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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 25/03/2025, n. 2446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2446 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02446/2025REG.PROV.COLL.
N. 06897/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6897 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Oscar SCni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Mantova, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di SC (Sezione Seconda) n. 27/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Mantova e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il Cons. Stefania Santoleri; nessuno è comparso per le parti; l’Avvocato Oscar SCni ha depositato note di passaggio in decisione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso di primo grado, proposto dinanzi al TAR Lombardia, sezione staccata di SC, il ricorrente, cittadino -OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento -OMISSIS-, con il quale la Prefettura di Mantova ha respinto l’istanza di emersione ex art. 103, comma 1 del d.l. n. 34/2020, presentata in suo favore dal datore di lavoro Sig. -OMISSIS-, ritenendo inidonea la documentazione da lui prodotta per provare la sua presenza sul territorio nazionale in data anteriore al giorno 8 marzo 2020.
1.1 - Tale provvedimento è stato preceduto dal preavviso di diniego nel quale l’Amministrazione aveva rilevato che, in sede di convocazione, le parti non avevano prodotto idonea documentazione attestante la presenza in Italia del lavoratore in data antecedente l’8.03.2020.
1.2 - In risposta a tale comunicazione, il ricorrente aveva trasmesso alla Prefettura, anche tramite il proprio sindacato, la documentazione richiesta, ed in particolare:
- i biglietti navali di andata e ritorno -OMISSIS- del 28.03.2019 e del 3.04.2019;
- il passaporto dal quale risulta un timbro in uscita -OMISSIS- in data 3.04.2019 e di rientro in area Schengen -OMISSIS- in data 1.11.2019;
- la tessera di iscrizione al sindacato -OMISSIS- di Mantova e modulo di adesione al predetto sindacato, sottoscritto e datato 11.01.2020;
- la dichiarazione, sottoscritta in data 9.04.2022, di un ministro appartenente alla comunità -OMISSIS- attestante la frequenza di un corso di lingua italiana da parte del ricorrente dal 5.11.2019 al 5.02.2020.
1.3 - Tale documentazione è stata ritenuta dalla Prefettura inidonea a provare la sua presenza sul territorio nazionale per poter beneficiare dell’emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020.
1.4 - A procedimento ormai concluso, il ricorrente ha proposto un’istanza in autotutela con la quale ha allegato ulteriore documentazione:
- la dichiarazione sottoscritta in data 7 giugno 2022, con la quale il rappresentante sindacale ha attestato l’autenticità del modulo di adesione al sindacato precisando che le sottoscrizioni del ricorrente sarebbero state apposte in sua presenza;
- un documento intestato “Regione Sicilia – ASL/AO Ragusa”, contenente i dati anagrafici, di domicilio, e di assistenza del ricorrente, e una dichiarazione di indigenza per i soggetti che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 35, comma, 4 d.lgs. n 286/1998, in calce al quale risulta apposto il timbro della ASP di Ragusa.
2. - Con il ricorso di primo grado il ricorrente ha contestato le conclusioni dell’Amministrazione sostenendo l’idoneità della documentazione prodotta ai fini dell’emersione dal lavoro irregolare.
2.1 – L’Amministrazione intimata si è costituita depositando la documentazione relativa al procedimento e chiedendo il rigetto del ricorso.
3. – Con la sentenza impugnata il TAR ha respinto il ricorso.
4. – Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto appello formulando la domanda cautelare.
4.1 – Con ordinanza n. 3698/2024 questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame, rilevando che l’appellante aveva prodotto una serie di elementi indicativi della sua presenza sul territorio nazionale anteriormente alla data dell’8 marzo 2020; a tali documenti aveva quindi aggiunto un’ulteriore prova, successivamente rinvenuta, attestante la sua presenza in Italia in epoca utile per poter ottenere l’emersione dal lavoro irregolare rilasciata da un soggetto pubblico (certificazione di assistenza rilasciata dalla ASL di Ragusa il 23 gennaio 2020): poiché questo documento non era stato esaminato dalla Prefettura, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame.
