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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 20/03/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale dell'udienza del 20 marzo 2025 della causa di appello iscritta al numero 15287 del ruolo generale degli affari contenziosi del 2022, pendente tra:
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso, in forza di mandato in calce all'atto di citazione in appello, dall'avvocato Igor Gamberini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna,
Via Parigi n. 16
- appellante -
e
avvocato Saverio (C.F. ) CP_1 CodiceFiscale_2
in proprio ex art. 86 c.p.c. e domiciliato nel proprio studio in Bologna, Via Rodolfo
Audinot n. 10
- convenuto -
Oggi 20 marzo 2025 ore 12.15 compaiono, dinanzi al Giudice dott. Paola Matteucci,
l'avvocato Igor Gamberini per la parte appellante e il convenuto avvocato in CP_1
proprio.
L'avv. Gamberini conclude come da atto di appello.
L'avv. conclude come da comparsa di appello. Deposita in copia di cortesia la CP_1
nota spese che depositerà telematicamente.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi agli atti.
pagina 1 di 17 Il Giudice, dato atto della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., al termine di essa, previa camera di consiglio, pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BOLOGNA
in composizione monocratica nella persona della dott. Paola Matteucci;
Visti gli atti e le conclusioni formulate dalle parti;
Preso atto della discussione della causa;
osserva e statuisce quanto segue
A)
1.
a seguito di ricorso depositato in data 28 giugno 2019 Parte_2
conseguiva dal Giudice di pace di Bologna, nei confronti di il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 4385/2019 ING. emesso in data 28 ottobre 2019, depositato in pari data, per la somma di euro 1.985,43 oltre interessi legali dal giorno dell'obbligazione al saldo e spese del procedimento monitorio.
Descriveva le attività difensive svolte in favore di e Controparte_2 Controparte_3
con riferimento alla causa civile di appello n. 5905/2010 R.G. instaurata avanti alla Corte di Appello di Bologna (avente ad oggetto la sentenza n. 4768/2009 emessa dal Tribunale di
Bologna a definizione della causa civile n. n. 14135/2000 R.G.; la causa di appello veniva dichiarata interrotta in data 14 giugno 2016 per decesso di alcune parti, e non veniva riassunta).
Descriveva i vani tentativi di recupero di compenso e spese.
pagina 2 di 17 Invocava l'opinamento conseguito dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza (che liquidava un compenso pari a complessivi euro 19.783,80 cui andavano aggiunti rimborso spese generali, accessori e spese) nei confronti degli eredi dei propri assistiti originari.
Indicava i conteggi effettuati per pervenire alla quantificazione della quota di debito sorta in capo al (erede ab intestato -unitamente ad altri 8 chiamati all'eredità- di Parte_1
, quest'ultimo erede testamentario di ), pervenendo Controparte_3 Controparte_2
così a euro 1.318,92 per compensi ed euro 60,97 per spese esenti, oltre rimborso forfettario
15%, CPA 4% e IVA 22% e così complessivi euro 1.985,43; effettuava la suddivisione tra i 9 coeredi sul presupposto che si avesse a che fare con una obbligazione parziaria, come tale divisibile.
Con decreto emesso in data 26 febbraio 2020 il decreto ingiuntivo veniva munito della esecutorietà ex art. 647 c.p.c.
Con atto di citazione, notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario in data 24 marzo 2021 a mani dell'avvocato , proponeva opposizione tardiva ai CP_1 Parte_1
sensi dell'art. 650 c.p.c., e anche opposizione a precetto, avanti al Giudice di pace di
Bologna, esponendo:
-di avere ricevuto in data 15 marzo 2021 la notifica dell'atto di precetto per l'importo di euro 3.224,33 su istanza dell'avvocato ; Parte_2
-che l'avvocato non aveva diritto di procedere ad esecuzione forzata in quanto: CP_1
il titolo esecutivo non era mai stato notificato all'opponente, residente da anni in Kenia;
l'eventuale notifica in altri luoghi era da considerarsi nulla;
-che il decreto ingiuntivo era ingiusto e illegittimo;
-che era maturata la prescrizione presuntiva del credito vantato dall'avvocato . CP_1
Concludeva quindi chiedendo:
-che fosse disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo opposto;
-che il decreto ingiuntivo fosse revocato per nullità o irregolarità della notifica;
-che fosse dichiarata l'inefficacia del precetto notificato e che il creditore non aveva diritto di procedere ad esecuzione forzata;
-nel merito, che fosse accertata la prescrizione presuntiva del credito vantato dall'avvocato
. CP_1
pagina 3 di 17 Veniva così instaurata la causa n. 4036/2021 R.G.
Il convenuto , costituitosi in Cancelleria in data 22 giugno Parte_2
2021:
-contestava la dedotta nullità della notifica del decreto ingiuntivo, deducendo che doveva ritenersi provato per tabulas il legame fra il debitore e il domicilio di Parte_1
Bologna, Via Nadi 9/C ove egli aveva mantenuto il proprio centro di interessi per esigenze di lavoro e ove si era perfezionata la notifica del decreto ingiuntivo ex art. 140 c.p.c.;
-contestava l'eccezione di prescrizione, da ritenersi non maturata alla luce della documentazione prodotta attestante la ricezione di atti interruttivi infratriennali;
-nel merito insisteva nella fondatezza della domanda, richiamando in particolare l'opinamento emesso dall'Ordine di appartenenza.
Concludeva quindi chiedendo che l'opposizione fosse rigettata, con il favore delle spese;
formulava anche istanza ex art. 96 c.p.c., per temerarietà della lite e abuso del diritto.
In occasione della prima udienza, tenutasi in data 6 settembre 2021:
-le parti deducevano come a verbale;
-l'opponente produceva certificato rilasciato in data 6 agosto 2021 dal Comune di Matera, attestante l'iscrizione dell'opponente all'AIRE a far tempo dal 7 dicembre 2007;
-il Giudice si riservava.
Con ordinanza emessa in data 6 settembre 2021 il Giudice, ritenuta la maturità della causa per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni con termine sino all'udienza per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 4 febbraio 2022:
-le parti deducevano e concludevano come da note che depositavano in udienza;
-il Giudice tratteneva la causa in decisione;
-l'opponente rendeva dichiarazioni così verbalizzate: “Il sig. illustra Parte_1
oralmente le proprie osservazioni ribadendo di avere integralmente pagato la controparte che pertanto null'altro deve avere”;
-il Giudice all'esito di tali dichiarazioni confermava di trattenere la causa in decisione.
pagina 4 di 17 Con sentenza n. 2935/2022 pubblicata in data 14 novembre 2022 il Giudice di pace:
-dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione tardiva proposta dal x art. 650 Parte_1
c.p.c., ritenendo che il decreto ingiuntivo -notificato ex art. 140 c.p.c.- fosse idoneamente pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario all'indirizzo di Bologna, Via Nadi
9/C;
-comunque affrontava l'eccezione di prescrizione presuntiva, ritenendola infondata a fronte di raccomandata a.r. del 2 ottobre 2018 e di deposito del ricorso per ingiunzione avvenuto in data 28 aprile 2019;
-condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'avvocato
. CP_1
2.
proponeva appello avanti al Tribunale intestato mediante atto di Parte_1
citazione notificato a mezzo pec in data 13 dicembre 2022.
Con un primo motivo di appello insisteva nel ravvisare la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, dolendosi delle statuizioni del Giudice di prime cure il quale non aveva tenuto conto delle risultanze processuali emerse.
A tal proposito esponeva: di avere all'epoca residenza in Kenia;
che al più la notifica si sarebbe potuta tentare nel Comune di Matera luogo dell'ultima residenza nota in Italia;
che il tentativo di notifica presso l'impresa individuale non poteva ritenersi valida, stante anche l'iscrizione dell'appellante all'A.I.R.E.
