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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/12/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 266/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere relatore
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 22 maggio 2024,
da
(C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Venezia (p.e.c: Email_1
appellante
contro
(c.f. , rappresentata e difesa, giusta procura CP_1 CodiceFiscale_1 depositata nelle forme utili per il deposito telematico, dall'avvocato Pasqualino Miraglia
(p.e.c.: Email_2
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di OV n.
297/2024 d.d. 23.04.2024, non notificata.-
In punto: destituzione docente a termine.-
CONCLUSIONI
MIM:
1 “nel merito: rigettare l'originario ricorso ex artt. 409 e ss. e 441-bis c.p.c. perché infondato in fatto e in diritto condannando la parte appellata alla restituzione di quanto medio tempore percepito per effetto della sentenza impugnata. Compensi professionali rifusi di entrambi i gradi”.
: CP_1
“Voglia codesta Ill.ma Corte di appello in funzione di giudice del lavoro dichiarare inammissibile o comunque rigettare, siccome conclamatente infondata, l'avversa impugnazione in appello, quanto ad ognuno dei motivi articolati dall'appellante, e conseguentemente confermare la sentenza di primo grado in ogni sua parte e provvedere a favore dell'appellata sulle spese del giudizio di gravame”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro del Tribunale di OV annullava il Cont provvedimento di destituzione prot. n. 5731 del 16 agosto 2023 e condannava il al pagamento in favore della parte ricorrente:
a) delle retribuzioni perdute tra la data della sospensione cautelare e la data di scadenza del contratto a tempo determinato (oltre a rivalutazione e interessi legali dalla data di maturazione di ciascun titolo al saldo);
b) al risarcimento del danno non patrimoniale per lesione alla dignità e alla reputazione quantificato in € 4.000,00 (oltre interessi legali dalla data di maturazione di ciascun titolo al saldo);
c) al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquidava in €
4.629,00 (oltre accessori).
Nello specifico, il giudice euganeo ricostruiva, nei termini che seguono, la vicenda processuale:
a) in data 20 settembre 2022, la ricorrente - inserita con riserva nelle graduatorie di istituto per la classe di concorso A026-Matematica - stipulava un contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 30 giugno 2023, per lo svolgimento di attività di docente supplente presso l'Istituto Professionale Statale-Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera “Pietro D'Abano” di Abano Terme
(IPSEOA)-Sezione Carceraria di OV;
b) in data 17 maggio 2023, veniva acquisita agli atti dall'
[...]
segnalazione della Controparte_3
Dirigente scolastica dell'IPSEOA, con cui si provvedeva alla trasmissione della relazione datata 15 maggio 2023, redatta dal Comandante di Reparto del
2 Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria-Direzione casa di reclusione di
OV, avente ad oggetto “episodio accaduto in data 09.05.2023 presso aula scolastica Istituto Alberghiero”;
c) con nota del 18 maggio 2023 la Dirigente scolastica provvedeva a notificare alla ricorrente provvedimento avente ad oggetto “l'avvio del procedimento disciplinare e contestazione di addebiti” del seguente tenore: “Questo Ufficio, vista la nota trasmessa in data 16/05/2023, acquisita agli atti al prot. n. 3015 del 17/05/2023, con cui la Dirigente scolastica dell' Parte_2 di Abano Terme (PD) ha segnalato comportamenti aventi rilevanza disciplinare posti in essere dalla S.V., Prof. , nata a [...]
RO (PD) l'11/10/1984, in servizio presso il C.F._2 predetto , con il presente atto procede a formale Controparte_4 contestazione di addebito ed all'avvio del relativo procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 55 bis, comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001. Dalla segnalazione di cui sopra, emerge come la S.V., in data 09/05/2023, in orario di servizio, presso l'aula scolastica dell'Istituto Alberghiero sita all'interno della Casa di
Reclusione di OV (1°DP-Sez. Carceraria), abbia assunto comportamenti gravemente contrastanti con i doveri, le responsabilità e la correttezza inerenti al rapporto di lavoro. Nello specifico, risulta che la S.V., in tale data, durante la fruizione della pausa (all'incirca intorno alle ore 09.52), si sia intrattenuta all'interno dell'aula didattica dell'Istituto Alberghiero, da sola, con il detenuto G.P., mentre gli altri detenuti erano fuori per la ricreazione e che, dopo alcuni istanti, si sia recata con il medesimo nel bagno dell'aula in uso agli insegnanti, chiudendo la porta e ivi sia rimasta, per circa 12 minuti (fino
a circa le ore 10.04), sempre insieme al detenuto G.P. Durante tale lasso temporale, si sono uditi dei gemiti provenire dal bagno, tant'è che il detenuto
impegnato in quel momento nell'effettuazione delle pulizie dell'aula CP_5 scolastica, si è avvicinato ai servizi ed ha bussato alla porta: la porta è stata aperta dal detenuto G.P., che ha intimato al detenuto di allontanarsi e, CP_5 all'interno della stanza, si è riscontrata la presenza della S.V., sorpresa in atteggiamenti ambigui con il predetto detenuto. Infatti, il detenuto G.P. era senza scarpe e stava cercando di alzarsi i pantaloni e la S.V. era intenta a rivestirsi. Dopo alcuni minuti, il detenuto G.P. è uscito dal bagno in maniera trafelata e con le scarpe in mano e, dopo aver buttato un asciugamano, anche 3 la S.V. è uscita dai servizi;
la S.V., in particolare, una volta ricompostasi, risulta essersi avvicinata al detenuto ed aver offerto al medesimo dei CP_5 soldi in cambio del suo silenzio;
ne è seguita un'accesa discussione tra quest'ultimo e la S.V. medesima. Risulta, peraltro, che, pure in data
02/05/2023, la S.V. si sia intrattenuta nell'aula scolastica da sola con il detenuto G.P. e che, in tale occasione, vi sia stato con il medesimo uno scambio di abbracci e baci;
in tale frangente, oltretutto, la S.V. risulta aver appoggiato per alcuni minuti i piedi sulla scrivania”;
d) con decreto del 19 maggio 2023 la Dirigente scolastica disponeva la provvisoria sospensione cautelare della ricorrente e tale provvedimento veniva convalidato dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto;
e) la ricorrente presentava istanza di accesso agli atti e in data 14 giugno 2023, per il tramite del procuratore di fiducia rilevava l'invalidità del procedimento disciplinare per violazione del diritto di difesa;
f) con provvedimento del 16 agosto 2023 il Dirigente dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari adottava la sanzione della destituzione cui seguiva provvedimento di esclusione dalla procedura per l'istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze;
g) la ricorrente conclude per l'invalidità del procedimento disciplinare per violazione del diritto di difesa, essendo mancata l'ostensione delle fonti di prova, per la carenza di prova dell'addebito e per la liceità della condotta ascritta e comunque per la non sussumibilità della stessa nelle fattispecie giustificanti la sanzione espulsiva nonché la sproporzione della sanzione rispetto alle condotte attribuite.
In parte motiva, con particolare riferimento alla legittimità del provvedimento di destituzione, il giudice di prime cure rilevava che la contestazione si basa sulla descrizione dei fatti fornita dalla relazione redatta dal Comandante di reparto del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e acquisita agli atti del procedimento disciplinare e che la prova dei fatti sarebbe emersa dalle dichiarazioni del detenuto e dai filmati del sistema di video sorveglianza, mai acquisiti agli atti del procedimento disciplinare e mai trasmessi alla ricorrente. Pertanto, evidenziava che “la Corte di
Cassazione, pronunciandosi in merito all'interpretazione dell'art. 7 Stat. lav., in materia di ostensione degli atti del procedimento disciplinare ha affermato che il datore di lavoro “è tenuto ad offrire in consultazione all'incolpato i documenti aziendali laddove l'esame degli stessi sia necessario al fine di permettere alla controparte un'adeguata difesa, in base ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del 4 contratto”. Ciò vale non semplicemente nei “casi in cui la contestazione faccia riferimento ad atti esterni o, comunque, non sia altrimenti comprensibile”. Infatti, sotto tale profilo, è in questione non la sola “intellegibilità dell'addebito, che costituirebbe ex se un vizio del procedimento disciplinare”, bensì “la ulteriore esigenza di garantire al lavoratore una difesa effettiva ed adeguata e non meramente formale” (cfr. Cass.
