TRIB
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/05/2025, n. 2036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2036 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Rosa
Pacelli ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. RG 12824/2024
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. RG 15086/2023
TRA
, nata a Giugliano in [...] il [...], Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv.to Pietro Pezone, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio
Brancaccio, domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.11.2023, l'istante in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, rappresentando che l' dopo averla sottoposta a visita, l'aveva riconosciuta CP_1
invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, grave 100%.
1 Il c.t.u. nominato in fase di a.t.p., dott. , confermava la valutazione Persona_1
espressa in sede amministrativa, riconoscendo la ricorrente invalida ultrasessantacinquenne grave 100%, ma senza diritto all'indennità di accompagnamento.
Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 18.10.2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il riconoscimento dei requisiti sanitari suddetti. Il tutto con vittoria di spese di giudizio e attribuzione.
Si costituiva l' che, contestando e impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, CP_1
chiedeva il rigetto del ricorso.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuto non necessario ai fini della decisione espletare nuova consulenza, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. del 06.05.2025, verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, disposta la riunione al presente fascicolo di quello relativo alla fase di a.t.p.o. (n. 15086/2023 R.G.) la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Al riguardo va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATP.
Ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del
CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio che si incentra, evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla c.t.u.
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che i motivi di opposizione non rendano necessario l'espletamento di nuova c.t.u., né la convocazione del consulente già nominato a rendere chiarimenti.
A tal riguardo va, innanzi tutto, ribadito che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito la valutazione
2 dell'opportunità di nominare un consulente tecnico d'ufficio, di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere - al pari del mancato esercizio di esso - non è censurabile in sede di legittimità, ove non dia luogo a vizi motivazionali della sentenza” (Cassazione civile sez. VI, n.5793/2015; vd. anche
Cassazione civile sez. VI, n.28648 del 2018; Cassazione civile sez. VI, n. 9461/2010).
Circa i motivi di opposizione, a ben vedere le critiche, come prospettate, esprimono un mero dissenso diagnostico rispetto alle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio per accertamento tecnico preventivo.
Le contestazioni riguardo alla consulenza non evidenziano, infatti, precise carenze diagnostiche o errate affermazioni scientifiche riguardo alle patologie riscontrate, sostanziandosi, invece, in mere critiche alla valutazione espressa del consulente circa l'incidenza di tali patologie sull'autonomia della ricorrente.
Segnatamente, parte opponente contesta l'elaborato peritale in quanto ritenuto scarso di motivazioni e di valutazioni specialistiche del caso, nonché per l'insufficienza dell'esame obbiettivo eseguito. Non sarebbero chiari, in particolare, gli strumenti utilizzati dal consulente per valutare l'autonomia della periziata, né sarebbe chiaro in base a quali criteri avrebbe deciso di discostarsi dalle valutazioni specialistiche in atti, in particolare da quella psicodiagnostica da egli stesso richiesta nel corso delle operazioni peritali. Le condizioni della ricorrente, invece, come documentate dalle certificazioni depositate, sarebbero di gravità tale da ritenere l'elaborato peritale completamente ingiusto ed immotivato e da giustificare, invece, il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Tali censure, invero, non appaiono condivisibili.
A ben vedere, infatti, le valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente risultano, ad avviso di questo Giudice, sufficientemente descrittive delle patologie della ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo dalla documentazione in atti, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
3 Il consulente ha descritto compiutamente le risultanze dell'esame obiettivo e ha ampiamente motivato le ragioni sottese alle valutazioni espresse (cfr. relazione peritale depositata il 09.08.2024).
Con riferimento alle valutazioni espresse, in particolare, il consulente ha riconosciuto la periziata affetta da: “Incipiente declino neurocognitivo in corso di ulteriore approfondimento diagnostico, in soggetto con grave sindrome ansioso depressiva
(cod. DM 05/02/92 – 10021). Cardiopatia ipertensiva (cod. DM 05/02/92 – 64412).
Obesità con complicanze artrosiche di grado moderato (cod. DM 05/02/92 – 71053).
Sindrome delle apnee notturne in trattamento ventilatorio notturno (cod. DM 05/02/92
60044). Esiti di isterectomia in età fertile (cod. DM 05/02/92 – 66035). Malattia venosa cronica degli arti inferiori (cod. DM 05/02/92 – 61016). Ipoacusia neurosensoriale bilaterale (cod. DM 05/02/92 – 40057). Ipotiroidismo autoimmune in trattamento ormonale sostitutivo”.
