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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/05/2025, n. 2092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2092 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza sezione civile – in persona del dott.
Michelangelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai numeri 12392 del ruolo generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2022 e 9002 dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizioni ex art. 615 c.p.c., proposte da:
, (C.F. ), nato a Napoli in [...] Parte_1 C.F._1
30/12/1958, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Amato (C.F.
), domicilio digitale del difensore: C.F._2
Email_1
Opponente
NEI CONFRONTI DI
(C.F. , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma alla via Giuseppe Grezar n.14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gioacchino Fabio Bifulco (C.F.
), domicilio digitale del difensore: C.F._3
Email_2
Opposta
NONCHÈ
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_2
difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. C.F._4 presso cui ope legis domicilia in Napoli alla via A. Diaz n. 11, domicilio digitale:
Email_3
Litisconsorte necessario
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto tempestivamente opposizione avverso la cartella Parte_1
esattoriale n. 07120220063805927000 notificata in data 2.08.2022, con la quale l'Agente della Riscossione aveva intimato di pagare la somma di euro 7.566,78 a titolo di spese processuali e di giustizia derivanti dalle statuizioni contenute nella sentenza penale n. 1302/2009, emessa dal Tribunale di S. Maria C.V. in data
15.07.2009.
L'opponente rappresentava che in pari data aveva trasmesso una nota all'Agente della Riscossione mediante la quale, preso atto dell'intervenuto decorso del termine prescrizionale relativo al credito riportato nella sentenza suindicata, avanzava istanza di annullamento in autotutela del provvedimento impositivo emesso, e che, con successiva nota del 28.09.2022, l'Agenzia aveva respinto l'istanza, ritenendo la competenza in merito alla stessa riservata all'Ente impositore, ossia il Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere.
Indirizzata senza esito una nuova istanza di annullamento in autotutela presso l'Ente
Impositore, l'opponente promuoveva il presente giudizio, concludendo per l'annullamento, previa sospensione in via cautelare dell'esecutività del provvedimento, della cartella esattoriale impugnata per intervenuta prescrizione del diritto dell' di procedere alla riscossione coattiva, il tutto con vittoria di spese CP_3
e competenze di giudizio.
2. Si costituiva in giudizio, con comparsa depositata in data 13.03.2023, l'
[...]
, eccependo in rito il suo difetto di legittimazione passiva Controparte_1
in relazione alla pretesa sostanziale contenuta nella cartella esattoriale impugnata,
2
R.g.a.c.c. 12392/2022 instando per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente impositore, ossia il . CP_2 Controparte_2
Nel merito, ritenuta infondata l'opposizione spiegata dal sig. , concludeva Pt_1
per il rigetto integrale della stessa, con condanna di controparte alle spese e competenze di lite.
3. Con ordinanza emessa in data 9.10.2023, il Giudice istruttore accoglieva l'istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento impositivo opposto, e contestualmente, ritenendo il litisconsorte necessario del Controparte_2
presente giudizio, in quanto ente impositore del credito sottoposto a procedimento di riscossione, ordinava l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, con rinvio del processo alla data del 15.04.2024.
Nelle more, parte opposta rappresentava che era pendente presso il Tribunale altro giudizio (R.G.N. 9002/2023) tra le stesse parti e per il medesimo oggetto
(opposizione ad intimazione di pagamento per il credito riportato nella cartella esattoriale n. 07120220063805927000), per cui promuoveva istanza per la riunione dei giudizi.
4. Tempestivamente evocato in lite dall'opponente, il si Controparte_2
costituiva in giudizio con comparsa di risposta del 26.04.2024, concludendo per il rigetto dell'opposizione e per la condanna dell'opponente al pagamento delle spese e delle competenze di lite.