27 marzo 2018, n. 7581 nonché, nello stesso senso, Cass. 24 agosto 2022, n.
25287); - oltretutto, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 55-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, rubricato “Forme e termini del procedimento disciplinare”, che trova applicazione nel caso di specie, al comma 4 espressamente stabilisce in capo al lavoratore il vero e proprio diritto di accesso agli “atti istruttori del procedimento” disciplinare;
- in base alla disciplina suddetta, il lavoratore ha diritto di accedere agli atti istruttori del procedimento. Tale diritto sussiste nei confronti del nella propria veste di datore di lavoro iure privatorum, il Parte_1 quale, contrariamente a quanto sembrerebbe prospettare il resistente, Parte_1 nulla ha a che vedere con il diritto di accesso agli atti amministrativi nei confronti della pubblica amministrazione stabilito dagli artt. 22 e ss. della legge 241 del 1990;
- a tale proposito, il non ha addotto ad alcuna specifica circostanza idonea Parte_1
a giustificare l'omessa trasmissione alla ricorrente, nel corso del procedimento disciplinare, dei materiali, documentali e video, da cui risulterebbe la prova dell'avvenuta consumazione degli illeciti disciplinari posti a fondamento del provvedimento di destituzione. Il Ministero datore di lavoro si è limitato a prospettare genericamente l'esistenza di “esigenze di riservatezza e di sicurezza che vengono in rilievo nel contesto carcerario e dei relativi risvolti penali” (pagg.
6-7 della memoria difensiva). Tale circostanza non vale ad escludere l'obbligo, gravante sul datore di lavoro, di mettere a disposizione della docente tutta la documentazione rilevante ai fini dell'adozione del provvedimento disciplinare, a nulla rilevando che essa sia frutto di attività poste in essere da un soggetto diverso dal datore di lavoro, nel caso di specie l'amministrazione penitenziaria;
- invero, nemmeno è dato comprendere come il Ministero datore di lavoro abbia potuto adottare un provvedimento disciplinare nei confronti di una docente senza aver nemmeno preventivamente acquisito le fonti di prova dei fatti illeciti addebitati alla lavoratrice, tanto che il nemmeno allega di aver mai richiesto all'amministrazione Parte_1 penitenziaria che le dichiarazioni del detenuto e i files video fossero messi a CP_5 sua disposizione;
- al comma 9-ter dell'art. 55-bis, il decreto legislativo n. 165 del 5 2001 stabilisce che “la violazione […] delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente”; - ebbene, nel caso di specie, il
Ministero datore di lavoro ha omesso di ostendere alla lavoratrice incolpata i mezzi di prova decisivi sui quali le contestazioni disciplinari trovano fondamento;
- tanto che, in assenza di un diretto esame delle dichiarazioni del detenuto dei filmati CP_5 video, non solo non è possibile avere una diretta rappresentazione dei fatti addebitati alla ricorrente, ma nemmeno è possibile individuare chi sarebbero il detenuto “G.P.”, cioè colui che, secondo gli assunti datoriali, avrebbe concorso con la ricorrente nella consumazione dell'illecito, e il detenuto , che per un verso CP_5 avrebbe assistito come testimone alla verificazione dei fatti, per altro verso sarebbe stato destinatario di un'offerta in denaro con cui la ricorrente si assume avrebbe voluto comprarne il silenzio;
- tale profilo di illegittimità del procedimento disciplinare costituisce un autosufficiente motivo di accoglimento della domanda”.
Dava anche atto dell'assoluta genericità della contestazione per omissione nella determinazione soggettiva delle ulteriori persone coinvolte negli illeciti disciplinari.
In merito alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per lesione alla dignità e alla reputazione rilevava che: “nel caso di specie, sulla base degli elementi di fatto allegati dalla stessa ricorrente nel proprio atto difensivo, risulta che i fatti posti a fondamento del provvedimento di destituzione hanno avuto una diffusione particolarmente circoscritta, in quanto limitata a parte dell'ambiente carcerario e alla ristretta cerchia dei funzionari scolastici che si sono occupati del procedimento disciplinare;
- pertanto, l'ammontare del risarcimento del relativo danno deve essere determinato, in via equitativa, in € 4.000,00, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ciascun titolo al saldo”.
Rigettava la domanda di reintegra stante la scadenza del rapporto di lavoro in data
30.06.2023. Cont
2. Impugna la sentenza il formulando tre (3) motivi di appello.
2.1. Con il primo motivo si duole della pronuncia nella parte in cui ha accertato la violazione del diritto di difesa per la mancata messa a disposizione degli atti del procedimento disciplinare e per l'omessa acquisizione delle fonti di prova nonché la carenza di prova dell'addebito.
6 Con particolare riferimento alla lesione del diritto di difesa, evidenzia che l'Amministrazione nell'erogazione della sanzione disciplinare si è basata esclusivamente sulla relazione del Comandante di reparto di polizia Penitenziaria e che, CP_6 dunque, gli atti di cui si lamenta la mancata esibizione non erano in possesso dell'Amministrazione, laddove gli stessi potevano essere allora acquisiti dalla ricorrente presso l'Amministrazione Penitenziaria.
Rileva che la suindicata relazione è da considerarsi atto pubblico avente fede privilegiata e, in quanto tale, fa piena prova fino a querela di falso, invero non proposta nella fattispecie.
In subordine insiste sull'assunzione della prova testimoniale e, in particolare, del teste
, comandante di polizia penitenziaria della casa di reclusione di OV. CP_6
In merito alla presunta sproporzione della sanzione disciplinare rispetto alle condotte attribuite, ribadisce l'assoluta gravità della condotta posta in essere dalla ricorrente in gravissimo contrasto con i doveri e le responsabilità inerenti alla funzione.
2.2. Con il secondo motivo rileva l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha accertato la lesione alla dignità ed alla reputazione della ricorrente.
Evidenzia, in particolare, che in caso di provvedimento illegittimo per ragioni di carattere formale, viene meno il nesso causale tra l'annullamento del provvedimento e l'asserito danno all'immagine subito laddove, peraltro, parte ricorrente non ha fornito prova alcuna della pretesa lesione alla dignità ed alla reputazione.
2.3. Con il terzo motivo censura la sentenza per l'illegittimo riconoscimento del cumulo di rivalutazione ed interessi, in violazione del combinato disposto dell'art. 16 della l. n.
412/1991 e dell'art. 22 comma 36 della l. n. 724/1994.
3. CA il contradditorio resiste al gravame concludendo per il suo CP_1 rigetto.
In via preliminare, eccepisce il passaggio in giudicato del capo della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la genericità della contestazione e nella parte in cui ha ritenuto la decisività dell'acquisizione delle fonti di prova dei fatti illeciti addebitati alla ricorrente, siccome non attinto da motivo di gravame.
