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Ordinanza 16 marzo 2025
Ordinanza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, ordinanza 16/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 202/2025
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice, nel giudizio ex art.700 c.p.c. tra
(Avv. Luigi Chiarello)-----------ricorrente Parte_1
Camera di Commercio Industria Artigianato di Roma ----------
----------------------------------------resistente contumace letti gli atti e sciolta la riserva;
letta ed esaminata la documentazione, sentite le parti;
o s s e r v a:
1. La ha chiesto di “ordinare alla Camera Parte_1 di Commercio, Industria, Artigianato di Roma di cancellare, dai propri registri informatici (bollettino protesti) il protesto relativamente all'assegno n. 7257480039 - 04 tratto su Poste Italiane Filiale di Bari di € 19.324,80 protestato in data 13.11.2024 in Roma Rep. 100216515 iscritto in data
2.12.2024”.
La società, pur allegando la legittimità del protesto per la mancanza di fondi al momento della presentazione dell'assegno, rappresentava di avere pagato successivamente la somma portata dal titolo protestato unitamente agli interessi, alle spese e alla penale, sicché il perdurare della iscrizione nel bollettino protesti comportava grave danno alla società che, tra l'altro, non poteva accedere al credito bancario e commerciale.
In particolare, la ricorrente allegava che la non applicazione anche per questa ipotesi della previsione ex art.4, l.77/1955, cioè della procedura amministrativa per la cancellazione del protesto a seguito del pagamento, comportava che la società rimanesse esposta ingiustamente al
Pagina 1 pregiudizio per tutto il tempo di legge necessario per accedere al diverso istituto della riabilitazione (art.17,
l.n.108/1996 come modificata ex l.n.235/2000 e d.lgs.
n.150/2011).
La Camera di Commercio di Roma non si costituiva nel giudizio, ma inviava una mera nota descrittiva tramite proprio funzionario.
2. La domanda può essere solo in parte accolta.
La originaria disciplina di cui alla legge n.55/1977
(“Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari”) è stata modificata con la legge n. 235/2000; quest'ultima, in un'ottica di mitigazione delle conseguenze del protesto e di valorizzazione delle condotte del debitore volte a
“rimediare” alla propria inadempienza, ha previsto espressamente che nel caso della cambiale o del vaglia cambiario protestati, cui segua il pagamento della somma
(completa di accessori e spese), il protestato ha il diritto di ottenere la cancellazione dell'iscrizione nel registro informatico dei protesti e, su richiesta del protestato, la
Camera di Commercio annota anche l'avvenuto pagamento (v. art.4, co.1, l.77/1955 come modificata).
Il Tribunale osserva, quindi, che non è stato previsto altrettanto per l'ipotesi del legittimo protesto dell'assegno cui faccia seguito il pagamento.
Questa diversa disciplina è conseguenza di una specifica scelta del legislatore che trova la sua ratio nella diversità dei titoli di credito e nella diversa funzione e regolamentazione degli stessi.
Questa lettura è stata esplicitata dalla pronuncia della
Corte Costituzionale n.70/2003 che ha ritenuto infondata la questione di costituzionalità sollevata dal giudice remittente proprio per la disparità tra i due casi;
la Corte ha nell'occasione affermato che “permangono significative e strutturali diversità di disciplina, frutto di opzioni non irragionevoli del legislatore” e, in special modo, che
Pagina 2 permane “la peculiare natura dell'assegno bancario quale mezzo di pagamento, dal momento che - pur non costituendo più, in sé, illecito sanzionabile sul piano penale (art. 12 legge n. 386 del 1990) l'omessa o inesatta indicazione della data di emissione - l'assegno continua ad essere (art. 31 del r. d. n. 1736 del 1933) immediatamente presentabile per il pagamento ed al momento della presentazione deve sussistere la provvista. Va ritenuto, conseguentemente, che appartiene alla discrezionalità del legislatore collegare all'assenza della provvista al momento della presentazione taluni effetti lato sensu sanzionatori, quali la levata del protesto e l'irrogazione della penale del 10%, e postergarne altri (sanzione pecuniaria ed inibizione) allo spirare del
"termine di grazia", in tal modo, da un lato, favorendo
l'adempimento, sia pure tardivo, dell'obbligazione portata dal titolo, ma anche, dall'altro lato, continuando ad attribuire rilevanza giuridica all'assenza della provvista al momento della presentazione. Pertanto, il protrarsi – nonostante il successivo adempimento nel "termine di grazia"
– dell'iscrizione nel registro informatico dei protesti per il tempo necessario per la riabilitazione, di cui all'art.
17 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), costituisce una scelta del legislatore non irrazionale, e come tale non censurabile da questa Corte, a fronte della diversa soluzione adottata per il debitore cambiario adempiente nel "termine di grazia", al quale la legge riconosce un vero e proprio diritto alla cancellazione dell'iscrizione”.
