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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/03/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 02/02/2024 al n. 563 /2024 R.G. avente ad oggetto: Divorzio -
Cessazione effetti civili promosso da nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. AURIEMMA ANGELA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-RICORRENTE -
e da nata a [...] il [...], elettivamente Parte_2 domiciliato presso lo studio dell'Avv. COZZOLINO ANGELO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-RESISTENTE - con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 01/02/2024, il ricorrente premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con la sig.ra in GL d'RC (NA) il Parte_2
1 Per 19/07/2004 dalla cui unione nascevano i figli (a Torre del Greco il 16/04/2005) e (a Per_2
Torre del Greco il 01/04/2007), ed evidenziato che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione personale tra i coniugi con decreto n. 315/2016 reso nel procedimento RG. n.
5978/2015, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento condiviso della LI minore con collocazione prevalente presso la residenza materna, la regolamentazione del diritto di visita in forma libera e compatibilmente con gli impegni scolastici Per della minore, la determinazione a suo carico del mantenimento per il figlio pari ad Euro 150,00 mensili, in forma diretta al figlio stesso, e per la LI pari ad Euro 200,00 da versarsi alla Per_2 madre mediante bonifico su conto corrente entro il 15 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie, la previsione dell'attribuzione dell'Assegno Unico al 50%.
La resistente si costituiva regolarmente in giudizio il giorno della prima udienza, fissata il
12/02/2025, e instava altrettanto per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento condiviso della LI minore con collocazione prevalente presso la residenza materna, la regolamentazione del diritto di visita in forma libera e compatibilmente con gli impegni scolastici della minore, la determinazione a suo carico del mantenimento per il figlio Per
pari ad Euro 300,00 mensili, in forma diretta al figlio stesso, e per la LI pari ad Euro Per_2
300,00 da versarsi alla madre mediante bonifico su conto corrente entro il 15 di ogni mese, oltre il
50% delle spese straordinarie, la previsione dell'attribuzione dell'Assegno Unico al 50%.
All'udienza del 12/02/2025, il Giudice esperiva il tentativo di conciliazione e le parti chiedevano breve rinvio per addivenire ad un accordo bonario, pertanto, il Giudice assegnava termine fino alle ore 10,00 del 05/03/2025 per il deposito di note di trattazione scritta e dell'eventuale accordo raggiunto tra le parti.
Con le note depositate il 28/02/2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo che depositavano sottoscritto.
Pertanto, il Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione previa trasmissione degli atti al
PM.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
2 Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre sei mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
Appare conforme agli interessi della LI minore , rispettoso delle norme di cui agli artt. Per_2
29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nelle note di trattazione scritta depositate il 28/02/2025, che di seguito si riportano testualmente:
“- la LI minore sarà affidata ad entrambi i genitori, secondo le modalità previste per l'affidamento condiviso, in ossequio al principio della bi-genitorialità con collocazione presso la residenza materna sita in Castello di Cisterna
(Na) Via Selva Traversa Ludovico Ariosto n.5, in ogni caso, le scelte educative e scolastiche dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori, i quali seguiranno la vita scolastica della LI, parteciperanno alle visite mediche, ai colloqui scolastici con gli insegnamenti e decideranno di comune accordo ogni accadimento che influisca sullo sviluppo
e l'educazione della prole.
Sul diritto di visita del sig. in favore della minore Pt_1 Per_2
- padre potrà vedere e tenere con sé la LI minore in forma libera e compatibilmente con gli impegni scolastici.