3.1. Sul primo motivo rileva - in merito al carattere fidefaciente della relazione di servizio - che la deduzione è nuova ed estranea sia alla contestazione che alle difese svolte in primo grado ed evidenzia, altresì, che la fides certa che l'ordinamento accorda all'atto del pubblico ufficiale, fino a querela di falso, si riferisce alla provenienza delle dichiarazioni ricevute, ai fatti avvenuti in sua presenza e a quelli da lui compiuti ex art. 7 2700 c.c. e non si estende all'esattezza delle valutazioni e dell'interpretazione che egli fornisca delle fonti istruttorie sulla cui sussistenza riferisce.
Evidenzia che il riferimento della relazione al filmato e alle dichiarazioni di terzi ha di fatto determinato una evidente lesione del diritto di difesa e deduce, altresì, l'irrilevanza dell'esame testimoniale dell'ufficiale di polizia penitenziaria che ha redatto la relazione nonché l'inammissibilità della relativa istanza istruttoria poiché non è stata reiterata nelle conclusioni dell'atto di gravame.
3.2. Sul secondo motivo sottolinea che non risponde al vero che il licenziamento sia stato annullato per un mero vizio procedurale e che, comunque, il licenziamento illegittimo derivante dall'attribuzione di comportamenti implicanti una valutazione negativa della personalità e condotta professionale della ricorrente in termini di immoralità e non professionalità, ,è causa di un conseguente danno alla dignità e reputazione, a prescindere dalla ragione per cui l'accusa datoriale si sia atteggiata a mera illazione e non sia seguita ad una compiuta attività di disamina e valutazione, svolta nel necessario contraddittorio con l'interessata.
In merito al difetto di prova del danno rileva la mancanza di una specifica censura rispetto all'apprezzamento del giudice sulla sussistenza di un pur limitato pregiudizio, laddove la contestazione conteneva accuse di immoralità e mancanza di professionalità mai accertate in uno con la circostanza che la vicenda è stata conosciuta nell'ambito dell'amministrazione scolastica e penitenziaria.
3.3. Sul terzo motivo di appello deduce che il giudice di primo grado ha riconosciuto la rivalutazione e gli interessi nella misura dovuta per legge con osservanza del divieto di cumulo laddove applicabile.
4. La causa è stata discussa e decisa all'udienza dell'11 dicembre 2025 come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il primo motivo di appello è fondato.
5.1. Il gravame nel contestare l'avvenuta violazione o meno del diritto alla difesa della dipendente, devolve alla Corte le questioni concernenti tanto alla validità formale del procedimento disciplinare quanto a quelle sostanziali del rispetto dell'onere della prova della giusta causa di recesso gravante su parte datoriale, sotto tutti i profili di cui all'art. 7 della l. n. 300/1970 (specificità dell'addebito, necessità di un'autonoma valutazione delle fonti di prova, sussistenza dell'addebito) inerenti la validità e fondatezza del provvedimento di destituzione.
8 Si tratta di punti della sentenza di primo grado – e non di capi autonomi - intimamente connessi al motivo di gravame relativo appunto alla sussistenza del fatto contestato
(cfr. mutatis mutandis Cass. n. 10950/2016 punto n. 2, Cass. n. 8604/2017 punto n.
11) laddove la giurisprudenza della Suprema Corte ritiene che la genericità degli addebiti equivale all'inesistenza dei fatti contestati (cfr. Cass. n. 33531/2024).
Pertanto, deve ritenersi infondata l'eccezione di giudicato
5.2. L'ulteriore eccezione sollevata dall'appellata relativa alla novità della natura fidefaciente della relazione di servizio è infondata in fatto, avendo parte convenuta a pag. 8 della memoria ex art. 416 c.p.c. pag. 8 specificamente dedotto circa “la natura di Pubblica
Amministrazione della stessa Amministrazione Penitenziaria, della natura di atto pubblico (dotato di fede privilegiata) della relazione contenente l'accertamento dei fatti (a firma del Dirigente di Polizia Penitenziaria-Comandante di Reparto)” ed è, comunque, priva di pregio anche in diritto laddove essendo il documento presente già in limine litis agli atti del processo, questo sarebbe comunque valutabile dal giudicante senza vincolo alcuno secondo il principio desumibile dall'art. 113 comma 1° c.p.c. dello iura novit curia.
6. Osserva la Corte che le eccezioni svolte dalla ricorrente avverso il provvedimento di destituzione erano in ricorso ex art. 414 c.p.c. di tre (3) ordini di ragioni.
6.1. Invalidità - in relazione alla violazione dell'art. 55bis comma 9ter del Dlgs. n. 165/2001
- per difetto di ostensione delle fonti di prova (verbale delle dichiarazioni del detenuto e videoregistrazione relativa all'ingresso nella stanza da bagno) e, dunque, per CP_5 violazione del diritto di difesa non potendo che “addurre se non che i fatti esposti non corrispondano agli accadimenti reali e non si siano svolti nei termini indicati nella contestazione disciplinare e nel susseguente procedimento, in particolare non essendo vero che ella abbia posto in essere condotte non corrette percepibili ab externo e tantomeno che ella abbia offerto denaro ad alcuno affinché i suoi comportamenti non venissero denunciati”.
6.2. Difetto assoluto di prova degli addebiti con conseguente infondatezza anche per mancanza di conoscenza diretta dei fatti nonché di autonoma istruttoria.
6.3. Liceità, comunque, dell'ascritta condotta siccome priva di rilevanza disciplinare, non sussumibilità nell'alveo dell'art. 498 comma 1° lett. a) del Dlgs. n. 297/1994 id est “atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione” e comunque sproporzione della sanzione della destituzione rispetto ai fatti.
9 7. Tanto premesso il Collegio non ritiene violato l'art. 55bis comma 4 del Dlgs. n. 165/2001 laddove non risulta irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa della dipendente, essendo pacifico che le prove in possesso dell'Amministrazione erano state poste a disposizione.
7.1. Non si tratta allora di invalidità del procedimento bensì di giudizio sulla sufficienza della prova prodotta da parte datoriale a sorreggere il provvedimento destitutorio.
7.2. L'amministrazione, si ribadisce, ha posto a disposizione della lavoratrice le fonti di prova di cui era in possesso un tanto – a differenza di quanto affermato nell'impugnata sentenza - trova riscontro nell'allegazione di cui a pag. 7 della memoria ex art. 416
c.p.c. e nel relativo documento richiamato (cfr. doc. 11 convenuta, nota prot. n. 3233 del 29/05/2023).
7.3. La fonte di prova era rappresentata dall'indagine svolta dal dirigente dell'amministrazione penitenziaria (cfr. doc. 5 convenuta, relazione di CP_6 servizio d.d. 15.05.2023), in ordine a quanto accaduto nel maggio del 2023 presso i locali interni Casa di Reclusione di OV-1°DP-Sez.Carceraria nell'ambito del progetto
“Ristretti Orizzonti” ove si svolgevano le lezioni dell'Istituto Professionale di Stato per i
Servizi dell'Enogastronomia, dell'Ospitalità e dell'Accoglienza Turistica "Pietro d'Abano”, la cui valutazione portava addirittura alla sospensione dell'autorizzazione all'ingresso di alla Casa di reclusione di OV. (cfr. doc. 5 convenuta cit., a firma del CP_1 direttore del carcere ). Persona_1
7.4. Nessun ulteriore onere di compulsare l'amministrazione penitenziaria per ottenere gli ulteriori atti dell'indagine interna è prevista a pena di nullità del procedimento disciplinare e, dunque, anche sotto quest'ulteriore profilo la sentenza merita la censura svolta dall'appellante.
7.5. Nemmeno è prevista a pena di nullità del procedimento disciplinare un'autonoma conoscenza e valutazione degli elementi fattuali posti a base dell'addebito.
L'eccezione è del tutto infondata tenuto conto del carattere tassativo delle nullità previste dall'ordinamento positivo.
Tanto basta per l'accoglimento del primo motivo di gravame.