Con un secondo motivo di appello insisteva nell'eccezione di prescrizione, poiché (a differenza di quanto statuito dal Giudice di prime cure) non costituiva idoneo atto interruttivo il mero deposito del ricorso per ingiunzione, non seguito da valida notifica.
Concludeva quindi chiedendo:
-che fosse disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo su cui poggiava l'atto di precetto notificatogli in data 15 marzo 2021;
-che il decreto ingiuntivo opposto fosse revocato per nullità o irregolarità della notifica;
-che fosse accertata l'illegittimità e inefficacia dell'atto di precetto e che fosse dichiarato che il creditore non aveva diritto di procedere a esecuzione forzata;
-nel merito, che fosse accertata la prescrizione presuntiva del credito, con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio.
pagina 5 di 17 Veniva così instaurata la causa in epigrafe.
Come si evince dallo Storico Fascicolo, in data 19 gennaio 2023 perveniva alla Cancelleria il fascicolo d'ufficio del Giudice di pace.
Con decreto emesso in data 27 gennaio 2023 la scrivente Giudicante differiva la prima udienza (ex art. 168 bis co. 5 c.p.c.) all'8 giugno 2023, e invitava la parte convenuta a depositare telematicamente ricorso per ingiunzione e decreto ingiuntivo, con documenti del monitorio, nonché i documenti da 1 a 10 della causa di opposizione.
Il convenuto avvocato , costituitosi in data 13 febbraio 2023 (e poi nuovamente CP_1
in data 17 aprile 2023):
-contestava i motivi di appello, ripercorrendo le difese svolte in prime cure e ritenendo fondato quanto statuito nella sentenza impugnata sia in punto a regolarità della notifica del decreto ingiuntivo sia in punto a infondatezza dell'eccezione di prescrizione;
evidenziava che comunque l'appellante non aveva messo in dubbio l'esistenza del debito;
-si opponeva all'istanza di sospensione;
-depositava telematicamente i documenti prodotti nel giudizio di opposizione in prime cure;
-concludeva come segue:
“-In via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione del titolo per assenza dei presupposti in fatto e diritto oltre per carenza di allegazione.
-In via principale, nel merito rigettare l'appello per tutti i motivi in fatto e diritto dedotti,
e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata, in ogni suo punto.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre accessori e spese generali, aggravati dalla temerarietà dell'azione ex art. 96 cpc”.
In data 1° giugno 2023 il convenuto avvocato depositava telematicamente anche CP_1
i documenti da 1 a 9 del procedimento monitorio.
All'udienza in presenza dell'8 giugno 2023:
pagina 6 di 17 -le parti depositavano i fascicoli cartacei nativi delle prime cure (procedimento monitorio e giudizio di opposizione), e deducevano come a verbale;
-la scrivente Giudicante, ritenuta la maturità della causa per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. in data
13 giugno 2024, autorizzando il convenuto avvocato a depositare CP_1
telematicamente i documenti esibiti in udienza (finalizzati a provare gli esborsi sostenuti per la registrazione del decreto ingiuntivo e della sentenza del Giudice di pace).
In data 9 giugno 2023 il convenuto avvocato depositava telematicamente i CP_1
documenti esibiti in udienza, contrassegnandoli da 11 a 15.
Con ordinanza emessa in data 7 giugno 2024 la causa era differita per medesimi incombenti al 20 marzo 2025, dovendo essere definite numerose cause iscritte a ruolo in precedenza, molte delle quali già trattenute in decisione.
La causa è stata oggi discussa e viene ora decisa.
B)
1.
1.a.
Come prima evidenziato sub A), il decreto ingiuntivo n. 4385/2019 ING. emesso dal
Giudice di pace di Bologna è stato munito della clausola di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., in forza di decreto emesso dal medesimo Giudice in data 26 febbraio 2020.
Ciò comporta la qualificazione della opposizione a decreto ingiuntivo, proposta dal con atto di citazione notificato il 24 marzo 2021 cioè oltre un anno dopo la Parte_1
notifica, quale opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
pagina 7 di 17 1.b.
Il a innanzitutto proposto opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. eccependo la Parte_1 nullità della notifica del decreto ingiuntivo eseguita dall'avvocato ex art. 140 CP_1
c.p.c., e l'intervenuta prescrizione presuntiva, così dimostrando di avere interesse rispetto alla declaratoria di ammissibilità dell'opposizione tardiva, al fine di vedere successivamente soppesata l'eccezione di prescrizione che, se accolta, sarebbe idonea a paralizzare la pretesa dell'avvocato (si veda Cass. S.U. 14017/1991: CP_1
“L'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, prevista dall'art. 650 cod. proc. civ. in caso di irregolarità della sua notificazione, non può esaurirsi in una denuncia di tale irregolarità, perché siffatta denuncia, ove non sia accompagnata da contestazioni sulla pretesa creditoria, e non sia quindi indirizzata all'apertura del giudizio di merito
(nonostante il decorso del termine all'uopo fissato), non è atta ad alcun risultato utile per
l'opponente, nemmeno con riguardo alle spese della fase monitoria”).
Il ha proposto anche opposizione a precetto pre-esecutiva (art. 615 co. 1 Parte_1
c.p.c.).
Orbene, innanzitutto giova evidenziare che in caso di opposizione tardiva grava sull'opponente non solo l'onere di allegazione e prova della irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma anche l'onere di chiara allegazione e prova che a causa di quell'irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione
(veicolando con essa determinate ragioni di opposizione, nel caso di specie -come detto- corrispondenti a un unico motivo cioè all'eccezione di prescrizione presuntiva).
Occorre altresì ricordare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, il quale è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche (Cass. n. 19132/04,n. 11562/03, 4829/79, 4705/89), assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori di fatto in via abituale (Cass. 12303/08). Pertanto, le risultanze anagrafiche possono essere superate da qualsiasi fonte di convincimento, come ad es. la corrispondenza intercorsa tra le parti prima del giudizio (Cass. 24422/06) ovvero il comportamento della persona che accetta di
pagina 8 di 17 ricevere l'atto per conto del destinatario (Cass. 5715/02, 3262/05, 11562/03, 17504/03)”
(Cass. 11550/2013; conforme, Cass. 8463/2023)
Calando tali principi nel caso di specie, è possibile constatare che l'opponente tardivo ha fornito idonea prova della irregolarità della notifica, che non gli ha Parte_1
consentito di avere tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo ai fini dell'opposizione nel termine di 40 giorni, e che lo ha legittimato a proporre opposizione tardiva ex art. 650
c.p.c.
Si consideri infatti quanto segue.
La notifica del decreto ingiuntivo veniva dapprima tentata all'indirizzo di Bologna, Via
Gaspare Nadi n. 9 ma l'Ufficiale Giudiziario in data 12 novembre 2019 attestava di non avere rinvenuto l'indicazione del nominativo del e che nessuno era presente Parte_1
per chiedere informazioni.
Allora la notifica veniva attivata in data 22 novembre 2019 all'indirizzo della sede dell'impresa individuale , cioè in Bologna, Via Gaspare Controparte_4
Nadi n. 9/c (l'avvocato in sede di attivazione della notifica si era basato sulle CP_1
risultanze della visura camerale dell'impresa, aggiornata al 21 novembre 2019: doc. 4 convenuto, prime cure); in questo caso l'Ufficiale Giudiziario eseguiva la notifica ex art. 140 c.p.c. (per irreperibilità temporanea) mediante deposito alla Casa Comunale e spedizione dell'avviso a mezzo raccomandata in data 25 novembre 2019; dall'avviso di ricevimento emerge attestazione di compiuta giacenza in data 9 dicembre 2019. Quindi, prima facie, tale notifica sembrerebbe essersi perfezionata.
