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Sentenza 12 giugno 2024
Sentenza 12 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 12/06/2024, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2024 |
Testo completo
R.G. n. 540/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente est. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n. 540/2024 promossa congiuntamente da:
, difesa dall'avv. BORGIOLI GIAMPAOLO presso cui è Parte_1
domiciliata presso indirizzo telematico del difensore;
e
, difeso dall'avv. BORGIOLI GIAMPAOLO presso cui è Controparte_1
domiciliata presso indirizzo telematico del difensore;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) ex art. 473- bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Parti private: voglia il Tribunale omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni: 2) La abitazione coniugale sita in Prato, Via Guilianti 3/e unitamente a tutti i beni mobili, tranne quelli strettamente personali del marito per vestiario, borsa attrezzi e documenti vari, viene assegnata alla moglie essendo il figlio con lei Per_1
stabilmente convivente ormai da tempo;
PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO
NE (che non sta svolgendo alcuna attività ludica, extrascolastica o frequentazioni necessitanti di particolare regolamentazione stante la tenera età) 3) Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale;
per gli atti di ordinaria amministrazione le decisioni saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio sarà al momento;
4) avrà domicilio prevalente con la madre in Via Guilianti 3/e a Per_1
Prato ed il padre potrà vederlo e tenerlo con sé con le seguenti modalità: - dal venerdì sera alle ore 18,00, prelevandolo al domicilio materno, e fino alla domenica sera alle ore 21,00, quando lo riporterà presso il domicilio materno un fine settimana ogni due;
due giorni, indicativamente individuati nel martedì e giovedì dalle ore 18 nella settimana che non terrà con sé il figlio ed un giorno, indicativamente individuato nel mercoledì, nella settimana che terrà con sé il figlio (prelievo ore 18,00 domicilio materno e riporto a scuola mattino successivo ovvero, quando non vi è scuola, presso domicilio materno alle ore 8,30); - festività Natalizie un anno dalla fine della scuola al 25 mattina alle ore 18 con un genitore e dal 25 mattina alle ore 18 fino al rientro a scuola con l'altro ad anni alterni;
nel 2024 starà il primo periodo con la madre;
- festività Pasquali un anno dalla fine della scuola alle ore 18 della Pasqua con un genitore e dalle 18 del giorno di Pasqua fino al rientro a scuola con l'altro ad anni alterni;
nel 2025 starà il primo periodo con il padre;
- vacanze estive trascorrerà col padre almeno 15 giorni consecutivi, nel periodo da concordarsi entro il 15 Maggio di ogni anno;
il Sig. verserà alla Sig.ra tramite accredito in c/c, CP_1 Pt_1 entro e non oltre il giorno diciotto di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari nel complesso ad € 550,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, a decorrere dal mese di
Maggio 2024 e, pertanto il primo aggiornamento si avrà nel mese di maggio 2025; 6)
Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore pagina 2 di 5 nella misura del 50% secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa per i giudizi di separazione, divorzio e relative modifiche del 15.3.2019 a firma dell'allora Presidente del Tribunale dott. Francesco Gratteri che le parti dichiarano di ben conoscere;
7)
l'assegno unico sarà diviso al 50% tra i coniugi;
8) niente verserà il Sig. CP_1 alla Sig.ra che rinuncia, a qualsivoglia assegno di mantenimento benché Pt_1
disoccupata; 9) entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
Pubblico Ministero: «Visto» del 3 maggio 2024.
FATTO E DIRITTO
I coniugi e hanno proposto Parte_1 Controparte_1
domanda congiunta di separazione personale nonché di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio, dando atto di essersi sposati a Prato il 7 dicembre 2015, con rito concordatario, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
La domanda di separazione personale è fondata e può essere accolta.
Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c..