8. Nel merito la vicenda è circostanziata nella predetta relazione di servizio (c.d. indagine interna, doc. 5 citato convenuta) svolta dal dirigente della Polizia Penitenziaria CP_6
, non solo tramite l'audizione dell'internato M.O. testimone dei fatti ma soprattutto
[...] attraverso la diretta visione dei filmati del sistema di videosorveglianza dell'aula scolastica allestita all'interno delle carceri padovane, trasfusa poi nell'addebito
10 disciplinare, dalla quale risulta l'esecuzione (si ribadisce oggetto di diretta visione da parte del dirigente penitenziario tramite il sistema di videosorveglianza) delle seguenti condotte:
a) in data 9 maggio 2023 durante la fruizione della pausa (all'incirca intorno alle ore
09.52), la docente si è intrattenuta all'interno dell'aula didattica CP_1 dell'Istituto Alberghiero, da sola, con il detenuto mentre gli altri detenuti Per_2 erano fuori per la ricreazione;
dopo alcuni istanti, si è recata con il medesimo nel bagno dell'aula in uso agli insegnanti, chiudendo la porta e ivi è rimasta, per circa
12 minuti (fino a circa le ore 10.04), sempre insieme al detenuto G.P.; durante tale lasso temporale, si sono uditi gemiti provenire dal bagno, tant'è che il detenuto impegnato in quel momento nell'effettuazione delle pulizie dell'aula CP_5 scolastica, si è avvicinato ai servizi ed ha bussato alla porta: la porta è stata aperta dal detenuto G.P., che ha intimato al detenuto di allontanarsi e, all'interno CP_5 della stanza, si è riscontrata la presenza della docente, sorpresa in atteggiamenti ambigui con il predetto detenuto;
infatti, il detenuto G.P. era senza scarpe e stava cercando di alzarsi i pantaloni e la S.V. era intenta a rivestirsi;
dopo alcuni minuti, il detenuto G.P. è uscito dal bagno in maniera trafelata e con le scarpe in mano e, dopo aver buttato un asciugamano, anche la docente è uscita dai servizi;
b) in data 2 maggio 2023, si è intrattenuta nell'aula scolastica da sola con il detenuto
G.P. e, in tale occasione, vi è stato con il medesimo uno scambio di abbracci e baci.
La terza condotta – consistita nell'aver offerto soldi al detenuto in cambio del suo CP_5 silenzio – è desumibile invece dalle dichiarazioni assunte dallo stesso detenuto.
9. Osserva la Corte che la relazione di servizio è una prova atipica che può essere posta da sola a fondamento della sussistenza della giusta causa di servizio laddove le sue risultanze non siano smentite da emergenze processuali di segno contrario e che, anche da sola, soddisfa l'onere probatorio posto a carico del datore di lavoro ai sensi dell'art. 5 della l. n. 604/1966.
9.1. Invero, ragionando come per i rapporti della P.G. (ex multis Cass. 1593/2017, Cass. n.
14811/2020), anche il rapporto del dirigente penitenziario - pure a volerlo inserire nell'ambito di un procedimento amministrativo interno – è da ritenersi dotato dell'efficacia probatoria privilegiata del documento fidefacente di cui all'art. 2700 c.c. per quanto concerne i fatti materiali che l'autore attesta di avere personalmente percepito o constatato, mentre, per il resto, offre materiale indiziario superabile con
11 prove contrarie di qualsiasi tipo (cfr. Cass. n. 19854/2025, punto n. 10, con riferimento al rapporto/verbale del dirigente scolastico).
9.2. Va infine tenuto conto che la giurisprudenza di legittimità ritiene che anche le mere scritture private proveniente da terzi estranei alla lite costituiscono prove atipiche di valore indiziario che da sole o unitamente ad altre elementi possono sorreggere il convincimento del giudicante (cfr. Cass. n. 11761/2021). Allora, a maggior ragione, un tale valore pregnante deve essere riconosciuto alla predetta relazione di servizio quale atto fidefaciente.
10. Orbene dal resoconto degli atti di indagine svolti all'interno dell'istituto penitenziario patavino, si evincono elementi idonei a riscostruire con dovizia di particolari la vicenda nei termini fatti propri da parte datoriale e, dunque, a dare sostegno al fatto costitutivo dell''addebito disciplinare rappresentato della circostanza che la docente in almeno due occasioni si è lasciata andare durante l'attività di servizio e comunque nello svolgimento delle sue funzioni all'interno del carcere ad atteggiamenti lascivi con un detenuto.
nel ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c. non ha contestato i contenuti CP_1 dell'addebito - se non sotto il profilo della mancata conoscenza dei fatti da parte datoriale - essendosi la P.A. limitata a trasfondere l'esito dell'indagine interna carceraria nell'addebito disciplinare.
La docente aveva solo genericamente negato i fatti e anche in sede disciplinare aveva deciso di non difendersi, mentre anche in questa sede non ha riferito elementi idonei a confutarli.
11. Osserva la Corte come le condotte poste in essere dalla docente determinavano anche la sospensione dell'autorizzazione all'ingresso della Casa di reclusione di OV rendendo quindi inattuabile la possibilità di completare l'incarico di docenza a termine assegnato (la sospensione dal servizio è intervenuta in data 19.05.2023, l'incarico cessava in data 30.06.2023, la destituzione è datata 16.08.2023).
12. Nondimeno, va anche chiarito che la mancata indicazione delle generalità complete dei soggetti coinvolti nella vicenda - trattandosi peraltro di ambiente ristretto composto dagli allievi del corso scolastico del quale la era docente - consentiva senza CP_1 ombra di dubbio alcuno di individuare il fatto addebitato (cfr. Cass. n. 6889/2018).
13. L'addebito denota per le modalità contenutistiche e temporali in cui si sono manifestati, per la plurioffensività e reiterazione della condotta, un'evidente slealtà nei confronti del datore di lavoro, destinata a incidere sensibilmente e direttamente sul vincolo fiduciario,
12 tenuto conto della funzione ricoperta (docente) nonché del particolare contesto lavorativo di riferimento (istituto penitenziario) ove veniva svolto il servizio.
14. I fatti integrano il paradigma dell'art. 498 comma 1° lett. a) id est “atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione”.
15. Si tratta di condotte oltre modo insidiose proprio perché poste in essere non solo nell'ambito del rapporto servizio ma anche all'interno di stabilimento di costrizione dove il c.d. diritto all'affettività e alla sessualità risulta particolarmente compresso e, le quali
- anche atomisticamente considerate (rapporti amorosi in due diverse occasioni con detenuto) - fanno ritenere compromesso l'affidamento sull'esatto adempimento delle prestazioni future da parte della lavoratrice e dunque irrimediabilmente leso il rapporto fiduciario e, conseguentemente, rendono proporzionata la sanzione.
16. Tanto premesso il gravame merita accoglimento con integrale riforma dell'impugnata sentenza e conseguente rigetto delle domande attoree proposte in primo grado.
17. La presente sentenza costituisce titolo per la restituzione degli importi eventualmente già pagati a favore della parte appellata e non dovuti all'esito del giudizio di appello, Cont non potendosi pronunciare condanna alla restituzione come richiesta dal in ragione della mancanza di prova dei pagamenti.
18. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in base al valore di causa (indeterminato) senza fase istruttoria, in prossimità ai valori medi dello scaglione di riferimento.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda – in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza - così provvede:
1) rigetta le domande proposte in primo grado da;
CP_1
2) condanna al pagamento in favore del CP_1 Parte_1
delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate quanto al primo
[...] grado in € 7.737,00 e quanto al grado di appello in € 6.946,00 per compensi, oltre spese generali ex lege.