Peraltro, nonostante l'attestazione di compiuta giacenza, vari elementi depongono nel senso di ravvisare la nullità della notifica.
Precisamente:
-dalla carta d'identità rilasciata dal Comune di Matera in data 5 luglio 2019 (cioè pochi mesi prima delle due notifiche del decreto ingiuntivo appena descritte, eseguite a novembre
2019) risulta che il a quella data era residente in [...] (doc. 1 opponente Parte_1
prime cure);
pagina 9 di 17 -inoltre, il Comune di Matera, Ufficio di Anagrafe, in data 6 agosto 2021 attestava che il risultava iscritto nell'A.I.R.E. del medesimo Comune dal 7 dicembre 2007 a Parte_1
seguito di espatrio e/o residenza all'estero (trattasi di documento prodotto dal Parte_1
avanti al Giudice di pace in occasione dell'udienza del 6 settembre 2021); tale ulteriore documento si pone del tutto in linea con la residenza in Kenia desumibile dalla carta d'identità rilasciata il 5 luglio 2019.
Tali documenti consentono di escludere, o comunque rendono estremamente incerto, che il avesse dimora abituale cioè abitasse regolarmente all'indirizzo di Bologna, Parte_1
Via Nadi n. 9 ove era stata tentata la prima notifica del decreto ingiuntivo.
Tali documenti non consentono neppure di ritenere provato che il dimorasse Parte_1
stabilmente all'indirizzo dell'impresa individuale (al civico 9/c di Via Nadi, diverso dal civico 9), non potendosi ipotizzare che egli dormisse e vivesse in un immobile ad uso commerciale ove risultava (come da visura camerale) svolgere attività quale elettricista.
A conferma, si consideri che -a rigore- dalla citata visura camerale di CP_4
aggiornata al 21 novembre 2019 (prodotta dall'avvocato sub documento 4 in CP_1
sede di opposizione) risulta a pagina 3 che il veva residenza a Matera, luogo Parte_1
ancora diverso da quello indicato nelle due notifiche.
E' verosimile che presso la Camera di Commercio non fosse stato ancora effettuato l'aggiornamento della residenza come da carta d'identità, ma in ogni caso la carta d'identità riportava residenza in Kenia alla data del 5 luglio 2019.
Si consideri altresì che dal certificato di residenza storica rilasciato dal Comune di Bologna in data 20 novembre 2019 (prodotto dal convenuto sub documento 3 in sede di opposizione) nulla si evince rispetto alla residenza del alla data delle due Parte_1
notifiche del novembre 2019.
Infatti, tale certificato fa semplicemente comprendere che il già residente in Parte_1
Bologna dal 6 maggio 1985, in data 12 gennaio 1993 emigrava a Medicina; tale certificato nulla spiega rispetto ai successivi eventi e spostamenti del una volta giunto a Parte_1
Medicina, nel corso degli anni che vanno dal 1993 sino al novembre 2019 quando venivano tentate le due notifiche in Bologna, Via Nadi 9 e Via Nadi 9/C.
pagina 10 di 17 Tutti tali elementi portano a escludere che il all'epoca della notifica eseguita Parte_1
ex art. 140 c.p.c. nel novembre 2019 sia stato posto nella condizione di avere effettiva conoscenza del decreto ingiuntivo, e ciò perché la sua dimora abituale non poteva dirsi coincidente con l'indirizzo di notifica cioè con Via Nadi 9/c di Bologna sede dell'impresa individuale . CP_4
Ad analoghi risultati si perviene qualora si volesse fare applicazione del disposto di cui all'articolo 139 co. 1 c.p.c. in forza del quale la notificazione, se non viene effettuata in mani proprie del destinatario, “deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio”.
La norma va correttamente intesa nel senso che, nell'ambito del Comune di residenza del destinatario, la notifica può essere effettuata vuoi mediante ricerca nella casa di abitazione, vuoi dove egli ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.
Nel caso di specie, visto che il nel novembre 2019 non aveva residenza a Parte_1
Bologna bensì in Kenia, giocoforza la norma non si applica in quanto si è al di fuori del caso da essa declinato.
La sua residenza in Kenia comporta che va escluso che al novembre 2019 si versasse in una ipotesi di irreperibilità temporanea (cioè di assenza solo momentanea sua e di altri soggetti idonei) che potesse legittimare la notifica ex art. 140 c.p.c.; la situazione rappresentata dai documenti prima illustrati ha fatto venir meno il collegamento fra il luogo e il soggetto, collegamento sul quale il legislatore fonda la presunzione di conoscenza, da parte del destinatario, dell'atto notificatogli ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (vedasi Cass.
2919/2007).
Da quanto detto consegue l'accoglimento del primo motivo di appello, stante
l'ammissibilità dell'opposizione tardiva.
La sentenza appellata va riformata in parte qua.
pagina 11 di 17 2.
L'ammissibilità dell'opposizione tardiva comporta che va esaminata l'eccezione di prescrizione presuntiva, ritenuta infondata dal Giudice di prime cure e insistita dal ediante il secondo motivo di appello. Parte_1
2.a.
La prescrizione presuntiva invocata dal corrisponde alla prescrizione Parte_1
presuntiva triennale disciplinata dall'articolo 2952 n. 2 c.c., in forza del quale “Si prescrive in tre anni il diritto: … 2) dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative”.
L'eccezione è infondata, seppure per ragioni in parte diverse da quelle poste dal Giudice di pace a fondamento della sentenza impugnata.
Il Giudice di prime cure ha ravvisato idonei atti interruttivi in primo luogo nella raccomandata a.r. 2 ottobre 2018 (sollecito di pagamento inviato anche al e Parte_1
in secondo luogo nel deposito del ricorso per ingiunzione in data 28 aprile 2019.
Orbene, ai sensi dell'articolo 2935 c.c., la prescrizione presuntiva triennale ha iniziato a decorrere dal giorno in cui il diritto dell'avvocato ha potuto essere fatto valere, CP_1
e quindi strettamente non a partire dalla declaratoria di interruzione del giudizio di appello
(14 giugno 2016) bensì a partire dal momento in cui l'avvocato non ha ricevuto CP_1
indicazioni dai propri assistiti né rispetto alla riassunzione della causa di appello entro 6 mesi dal 14 giugno 2016, né rispetto alle ipotesi transattive delineate dal difensore nella missiva del 19 luglio 2016 (doc. 1 monitorio).
Dunque, tenuto conto anche del periodo di sospensione dei termini nel periodo feriale dell'anno 2016, la prescrizione triennale ha iniziato a decorrere da metà gennaio 2017 perché è questo il momento a partire dal quale può dirsi estinto l'incarico originariamente conferito da e all'avvocato (il quale non Controparte_2 Controparte_3 CP_1
veniva sollecitato a riassumere la causa di appello e neppure a coltivare le trattative).
pagina 12 di 17 La condotta inerte degli assistiti e di chi per essi ha reso evidente il sopravvenuto Parte_1
difetto di interesse rispetto all'originario incarico.
A fronte di ciò, l'avvocato ha posto in essere un primo, valido atto interruttivo CP_1
della prescrizione, infratriennale, nel momento in cui ha inviato anche a Parte_1
la raccomandata a.r. 19 aprile 2017 con la quale ha intimato il pagamento dei
[...]
compensi maturati per l'attività difensiva svolta avanti alla Corte di Appello di Bologna, espressamente quantificandoli per l'intero e per la quota dell'odierno appellante (doc. 2 monitorio).
Dall'avviso di ricevimento relativo a si evince che quella Parte_1
raccomandata a.r. (spedita il 20 aprile 2017) veniva restituita al mittente per compiuta giacenza.
Si badi che il nel proporre opposizione non ha contestato in alcun modo la Parte_1
valenza di tale avviso di ricevimento e di quanto in esso attestato.
