dibattute nel giudizio di separazione fra coniugi.
B. A questo punto, va osservato che - negli scritti difensivi di - non ha mai CP_1 Per_10
mancato di argomentare in ordine alla condotta gravemente pregiudizievole tenuta dal marito nei suoi confronti, soffermandosi proprio sulla responsabilità esclusiva di circa la fine della loro unione, Pt_1 il che è senz'altro sufficiente a dimostrare che in corso di causa non vi è mai stata rinuncia alla richiesta di addebito avanzata fin dall'instaurazione del giudizio di separazione.
C. In linea di principio, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c., ma è necessario che sia stata proprio questa grave inosservanza la causa effettiva della fine del matrimonio, dovendo porsi l'accento sul motivo che ha generato l'insostenibilità della convivenza fra i coniugi ex art. 151 c.c. (v. Cass. 23.05.2014, n. 11516; Cass. 23.10.2012, n. 18175;
Cass. 15.07.2010, n. 16614).
Il problema è - dunque - quello di identificare che cosa esattamente abbia cagionato la crisi, la quale potrebbe preesistere e prescindere all'/dall'inosservanza di uno o più doveri che discendono dal vincolo matrimoniale;
difatti, bisogna che il comportamento contrastante tenuto da uno dei coniugi sia stato la ragione unica od assorbente della rottura del rapporto e non l'esito di un distacco già maturato e consolidato in precedenza nonché dipeso da altri motivi (v. Cass. ord. 06.04.2022, n. 11130).
Pertanto, la dichiarazione d'addebito implica la prova certa che l'irreversibile disgregazione dell'unione sia ricollegabile soltanto al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno dei coniugi, ovvero che sussista un nesso eziologico importante fra i comportamenti imputati a quel coniuge ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza (v. Cass. 17.11.2022, n. 33961).
D. Nel caso concreto, ha fondato la domanda di addebito della separazione a carico di CP_1
su tre assunti: Parte_1
I) il marito, dal 2018, ha iniziato ad accedere a siti di incontri/chat a sfondo sessuale-pornografico;
II) il marito, a marzo 2020, ha dato spazio ad una relazione a distanza/on line con un'altra donna che ha pacificamente incontrato di persona perlomeno a maggio dello stesso anno e che lo ha visto particolarmente coinvolto a discapito della moglie e senza resipiscenze;
pagina 12 di 14 III) il marito ha avuto diverse frequentazioni confidenziali via chat anche assieme ad ulteriori donne ed a novembre 2020 ha lasciato definitivamente la casa familiare.
Il primo argomento non è trascurabile dal punto di vista del rispetto reciproco e dell'esclusività fra coniugi, dal momento che ha agito in maniera non occasionale ed all'insaputa della , Pt_1 CP_1
senza preoccuparsi di essere scoperto e del forte disagio che stava creando nel loro matrimonio.
Circa il secondo aspetto, vi sono ampi riscontri fotografici di messagistica di contenuto palesemente sentimentale ed intimo di con una specifica persona;
egli ha parlato ai Servizi Sociali di una Pt_1 sua relazione extraconiugale “platonica”, ma la frequenza e la partecipazione (mai smentite) con cui l'odierno appellante ha tenuto gli scambi via whatsapp dai primi mesi del 2020 in avanti dimostrano l'intensità del coinvolgimento, il suo fastidio e risentimento verso la moglie nonché la chiara volontà di sentirsi libero.
A proposito dell'abbandono della casa familiare ad opera di , si è trattato di manifestazione Pt_1
inequivoca di cesura legata ad una vita privata ormai parallela del marito rispetto al ruolo della moglie.
E. La documentazione agli atti permette di attribuire una valenza causale assorbente al comportamento di una parte rispetto all'altra relativamente al termine dell'affectio maritalis, nel senso che l'incomunicabilità e la distanza fra i coniugi - dall'inizio del 2020 - sono da attribuire soprattutto al mutato atteggiamento del marito, le cui eIGenze hanno subito una repentina divaricazione rispetto alla posizione della moglie, così da generare un clima di sospetto ed incomprensioni crescenti.
ha attribuito al coniuge la ripetuta e conclamata violazione dell'obbligo di fedeltà, Controparte_5 ha denunciato un atteggiamento umorale ed un'eccessiva gelosia della moglie;
Parte_1
tuttavia, sembra essersi trattato - verosimilmente - di situazioni conseguenziali, nel senso che la diffidenza della sarebbe dipesa proprio dalla “distanza” frapposta dal coniuge mediante la CP_1 ricerca e la coltivazione di “diversivi” rispetto al menage familiare, ciò al di là delle difficoltà manifestatesi nel 2015-2016, quando la coppia ha intrapreso un percorso psicoterapico Persona_11
che pare essere stato legato innanzitutto alle divergenze create dalle sopraggiunte difficoltà economiche della famiglia.
Costituisce un dato obiettivo che nel 2020 non ha avuto remore a dedicarsi - in maniera Pt_1
piuttosto evidente - ad interessi personali che certamente non poteva non considerare difficilmente compatibili con il legame coniugale.
G. Una volta comparate le deduzioni, le allegazioni e le prove di entrambe le parti in punto “addebito”, il malessere di entrambi i coniugi risulta essersi intrecciato vicendevolmente, ma ciò non preclude la distinzione “causa-effetto”, nel senso che sono rinvenibili sufficienti elementi per sostenere che la pagina 13 di 14 responsabilità del fallimento del matrimonio vada attribuita più al marito che alla moglie, a causa di una condotta tenuta in aperto dispregio degli obblighi nascenti dal vincolo coniugale.
16. Per venire alla disciplina delle spese di lite del I Grado, è fondata la censura mossa dall'odierno appellante per il fatto che non è stata adeguatamente valorizzata la soccombenza reciproca delle parti.
Difatti, se è vero che ha trovato piena soddisfazione in ordine all'addebito al marito, CP_1 tuttavia quest'ultimo ha aderito - da subito - all'assegnazione della casa familiare alla moglie ed ha ottenuto l'affido condiviso della prole che la pretendeva in forma esclusiva;
in ordine al CP_1 contributo ordinario per i figli, è stata parimenti accolta l'indicazione di pari ad € Parte_1
400,00 al mese (v. € 200,00 per ciascun figlio) che corrisponde esattamente alla metà di quanto rivendicato dalla moglie (€ 800,00 al mese ossia € 400,00 per ciascun figlio).
Un doveroso bilanciamento delle posizioni processuali delle parti, alla luce degli esiti del giudizio di prime cure, rende opportuna la compensazione delle spese legali nella misura del 50%, mentre il residuo 50% va posto a carico di ed a beneficio della . Pt_1 CP_1
17. Le spese del presente gravame seguono la medesima sorte e si liquidano in dispositivo a favore dell'appellata secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 44/2015 e successive modifiche ed integrazioni.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1. ACCOGIE solo parzialmente l'Appello e la Sentenza impugnata limitatamente alle CP_6
spese di I Grado che compensa nella misura del 50%, condannando a rifondere Parte_1 il residuo 50% a , percentuale liquidata in € 3.808,00, oltre iva-cpa-spese generali CP_1
come per legge.
2. COMPENSA al 50% anche le spese del gravame e CONDANNA a rifondere il Parte_1 residuo 50% a , percentuale liquidata in € 2.600,00, oltre iva-cpa-spese generali CP_1
come per legge.
Venezia, 10.02.2025.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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