Nel merito, ha osservato: “La IG.ra , all'epoca della domanda Parte_1
amministrativa del 13/06/2023, era da considerarsi soggetto ultrasessantacinquenne, essendo nata il [...]; pertanto come da Nota Ministeriale Ministero della Sanità
Dipartimento della Prevenzione Ufficio IV- 27 luglio 1998 n. 643, l'invalidità finale sarà determinata in base alla presenza di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età8 con l'attribuzione di un valore percentuale che sintetizzi le conseguenze della menomazione sull'estrinsecarsi delle attività attese e consuete. Successivamente alla visita medico legale dell'ASL la CP_2
ricorrente si è quindi sottoposta a valutazione geriatrica presso l'ASL NA1 Centro, con riscontro di un grave quadro demenziale (cfr. visita geriatrica del 24/01/2024).
Ebbene, espletata la visita medico legale in data 04/04/2024, e rilevata una discrepanza tra quanto accertato dallo specialista geriatra alla visita del 24/01/2024,
e quanto obiettivato alla visita del 04/04/2024, si richiedeva un approfondimento per la valutazione della demenza con esame psicodiagnostico per usi medico legali, con test neuropsicologici di livello e di personalità, mediante l'ausilio di specifica testistica
(ad es. clinical dementia rating scale), da effettuarsi presso Struttura Pubblica. In data
14/05/2024, quindi, la ricorrente si sottoponeva a visita psichiatrica presso il Dott. dell'ASL NA1 Centro che concludeva per una diagnosi di demenza Persona_2
4 grave. Dunque, con richiesta del 26/05/2024, autorizzata dal GdL il 29/05/2024, si procedeva a nuova rivalutazione medico legale della ricorrente sottoponendola a visita in data 21/06/2024. In definitiva, alla luce della documentazione sanitaria in
Atti, e del quadro clinico emerso alla visita del 04/04/2024, e del 21/06/2024, si ritiene che la ricorrente debba essere riconosciuta invalida ultra65-enne grave (100%), sin dall'epoca della domanda ammnistrativa, per le gravi e persistenti difficoltà a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, MA SENZA DIRITTO ALL'INDENNITÀ
DI ACCOMPAGNAMENTO. […] Come rilevato nel corso di entrambi gli accertamenti medico legali, a tutt'oggi non è presente una compromissione dell'autonomia locomotoria e negli atti quotidiani della vita che soddisfi il diritto all'indennità di accompagnamento. Difatti, sulla scorta di quanto chiaramente emerso alla visita medico-legale, si ritiene che la ricorrente si trovi, innanzitutto, in discrete condizioni generali di salute, con sufficiente tono-trofismo muscolare. La ricorrente è, quindi, apparsa orientata nello spazio-tempo, anche se con isolate e occasionali turbe della memoria a breve termine;
deambula in autonomia, senza ausili, senza sostegno personale, e senza concrete possibilità di caduta al suolo;
è in grado di mantenere la stazione eretta prolungata, senza turbe dell'equilibrio; non presenta dispnea a riposo.
Pertanto, anche per quanto detto, le attività basiche della vita quotidiana sono attualmente conservate (ADL = 5/6). Infatti, la IG.ra è autonoma Parte_1
nel vestirsi (autosufficiente, +1); si sposta senza assistenza di terzi e di ausili
(autosufficiente, +1); è, quindi, in grado di andare in bagno da sola, di pulirsi e rivestirsi senza assistenza (autosufficiente, +1), e di fare il bagno (autosufficiente, +1);
è in grado di alimentarsi da sola (autosufficiente, +1); è riferita una incontinenza urinaria, per la quale indossa presidi per l'assorbenza, ma alla luce di quanto appena affermato, si ritiene che la ricorrente sia in grado di gestirli in autonomia (0). Infine, la ricorrente è in grado di assumere i propri farmaci, non necessita di un supporto sanitario frequente, e può attendere ad occupazioni non impegnative sul piano fisico.
Dunque, non si condivide assolutamente la compromissione delle autonomie personali certificata alla valutazione geriatrica del 18/12/2019, del 24/01/2024 e del 14/05/2024.