Dopo di ciò, l'avvocato ha posto in essere un secondo, valido atto interruttivo CP_1
infratriennale, nel momento in cui ha inviato anche al la raccomandata a.r. 2 Parte_1
ottobre 2018 con la quale ha nuovamente intimato il pagamento del compenso maturato pro quota, assegnando gg 10 per il pagamento (doc. 5 monitorio).
Anche in questo caso, dall'avviso di ricevimento relativo a si Parte_1
evince che quella raccomandata a.r. veniva restituita al mittente per compiuta giacenza.
Si badi che il nel proporre opposizione non ha contestato la valenza neppure Parte_1
di tale avviso di ricevimento e di quanto in esso attestato.
E ancora, l'avvocato ha posto in essere un terzo, valido atto interruttivo CP_1
infratriennale, nel momento in cui ha notificato al in data 15 marzo 2021, Parte_1
l'atto di precetto di cui al documento 2 convenuto prime cure.
L'atto è stato questa volta ricevuto dal presso la nuova sede di Parte_1 CP_4
cioè in Bologna, Via Lombardia n. 14/8D, a mani proprie.
L'atto di precetto richiama espressamente il contenuto del decreto ingiuntivo emesso dal
Giudice di pace, e riporta le varie voci maturate alla data del 9 marzo 2021 pari a complessivi euro 3.224,33 oltre interessi legali, IVA e CPA sui compensi a maturare.
pagina 13 di 17 La notifica dell'atto di precetto, per come effettuata, integra valido atto interruttivo in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 3741/2017), “L'atto di precetto, contenendo un'intimazione ad adempiere rivolta al debitore (con conseguente sua messa in mora), produce un effetto interruttivo della prescrizione del relativo diritto di credito a carattere istantaneo, sicché, verificatosi tale effetto, inizia a decorrere, dalla data della sua notificazione, un nuovo periodo di prescrizione (artt. 2943, comma 3, e
2945, comma 1, c.c.), …”.
Per scrupolo occorre evidenziare che il deposito del ricorso per ingiunzione (invocato dal
Giudice di pace ai fini dell'interruzione della prescrizione) non costituisce un valido atto interruttivo in quanto “Il mero deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo non è idoneo a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione, potendo riconoscersi tale effetto alla sola notificazione del ricorso medesimo e del pedissequo decreto, quale espressione della volontà dell'istante, manifestata al debitore, di interrompere la situazione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto.” (Cass. 27944/2022).
Pare di capire che il Giudice di pace tutto sommato nutrisse qualche incertezza, a ben vedere, in ordine alla ravvisata tardività dell'opposizione per valida notifica del decreto ingiuntivo, altrimenti avrebbe potuto radicare de plano l'atto interruttivo al momento della notifica del decreto ingiuntivo (ritenuta valida in prime cure).
2.b.
Il n occasione dell'udienza svoltasi in data 4 febbraio 2022 avanti al Giudice Parte_1
di pace ha dichiarato quanto segue: “Il sig. illustra oralmente le proprie Parte_1
osservazioni ribadendo di avere integralmente pagato la controparte che pertanto null'altro deve avere”.
La dichiarazione di avvenuto pagamento integrale (ribadita nelle note conclusive prime cure, seconda facciata) non vanifica l'eccezione di prescrizione presuntiva in quanto, come chiarito dalla Corte di Cassazione mediante l'ordinanza n. 1057/2025, “le deduzioni con le quali il debitore assume che il debito sia stato pagato, o sia comunque estinto, non rendono inopponibile l'eccezione di prescrizione presuntiva, giacché, lungi dall'essere
pagina 14 di 17 incompatibili con la presunta estinzione del debito per decorso del termine, sono, invero, adesive e confermative del contenuto sostanziale dell'eccezione stessa …”.
3.
Conclusivamente:
-in parziale riforma della sentenza appellata, va dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. proposta dal Parte_1
-l'opposizione tardiva va rigettata, essendo infondata l'eccezione di prescrizione presuntiva triennale.
In conseguenza di ciò, va dichiarato che il creditore avvocato ha diritto di CP_1
procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo esecutivo consistente nel decreto ingiuntivo opposto.
A tale ultimo proposito giova richiamare Cass. 1509/2019: “Nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso. Pertanto, potendo tale nullità od irregolarità essere fatta valere a mezzo dell'opposizione tardiva di cui al successivo art. 650 c.p.c., deve essere esclusa la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c.”.
Calando tali principi nel caso in esame, si vede bene come non debba essere dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo, in quanto la notifica prima esaminata è meramente nulla, non inesistente o mancante.
C)
1.
Visto che l'opposizione tardiva (ammissibilmente proposta) è risultata infondata in punto a prescrizione ed è stata rigettata, la soccombenza grava sul ma sussistono i Parte_1
pagina 15 di 17 presupposti per disporre la compensazione delle spese per la metà, sia in primo grado che in sede di appello, ferme le spese del monitorio che debbono gravare integralmente sul ttesa la validità del titolo esecutivo. Parte_1
Pertanto, in parziale riforma della sentenza appellata, va disposta la compensazione per la metà delle spese del primo grado, liquidate per l'intero in sentenza in euro 800,00 per compenso di avvocato oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Quanto al presente giudizio di appello, la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014, novellato in forza del D.M. 147 del
13 agosto 2022, le cui disposizioni ai sensi dell'art. 6 si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (corrispondente al quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre 2022) e quindi dal 23 ottobre 2022 in poi.
In particolare:
-a fronte della somma accertata come dovuta, va applicato lo scaglione da euro 1.100,01 a euro 5.200,00 (Tabella 2);
-le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisoria;
-sussistono i presupposti per liquidare, per l'intero, complessivi euro 1.701,00 (valori medi per le fasi di studio e introduttiva e così euro 425 + 425; valori minimi per le fasi di trattazione e decisoria, anche in considerazione del fatto che non si è ravvisata l'utilità di note conclusive, e così euro 425,50 + 425,50) oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e
IVA come per legge. Su detto importo va operata la compensazione per la metà.
2.
Atteso l'esito decisorio complessivamente raggiunto, difettano i presupposti per accogliere l'istanza ex art. 96 c.p.c. formulata dall'avvocato . CP_1
P.Q.M.
pagina 16 di 17 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa così provvede:
• In parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Giudice di pace di Bologna n. 2935/2022, e in parziale riforma di detta sentenza, dichiara l'ammissibilità dell'opposizione tardiva proposta da Parte_1
ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 4385/2019 ING. emesso dal
[...]
Giudice di pace di Bologna, dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. con decreto in data
26 febbraio 2020.
• Per il resto rigetta l'appello, essendo infondata l'eccezione di prescrizione presuntiva triennale proposta da Parte_1
• In conseguenza di ciò, dichiara che l'avvocato ha diritto di Parte_2
procedere ad esecuzione forzata nei confronti di sulla base del Parte_1
titolo esecutivo consistente nel suindicato decreto ingiuntivo.
• Ancora in parziale riforma della sentenza appellata, dispone la compensazione per la metà delle spese del primo grado, liquidate nella sentenza del Giudice di pace, per l'intero, in euro 800,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario 15%, CPA
e IVA come per legge, e condanna al pagamento della restante Parte_1
metà in favore dell'avvocato . Parte_2
• Condanna alla rifusione in favore dell'avvocato Parte_1 Pt_2
della metà delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro
[...]
1.701,00 -per l'intero- per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario 15%, CPA
4% e IVA se dovuta, compensandole per la rimanente parte.
• Rigetta l'istanza ex art. 96 c.p.c. formulata dall'avvocato . Parte_2
Così deciso in Bologna il 20 marzo 2025.