5. Con provvedimento del 7.05.2024 veniva disposta la riunione dei giudizi connessi e la causa veniva contestualmente rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.01.2025, che veniva differita al 12 febbraio 2025, all'esito della quale essa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
6. Le opposizioni sono infondate.
3
R.g.a.c.c. 12392/2022 Dalla lettura degli atti processuali emerge, anzitutto, che la predetta sentenza, emessa in data 15.07.2009, è divenuta irrevocabile in data 23.05.2012 a seguito del rigetto del ricorso per cassazione promosso dall'imputato (cfr. all. 1 all'atto introduttivo del
). Controparte_2
In materia di prescrizione del credito per spese processuali derivante da sentenza penale, va innanzitutto richiamato l'art. 227 ter d.P.R. 115 del 2002 (collocato nel
TITOLO II-BIS - Disposizioni generali per spese di mantenimento in carcere, spese processuali, pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali nel processo civile e penale), secondo cui «1. Entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione in istituto, l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall' articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società procede all'iscrizione a ruolo.
2. Controparte_4
L'agente della riscossione procede alla riscossione spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell' articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 . Si applica l' articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602».
E', dunque, dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento fonte dell'obbligo che decorre il termine di prescrizione, in attuazione del principio generale per il quale «la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere esercitato» (art. 2935 c.c.).
In mancanza di diversa disposizione di legge il relativo termine è l'ordinario decennale (art. 2946 c.c.).
Tanto premesso, e ricordato l'orientamento di legittimità recentemente espresso da
Cass. Pen. Sez. I, n. 30550/2023 (secondo cui “In materia di spese processuali penali, la
4
R.g.a.c.c. 12392/2022 competenza a decidere sull'eventuale prescrizione del credito relativo alle spese processuali appartiene al giudice civile e non al giudice dell'esecuzione penale. Tale riparto di competenze trova fondamento nel d.P.R. n. 115 del 2002, che ha disciplinato ex novo l'intera materia delle spese di giustizia e regolato specificamente il recupero delle spese, senza modificare il tradizionale riparto delle attribuzioni tra giudice dell'esecuzione penale e giudice civile. I momenti della statuizione penale sulle spese e della successiva quantificazione delle stesse sono cronologicamente e ontologicamente diversi: il primo riguarda l'emissione e la portata della condanna alle spese, il secondo l'operazione contabilmente determinativa del quantum. Il giudice dell'esecuzione penale è chiamato a dirimere le questioni inerenti al primo dei due descritti momenti, mentre il giudice civile dell'opposizione all'esecuzione deve occuparsi delle contestazioni relative alla concreta attuazione quantificatoria della statuizione penale, ivi comprese le questioni attinenti alla prescrizione del credito. Tale ricostruzione sistematica discende dal fatto che la vicenda del rapporto obbligatorio fra Stato e persona condannata, sorto per effetto della statuizione penale, si pone "a valle" dell'accertata definizione del presupposto della condanna alle spese e del perimetro della sua operatività. Pertanto, qualora il giudice penale venga erroneamente investito nelle forme dell'incidente di esecuzione della domanda di accertamento dell'inesistenza dell'obbligazione di pagamento per prescrizione, deve dichiarare il non luogo a provvedere sull'istanza, senza che tale declaratoria possa costituire in sé preclusione alla riproposizione della stessa, nel rispetto dei presupposti procedurali necessari, al giudice civile competente in materia di opposizioni all'esecuzione forzata”), occorre evidenziare che la sentenza penale posta alla base della pretesa impositiva contenuta nella cartella di pagamento impugnata (nonché nella pedissequa intimazione di pagamento) è divenuta cosa giudicata, come detto, in data 23.05.2012, mentre la notifica della cartella di pagamento è avvenuta in data 2.08.2022 (cfr. all. 2 alla comparsa di costituzione dell' . CP_3
5
R.g.a.c.c. 12392/2022 Ciò posto, deve ritenersi che il diritto di credito vantato dal Ministero della Giustizia nei confronti dell'opponente, e conseguentemente, il diritto dell di agire per CP_3
la riscossione del credito sotteso all'atto impositivo odiernamente impugnato non si sia estinto per intervenuta prescrizione, operando nel caso in esame la sospensione del corso della prescrizione originata dalla normativa emergenziale dettata per far fronte alle difficoltà economiche ed operative scaturite dalla pandemia da Covid-19, sospensione che trova il suo fondamento nell'art. 68 d.l. 18/2020 e nell'art. 12 d.lgs.