A sostegno di tale convincimento si rappresenta che la visita del 18/12/2019, a firma del Dott. dell'ASL NA2 Nord, rileva anche una deambulazione Persona_3
5 “limitata dall'insorgenza di dispnea a piccolo sforzo”, che però non trova riscontro nella precedente visita pneumologica del 25/02/2019 (“la paziente nega dispnea e/o tosse…l'esame obiettivo è da considerarsi nella norma”), e nemmeno nella successiva visita cardiologica del 30/07/2022 (“…asintomatica per angor, dispnea e cardiopalmo. Buon compenso emodinamico…”). Allo stesso modo, la visita del
24/01/2024, a firma della Dott.ssa dell'ASL NA1 Centro, e la visita del Persona_4
14/05/2024, a firma del Dott. dell'ASL NA1 Centro, descrivono un Persona_2
quadro clinico generale, cognitivo, motorio, e locomotorio, troppo distante dall'obiettività emersa all'atto dei presenti accertamenti medico legali, sicché non possono essere recepite. In particolare, non convincono i punteggi attribuiti alla estesa redatta dal Dott. dell'ASL NA1 Controparte_3 Persona_2
Centro. Difatti, lo specialista assegna un punteggio pari a 2 alla memoria, che equivale a “perdita memoria severa…”, ma alla luce di quanto obiettivato il punteggio da attribuire è 0,5, poiché corrisponde a una lieve perdita di memoria, tenuto conto che la ricorrente presenta solo isolate e occasionali lacune mnesiche per la memoria recente, ed è in grado di rievocare eventi pregressi. Allo stesso modo, la ricorrente è apparsa ben orientata, eccetto che per una lieve difficoltà nell'orientamento temporale
(CDR = 0,5). E', poi, accreditabile solo una modesta difficoltà nel ragionamento (CDR
= 0,5), laddove non sono emerse difficoltà nell'ideazione, nella critica e nel giudizio,
e il rallentamento osservato è stato davvero modesto, tenuto anche conto che la ricorrente è in grado di fare di conto, e di eseguire i compiti su comando. Invero, le principali discrepanze si osservano per la voce “vita di comunità”, e “cura personale”, ove lo specialista attribuisce un punteggio di 3, che corrisponde, rispettivamente, a un soggetto “non in grado di uscire fuori casa”, e che “richiede molta assistenza per cura personale”, mentre alla IG.ra è, chiaramente, Pt_1
attribuibile un punteggio tra 0,5 e 1, per entrambe le voci, che corrispondente a un gradolieve o molto lieve, tenuto conto che la ricorrente non necessita di assistenza per l'abbigliamento, l'igiene e la cura personale, ed è certamente in grado di essere portata fuori casa! In definitiva, la IG.ra è da ritenersi invalida Parte_1
ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compi propri della sua età (L.509/88 L.124/98), grado grave (100%), dalla data della
6 domanda amministrativa, ma SENZA DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI
ACCOMPAGNAMENTO”.
Risulta evidente, da quanto sopra, che il c.t.u. abbia condotto un'attenta analisi delle condizioni della periziata, basata sulla documentazione medica prodotta e sull'esame obiettivo, senza che possano rilevarsi carenze diagnostiche o affermazioni illogiche in merito alle patologie riscontrate.
Risultano, in particolare, ampiamente motivate le ragioni che hanno indotto il c.t.u. a discostarsi dalle valutazioni geriatrica e psichiatrica in atti. Né può ritenersi che il consulente sia pervenuto a conclusioni affrettate o superficiali, avendo anzi sottoposto di sua iniziativa la ricorrente a una seconda visita all'esito della valutazione psichiartica richiesta ed essendo le conclusioni espresse chiaramente basate sull'esame clinico da egli scrupolosamente svolto per ben due volte. In proposito, non può non evidenziarsi come il compito affidato dal giudice al consulente tecnico d'ufficio non possa risolversi in un acritico recepimento di quanto risultante dalla documentazione in atti, rivestendo, al contrario, un ruolo fondamentale l'esame obiettivo sulla persona del periziando.
Le risultanze della c.t.u. espletata si sono dimostrate, in conclusione, coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici e complete, nella misura in cui rispondono secondo metodo corretto, rigoroso e fedele al quesito assegnato.
Per contro, le contestazioni si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
Né, infine, parte ricorrente ha allegato un aggravamento delle proprie condizioni o prodotto a supporto nuova documentazione idonea a provare lo stesso.
In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze dell'accertamento svolto in fase di a.t.p.o. devono essere confermate.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u. sono liquidate a carico dell' come da separato decreto. CP_1
7
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione;
b) Nulla sulle spese;
c) Liquida le spese di c.t.u. con separato decreto e le pone definitivamente a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Aversa, 07.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
8