IL GIUDICE
(dott. Paola Matteucci)
pagina 17 di 17
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale dell'udienza del 20 marzo 2025 della causa di appello iscritta al numero 15287 del ruolo generale degli affari contenziosi del 2022, pendente tra:
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso, in forza di mandato in calce all'atto di citazione in appello, dall'avvocato Igor Gamberini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna,
Via Parigi n. 16
- appellante -
e
avvocato Saverio (C.F. ) CP_1 CodiceFiscale_2
in proprio ex art. 86 c.p.c. e domiciliato nel proprio studio in Bologna, Via Rodolfo
Audinot n. 10
- convenuto -
Oggi 20 marzo 2025 ore 12.15 compaiono, dinanzi al Giudice dott. Paola Matteucci,
l'avvocato Igor Gamberini per la parte appellante e il convenuto avvocato in CP_1
proprio.
L'avv. Gamberini conclude come da atto di appello.
L'avv. conclude come da comparsa di appello. Deposita in copia di cortesia la CP_1
nota spese che depositerà telematicamente.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi agli atti.
pagina 1 di 17 Il Giudice, dato atto della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., al termine di essa, previa camera di consiglio, pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BOLOGNA
in composizione monocratica nella persona della dott. Paola Matteucci;
Visti gli atti e le conclusioni formulate dalle parti;
Preso atto della discussione della causa;
osserva e statuisce quanto segue
A)
1.
a seguito di ricorso depositato in data 28 giugno 2019 Parte_2
conseguiva dal Giudice di pace di Bologna, nei confronti di il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 4385/2019 ING. emesso in data 28 ottobre 2019, depositato in pari data, per la somma di euro 1.985,43 oltre interessi legali dal giorno dell'obbligazione al saldo e spese del procedimento monitorio.
Descriveva le attività difensive svolte in favore di e Controparte_2 Controparte_3
con riferimento alla causa civile di appello n. 5905/2010 R.G. instaurata avanti alla Corte di Appello di Bologna (avente ad oggetto la sentenza n. 4768/2009 emessa dal Tribunale di
Bologna a definizione della causa civile n. n. 14135/2000 R.G.; la causa di appello veniva dichiarata interrotta in data 14 giugno 2016 per decesso di alcune parti, e non veniva riassunta).
Descriveva i vani tentativi di recupero di compenso e spese.
pagina 2 di 17 Invocava l'opinamento conseguito dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza (che liquidava un compenso pari a complessivi euro 19.783,80 cui andavano aggiunti rimborso spese generali, accessori e spese) nei confronti degli eredi dei propri assistiti originari.
Indicava i conteggi effettuati per pervenire alla quantificazione della quota di debito sorta in capo al (erede ab intestato -unitamente ad altri 8 chiamati all'eredità- di Parte_1
, quest'ultimo erede testamentario di ), pervenendo Controparte_3 Controparte_2
così a euro 1.318,92 per compensi ed euro 60,97 per spese esenti, oltre rimborso forfettario
15%, CPA 4% e IVA 22% e così complessivi euro 1.985,43; effettuava la suddivisione tra i 9 coeredi sul presupposto che si avesse a che fare con una obbligazione parziaria, come tale divisibile.
Con decreto emesso in data 26 febbraio 2020 il decreto ingiuntivo veniva munito della esecutorietà ex art. 647 c.p.c.
Con atto di citazione, notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario in data 24 marzo 2021 a mani dell'avvocato , proponeva opposizione tardiva ai CP_1 Parte_1
sensi dell'art. 650 c.p.c., e anche opposizione a precetto, avanti al Giudice di pace di
Bologna, esponendo:
-di avere ricevuto in data 15 marzo 2021 la notifica dell'atto di precetto per l'importo di euro 3.224,33 su istanza dell'avvocato ; Parte_2
-che l'avvocato non aveva diritto di procedere ad esecuzione forzata in quanto: CP_1
il titolo esecutivo non era mai stato notificato all'opponente, residente da anni in Kenia;
l'eventuale notifica in altri luoghi era da considerarsi nulla;
-che il decreto ingiuntivo era ingiusto e illegittimo;
-che era maturata la prescrizione presuntiva del credito vantato dall'avvocato . CP_1
Concludeva quindi chiedendo:
-che fosse disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo opposto;
-che il decreto ingiuntivo fosse revocato per nullità o irregolarità della notifica;
-che fosse dichiarata l'inefficacia del precetto notificato e che il creditore non aveva diritto di procedere ad esecuzione forzata;
-nel merito, che fosse accertata la prescrizione presuntiva del credito vantato dall'avvocato
. CP_1
pagina 3 di 17 Veniva così instaurata la causa n. 4036/2021 R.G.
Il convenuto , costituitosi in Cancelleria in data 22 giugno Parte_2
2021:
-contestava la dedotta nullità della notifica del decreto ingiuntivo, deducendo che doveva ritenersi provato per tabulas il legame fra il debitore e il domicilio di Parte_1
Bologna, Via Nadi 9/C ove egli aveva mantenuto il proprio centro di interessi per esigenze di lavoro e ove si era perfezionata la notifica del decreto ingiuntivo ex art. 140 c.p.c.;
-contestava l'eccezione di prescrizione, da ritenersi non maturata alla luce della documentazione prodotta attestante la ricezione di atti interruttivi infratriennali;
-nel merito insisteva nella fondatezza della domanda, richiamando in particolare l'opinamento emesso dall'Ordine di appartenenza.
Concludeva quindi chiedendo che l'opposizione fosse rigettata, con il favore delle spese;
formulava anche istanza ex art. 96 c.p.c., per temerarietà della lite e abuso del diritto.
In occasione della prima udienza, tenutasi in data 6 settembre 2021:
-le parti deducevano come a verbale;
-l'opponente produceva certificato rilasciato in data 6 agosto 2021 dal Comune di Matera, attestante l'iscrizione dell'opponente all'AIRE a far tempo dal 7 dicembre 2007;
-il Giudice si riservava.
Con ordinanza emessa in data 6 settembre 2021 il Giudice, ritenuta la maturità della causa per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni con termine sino all'udienza per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 4 febbraio 2022:
-le parti deducevano e concludevano come da note che depositavano in udienza;
-il Giudice tratteneva la causa in decisione;
-l'opponente rendeva dichiarazioni così verbalizzate: “Il sig. illustra Parte_1
oralmente le proprie osservazioni ribadendo di avere integralmente pagato la controparte che pertanto null'altro deve avere”;
-il Giudice all'esito di tali dichiarazioni confermava di trattenere la causa in decisione.
pagina 4 di 17 Con sentenza n. 2935/2022 pubblicata in data 14 novembre 2022 il Giudice di pace:
-dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione tardiva proposta dal x art. 650 Parte_1
c.p.c., ritenendo che il decreto ingiuntivo -notificato ex art. 140 c.p.c.- fosse idoneamente pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario all'indirizzo di Bologna, Via Nadi
9/C;
-comunque affrontava l'eccezione di prescrizione presuntiva, ritenendola infondata a fronte di raccomandata a.r. del 2 ottobre 2018 e di deposito del ricorso per ingiunzione avvenuto in data 28 aprile 2019;
-condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'avvocato
. CP_1
2.
proponeva appello avanti al Tribunale intestato mediante atto di Parte_1
citazione notificato a mezzo pec in data 13 dicembre 2022.
Con un primo motivo di appello insisteva nel ravvisare la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, dolendosi delle statuizioni del Giudice di prime cure il quale non aveva tenuto conto delle risultanze processuali emerse.
A tal proposito esponeva: di avere all'epoca residenza in Kenia;
che al più la notifica si sarebbe potuta tentare nel Comune di Matera luogo dell'ultima residenza nota in Italia;
che il tentativo di notifica presso l'impresa individuale non poteva ritenersi valida, stante anche l'iscrizione dell'appellante all'A.I.R.E.