In caso di disaccordo, si statuisce che la LI starà col padre nei giorni infrasettimanali del mercoledì e del venerdì dalle ore 18:00 alle ore 21:00, nonché un fine settimana alternato tra i genitori (per un totale di due fine settimana al mese ciascuno);
- per quanto concerne le vacanze estive, trascorrerà quindici giorni consecutivi, in modalità alternata, con Per_2 ciascun genitore. Tali periodi saranno concordati tra le parti, sulla base delle reciproche esigenze personali e lavorative, entro la fine di giugno di ogni anno. Inoltre, ciascun genitore dovrà comunicare all'altro la località prescelta di vacanza
e i recapiti telefonici utili per ogni evenienza;
- per quanto riguarda le festività natalizie, la minore trascorrerà con il padre il periodo compreso ricadente nei giorni dal 24 dicembre al 31 dicembre oppure nei giorni dal 31 dicembre al 06 gennaio, secondo il principio dell'alternanza annuale e previo accordo con la madre;
3 - le festività pasquali, invece, saranno trascorse secondo il principio dell'alternanza annuale (il giorno di Pasqua con uno e il giorno di Pasquetta con l'altro), previo accordo tra le parti;
- - in caso di organizzazione di viaggi con i minori con congruo anticipo, ciascun genitore comunicherà all'altro i luoghi ed i recapiti telefonici.
Sul mantenimento della prole: il padre provvederà al mantenimento di entrambi figli secondo le seguenti modalità: Per
- corrisponderà, a titolo di assegno di mantenimento in favore di l'importo mensile pari ad euro 150,00 (euro centocinquanta) entro il giorno 15 di ogni mese, nonché l'importo mensile di euro 300,00 (euro trecento) alla sig.ra
mediante bonifico su conto corrente ad ella intestato, a titolo di mantenimento in favore della LI Parte_2
Per_2
- l'assegno unico e universale sarà percepito nella misura del 50% da ambedue le parti;
- le spese straordinarie saranno sostenute al 50% da entrambi i genitori secondo quanto disposto dal Protocollo
d'intesa del Tribunale di Nola.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il
Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto della minore stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra ato Parte_1
a NO D'AR (NA) il 01/04/1975 e nata a Parte_2
NO D'AR (NA) il 26/09/1981, che hanno contratto matrimonio il giorno
19/07/2004 in GL d'RC (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune
(atto n. 85, Serie A, Parte II, Ufficio 1, Anno 2004);
4 b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al all'accordo da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex artt. 1321 e 1322 cc.
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000
(Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma
Cartabia;
e) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 06/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 02/02/2024 al n. 563 /2024 R.G. avente ad oggetto: Divorzio -
Cessazione effetti civili promosso da nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. AURIEMMA ANGELA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-RICORRENTE -
e da nata a [...] il [...], elettivamente Parte_2 domiciliato presso lo studio dell'Avv. COZZOLINO ANGELO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-RESISTENTE - con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 01/02/2024, il ricorrente premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con la sig.ra in GL d'RC (NA) il Parte_2
1 Per 19/07/2004 dalla cui unione nascevano i figli (a Torre del Greco il 16/04/2005) e (a Per_2
Torre del Greco il 01/04/2007), ed evidenziato che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione personale tra i coniugi con decreto n. 315/2016 reso nel procedimento RG. n.
5978/2015, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento condiviso della LI minore con collocazione prevalente presso la residenza materna, la regolamentazione del diritto di visita in forma libera e compatibilmente con gli impegni scolastici Per della minore, la determinazione a suo carico del mantenimento per il figlio pari ad Euro 150,00 mensili, in forma diretta al figlio stesso, e per la LI pari ad Euro 200,00 da versarsi alla Per_2 madre mediante bonifico su conto corrente entro il 15 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie, la previsione dell'attribuzione dell'Assegno Unico al 50%.
La resistente si costituiva regolarmente in giudizio il giorno della prima udienza, fissata il
12/02/2025, e instava altrettanto per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento condiviso della LI minore con collocazione prevalente presso la residenza materna, la regolamentazione del diritto di visita in forma libera e compatibilmente con gli impegni scolastici della minore, la determinazione a suo carico del mantenimento per il figlio Per
pari ad Euro 300,00 mensili, in forma diretta al figlio stesso, e per la LI pari ad Euro Per_2
300,00 da versarsi alla madre mediante bonifico su conto corrente entro il 15 di ogni mese, oltre il
50% delle spese straordinarie, la previsione dell'attribuzione dell'Assegno Unico al 50%.