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore , n. il 18 settembre 2017, al suo collocamento e Per_1 mantenimento, e all'assegnazione della casa coniugale, rileva il Tribunale
l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse del figlio a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali del medesimo, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con pagina 3 di 5 ciascun genitore. Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto del bambino, che appare manifestamente superfluo e contrario al loro interesse.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
Poiché in applicazione del disposto di cui all'art. 473bis.49 c.p.c., le parti hanno, altresì, domandato la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto tra le medesime, formulando in tal senso conclusioni congiunte, il Collegio rileva che non si rinvengono ostacoli all'ammissibilità del cumulo anche con riferimento alle domande congiunte di separazione e divorzio;
la trattazione della domanda congiunta di divorzio è, tuttavia, condizionata ex lege all'omologazione (con sentenza passata in giudicato) della separazione consensuale, oltre che al decorso del termine minimo di separazione previsto dalla legge – di sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi innanzi al Giudice Relatore e, quindi, ai sensi dell'art. 127ter, c. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - ed avverrà con il rito “comune” di cui all'art. 473bis.51 c.p.c. (cfr. Cass. n. 28727 del
16/10/2023).
Dunque, non essendo la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa dai coniugi ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. B) della legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore - come da separata ordinanza – e da questi sospesa;
con la riassunzione le parti dovranno depositare la dichiarazione di non volersi riconciliare, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge 898/1970, e confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, se del caso mediante deposito di note scritte.
A tal proposito, il Collegio ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale delle suddette condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in ipotesi di allegazione di fatti nuovi, ai sensi dell'art. 473bis.19, comma 2, c.p.c. (che condiziona l'ammissibilità della modifica o della introduzione ex novo, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei pagina 4 di 5 figli maggiorenni non indipendenti economicamente al verificarsi di “mutamenti nelle circostanze”). In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti ai rapporti economici di cui all'art. 473bis.51, comma 2, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Controparte_1
sposati a Prato il 7 dicembre 2015, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 174, parte II Serie A, anno 2015;
2) omologa l'accordo delle parti, come sopra trascritto;
3) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Prato di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
4) nulla sulle spese.
5) Rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza.
Così deciso in Prato, nella camera di consiglio del 12 giugno 2024 su relazione del
Presidente, dott. Lucia Schiaretti.
Il Presidente est.
Lucia Schiaretti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente est. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n. 540/2024 promossa congiuntamente da:
, difesa dall'avv. BORGIOLI GIAMPAOLO presso cui è Parte_1
domiciliata presso indirizzo telematico del difensore;
e
, difeso dall'avv. BORGIOLI GIAMPAOLO presso cui è Controparte_1
domiciliata presso indirizzo telematico del difensore;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) ex art. 473- bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Parti private: voglia il Tribunale omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni: 2) La abitazione coniugale sita in Prato, Via Guilianti 3/e unitamente a tutti i beni mobili, tranne quelli strettamente personali del marito per vestiario, borsa attrezzi e documenti vari, viene assegnata alla moglie essendo il figlio con lei Per_1
stabilmente convivente ormai da tempo;
PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO
NE (che non sta svolgendo alcuna attività ludica, extrascolastica o frequentazioni necessitanti di particolare regolamentazione stante la tenera età) 3) Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale;
per gli atti di ordinaria amministrazione le decisioni saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio sarà al momento;
4) avrà domicilio prevalente con la madre in Via Guilianti 3/e a Per_1
Prato ed il padre potrà vederlo e tenerlo con sé con le seguenti modalità: - dal venerdì sera alle ore 18,00, prelevandolo al domicilio materno, e fino alla domenica sera alle ore 21,00, quando lo riporterà presso il domicilio materno un fine settimana ogni due;
due giorni, indicativamente individuati nel martedì e giovedì dalle ore 18 nella settimana che non terrà con sé il figlio ed un giorno, indicativamente individuato nel mercoledì, nella settimana che terrà con sé il figlio (prelievo ore 18,00 domicilio materno e riporto a scuola mattino successivo ovvero, quando non vi è scuola, presso domicilio materno alle ore 8,30); - festività Natalizie un anno dalla fine della scuola al 25 mattina alle ore 18 con un genitore e dal 25 mattina alle ore 18 fino al rientro a scuola con l'altro ad anni alterni;