Con un secondo motivo di appello insisteva nell'eccezione di prescrizione, poiché (a differenza di quanto statuito dal Giudice di prime cure) non costituiva idoneo atto interruttivo il mero deposito del ricorso per ingiunzione, non seguito da valida notifica.
Concludeva quindi chiedendo:
-che fosse disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo su cui poggiava l'atto di precetto notificatogli in data 15 marzo 2021;
-che il decreto ingiuntivo opposto fosse revocato per nullità o irregolarità della notifica;
-che fosse accertata l'illegittimità e inefficacia dell'atto di precetto e che fosse dichiarato che il creditore non aveva diritto di procedere a esecuzione forzata;
-nel merito, che fosse accertata la prescrizione presuntiva del credito, con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio.
pagina 5 di 17 Veniva così instaurata la causa in epigrafe.
Come si evince dallo Storico Fascicolo, in data 19 gennaio 2023 perveniva alla Cancelleria il fascicolo d'ufficio del Giudice di pace.
Con decreto emesso in data 27 gennaio 2023 la scrivente Giudicante differiva la prima udienza (ex art. 168 bis co. 5 c.p.c.) all'8 giugno 2023, e invitava la parte convenuta a depositare telematicamente ricorso per ingiunzione e decreto ingiuntivo, con documenti del monitorio, nonché i documenti da 1 a 10 della causa di opposizione.
Il convenuto avvocato , costituitosi in data 13 febbraio 2023 (e poi nuovamente CP_1
in data 17 aprile 2023):
-contestava i motivi di appello, ripercorrendo le difese svolte in prime cure e ritenendo fondato quanto statuito nella sentenza impugnata sia in punto a regolarità della notifica del decreto ingiuntivo sia in punto a infondatezza dell'eccezione di prescrizione;
evidenziava che comunque l'appellante non aveva messo in dubbio l'esistenza del debito;
-si opponeva all'istanza di sospensione;
-depositava telematicamente i documenti prodotti nel giudizio di opposizione in prime cure;
-concludeva come segue:
“-In via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione del titolo per assenza dei presupposti in fatto e diritto oltre per carenza di allegazione.
-In via principale, nel merito rigettare l'appello per tutti i motivi in fatto e diritto dedotti,
e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata, in ogni suo punto.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre accessori e spese generali, aggravati dalla temerarietà dell'azione ex art. 96 cpc”.
In data 1° giugno 2023 il convenuto avvocato depositava telematicamente anche CP_1
i documenti da 1 a 9 del procedimento monitorio.
All'udienza in presenza dell'8 giugno 2023:
pagina 6 di 17 -le parti depositavano i fascicoli cartacei nativi delle prime cure (procedimento monitorio e giudizio di opposizione), e deducevano come a verbale;
-la scrivente Giudicante, ritenuta la maturità della causa per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. in data
13 giugno 2024, autorizzando il convenuto avvocato a depositare CP_1
telematicamente i documenti esibiti in udienza (finalizzati a provare gli esborsi sostenuti per la registrazione del decreto ingiuntivo e della sentenza del Giudice di pace).
In data 9 giugno 2023 il convenuto avvocato depositava telematicamente i CP_1
documenti esibiti in udienza, contrassegnandoli da 11 a 15.
Con ordinanza emessa in data 7 giugno 2024 la causa era differita per medesimi incombenti al 20 marzo 2025, dovendo essere definite numerose cause iscritte a ruolo in precedenza, molte delle quali già trattenute in decisione.
La causa è stata oggi discussa e viene ora decisa.
B)
1.
1.a.
Come prima evidenziato sub A), il decreto ingiuntivo n. 4385/2019 ING. emesso dal
Giudice di pace di Bologna è stato munito della clausola di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., in forza di decreto emesso dal medesimo Giudice in data 26 febbraio 2020.
Ciò comporta la qualificazione della opposizione a decreto ingiuntivo, proposta dal con atto di citazione notificato il 24 marzo 2021 cioè oltre un anno dopo la Parte_1
notifica, quale opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
pagina 7 di 17 1.b.
Il a innanzitutto proposto opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. eccependo la Parte_1 nullità della notifica del decreto ingiuntivo eseguita dall'avvocato ex art. 140 CP_1
c.p.c., e l'intervenuta prescrizione presuntiva, così dimostrando di avere interesse rispetto alla declaratoria di ammissibilità dell'opposizione tardiva, al fine di vedere successivamente soppesata l'eccezione di prescrizione che, se accolta, sarebbe idonea a paralizzare la pretesa dell'avvocato (si veda Cass. S.U. 14017/1991: CP_1
“L'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, prevista dall'art. 650 cod. proc. civ. in caso di irregolarità della sua notificazione, non può esaurirsi in una denuncia di tale irregolarità, perché siffatta denuncia, ove non sia accompagnata da contestazioni sulla pretesa creditoria, e non sia quindi indirizzata all'apertura del giudizio di merito
(nonostante il decorso del termine all'uopo fissato), non è atta ad alcun risultato utile per
l'opponente, nemmeno con riguardo alle spese della fase monitoria”).
Il ha proposto anche opposizione a precetto pre-esecutiva (art. 615 co. 1 Parte_1
c.p.c.).
Orbene, innanzitutto giova evidenziare che in caso di opposizione tardiva grava sull'opponente non solo l'onere di allegazione e prova della irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma anche l'onere di chiara allegazione e prova che a causa di quell'irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione
(veicolando con essa determinate ragioni di opposizione, nel caso di specie -come detto- corrispondenti a un unico motivo cioè all'eccezione di prescrizione presuntiva).
Occorre altresì ricordare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, il quale è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche (Cass. n. 19132/04,n. 11562/03, 4829/79, 4705/89), assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori di fatto in via abituale (Cass. 12303/08). Pertanto, le risultanze anagrafiche possono essere superate da qualsiasi fonte di convincimento, come ad es. la corrispondenza intercorsa tra le parti prima del giudizio (Cass. 24422/06) ovvero il comportamento della persona che accetta di
pagina 8 di 17 ricevere l'atto per conto del destinatario (Cass. 5715/02, 3262/05, 11562/03, 17504/03)”
(Cass. 11550/2013; conforme, Cass. 8463/2023)
Calando tali principi nel caso di specie, è possibile constatare che l'opponente tardivo ha fornito idonea prova della irregolarità della notifica, che non gli ha Parte_1
consentito di avere tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo ai fini dell'opposizione nel termine di 40 giorni, e che lo ha legittimato a proporre opposizione tardiva ex art. 650
c.p.c.
Si consideri infatti quanto segue.
La notifica del decreto ingiuntivo veniva dapprima tentata all'indirizzo di Bologna, Via
Gaspare Nadi n. 9 ma l'Ufficiale Giudiziario in data 12 novembre 2019 attestava di non avere rinvenuto l'indicazione del nominativo del e che nessuno era presente Parte_1
per chiedere informazioni.
Allora la notifica veniva attivata in data 22 novembre 2019 all'indirizzo della sede dell'impresa individuale , cioè in Bologna, Via Gaspare Controparte_4
Nadi n. 9/c (l'avvocato in sede di attivazione della notifica si era basato sulle CP_1
risultanze della visura camerale dell'impresa, aggiornata al 21 novembre 2019: doc. 4 convenuto, prime cure); in questo caso l'Ufficiale Giudiziario eseguiva la notifica ex art. 140 c.p.c. (per irreperibilità temporanea) mediante deposito alla Casa Comunale e spedizione dell'avviso a mezzo raccomandata in data 25 novembre 2019; dall'avviso di ricevimento emerge attestazione di compiuta giacenza in data 9 dicembre 2019. Quindi, prima facie, tale notifica sembrerebbe essersi perfezionata.