4.2 - L’Amministrazione ha provveduto a valutare tale documentazione sopravvenuta: con nota in data 11 febbraio 2025 lo S.U.I. della Prefettura di Mantova ha rappresentato di aver chiesto all’Azienda Sanitaria di Ragusa di accertare la veridicità della certificazione di assistenza prodotta dal ricorrente, ottenendo la prova della inattendibilità di tale documentazione.
Infatti, con nota -OMISSIS- la suddetta Azienda ha comunicato che tale documento non era stato rilasciato dall’ASP Ragusa; quest’ultima amministrazione, infatti, aveva precisato che “il codice -OMISSIS- dell’Ufficio Immigrati -OMISSIS- non è stato mai rilasciato al signor -OMISSIS-”; “dai controlli eseguiti dal Servizio Informatico dell’ASP di Ragusa non risulta nemmeno che, lo stesso, abbia fatto visite specialistiche o diagnostiche presso l’ASP di Ragusa (nemmeno senza tessera STP)”; la firma apposta sulla copia del tesserino non è risultata appartenere ad alcuno dei dipendenti dell’Ambulatorio Immigrati -OMISSIS-.
4.3 - Pertanto, lo S.U.I., con la nota -OMISSIS-, ha confermato che il beneficiario non risultava in possesso dei requisiti per poter accedere all’emersione, rappresentando che, in base a quanto previsto dall’art. 103, comma 22, del d.l. n. 34/2020, la presentazione di false dichiarazioni o attestazioni costituisce reato ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 e che, in caso di non veridicità della documentazione, opera la decadenza dai benefici ai sensi dell’art. 75 dello stesso d.P.R. n. 445/2020; per tali ragioni lo S.U.I. ha concluso che non poteva rideterminarsi diversamente in quanto la documentazione prodotta non poteva ritenersi idonea.
All’udienza pubblica del 6 marzo 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
5. - L’appello è infondato e va, dunque, respinto.
6. - Con l’unico motivo di impugnazione l’appellante ha censurato la sentenza impugnata per aver ritenuto necessario, per provare la presenza sul territorio nazionale, la produzione di “attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici” (come espressamente stabilito dall’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020), interpretando tale disposizione nel senso che non sarebbe stata utilizzabile la documentazione proveniente da privati, ritenendo ammessi solo documenti formati nel corso dello svolgimento di funzioni pubbliche o di pubblici servizi.
Per sostenere l’erroneità dell’interpretazione della suddetta disposizione da parte del TAR, l’appellante ha richiamato quanto indicato dal Ministero dell’Interno nelle FAQ n. 19, nelle quali sono indicati i documenti utilizzabili in sede di emersione: ha sostenuto, quindi, che i documenti da lui prodotti all’Amministrazione sarebbero stati idonei e che, dunque, il TAR avrebbe mal interpretato la normativa applicabile.
7. - La censura non può essere accolta.
Condivisibilmente il TAR ha ritenuto che: “Con riguardo ai biglietti navali, si deve rilevare che, per stessa ammissione del ricorrente, quest’ultimo ha fatto ingresso in Italia in data 28.03.2019, con un visto per turismo valido fino al 7.04.2019, e ha fatto ritorno in -OMISSIS- prima della predetta scadenza (come risulta, peraltro, dallo stesso biglietto di ritorno e dal timbro di uscita -OMISSIS- del 3.04.2019 presente sul passaporto). Tale documentazione, pertanto, dimostra solamente la permanenza del ricorrente sul territorio nazionale per qualche giorno nel 2019, ma non rileva ai fini della prova della presenza non occasionale sul territorio nazionale richiesta dall’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020.
[…] Parimenti non può attribuirsi idoneità probatoria al timbro di ingresso in Stato appartenente all’area Schengen (nel caso di specie -OMISSIS-), presente sul passaporto del ricorrente, atteso che “…ai fini della regolarizzazione assumono rilievo solo quelli apposti dalle autorità italiane, in quanto deve essere provato il collegamento con il territorio nazionale” (Tar Lombardia – SC, sent. n. 4/2022)”.