Venezia, 11.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente PUCCETTI Lorenzo ALESSIO Gianluca
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere relatore
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 22 maggio 2024,
da
(C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Venezia (p.e.c: Email_1
appellante
contro
(c.f. , rappresentata e difesa, giusta procura CP_1 CodiceFiscale_1 depositata nelle forme utili per il deposito telematico, dall'avvocato Pasqualino Miraglia
(p.e.c.: Email_2
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di OV n.
297/2024 d.d. 23.04.2024, non notificata.-
In punto: destituzione docente a termine.-
CONCLUSIONI
MIM:
1 “nel merito: rigettare l'originario ricorso ex artt. 409 e ss. e 441-bis c.p.c. perché infondato in fatto e in diritto condannando la parte appellata alla restituzione di quanto medio tempore percepito per effetto della sentenza impugnata. Compensi professionali rifusi di entrambi i gradi”.
: CP_1
“Voglia codesta Ill.ma Corte di appello in funzione di giudice del lavoro dichiarare inammissibile o comunque rigettare, siccome conclamatente infondata, l'avversa impugnazione in appello, quanto ad ognuno dei motivi articolati dall'appellante, e conseguentemente confermare la sentenza di primo grado in ogni sua parte e provvedere a favore dell'appellata sulle spese del giudizio di gravame”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro del Tribunale di OV annullava il Cont provvedimento di destituzione prot. n. 5731 del 16 agosto 2023 e condannava il al pagamento in favore della parte ricorrente:
a) delle retribuzioni perdute tra la data della sospensione cautelare e la data di scadenza del contratto a tempo determinato (oltre a rivalutazione e interessi legali dalla data di maturazione di ciascun titolo al saldo);
b) al risarcimento del danno non patrimoniale per lesione alla dignità e alla reputazione quantificato in € 4.000,00 (oltre interessi legali dalla data di maturazione di ciascun titolo al saldo);
c) al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquidava in €
4.629,00 (oltre accessori).
Nello specifico, il giudice euganeo ricostruiva, nei termini che seguono, la vicenda processuale:
a) in data 20 settembre 2022, la ricorrente - inserita con riserva nelle graduatorie di istituto per la classe di concorso A026-Matematica - stipulava un contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 30 giugno 2023, per lo svolgimento di attività di docente supplente presso l'Istituto Professionale Statale-Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera “Pietro D'Abano” di Abano Terme
(IPSEOA)-Sezione Carceraria di OV;
b) in data 17 maggio 2023, veniva acquisita agli atti dall'
[...]
segnalazione della Controparte_3
Dirigente scolastica dell'IPSEOA, con cui si provvedeva alla trasmissione della relazione datata 15 maggio 2023, redatta dal Comandante di Reparto del
2 Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria-Direzione casa di reclusione di
OV, avente ad oggetto “episodio accaduto in data 09.05.2023 presso aula scolastica Istituto Alberghiero”;
c) con nota del 18 maggio 2023 la Dirigente scolastica provvedeva a notificare alla ricorrente provvedimento avente ad oggetto “l'avvio del procedimento disciplinare e contestazione di addebiti” del seguente tenore: “Questo Ufficio, vista la nota trasmessa in data 16/05/2023, acquisita agli atti al prot. n. 3015 del 17/05/2023, con cui la Dirigente scolastica dell' Parte_2 di Abano Terme (PD) ha segnalato comportamenti aventi rilevanza disciplinare posti in essere dalla S.V., Prof. , nata a [...]
RO (PD) l'11/10/1984, in servizio presso il C.F._2 predetto , con il presente atto procede a formale Controparte_4 contestazione di addebito ed all'avvio del relativo procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 55 bis, comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001. Dalla segnalazione di cui sopra, emerge come la S.V., in data 09/05/2023, in orario di servizio, presso l'aula scolastica dell'Istituto Alberghiero sita all'interno della Casa di
Reclusione di OV (1°DP-Sez. Carceraria), abbia assunto comportamenti gravemente contrastanti con i doveri, le responsabilità e la correttezza inerenti al rapporto di lavoro. Nello specifico, risulta che la S.V., in tale data, durante la fruizione della pausa (all'incirca intorno alle ore 09.52), si sia intrattenuta all'interno dell'aula didattica dell'Istituto Alberghiero, da sola, con il detenuto G.P., mentre gli altri detenuti erano fuori per la ricreazione e che, dopo alcuni istanti, si sia recata con il medesimo nel bagno dell'aula in uso agli insegnanti, chiudendo la porta e ivi sia rimasta, per circa 12 minuti (fino
a circa le ore 10.04), sempre insieme al detenuto G.P. Durante tale lasso temporale, si sono uditi dei gemiti provenire dal bagno, tant'è che il detenuto
impegnato in quel momento nell'effettuazione delle pulizie dell'aula CP_5 scolastica, si è avvicinato ai servizi ed ha bussato alla porta: la porta è stata aperta dal detenuto G.P., che ha intimato al detenuto di allontanarsi e, CP_5 all'interno della stanza, si è riscontrata la presenza della S.V., sorpresa in atteggiamenti ambigui con il predetto detenuto. Infatti, il detenuto G.P. era senza scarpe e stava cercando di alzarsi i pantaloni e la S.V. era intenta a rivestirsi. Dopo alcuni minuti, il detenuto G.P. è uscito dal bagno in maniera trafelata e con le scarpe in mano e, dopo aver buttato un asciugamano, anche 3 la S.V. è uscita dai servizi;
la S.V., in particolare, una volta ricompostasi, risulta essersi avvicinata al detenuto ed aver offerto al medesimo dei CP_5 soldi in cambio del suo silenzio;
ne è seguita un'accesa discussione tra quest'ultimo e la S.V. medesima. Risulta, peraltro, che, pure in data
02/05/2023, la S.V. si sia intrattenuta nell'aula scolastica da sola con il detenuto G.P. e che, in tale occasione, vi sia stato con il medesimo uno scambio di abbracci e baci;
in tale frangente, oltretutto, la S.V. risulta aver appoggiato per alcuni minuti i piedi sulla scrivania”;
d) con decreto del 19 maggio 2023 la Dirigente scolastica disponeva la provvisoria sospensione cautelare della ricorrente e tale provvedimento veniva convalidato dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto;
e) la ricorrente presentava istanza di accesso agli atti e in data 14 giugno 2023, per il tramite del procuratore di fiducia rilevava l'invalidità del procedimento disciplinare per violazione del diritto di difesa;
f) con provvedimento del 16 agosto 2023 il Dirigente dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari adottava la sanzione della destituzione cui seguiva provvedimento di esclusione dalla procedura per l'istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze;
g) la ricorrente conclude per l'invalidità del procedimento disciplinare per violazione del diritto di difesa, essendo mancata l'ostensione delle fonti di prova, per la carenza di prova dell'addebito e per la liceità della condotta ascritta e comunque per la non sussumibilità della stessa nelle fattispecie giustificanti la sanzione espulsiva nonché la sproporzione della sanzione rispetto alle condotte attribuite.
In parte motiva, con particolare riferimento alla legittimità del provvedimento di destituzione, il giudice di prime cure rilevava che la contestazione si basa sulla descrizione dei fatti fornita dalla relazione redatta dal Comandante di reparto del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e acquisita agli atti del procedimento disciplinare e che la prova dei fatti sarebbe emersa dalle dichiarazioni del detenuto e dai filmati del sistema di video sorveglianza, mai acquisiti agli atti del procedimento disciplinare e mai trasmessi alla ricorrente. Pertanto, evidenziava che “la Corte di
Cassazione, pronunciandosi in merito all'interpretazione dell'art. 7 Stat. lav., in materia di ostensione degli atti del procedimento disciplinare ha affermato che il datore di lavoro “è tenuto ad offrire in consultazione all'incolpato i documenti aziendali laddove l'esame degli stessi sia necessario al fine di permettere alla controparte un'adeguata difesa, in base ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del 4 contratto”. Ciò vale non semplicemente nei “casi in cui la contestazione faccia riferimento ad atti esterni o, comunque, non sia altrimenti comprensibile”. Infatti, sotto tale profilo, è in questione non la sola “intellegibilità dell'addebito, che costituirebbe ex se un vizio del procedimento disciplinare”, bensì “la ulteriore esigenza di garantire al lavoratore una difesa effettiva ed adeguata e non meramente formale” (cfr. Cass.