Peraltro, nonostante l'attestazione di compiuta giacenza, vari elementi depongono nel senso di ravvisare la nullità della notifica.
Precisamente:
-dalla carta d'identità rilasciata dal Comune di Matera in data 5 luglio 2019 (cioè pochi mesi prima delle due notifiche del decreto ingiuntivo appena descritte, eseguite a novembre
2019) risulta che il a quella data era residente in [...] (doc. 1 opponente Parte_1
prime cure);
pagina 9 di 17 -inoltre, il Comune di Matera, Ufficio di Anagrafe, in data 6 agosto 2021 attestava che il risultava iscritto nell'A.I.R.E. del medesimo Comune dal 7 dicembre 2007 a Parte_1
seguito di espatrio e/o residenza all'estero (trattasi di documento prodotto dal Parte_1
avanti al Giudice di pace in occasione dell'udienza del 6 settembre 2021); tale ulteriore documento si pone del tutto in linea con la residenza in Kenia desumibile dalla carta d'identità rilasciata il 5 luglio 2019.
Tali documenti consentono di escludere, o comunque rendono estremamente incerto, che il avesse dimora abituale cioè abitasse regolarmente all'indirizzo di Bologna, Parte_1
Via Nadi n. 9 ove era stata tentata la prima notifica del decreto ingiuntivo.
Tali documenti non consentono neppure di ritenere provato che il dimorasse Parte_1
stabilmente all'indirizzo dell'impresa individuale (al civico 9/c di Via Nadi, diverso dal civico 9), non potendosi ipotizzare che egli dormisse e vivesse in un immobile ad uso commerciale ove risultava (come da visura camerale) svolgere attività quale elettricista.
A conferma, si consideri che -a rigore- dalla citata visura camerale di CP_4
aggiornata al 21 novembre 2019 (prodotta dall'avvocato sub documento 4 in CP_1
sede di opposizione) risulta a pagina 3 che il veva residenza a Matera, luogo Parte_1
ancora diverso da quello indicato nelle due notifiche.
E' verosimile che presso la Camera di Commercio non fosse stato ancora effettuato l'aggiornamento della residenza come da carta d'identità, ma in ogni caso la carta d'identità riportava residenza in Kenia alla data del 5 luglio 2019.
Si consideri altresì che dal certificato di residenza storica rilasciato dal Comune di Bologna in data 20 novembre 2019 (prodotto dal convenuto sub documento 3 in sede di opposizione) nulla si evince rispetto alla residenza del alla data delle due Parte_1
notifiche del novembre 2019.
Infatti, tale certificato fa semplicemente comprendere che il già residente in Parte_1
Bologna dal 6 maggio 1985, in data 12 gennaio 1993 emigrava a Medicina; tale certificato nulla spiega rispetto ai successivi eventi e spostamenti del una volta giunto a Parte_1
Medicina, nel corso degli anni che vanno dal 1993 sino al novembre 2019 quando venivano tentate le due notifiche in Bologna, Via Nadi 9 e Via Nadi 9/C.
pagina 10 di 17 Tutti tali elementi portano a escludere che il all'epoca della notifica eseguita Parte_1
ex art. 140 c.p.c. nel novembre 2019 sia stato posto nella condizione di avere effettiva conoscenza del decreto ingiuntivo, e ciò perché la sua dimora abituale non poteva dirsi coincidente con l'indirizzo di notifica cioè con Via Nadi 9/c di Bologna sede dell'impresa individuale . CP_4
Ad analoghi risultati si perviene qualora si volesse fare applicazione del disposto di cui all'articolo 139 co. 1 c.p.c. in forza del quale la notificazione, se non viene effettuata in mani proprie del destinatario, “deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio”.
La norma va correttamente intesa nel senso che, nell'ambito del Comune di residenza del destinatario, la notifica può essere effettuata vuoi mediante ricerca nella casa di abitazione, vuoi dove egli ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.
Nel caso di specie, visto che il nel novembre 2019 non aveva residenza a Parte_1
Bologna bensì in Kenia, giocoforza la norma non si applica in quanto si è al di fuori del caso da essa declinato.
La sua residenza in Kenia comporta che va escluso che al novembre 2019 si versasse in una ipotesi di irreperibilità temporanea (cioè di assenza solo momentanea sua e di altri soggetti idonei) che potesse legittimare la notifica ex art. 140 c.p.c.; la situazione rappresentata dai documenti prima illustrati ha fatto venir meno il collegamento fra il luogo e il soggetto, collegamento sul quale il legislatore fonda la presunzione di conoscenza, da parte del destinatario, dell'atto notificatogli ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (vedasi Cass.
2919/2007).
Da quanto detto consegue l'accoglimento del primo motivo di appello, stante
l'ammissibilità dell'opposizione tardiva.
La sentenza appellata va riformata in parte qua.
pagina 11 di 17 2.
L'ammissibilità dell'opposizione tardiva comporta che va esaminata l'eccezione di prescrizione presuntiva, ritenuta infondata dal Giudice di prime cure e insistita dal ediante il secondo motivo di appello. Parte_1
2.a.
La prescrizione presuntiva invocata dal corrisponde alla prescrizione Parte_1
presuntiva triennale disciplinata dall'articolo 2952 n. 2 c.c., in forza del quale “Si prescrive in tre anni il diritto: … 2) dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative”.
L'eccezione è infondata, seppure per ragioni in parte diverse da quelle poste dal Giudice di pace a fondamento della sentenza impugnata.
Il Giudice di prime cure ha ravvisato idonei atti interruttivi in primo luogo nella raccomandata a.r. 2 ottobre 2018 (sollecito di pagamento inviato anche al e Parte_1
in secondo luogo nel deposito del ricorso per ingiunzione in data 28 aprile 2019.
Orbene, ai sensi dell'articolo 2935 c.c., la prescrizione presuntiva triennale ha iniziato a decorrere dal giorno in cui il diritto dell'avvocato ha potuto essere fatto valere, CP_1
e quindi strettamente non a partire dalla declaratoria di interruzione del giudizio di appello
(14 giugno 2016) bensì a partire dal momento in cui l'avvocato non ha ricevuto CP_1
indicazioni dai propri assistiti né rispetto alla riassunzione della causa di appello entro 6 mesi dal 14 giugno 2016, né rispetto alle ipotesi transattive delineate dal difensore nella missiva del 19 luglio 2016 (doc. 1 monitorio).
Dunque, tenuto conto anche del periodo di sospensione dei termini nel periodo feriale dell'anno 2016, la prescrizione triennale ha iniziato a decorrere da metà gennaio 2017 perché è questo il momento a partire dal quale può dirsi estinto l'incarico originariamente conferito da e all'avvocato (il quale non Controparte_2 Controparte_3 CP_1
veniva sollecitato a riassumere la causa di appello e neppure a coltivare le trattative).
pagina 12 di 17 La condotta inerte degli assistiti e di chi per essi ha reso evidente il sopravvenuto Parte_1
difetto di interesse rispetto all'originario incarico.
A fronte di ciò, l'avvocato ha posto in essere un primo, valido atto interruttivo CP_1
della prescrizione, infratriennale, nel momento in cui ha inviato anche a Parte_1
la raccomandata a.r. 19 aprile 2017 con la quale ha intimato il pagamento dei
[...]
compensi maturati per l'attività difensiva svolta avanti alla Corte di Appello di Bologna, espressamente quantificandoli per l'intero e per la quota dell'odierno appellante (doc. 2 monitorio).
Dall'avviso di ricevimento relativo a si evince che quella Parte_1
raccomandata a.r. (spedita il 20 aprile 2017) veniva restituita al mittente per compiuta giacenza.
Si badi che il nel proporre opposizione non ha contestato in alcun modo la Parte_1
valenza di tale avviso di ricevimento e di quanto in esso attestato.