Pertanto, posto che la ratio dell'iscrizione nel registro protesti è quella di garantire il pubblico interesse alla corretta informazione sul merito creditizio, non si può affatto dire che il perdurare della iscrizione, anche nel tempo necessario alla riabilitazione giudiziale del protestato, sia nel caso di specie illegittimo e fonte di
Pagina 3 ingiusto danno, poichè v'è contrapposto l'interesse dei terzi a sapere dell'evento in quanto esso, riguardando l'attività di chi emette un assegno bancario, tipico strumento di pagamento, senza che ve ne sia provvista, ha un peso sulla valutazione del merito creditizio della società in questione.
Ciò posto, v'è però da valutare come questa disciplina interloquisce con quella ex art.7, d.lgs.n.196/2003, quest'ultima norma, nell'ottica della disciplina del diritto alla riservatezza e al corretto uso dei dati personali, prevede che l'interessato ha il diritto, tra l'altro, di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione (“quando vi ha interesse”) dei dati che lo riguardano.
Il Tribunale, quindi, reputa che ben possa farsi applicazione di questo diritto dell'interessato anche nel caso di specie, in una lettura armonica delle norme tutte: la non può ottenere la cancellazione del Parte_1 protesto per quanto sopra detto sulla specifica disciplina e sulla sua intima coerenza;
ma ben può ottenere che sia data una completa e corretta informazione circa un dato così rilevante per la sua vita commerciale e, quindi, che sia reso noto che essa ha celermente effettuato il pagamento predetto.
Quindi, reinterpretando la domanda cautelare ed apprezzando altresì il periculum in termini di maggior discredito commerciale derivante da una iscrizione del protesto che non dia conto del successivo rapido pagamento, può essere disposta una integrazione dell'iscrizione che renda noto l'avvenuto pagamento, dando così pienamente atto della vicenda che ha riguardato la società in riferimento a quel protesto.
Questa integrazione, d'altronde, risponde insieme al diritto della società al corretto trattamento dei propri dati personali e all'interesse pubblico che venga data una
Pagina 4 corretta e completa informazione sul merito creditizio della società.
3. Atteso l'esito del giudizio in termini di parziale accoglimento e vista la espressa richiesta della difesa del ricorrente, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
a) in parziale accoglimento del ricorso, dispone che la
Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Roma annoti a margine dell'iscrizione del protesto in danno di Parte_1
relativamente all'assegno n. 7257480039 - 04 tratto
[...] su Poste Italiane Filiale di Bari di € 19.324,80, protestato in data 13.11.2024 in Roma Rep. 100216515 iscritto in data
2.12.2024, che la ha pagato alla data del Parte_1
15.11.2024 la somma portata dall'assegno, gli interessi, le spese e la penale;
b) compensa le spese di lite.
Trani, 15.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Pastore
Pagina 5
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice, nel giudizio ex art.700 c.p.c. tra
(Avv. Luigi Chiarello)-----------ricorrente Parte_1
Camera di Commercio Industria Artigianato di Roma ----------
----------------------------------------resistente contumace letti gli atti e sciolta la riserva;
letta ed esaminata la documentazione, sentite le parti;
o s s e r v a:
1. La ha chiesto di “ordinare alla Camera Parte_1 di Commercio, Industria, Artigianato di Roma di cancellare, dai propri registri informatici (bollettino protesti) il protesto relativamente all'assegno n. 7257480039 - 04 tratto su Poste Italiane Filiale di Bari di € 19.324,80 protestato in data 13.11.2024 in Roma Rep. 100216515 iscritto in data
2.12.2024”.
La società, pur allegando la legittimità del protesto per la mancanza di fondi al momento della presentazione dell'assegno, rappresentava di avere pagato successivamente la somma portata dal titolo protestato unitamente agli interessi, alle spese e alla penale, sicché il perdurare della iscrizione nel bollettino protesti comportava grave danno alla società che, tra l'altro, non poteva accedere al credito bancario e commerciale.
In particolare, la ricorrente allegava che la non applicazione anche per questa ipotesi della previsione ex art.4, l.77/1955, cioè della procedura amministrativa per la cancellazione del protesto a seguito del pagamento, comportava che la società rimanesse esposta ingiustamente al
Pagina 1 pregiudizio per tutto il tempo di legge necessario per accedere al diverso istituto della riabilitazione (art.17,
l.n.108/1996 come modificata ex l.n.235/2000 e d.lgs.
n.150/2011).
La Camera di Commercio di Roma non si costituiva nel giudizio, ma inviava una mera nota descrittiva tramite proprio funzionario.
2. La domanda può essere solo in parte accolta.
La originaria disciplina di cui alla legge n.55/1977
(“Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari”) è stata modificata con la legge n. 235/2000; quest'ultima, in un'ottica di mitigazione delle conseguenze del protesto e di valorizzazione delle condotte del debitore volte a
“rimediare” alla propria inadempienza, ha previsto espressamente che nel caso della cambiale o del vaglia cambiario protestati, cui segua il pagamento della somma
(completa di accessori e spese), il protestato ha il diritto di ottenere la cancellazione dell'iscrizione nel registro informatico dei protesti e, su richiesta del protestato, la
Camera di Commercio annota anche l'avvenuto pagamento (v. art.4, co.1, l.77/1955 come modificata).