27 marzo 2018, n. 7581 nonché, nello stesso senso, Cass. 24 agosto 2022, n.
25287); - oltretutto, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 55-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, rubricato “Forme e termini del procedimento disciplinare”, che trova applicazione nel caso di specie, al comma 4 espressamente stabilisce in capo al lavoratore il vero e proprio diritto di accesso agli “atti istruttori del procedimento” disciplinare;
- in base alla disciplina suddetta, il lavoratore ha diritto di accedere agli atti istruttori del procedimento. Tale diritto sussiste nei confronti del nella propria veste di datore di lavoro iure privatorum, il Parte_1 quale, contrariamente a quanto sembrerebbe prospettare il resistente, Parte_1 nulla ha a che vedere con il diritto di accesso agli atti amministrativi nei confronti della pubblica amministrazione stabilito dagli artt. 22 e ss. della legge 241 del 1990;
- a tale proposito, il non ha addotto ad alcuna specifica circostanza idonea Parte_1
a giustificare l'omessa trasmissione alla ricorrente, nel corso del procedimento disciplinare, dei materiali, documentali e video, da cui risulterebbe la prova dell'avvenuta consumazione degli illeciti disciplinari posti a fondamento del provvedimento di destituzione. Il Ministero datore di lavoro si è limitato a prospettare genericamente l'esistenza di “esigenze di riservatezza e di sicurezza che vengono in rilievo nel contesto carcerario e dei relativi risvolti penali” (pagg.
6-7 della memoria difensiva). Tale circostanza non vale ad escludere l'obbligo, gravante sul datore di lavoro, di mettere a disposizione della docente tutta la documentazione rilevante ai fini dell'adozione del provvedimento disciplinare, a nulla rilevando che essa sia frutto di attività poste in essere da un soggetto diverso dal datore di lavoro, nel caso di specie l'amministrazione penitenziaria;
- invero, nemmeno è dato comprendere come il Ministero datore di lavoro abbia potuto adottare un provvedimento disciplinare nei confronti di una docente senza aver nemmeno preventivamente acquisito le fonti di prova dei fatti illeciti addebitati alla lavoratrice, tanto che il nemmeno allega di aver mai richiesto all'amministrazione Parte_1 penitenziaria che le dichiarazioni del detenuto e i files video fossero messi a CP_5 sua disposizione;
- al comma 9-ter dell'art. 55-bis, il decreto legislativo n. 165 del 5 2001 stabilisce che “la violazione […] delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente”; - ebbene, nel caso di specie, il
Ministero datore di lavoro ha omesso di ostendere alla lavoratrice incolpata i mezzi di prova decisivi sui quali le contestazioni disciplinari trovano fondamento;
- tanto che, in assenza di un diretto esame delle dichiarazioni del detenuto dei filmati CP_5 video, non solo non è possibile avere una diretta rappresentazione dei fatti addebitati alla ricorrente, ma nemmeno è possibile individuare chi sarebbero il detenuto “G.P.”, cioè colui che, secondo gli assunti datoriali, avrebbe concorso con la ricorrente nella consumazione dell'illecito, e il detenuto , che per un verso CP_5 avrebbe assistito come testimone alla verificazione dei fatti, per altro verso sarebbe stato destinatario di un'offerta in denaro con cui la ricorrente si assume avrebbe voluto comprarne il silenzio;
- tale profilo di illegittimità del procedimento disciplinare costituisce un autosufficiente motivo di accoglimento della domanda”.
Dava anche atto dell'assoluta genericità della contestazione per omissione nella determinazione soggettiva delle ulteriori persone coinvolte negli illeciti disciplinari.
In merito alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per lesione alla dignità e alla reputazione rilevava che: “nel caso di specie, sulla base degli elementi di fatto allegati dalla stessa ricorrente nel proprio atto difensivo, risulta che i fatti posti a fondamento del provvedimento di destituzione hanno avuto una diffusione particolarmente circoscritta, in quanto limitata a parte dell'ambiente carcerario e alla ristretta cerchia dei funzionari scolastici che si sono occupati del procedimento disciplinare;
- pertanto, l'ammontare del risarcimento del relativo danno deve essere determinato, in via equitativa, in € 4.000,00, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ciascun titolo al saldo”.
Rigettava la domanda di reintegra stante la scadenza del rapporto di lavoro in data
30.06.2023. Cont
2. Impugna la sentenza il formulando tre (3) motivi di appello.
2.1. Con il primo motivo si duole della pronuncia nella parte in cui ha accertato la violazione del diritto di difesa per la mancata messa a disposizione degli atti del procedimento disciplinare e per l'omessa acquisizione delle fonti di prova nonché la carenza di prova dell'addebito.
6 Con particolare riferimento alla lesione del diritto di difesa, evidenzia che l'Amministrazione nell'erogazione della sanzione disciplinare si è basata esclusivamente sulla relazione del Comandante di reparto di polizia Penitenziaria e che, CP_6 dunque, gli atti di cui si lamenta la mancata esibizione non erano in possesso dell'Amministrazione, laddove gli stessi potevano essere allora acquisiti dalla ricorrente presso l'Amministrazione Penitenziaria.
Rileva che la suindicata relazione è da considerarsi atto pubblico avente fede privilegiata e, in quanto tale, fa piena prova fino a querela di falso, invero non proposta nella fattispecie.
In subordine insiste sull'assunzione della prova testimoniale e, in particolare, del teste
, comandante di polizia penitenziaria della casa di reclusione di OV. CP_6
In merito alla presunta sproporzione della sanzione disciplinare rispetto alle condotte attribuite, ribadisce l'assoluta gravità della condotta posta in essere dalla ricorrente in gravissimo contrasto con i doveri e le responsabilità inerenti alla funzione.
2.2. Con il secondo motivo rileva l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha accertato la lesione alla dignità ed alla reputazione della ricorrente.
Evidenzia, in particolare, che in caso di provvedimento illegittimo per ragioni di carattere formale, viene meno il nesso causale tra l'annullamento del provvedimento e l'asserito danno all'immagine subito laddove, peraltro, parte ricorrente non ha fornito prova alcuna della pretesa lesione alla dignità ed alla reputazione.
2.3. Con il terzo motivo censura la sentenza per l'illegittimo riconoscimento del cumulo di rivalutazione ed interessi, in violazione del combinato disposto dell'art. 16 della l. n.
412/1991 e dell'art. 22 comma 36 della l. n. 724/1994.
3. CA il contradditorio resiste al gravame concludendo per il suo CP_1 rigetto.
In via preliminare, eccepisce il passaggio in giudicato del capo della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la genericità della contestazione e nella parte in cui ha ritenuto la decisività dell'acquisizione delle fonti di prova dei fatti illeciti addebitati alla ricorrente, siccome non attinto da motivo di gravame.
3.1. Sul primo motivo rileva - in merito al carattere fidefaciente della relazione di servizio - che la deduzione è nuova ed estranea sia alla contestazione che alle difese svolte in primo grado ed evidenzia, altresì, che la fides certa che l'ordinamento accorda all'atto del pubblico ufficiale, fino a querela di falso, si riferisce alla provenienza delle dichiarazioni ricevute, ai fatti avvenuti in sua presenza e a quelli da lui compiuti ex art. 7 2700 c.c. e non si estende all'esattezza delle valutazioni e dell'interpretazione che egli fornisca delle fonti istruttorie sulla cui sussistenza riferisce.