Dopo di ciò, l'avvocato ha posto in essere un secondo, valido atto interruttivo CP_1
infratriennale, nel momento in cui ha inviato anche al la raccomandata a.r. 2 Parte_1
ottobre 2018 con la quale ha nuovamente intimato il pagamento del compenso maturato pro quota, assegnando gg 10 per il pagamento (doc. 5 monitorio).
Anche in questo caso, dall'avviso di ricevimento relativo a si Parte_1
evince che quella raccomandata a.r. veniva restituita al mittente per compiuta giacenza.
Si badi che il nel proporre opposizione non ha contestato la valenza neppure Parte_1
di tale avviso di ricevimento e di quanto in esso attestato.
E ancora, l'avvocato ha posto in essere un terzo, valido atto interruttivo CP_1
infratriennale, nel momento in cui ha notificato al in data 15 marzo 2021, Parte_1
l'atto di precetto di cui al documento 2 convenuto prime cure.
L'atto è stato questa volta ricevuto dal presso la nuova sede di Parte_1 CP_4
cioè in Bologna, Via Lombardia n. 14/8D, a mani proprie.
L'atto di precetto richiama espressamente il contenuto del decreto ingiuntivo emesso dal
Giudice di pace, e riporta le varie voci maturate alla data del 9 marzo 2021 pari a complessivi euro 3.224,33 oltre interessi legali, IVA e CPA sui compensi a maturare.
pagina 13 di 17 La notifica dell'atto di precetto, per come effettuata, integra valido atto interruttivo in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 3741/2017), “L'atto di precetto, contenendo un'intimazione ad adempiere rivolta al debitore (con conseguente sua messa in mora), produce un effetto interruttivo della prescrizione del relativo diritto di credito a carattere istantaneo, sicché, verificatosi tale effetto, inizia a decorrere, dalla data della sua notificazione, un nuovo periodo di prescrizione (artt. 2943, comma 3, e
2945, comma 1, c.c.), …”.
Per scrupolo occorre evidenziare che il deposito del ricorso per ingiunzione (invocato dal
Giudice di pace ai fini dell'interruzione della prescrizione) non costituisce un valido atto interruttivo in quanto “Il mero deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo non è idoneo a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione, potendo riconoscersi tale effetto alla sola notificazione del ricorso medesimo e del pedissequo decreto, quale espressione della volontà dell'istante, manifestata al debitore, di interrompere la situazione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto.” (Cass. 27944/2022).
Pare di capire che il Giudice di pace tutto sommato nutrisse qualche incertezza, a ben vedere, in ordine alla ravvisata tardività dell'opposizione per valida notifica del decreto ingiuntivo, altrimenti avrebbe potuto radicare de plano l'atto interruttivo al momento della notifica del decreto ingiuntivo (ritenuta valida in prime cure).
2.b.
Il n occasione dell'udienza svoltasi in data 4 febbraio 2022 avanti al Giudice Parte_1
di pace ha dichiarato quanto segue: “Il sig. illustra oralmente le proprie Parte_1
osservazioni ribadendo di avere integralmente pagato la controparte che pertanto null'altro deve avere”.
La dichiarazione di avvenuto pagamento integrale (ribadita nelle note conclusive prime cure, seconda facciata) non vanifica l'eccezione di prescrizione presuntiva in quanto, come chiarito dalla Corte di Cassazione mediante l'ordinanza n. 1057/2025, “le deduzioni con le quali il debitore assume che il debito sia stato pagato, o sia comunque estinto, non rendono inopponibile l'eccezione di prescrizione presuntiva, giacché, lungi dall'essere
pagina 14 di 17 incompatibili con la presunta estinzione del debito per decorso del termine, sono, invero, adesive e confermative del contenuto sostanziale dell'eccezione stessa …”.
3.
Conclusivamente:
-in parziale riforma della sentenza appellata, va dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. proposta dal Parte_1
-l'opposizione tardiva va rigettata, essendo infondata l'eccezione di prescrizione presuntiva triennale.
In conseguenza di ciò, va dichiarato che il creditore avvocato ha diritto di CP_1
procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo esecutivo consistente nel decreto ingiuntivo opposto.
A tale ultimo proposito giova richiamare Cass. 1509/2019: “Nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso. Pertanto, potendo tale nullità od irregolarità essere fatta valere a mezzo dell'opposizione tardiva di cui al successivo art. 650 c.p.c., deve essere esclusa la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c.”.
Calando tali principi nel caso in esame, si vede bene come non debba essere dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo, in quanto la notifica prima esaminata è meramente nulla, non inesistente o mancante.
C)
1.
Visto che l'opposizione tardiva (ammissibilmente proposta) è risultata infondata in punto a prescrizione ed è stata rigettata, la soccombenza grava sul ma sussistono i Parte_1
pagina 15 di 17 presupposti per disporre la compensazione delle spese per la metà, sia in primo grado che in sede di appello, ferme le spese del monitorio che debbono gravare integralmente sul ttesa la validità del titolo esecutivo. Parte_1
Pertanto, in parziale riforma della sentenza appellata, va disposta la compensazione per la metà delle spese del primo grado, liquidate per l'intero in sentenza in euro 800,00 per compenso di avvocato oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Quanto al presente giudizio di appello, la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014, novellato in forza del D.M. 147 del
13 agosto 2022, le cui disposizioni ai sensi dell'art. 6 si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (corrispondente al quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre 2022) e quindi dal 23 ottobre 2022 in poi.
In particolare:
-a fronte della somma accertata come dovuta, va applicato lo scaglione da euro 1.100,01 a euro 5.200,00 (Tabella 2);
-le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisoria;
-sussistono i presupposti per liquidare, per l'intero, complessivi euro 1.701,00 (valori medi per le fasi di studio e introduttiva e così euro 425 + 425; valori minimi per le fasi di trattazione e decisoria, anche in considerazione del fatto che non si è ravvisata l'utilità di note conclusive, e così euro 425,50 + 425,50) oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e
IVA come per legge. Su detto importo va operata la compensazione per la metà.
2.
Atteso l'esito decisorio complessivamente raggiunto, difettano i presupposti per accogliere l'istanza ex art. 96 c.p.c. formulata dall'avvocato . CP_1
P.Q.M.
pagina 16 di 17 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa così provvede:
• In parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Giudice di pace di Bologna n. 2935/2022, e in parziale riforma di detta sentenza, dichiara l'ammissibilità dell'opposizione tardiva proposta da Parte_1
ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 4385/2019 ING. emesso dal
[...]
Giudice di pace di Bologna, dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. con decreto in data
26 febbraio 2020.
• Per il resto rigetta l'appello, essendo infondata l'eccezione di prescrizione presuntiva triennale proposta da Parte_1
• In conseguenza di ciò, dichiara che l'avvocato ha diritto di Parte_2
procedere ad esecuzione forzata nei confronti di sulla base del Parte_1
titolo esecutivo consistente nel suindicato decreto ingiuntivo.
• Ancora in parziale riforma della sentenza appellata, dispone la compensazione per la metà delle spese del primo grado, liquidate nella sentenza del Giudice di pace, per l'intero, in euro 800,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario 15%, CPA
e IVA come per legge, e condanna al pagamento della restante Parte_1
metà in favore dell'avvocato . Parte_2
• Condanna alla rifusione in favore dell'avvocato Parte_1 Pt_2
della metà delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro
[...]
1.701,00 -per l'intero- per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario 15%, CPA
4% e IVA se dovuta, compensandole per la rimanente parte.
• Rigetta l'istanza ex art. 96 c.p.c. formulata dall'avvocato . Parte_2
Così deciso in Bologna il 20 marzo 2025.
IL GIUDICE
(dott. Paola Matteucci)
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