n. 159/2015, norme per effetto delle quali per il periodo intercorrente tra l'8 marzo
2020 e il 31 agosto 2021 sono sospese sia i termini di pagamento che i termini per il compimento degli atti e degli adempimenti prodromici all'attività di riscossione delle entrate tributarie e non tributarie (e quelle per cui è causa rientrano tra quest'ultime).
Né giova all'opponente la circostanza che il credito riportato nella cartella di pagamento impugnata è stato iscritto a ruolo dall'Agente della Riscossione solamente nell'anno 2022, mentre esso era sorto prima della causa emergenziale.
L'art. 68 d.l. 18 del 2020 e l'art. 12 d.lgs. 159 del 2012 prescindono, evidentemente, dal momento in cui il credito, oggetto dell'attività riscossiva, è sorto e attribuiscono esclusivo rilievo al fatto che sul corso temporale di quest'ultima abbia prodotto i suoi effetti la concomitante situazione di emergenza generata dalla pandemia.
Le opposizioni sono quindi infondate, non essendo maturata l'eccepita prescrizione del diritto di credito riscosso.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando sulle opposizioni proposte da , così provvede: Parte_1
1. rigetta le opposizioni;
6
R.g.a.c.c. 12392/2022 2. condanna l'opponente a rifondere le spese di lite all' Controparte_1
e al , liquidandole per ciascuno in 2.600,00 €
[...] Controparte_2
per compensi e 390,00 € per rimborso spese forfettarie, oltre cp ed iva se dovuti;
distrae le somme dovute ad in favore dell'avv. Controparte_1
Massimo Amato.
Aversa, 29 maggio 2025
Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello
7
R.g.a.c.c. 12392/2022
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza sezione civile – in persona del dott.
Michelangelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai numeri 12392 del ruolo generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2022 e 9002 dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizioni ex art. 615 c.p.c., proposte da:
, (C.F. ), nato a Napoli in [...] Parte_1 C.F._1
30/12/1958, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Amato (C.F.
), domicilio digitale del difensore: C.F._2
Email_1
Opponente
NEI CONFRONTI DI
(C.F. , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma alla via Giuseppe Grezar n.14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gioacchino Fabio Bifulco (C.F.
), domicilio digitale del difensore: C.F._3
Email_2
Opposta
NONCHÈ
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_2
difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. C.F._4 presso cui ope legis domicilia in Napoli alla via A. Diaz n. 11, domicilio digitale:
Email_3
Litisconsorte necessario
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto tempestivamente opposizione avverso la cartella Parte_1
esattoriale n. 07120220063805927000 notificata in data 2.08.2022, con la quale l'Agente della Riscossione aveva intimato di pagare la somma di euro 7.566,78 a titolo di spese processuali e di giustizia derivanti dalle statuizioni contenute nella sentenza penale n. 1302/2009, emessa dal Tribunale di S. Maria C.V. in data
15.07.2009.
L'opponente rappresentava che in pari data aveva trasmesso una nota all'Agente della Riscossione mediante la quale, preso atto dell'intervenuto decorso del termine prescrizionale relativo al credito riportato nella sentenza suindicata, avanzava istanza di annullamento in autotutela del provvedimento impositivo emesso, e che, con successiva nota del 28.09.2022, l'Agenzia aveva respinto l'istanza, ritenendo la competenza in merito alla stessa riservata all'Ente impositore, ossia il Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere.
Indirizzata senza esito una nuova istanza di annullamento in autotutela presso l'Ente
Impositore, l'opponente promuoveva il presente giudizio, concludendo per l'annullamento, previa sospensione in via cautelare dell'esecutività del provvedimento, della cartella esattoriale impugnata per intervenuta prescrizione del diritto dell' di procedere alla riscossione coattiva, il tutto con vittoria di spese CP_3
e competenze di giudizio.
