Art. 107.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario 1966 in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario 1966 in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).