È del tutto evidente che l’ingresso in -OMISSIS- non dimostra la presenza in Italia nel periodo utile per beneficiare dell’emersione; quanto all’ingresso in Italia con successivo allontanamento dopo pochi giorni, non può costituire prova della permanenza sul territorio nazionale.
7.1 - Quanto alla tessera di iscrizione al sindacato -OMISSIS- di Mantova e il modulo di adesione al predetto sindacato, sottoscritto e datato 11.01.2020, il TAR ha richiamato la giurisprudenza di questa Sezione, condivisa dal Collegio, secondo cui all’associazione sindacale non può essere riconosciuta la qualifica di organismo pubblico, in quanto la previsione normativa che stabilisce la rilevanza della sola “documentazione proveniente da organismi pubblici”, è finalizzata ad evitare regolarizzazioni fraudolente; il legislatore ha stabilito di “affidare la prova di uno dei requisiti della procedura ad enti provvisti di potestà pubbliche e, quindi, certificative, di guisa da fondare l’emersione dal lavoro irregolare su una dimostrazione documentale affidabile e qualificata, quale quella proveniente da organismi pubblici. Avuto, quindi, riguardo alla ratio della disposizione, deve intendersi preclusa ogni interpretazione della nozione di “organismo pubblico” che la estenda fino a ricomprendervi anche associazioni private (quale il sindacato in questione) che non svolgono alcuna funzione pubblicistica sulla base di convenzioni, contratti o accordi con una pubblica amministrazione” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 1614/2016).
7.2 - Risulta condivisibile anche quanto ritenuto dal TAR circa la non affidabilità della documentazione relativa all’iscrizione al sindacato in questione, atteso che “ non risulta infatti che qui il candidato all’iscrizione debba esibire un documento d’identità e che questo sia esaminato e poi registrato; non consta nemmeno che la data d’iscrizione apposta su di un modulo (redatto dallo stesso candidato, tra l’altro) faccia fede in qualche modo, o che il modulo ricevuto venga protocollato, o che l’iscrizione venga deliberata da un organo associativo. 3.4.2. Invero, non v’è dubbio come sia perfettamente legittimo che le procedure per l’iscrizione ad un’organizzazione privata siano libere e informali, ma non si può poi pretendere che le stesse procedure possano costituire poi fonte di certezze formali ” (Tar Lombardia – SC, sent. n. 524/2023, punto 3.3.2. della motivazione)”.
7.3 - Analoga inidoneità probatoria sussiste per la dichiarazione, sottoscritta in data 9.04.2022, da un ministro appartenente alla comunità -OMISSIS-, attestante la frequenza di un corso di lingua italiana da parte del ricorrente nel periodo 5.11.2019 – 5.2.2020: tale dichiarazione, infatti, non può qualificarsi come attestazione di un ministro di culto nell’esercizio di poteri di certificazione, né come “documentazione proveniente da centri di accoglienza e/o ricovero autorizzati anche religiosi” trattandosi di una mera dichiarazione testimoniale emessa ex post dal ministro di culto.
7.4 - Quanto al documento asseritamente rilasciato dalla “Regione Sicilia – ASL/AO Ragusa” è sufficiente richiamare quanto emerso a seguito dell’approfondimento istruttorio eseguito dallo S.U.I., dal quale è risultato che il documento prodotto dall’appellante non è veritiero, circostanza che comporta le conseguenze sia penali che amministrative in precedenza indicate.
8. - In conclusione, per i suesposti motivi, l’appello va respinto perché infondato.
9. - Le spese del grado di appello possono compensarsi tra le parti, tenuto conto che l’Amministrazione appellata non ha depositato memorie difensive ma si è limitata a produrre il fascicolo di primo grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado di appello compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefania Santoleri | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.