Articolo 622 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 620 bisArticolo 633
Versione
9 ottobre 2010
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Versione
20 febbraio 2020
Art. 622. Perdita dello stato di militare 1. Lo stato di militare si perde esclusivamente:
a) per indegnita' a seguito di degradazione, ai sensi degli articoli 28 del codice penale militare di pace e 31 del codice penale militare di guerra ; b) per interdizione perpetua dai pubblici uffici, anche in base a sentenza penale straniera alla quale e' stato dato riconoscimento nello Stato; c) per estinzione del rapporto di impiego ((in applicazione)) dell' articolo 32-quinquies del codice penale . (( 1-bis. Nei casi di cui al comma 1, si applicano gli articoli 867, comma 5, e 923, comma 5. ))
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020
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