2. Si costituiva in giudizio, con comparsa depositata in data 13.03.2023, l'
[...]
, eccependo in rito il suo difetto di legittimazione passiva Controparte_1
in relazione alla pretesa sostanziale contenuta nella cartella esattoriale impugnata,
2
R.g.a.c.c. 12392/2022 instando per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente impositore, ossia il . CP_2 Controparte_2
Nel merito, ritenuta infondata l'opposizione spiegata dal sig. , concludeva Pt_1
per il rigetto integrale della stessa, con condanna di controparte alle spese e competenze di lite.
3. Con ordinanza emessa in data 9.10.2023, il Giudice istruttore accoglieva l'istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento impositivo opposto, e contestualmente, ritenendo il litisconsorte necessario del Controparte_2
presente giudizio, in quanto ente impositore del credito sottoposto a procedimento di riscossione, ordinava l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, con rinvio del processo alla data del 15.04.2024.
Nelle more, parte opposta rappresentava che era pendente presso il Tribunale altro giudizio (R.G.N. 9002/2023) tra le stesse parti e per il medesimo oggetto
(opposizione ad intimazione di pagamento per il credito riportato nella cartella esattoriale n. 07120220063805927000), per cui promuoveva istanza per la riunione dei giudizi.
4. Tempestivamente evocato in lite dall'opponente, il si Controparte_2
costituiva in giudizio con comparsa di risposta del 26.04.2024, concludendo per il rigetto dell'opposizione e per la condanna dell'opponente al pagamento delle spese e delle competenze di lite.
5. Con provvedimento del 7.05.2024 veniva disposta la riunione dei giudizi connessi e la causa veniva contestualmente rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.01.2025, che veniva differita al 12 febbraio 2025, all'esito della quale essa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
6. Le opposizioni sono infondate.
3
R.g.a.c.c. 12392/2022 Dalla lettura degli atti processuali emerge, anzitutto, che la predetta sentenza, emessa in data 15.07.2009, è divenuta irrevocabile in data 23.05.2012 a seguito del rigetto del ricorso per cassazione promosso dall'imputato (cfr. all. 1 all'atto introduttivo del
). Controparte_2
In materia di prescrizione del credito per spese processuali derivante da sentenza penale, va innanzitutto richiamato l'art. 227 ter d.P.R. 115 del 2002 (collocato nel
TITOLO II-BIS - Disposizioni generali per spese di mantenimento in carcere, spese processuali, pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali nel processo civile e penale), secondo cui «1. Entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione in istituto, l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall' articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società procede all'iscrizione a ruolo.
2. Controparte_4
L'agente della riscossione procede alla riscossione spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell' articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 . Si applica l' articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602».
E', dunque, dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento fonte dell'obbligo che decorre il termine di prescrizione, in attuazione del principio generale per il quale «la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere esercitato» (art. 2935 c.c.).
In mancanza di diversa disposizione di legge il relativo termine è l'ordinario decennale (art. 2946 c.c.).