Evidenzia che il riferimento della relazione al filmato e alle dichiarazioni di terzi ha di fatto determinato una evidente lesione del diritto di difesa e deduce, altresì, l'irrilevanza dell'esame testimoniale dell'ufficiale di polizia penitenziaria che ha redatto la relazione nonché l'inammissibilità della relativa istanza istruttoria poiché non è stata reiterata nelle conclusioni dell'atto di gravame.
3.2. Sul secondo motivo sottolinea che non risponde al vero che il licenziamento sia stato annullato per un mero vizio procedurale e che, comunque, il licenziamento illegittimo derivante dall'attribuzione di comportamenti implicanti una valutazione negativa della personalità e condotta professionale della ricorrente in termini di immoralità e non professionalità, ,è causa di un conseguente danno alla dignità e reputazione, a prescindere dalla ragione per cui l'accusa datoriale si sia atteggiata a mera illazione e non sia seguita ad una compiuta attività di disamina e valutazione, svolta nel necessario contraddittorio con l'interessata.
In merito al difetto di prova del danno rileva la mancanza di una specifica censura rispetto all'apprezzamento del giudice sulla sussistenza di un pur limitato pregiudizio, laddove la contestazione conteneva accuse di immoralità e mancanza di professionalità mai accertate in uno con la circostanza che la vicenda è stata conosciuta nell'ambito dell'amministrazione scolastica e penitenziaria.
3.3. Sul terzo motivo di appello deduce che il giudice di primo grado ha riconosciuto la rivalutazione e gli interessi nella misura dovuta per legge con osservanza del divieto di cumulo laddove applicabile.
4. La causa è stata discussa e decisa all'udienza dell'11 dicembre 2025 come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il primo motivo di appello è fondato.
5.1. Il gravame nel contestare l'avvenuta violazione o meno del diritto alla difesa della dipendente, devolve alla Corte le questioni concernenti tanto alla validità formale del procedimento disciplinare quanto a quelle sostanziali del rispetto dell'onere della prova della giusta causa di recesso gravante su parte datoriale, sotto tutti i profili di cui all'art. 7 della l. n. 300/1970 (specificità dell'addebito, necessità di un'autonoma valutazione delle fonti di prova, sussistenza dell'addebito) inerenti la validità e fondatezza del provvedimento di destituzione.
8 Si tratta di punti della sentenza di primo grado – e non di capi autonomi - intimamente connessi al motivo di gravame relativo appunto alla sussistenza del fatto contestato
(cfr. mutatis mutandis Cass. n. 10950/2016 punto n. 2, Cass. n. 8604/2017 punto n.
11) laddove la giurisprudenza della Suprema Corte ritiene che la genericità degli addebiti equivale all'inesistenza dei fatti contestati (cfr. Cass. n. 33531/2024).
Pertanto, deve ritenersi infondata l'eccezione di giudicato
5.2. L'ulteriore eccezione sollevata dall'appellata relativa alla novità della natura fidefaciente della relazione di servizio è infondata in fatto, avendo parte convenuta a pag. 8 della memoria ex art. 416 c.p.c. pag. 8 specificamente dedotto circa “la natura di Pubblica
Amministrazione della stessa Amministrazione Penitenziaria, della natura di atto pubblico (dotato di fede privilegiata) della relazione contenente l'accertamento dei fatti (a firma del Dirigente di Polizia Penitenziaria-Comandante di Reparto)” ed è, comunque, priva di pregio anche in diritto laddove essendo il documento presente già in limine litis agli atti del processo, questo sarebbe comunque valutabile dal giudicante senza vincolo alcuno secondo il principio desumibile dall'art. 113 comma 1° c.p.c. dello iura novit curia.
6. Osserva la Corte che le eccezioni svolte dalla ricorrente avverso il provvedimento di destituzione erano in ricorso ex art. 414 c.p.c. di tre (3) ordini di ragioni.
6.1. Invalidità - in relazione alla violazione dell'art. 55bis comma 9ter del Dlgs. n. 165/2001
- per difetto di ostensione delle fonti di prova (verbale delle dichiarazioni del detenuto e videoregistrazione relativa all'ingresso nella stanza da bagno) e, dunque, per CP_5 violazione del diritto di difesa non potendo che “addurre se non che i fatti esposti non corrispondano agli accadimenti reali e non si siano svolti nei termini indicati nella contestazione disciplinare e nel susseguente procedimento, in particolare non essendo vero che ella abbia posto in essere condotte non corrette percepibili ab externo e tantomeno che ella abbia offerto denaro ad alcuno affinché i suoi comportamenti non venissero denunciati”.
6.2. Difetto assoluto di prova degli addebiti con conseguente infondatezza anche per mancanza di conoscenza diretta dei fatti nonché di autonoma istruttoria.
6.3. Liceità, comunque, dell'ascritta condotta siccome priva di rilevanza disciplinare, non sussumibilità nell'alveo dell'art. 498 comma 1° lett. a) del Dlgs. n. 297/1994 id est “atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione” e comunque sproporzione della sanzione della destituzione rispetto ai fatti.
9 7. Tanto premesso il Collegio non ritiene violato l'art. 55bis comma 4 del Dlgs. n. 165/2001 laddove non risulta irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa della dipendente, essendo pacifico che le prove in possesso dell'Amministrazione erano state poste a disposizione.
7.1. Non si tratta allora di invalidità del procedimento bensì di giudizio sulla sufficienza della prova prodotta da parte datoriale a sorreggere il provvedimento destitutorio.
7.2. L'amministrazione, si ribadisce, ha posto a disposizione della lavoratrice le fonti di prova di cui era in possesso un tanto – a differenza di quanto affermato nell'impugnata sentenza - trova riscontro nell'allegazione di cui a pag. 7 della memoria ex art. 416
c.p.c. e nel relativo documento richiamato (cfr. doc. 11 convenuta, nota prot. n. 3233 del 29/05/2023).
7.3. La fonte di prova era rappresentata dall'indagine svolta dal dirigente dell'amministrazione penitenziaria (cfr. doc. 5 convenuta, relazione di CP_6 servizio d.d. 15.05.2023), in ordine a quanto accaduto nel maggio del 2023 presso i locali interni Casa di Reclusione di OV-1°DP-Sez.Carceraria nell'ambito del progetto
“Ristretti Orizzonti” ove si svolgevano le lezioni dell'Istituto Professionale di Stato per i
Servizi dell'Enogastronomia, dell'Ospitalità e dell'Accoglienza Turistica "Pietro d'Abano”, la cui valutazione portava addirittura alla sospensione dell'autorizzazione all'ingresso di alla Casa di reclusione di OV. (cfr. doc. 5 convenuta cit., a firma del CP_1 direttore del carcere ). Persona_1
7.4. Nessun ulteriore onere di compulsare l'amministrazione penitenziaria per ottenere gli ulteriori atti dell'indagine interna è prevista a pena di nullità del procedimento disciplinare e, dunque, anche sotto quest'ulteriore profilo la sentenza merita la censura svolta dall'appellante.
7.5. Nemmeno è prevista a pena di nullità del procedimento disciplinare un'autonoma conoscenza e valutazione degli elementi fattuali posti a base dell'addebito.
L'eccezione è del tutto infondata tenuto conto del carattere tassativo delle nullità previste dall'ordinamento positivo.
Tanto basta per l'accoglimento del primo motivo di gravame.