nel 2024 starà il primo periodo con la madre;
- festività Pasquali un anno dalla fine della scuola alle ore 18 della Pasqua con un genitore e dalle 18 del giorno di Pasqua fino al rientro a scuola con l'altro ad anni alterni;
nel 2025 starà il primo periodo con il padre;
- vacanze estive trascorrerà col padre almeno 15 giorni consecutivi, nel periodo da concordarsi entro il 15 Maggio di ogni anno;
il Sig. verserà alla Sig.ra tramite accredito in c/c, CP_1 Pt_1 entro e non oltre il giorno diciotto di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari nel complesso ad € 550,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, a decorrere dal mese di
Maggio 2024 e, pertanto il primo aggiornamento si avrà nel mese di maggio 2025; 6)
Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore pagina 2 di 5 nella misura del 50% secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa per i giudizi di separazione, divorzio e relative modifiche del 15.3.2019 a firma dell'allora Presidente del Tribunale dott. Francesco Gratteri che le parti dichiarano di ben conoscere;
7)
l'assegno unico sarà diviso al 50% tra i coniugi;
8) niente verserà il Sig. CP_1 alla Sig.ra che rinuncia, a qualsivoglia assegno di mantenimento benché Pt_1
disoccupata; 9) entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
Pubblico Ministero: «Visto» del 3 maggio 2024.
FATTO E DIRITTO
I coniugi e hanno proposto Parte_1 Controparte_1
domanda congiunta di separazione personale nonché di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio, dando atto di essersi sposati a Prato il 7 dicembre 2015, con rito concordatario, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
La domanda di separazione personale è fondata e può essere accolta.
Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c..
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore , n. il 18 settembre 2017, al suo collocamento e Per_1 mantenimento, e all'assegnazione della casa coniugale, rileva il Tribunale
l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse del figlio a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali del medesimo, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con pagina 3 di 5 ciascun genitore. Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto del bambino, che appare manifestamente superfluo e contrario al loro interesse.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
Poiché in applicazione del disposto di cui all'art. 473bis.49 c.p.c., le parti hanno, altresì, domandato la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto tra le medesime, formulando in tal senso conclusioni congiunte, il Collegio rileva che non si rinvengono ostacoli all'ammissibilità del cumulo anche con riferimento alle domande congiunte di separazione e divorzio;
la trattazione della domanda congiunta di divorzio è, tuttavia, condizionata ex lege all'omologazione (con sentenza passata in giudicato) della separazione consensuale, oltre che al decorso del termine minimo di separazione previsto dalla legge – di sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi innanzi al Giudice Relatore e, quindi, ai sensi dell'art. 127ter, c. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - ed avverrà con il rito “comune” di cui all'art. 473bis.51 c.p.c. (cfr. Cass. n. 28727 del
16/10/2023).
Dunque, non essendo la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa dai coniugi ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. B) della legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore - come da separata ordinanza – e da questi sospesa;
con la riassunzione le parti dovranno depositare la dichiarazione di non volersi riconciliare, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge 898/1970, e confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, se del caso mediante deposito di note scritte.
A tal proposito, il Collegio ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale delle suddette condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in ipotesi di allegazione di fatti nuovi, ai sensi dell'art. 473bis.19, comma 2, c.p.c. (che condiziona l'ammissibilità della modifica o della introduzione ex novo, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei pagina 4 di 5 figli maggiorenni non indipendenti economicamente al verificarsi di “mutamenti nelle circostanze”). In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti ai rapporti economici di cui all'art. 473bis.51, comma 2, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Controparte_1
sposati a Prato il 7 dicembre 2015, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 174, parte II Serie A, anno 2015;
2) omologa l'accordo delle parti, come sopra trascritto;
3) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Prato di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
4) nulla sulle spese.
5) Rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza.
Così deciso in Prato, nella camera di consiglio del 12 giugno 2024 su relazione del
Presidente, dott. Lucia Schiaretti.
Il Presidente est.
Lucia Schiaretti
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