Tanto premesso, e ricordato l'orientamento di legittimità recentemente espresso da
Cass. Pen. Sez. I, n. 30550/2023 (secondo cui “In materia di spese processuali penali, la
4
R.g.a.c.c. 12392/2022 competenza a decidere sull'eventuale prescrizione del credito relativo alle spese processuali appartiene al giudice civile e non al giudice dell'esecuzione penale. Tale riparto di competenze trova fondamento nel d.P.R. n. 115 del 2002, che ha disciplinato ex novo l'intera materia delle spese di giustizia e regolato specificamente il recupero delle spese, senza modificare il tradizionale riparto delle attribuzioni tra giudice dell'esecuzione penale e giudice civile. I momenti della statuizione penale sulle spese e della successiva quantificazione delle stesse sono cronologicamente e ontologicamente diversi: il primo riguarda l'emissione e la portata della condanna alle spese, il secondo l'operazione contabilmente determinativa del quantum. Il giudice dell'esecuzione penale è chiamato a dirimere le questioni inerenti al primo dei due descritti momenti, mentre il giudice civile dell'opposizione all'esecuzione deve occuparsi delle contestazioni relative alla concreta attuazione quantificatoria della statuizione penale, ivi comprese le questioni attinenti alla prescrizione del credito. Tale ricostruzione sistematica discende dal fatto che la vicenda del rapporto obbligatorio fra Stato e persona condannata, sorto per effetto della statuizione penale, si pone "a valle" dell'accertata definizione del presupposto della condanna alle spese e del perimetro della sua operatività. Pertanto, qualora il giudice penale venga erroneamente investito nelle forme dell'incidente di esecuzione della domanda di accertamento dell'inesistenza dell'obbligazione di pagamento per prescrizione, deve dichiarare il non luogo a provvedere sull'istanza, senza che tale declaratoria possa costituire in sé preclusione alla riproposizione della stessa, nel rispetto dei presupposti procedurali necessari, al giudice civile competente in materia di opposizioni all'esecuzione forzata”), occorre evidenziare che la sentenza penale posta alla base della pretesa impositiva contenuta nella cartella di pagamento impugnata (nonché nella pedissequa intimazione di pagamento) è divenuta cosa giudicata, come detto, in data 23.05.2012, mentre la notifica della cartella di pagamento è avvenuta in data 2.08.2022 (cfr. all. 2 alla comparsa di costituzione dell' . CP_3
5
R.g.a.c.c. 12392/2022 Ciò posto, deve ritenersi che il diritto di credito vantato dal Ministero della Giustizia nei confronti dell'opponente, e conseguentemente, il diritto dell di agire per CP_3
la riscossione del credito sotteso all'atto impositivo odiernamente impugnato non si sia estinto per intervenuta prescrizione, operando nel caso in esame la sospensione del corso della prescrizione originata dalla normativa emergenziale dettata per far fronte alle difficoltà economiche ed operative scaturite dalla pandemia da Covid-19, sospensione che trova il suo fondamento nell'art. 68 d.l. 18/2020 e nell'art. 12 d.lgs.
n. 159/2015, norme per effetto delle quali per il periodo intercorrente tra l'8 marzo
2020 e il 31 agosto 2021 sono sospese sia i termini di pagamento che i termini per il compimento degli atti e degli adempimenti prodromici all'attività di riscossione delle entrate tributarie e non tributarie (e quelle per cui è causa rientrano tra quest'ultime).
Né giova all'opponente la circostanza che il credito riportato nella cartella di pagamento impugnata è stato iscritto a ruolo dall'Agente della Riscossione solamente nell'anno 2022, mentre esso era sorto prima della causa emergenziale.
L'art. 68 d.l. 18 del 2020 e l'art. 12 d.lgs. 159 del 2012 prescindono, evidentemente, dal momento in cui il credito, oggetto dell'attività riscossiva, è sorto e attribuiscono esclusivo rilievo al fatto che sul corso temporale di quest'ultima abbia prodotto i suoi effetti la concomitante situazione di emergenza generata dalla pandemia.
Le opposizioni sono quindi infondate, non essendo maturata l'eccepita prescrizione del diritto di credito riscosso.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando sulle opposizioni proposte da , così provvede: Parte_1
1. rigetta le opposizioni;
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R.g.a.c.c. 12392/2022 2. condanna l'opponente a rifondere le spese di lite all' Controparte_1
e al , liquidandole per ciascuno in 2.600,00 €
[...] Controparte_2
per compensi e 390,00 € per rimborso spese forfettarie, oltre cp ed iva se dovuti;
distrae le somme dovute ad in favore dell'avv. Controparte_1
Massimo Amato.
Aversa, 29 maggio 2025
Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello
7
R.g.a.c.c. 12392/2022