Il Tribunale osserva, quindi, che non è stato previsto altrettanto per l'ipotesi del legittimo protesto dell'assegno cui faccia seguito il pagamento.
Questa diversa disciplina è conseguenza di una specifica scelta del legislatore che trova la sua ratio nella diversità dei titoli di credito e nella diversa funzione e regolamentazione degli stessi.
Questa lettura è stata esplicitata dalla pronuncia della
Corte Costituzionale n.70/2003 che ha ritenuto infondata la questione di costituzionalità sollevata dal giudice remittente proprio per la disparità tra i due casi;
la Corte ha nell'occasione affermato che “permangono significative e strutturali diversità di disciplina, frutto di opzioni non irragionevoli del legislatore” e, in special modo, che
Pagina 2 permane “la peculiare natura dell'assegno bancario quale mezzo di pagamento, dal momento che - pur non costituendo più, in sé, illecito sanzionabile sul piano penale (art. 12 legge n. 386 del 1990) l'omessa o inesatta indicazione della data di emissione - l'assegno continua ad essere (art. 31 del r. d. n. 1736 del 1933) immediatamente presentabile per il pagamento ed al momento della presentazione deve sussistere la provvista. Va ritenuto, conseguentemente, che appartiene alla discrezionalità del legislatore collegare all'assenza della provvista al momento della presentazione taluni effetti lato sensu sanzionatori, quali la levata del protesto e l'irrogazione della penale del 10%, e postergarne altri (sanzione pecuniaria ed inibizione) allo spirare del
"termine di grazia", in tal modo, da un lato, favorendo
l'adempimento, sia pure tardivo, dell'obbligazione portata dal titolo, ma anche, dall'altro lato, continuando ad attribuire rilevanza giuridica all'assenza della provvista al momento della presentazione. Pertanto, il protrarsi – nonostante il successivo adempimento nel "termine di grazia"
– dell'iscrizione nel registro informatico dei protesti per il tempo necessario per la riabilitazione, di cui all'art.
17 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), costituisce una scelta del legislatore non irrazionale, e come tale non censurabile da questa Corte, a fronte della diversa soluzione adottata per il debitore cambiario adempiente nel "termine di grazia", al quale la legge riconosce un vero e proprio diritto alla cancellazione dell'iscrizione”.
Pertanto, posto che la ratio dell'iscrizione nel registro protesti è quella di garantire il pubblico interesse alla corretta informazione sul merito creditizio, non si può affatto dire che il perdurare della iscrizione, anche nel tempo necessario alla riabilitazione giudiziale del protestato, sia nel caso di specie illegittimo e fonte di
Pagina 3 ingiusto danno, poichè v'è contrapposto l'interesse dei terzi a sapere dell'evento in quanto esso, riguardando l'attività di chi emette un assegno bancario, tipico strumento di pagamento, senza che ve ne sia provvista, ha un peso sulla valutazione del merito creditizio della società in questione.
Ciò posto, v'è però da valutare come questa disciplina interloquisce con quella ex art.7, d.lgs.n.196/2003, quest'ultima norma, nell'ottica della disciplina del diritto alla riservatezza e al corretto uso dei dati personali, prevede che l'interessato ha il diritto, tra l'altro, di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione (“quando vi ha interesse”) dei dati che lo riguardano.
Il Tribunale, quindi, reputa che ben possa farsi applicazione di questo diritto dell'interessato anche nel caso di specie, in una lettura armonica delle norme tutte: la non può ottenere la cancellazione del Parte_1 protesto per quanto sopra detto sulla specifica disciplina e sulla sua intima coerenza;
ma ben può ottenere che sia data una completa e corretta informazione circa un dato così rilevante per la sua vita commerciale e, quindi, che sia reso noto che essa ha celermente effettuato il pagamento predetto.
Quindi, reinterpretando la domanda cautelare ed apprezzando altresì il periculum in termini di maggior discredito commerciale derivante da una iscrizione del protesto che non dia conto del successivo rapido pagamento, può essere disposta una integrazione dell'iscrizione che renda noto l'avvenuto pagamento, dando così pienamente atto della vicenda che ha riguardato la società in riferimento a quel protesto.
Questa integrazione, d'altronde, risponde insieme al diritto della società al corretto trattamento dei propri dati personali e all'interesse pubblico che venga data una
Pagina 4 corretta e completa informazione sul merito creditizio della società.
3. Atteso l'esito del giudizio in termini di parziale accoglimento e vista la espressa richiesta della difesa del ricorrente, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
a) in parziale accoglimento del ricorso, dispone che la
Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Roma annoti a margine dell'iscrizione del protesto in danno di Parte_1
relativamente all'assegno n. 7257480039 - 04 tratto
[...] su Poste Italiane Filiale di Bari di € 19.324,80, protestato in data 13.11.2024 in Roma Rep. 100216515 iscritto in data
2.12.2024, che la ha pagato alla data del Parte_1
15.11.2024 la somma portata dall'assegno, gli interessi, le spese e la penale;
b) compensa le spese di lite.
Trani, 15.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Pastore
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