8. Nel merito la vicenda è circostanziata nella predetta relazione di servizio (c.d. indagine interna, doc. 5 citato convenuta) svolta dal dirigente della Polizia Penitenziaria CP_6
, non solo tramite l'audizione dell'internato M.O. testimone dei fatti ma soprattutto
[...] attraverso la diretta visione dei filmati del sistema di videosorveglianza dell'aula scolastica allestita all'interno delle carceri padovane, trasfusa poi nell'addebito
10 disciplinare, dalla quale risulta l'esecuzione (si ribadisce oggetto di diretta visione da parte del dirigente penitenziario tramite il sistema di videosorveglianza) delle seguenti condotte:
a) in data 9 maggio 2023 durante la fruizione della pausa (all'incirca intorno alle ore
09.52), la docente si è intrattenuta all'interno dell'aula didattica CP_1 dell'Istituto Alberghiero, da sola, con il detenuto mentre gli altri detenuti Per_2 erano fuori per la ricreazione;
dopo alcuni istanti, si è recata con il medesimo nel bagno dell'aula in uso agli insegnanti, chiudendo la porta e ivi è rimasta, per circa
12 minuti (fino a circa le ore 10.04), sempre insieme al detenuto G.P.; durante tale lasso temporale, si sono uditi gemiti provenire dal bagno, tant'è che il detenuto impegnato in quel momento nell'effettuazione delle pulizie dell'aula CP_5 scolastica, si è avvicinato ai servizi ed ha bussato alla porta: la porta è stata aperta dal detenuto G.P., che ha intimato al detenuto di allontanarsi e, all'interno CP_5 della stanza, si è riscontrata la presenza della docente, sorpresa in atteggiamenti ambigui con il predetto detenuto;
infatti, il detenuto G.P. era senza scarpe e stava cercando di alzarsi i pantaloni e la S.V. era intenta a rivestirsi;
dopo alcuni minuti, il detenuto G.P. è uscito dal bagno in maniera trafelata e con le scarpe in mano e, dopo aver buttato un asciugamano, anche la docente è uscita dai servizi;
b) in data 2 maggio 2023, si è intrattenuta nell'aula scolastica da sola con il detenuto
G.P. e, in tale occasione, vi è stato con il medesimo uno scambio di abbracci e baci.
La terza condotta – consistita nell'aver offerto soldi al detenuto in cambio del suo CP_5 silenzio – è desumibile invece dalle dichiarazioni assunte dallo stesso detenuto.
9. Osserva la Corte che la relazione di servizio è una prova atipica che può essere posta da sola a fondamento della sussistenza della giusta causa di servizio laddove le sue risultanze non siano smentite da emergenze processuali di segno contrario e che, anche da sola, soddisfa l'onere probatorio posto a carico del datore di lavoro ai sensi dell'art. 5 della l. n. 604/1966.
9.1. Invero, ragionando come per i rapporti della P.G. (ex multis Cass. 1593/2017, Cass. n.
14811/2020), anche il rapporto del dirigente penitenziario - pure a volerlo inserire nell'ambito di un procedimento amministrativo interno – è da ritenersi dotato dell'efficacia probatoria privilegiata del documento fidefacente di cui all'art. 2700 c.c. per quanto concerne i fatti materiali che l'autore attesta di avere personalmente percepito o constatato, mentre, per il resto, offre materiale indiziario superabile con
11 prove contrarie di qualsiasi tipo (cfr. Cass. n. 19854/2025, punto n. 10, con riferimento al rapporto/verbale del dirigente scolastico).
9.2. Va infine tenuto conto che la giurisprudenza di legittimità ritiene che anche le mere scritture private proveniente da terzi estranei alla lite costituiscono prove atipiche di valore indiziario che da sole o unitamente ad altre elementi possono sorreggere il convincimento del giudicante (cfr. Cass. n. 11761/2021). Allora, a maggior ragione, un tale valore pregnante deve essere riconosciuto alla predetta relazione di servizio quale atto fidefaciente.
10. Orbene dal resoconto degli atti di indagine svolti all'interno dell'istituto penitenziario patavino, si evincono elementi idonei a riscostruire con dovizia di particolari la vicenda nei termini fatti propri da parte datoriale e, dunque, a dare sostegno al fatto costitutivo dell''addebito disciplinare rappresentato della circostanza che la docente in almeno due occasioni si è lasciata andare durante l'attività di servizio e comunque nello svolgimento delle sue funzioni all'interno del carcere ad atteggiamenti lascivi con un detenuto.
nel ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c. non ha contestato i contenuti CP_1 dell'addebito - se non sotto il profilo della mancata conoscenza dei fatti da parte datoriale - essendosi la P.A. limitata a trasfondere l'esito dell'indagine interna carceraria nell'addebito disciplinare.
La docente aveva solo genericamente negato i fatti e anche in sede disciplinare aveva deciso di non difendersi, mentre anche in questa sede non ha riferito elementi idonei a confutarli.
11. Osserva la Corte come le condotte poste in essere dalla docente determinavano anche la sospensione dell'autorizzazione all'ingresso della Casa di reclusione di OV rendendo quindi inattuabile la possibilità di completare l'incarico di docenza a termine assegnato (la sospensione dal servizio è intervenuta in data 19.05.2023, l'incarico cessava in data 30.06.2023, la destituzione è datata 16.08.2023).
12. Nondimeno, va anche chiarito che la mancata indicazione delle generalità complete dei soggetti coinvolti nella vicenda - trattandosi peraltro di ambiente ristretto composto dagli allievi del corso scolastico del quale la era docente - consentiva senza CP_1 ombra di dubbio alcuno di individuare il fatto addebitato (cfr. Cass. n. 6889/2018).
13. L'addebito denota per le modalità contenutistiche e temporali in cui si sono manifestati, per la plurioffensività e reiterazione della condotta, un'evidente slealtà nei confronti del datore di lavoro, destinata a incidere sensibilmente e direttamente sul vincolo fiduciario,
12 tenuto conto della funzione ricoperta (docente) nonché del particolare contesto lavorativo di riferimento (istituto penitenziario) ove veniva svolto il servizio.
14. I fatti integrano il paradigma dell'art. 498 comma 1° lett. a) id est “atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione”.
15. Si tratta di condotte oltre modo insidiose proprio perché poste in essere non solo nell'ambito del rapporto servizio ma anche all'interno di stabilimento di costrizione dove il c.d. diritto all'affettività e alla sessualità risulta particolarmente compresso e, le quali
- anche atomisticamente considerate (rapporti amorosi in due diverse occasioni con detenuto) - fanno ritenere compromesso l'affidamento sull'esatto adempimento delle prestazioni future da parte della lavoratrice e dunque irrimediabilmente leso il rapporto fiduciario e, conseguentemente, rendono proporzionata la sanzione.
16. Tanto premesso il gravame merita accoglimento con integrale riforma dell'impugnata sentenza e conseguente rigetto delle domande attoree proposte in primo grado.
17. La presente sentenza costituisce titolo per la restituzione degli importi eventualmente già pagati a favore della parte appellata e non dovuti all'esito del giudizio di appello, Cont non potendosi pronunciare condanna alla restituzione come richiesta dal in ragione della mancanza di prova dei pagamenti.
18. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in base al valore di causa (indeterminato) senza fase istruttoria, in prossimità ai valori medi dello scaglione di riferimento.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda – in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza - così provvede:
1) rigetta le domande proposte in primo grado da;
CP_1
2) condanna al pagamento in favore del CP_1 Parte_1
delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate quanto al primo
[...] grado in € 7.737,00 e quanto al grado di appello in € 6.946,00 per compensi, oltre spese generali ex lege.
Venezia, 11.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente PUCCETTI Lorenzo ALESSIO Gianluca
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