All'udienza del 12/02/2025, il Giudice esperiva il tentativo di conciliazione e le parti chiedevano breve rinvio per addivenire ad un accordo bonario, pertanto, il Giudice assegnava termine fino alle ore 10,00 del 05/03/2025 per il deposito di note di trattazione scritta e dell'eventuale accordo raggiunto tra le parti.
Con le note depositate il 28/02/2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo che depositavano sottoscritto.
Pertanto, il Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione previa trasmissione degli atti al
PM.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
2 Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre sei mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
Appare conforme agli interessi della LI minore , rispettoso delle norme di cui agli artt. Per_2
29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nelle note di trattazione scritta depositate il 28/02/2025, che di seguito si riportano testualmente:
“- la LI minore sarà affidata ad entrambi i genitori, secondo le modalità previste per l'affidamento condiviso, in ossequio al principio della bi-genitorialità con collocazione presso la residenza materna sita in Castello di Cisterna
(Na) Via Selva Traversa Ludovico Ariosto n.5, in ogni caso, le scelte educative e scolastiche dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori, i quali seguiranno la vita scolastica della LI, parteciperanno alle visite mediche, ai colloqui scolastici con gli insegnamenti e decideranno di comune accordo ogni accadimento che influisca sullo sviluppo
e l'educazione della prole.
Sul diritto di visita del sig. in favore della minore Pt_1 Per_2
- padre potrà vedere e tenere con sé la LI minore in forma libera e compatibilmente con gli impegni scolastici.
In caso di disaccordo, si statuisce che la LI starà col padre nei giorni infrasettimanali del mercoledì e del venerdì dalle ore 18:00 alle ore 21:00, nonché un fine settimana alternato tra i genitori (per un totale di due fine settimana al mese ciascuno);
- per quanto concerne le vacanze estive, trascorrerà quindici giorni consecutivi, in modalità alternata, con Per_2 ciascun genitore. Tali periodi saranno concordati tra le parti, sulla base delle reciproche esigenze personali e lavorative, entro la fine di giugno di ogni anno. Inoltre, ciascun genitore dovrà comunicare all'altro la località prescelta di vacanza
e i recapiti telefonici utili per ogni evenienza;
- per quanto riguarda le festività natalizie, la minore trascorrerà con il padre il periodo compreso ricadente nei giorni dal 24 dicembre al 31 dicembre oppure nei giorni dal 31 dicembre al 06 gennaio, secondo il principio dell'alternanza annuale e previo accordo con la madre;
3 - le festività pasquali, invece, saranno trascorse secondo il principio dell'alternanza annuale (il giorno di Pasqua con uno e il giorno di Pasquetta con l'altro), previo accordo tra le parti;
- - in caso di organizzazione di viaggi con i minori con congruo anticipo, ciascun genitore comunicherà all'altro i luoghi ed i recapiti telefonici.
Sul mantenimento della prole: il padre provvederà al mantenimento di entrambi figli secondo le seguenti modalità: Per
- corrisponderà, a titolo di assegno di mantenimento in favore di l'importo mensile pari ad euro 150,00 (euro centocinquanta) entro il giorno 15 di ogni mese, nonché l'importo mensile di euro 300,00 (euro trecento) alla sig.ra
mediante bonifico su conto corrente ad ella intestato, a titolo di mantenimento in favore della LI Parte_2
Per_2
- l'assegno unico e universale sarà percepito nella misura del 50% da ambedue le parti;
- le spese straordinarie saranno sostenute al 50% da entrambi i genitori secondo quanto disposto dal Protocollo
d'intesa del Tribunale di Nola.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il
Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto della minore stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra ato Parte_1
a NO D'AR (NA) il 01/04/1975 e nata a Parte_2
NO D'AR (NA) il 26/09/1981, che hanno contratto matrimonio il giorno
19/07/2004 in GL d'RC (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune
(atto n. 85, Serie A, Parte II, Ufficio 1, Anno 2004);
4 b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al all'accordo da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex artt. 1321 e 1322 cc.
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000
(Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma
Cartabia;
e) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 06/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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