a) per indegnita' a seguito di degradazione, ai sensi degli articoli 28 del codice penale militare di pace e 31 del codice penale militare di guerra ; b) per interdizione perpetua dai pubblici uffici, anche in base a sentenza penale straniera alla quale e' stato dato riconoscimento nello Stato; c) per estinzione del rapporto di impiego ((in applicazione)) dell' articolo 32-quinquies del codice penale . (( 1-bis. Nei casi di cui al comma 1, si applicano gli articoli 867, comma 5, e 923, comma 5. ))
9 ottobre 2010
20 febbraio 2020
a) per indegnita' a seguito di degradazione, ai sensi degli articoli 28 del codice penale militare di pace e 31 del codice penale militare di guerra ; b) per interdizione perpetua dai pubblici uffici, anche in base a sentenza penale straniera alla quale e' stato dato riconoscimento nello Stato; c) per estinzione del rapporto di impiego ((in applicazione)) dell' articolo 32-quinquies del codice penale . (( 1-bis. Nei casi di cui al comma 1, si applicano gli articoli 867, comma 5, e 923, comma 5. ))
Commentari • 5
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Rassegna giurisprudenziale Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o prescrizione (art. 578) Non sussiste alcuna ragione per la quale, in sede di appello, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 578, non debba prevalere la formula assolutoria nel merito rispetto alla causa di estinzione del reato: e ciò, non solo nel caso di acclarata piena prova di innocenza, ma anche in presenza di prove ambivalenti, posto che alcun ostacolo procedurale, né le esigenze di economia processuale che costituiscono, con riferimento al principio della ragionevole durata del processo, la ratio ed il fondamento della disposizione di cui all'art. 129, comma 2, possono …
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Rassegna giurisprudenziale Impugnazione della parte civile e del querelante (art. 576) È inammissibile, per difetto di interesse concreto, il ricorso per cassazione della parte civile diretto esclusivamente alla sostituzione della formula perché il fatto non sussiste con quella, corretta, perché il fatto non costituisce reato nella sentenza di assoluzione che non abbia compiuto un positivo accertamento circa l'insussistenza del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato, o la commissione del medesimo nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, e l'impugnazione sia proposta in funzione delle decisioni del giudice civile in materia di danno (Sez. 4, …
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Giurisprudenza • 24
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- buona fede·
- art. 622 codice ordinamento militare·
- pensione militare·
- divieto di reformatio in pejus·
- art. 923 codice ordinamento militare·
- prescrizione·
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- art. 32 quinquies c.p.
- 2. Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 18/05/2017, n. 1182Provvedimento: […] Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Umberto Realfonzo; Premesso: Con il presente gravame, il ricorrente impugna-OMISSIS-, ai sensi dell'articolo 622, comma I, lettera b) del Codice dell'ordinamento militare (c.o.m.), -OMISSIS-. Considerato: Il ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento che integrerebbe una vera e propria “-OMISSIS-”, richiamandosi alla giurisprudenza e, in particolare, -OMISSIS-.Leggi di più...
- 3. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 02/11/2017, n. 5053Provvedimento: […] 18.5. Il codice dell'ordinamento militare (artt. 622 e 1352) e il relativo regolamento (art. 712) si limitano a tipizzare le sanzioni disciplinari (con la relativa eccezione concernente i fatti punibili con la consegna di rigore, arg. ex artt. 1360, 1361, 1362 e 1355 cod. ord. mil.), confermando l'atipicità dell'illecito disciplinare militare di stato attraverso il rinvio a un'ampia sfera di apprezzamento discrezionale dell'Amministrazione, con il limite “questo solo sindacabile dal Giudice Amministrativo, della macroscopica abnormità, della insostenibile illogicità, della conclamata erroneità fattuale, quali sintomi di un uso non semplicemente opinabile, ma intrinsecamente patologico del potere conferito” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 1302/2017, cit.).Leggi di più...
- sanzione disciplinare·
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- 5. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 28/03/2024, n. 2932Provvedimento: Pubblicato il 28/03/2024 N. 02932/2024REG.PROV.COLL. N. 03263/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3263 del 2023, proposto dal Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; contro sig. -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Vergara, con domicilio fisico eletto presso l'avv. Francesco Pignatiello in Roma, via In Arcione n. 71; per la riforma …Leggi di più...
- compensazione delle spese·
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