Sentenza 24 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/05/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 1870/2024 - Pag. 1 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE – Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Gaetano Laviola Presidente dott. Matteo Prato Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1870/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...] il Parte_1 C.F._1 26.08.1988, rappresentata e difesa dall'avv. UC Gencarelli, giusta procura in atti, tutti domiciliati come in atti
- Ricorrente -
E
, C.F. , parte nata a [...] in Controparte_1 C.F._2 data 01.06.1976, rappresentata e difesa dall'avv. Alcide Simonetti, giusta procura in atti, tutti domiciliati come in atti
- Resistente -
NONCHÉ
presso il Tribunale di Castrovillari Controparte_2
- Interventore ex lege -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
Con ricorso depositato in data 9.10.2024, ha convenuto in giudizio il Parte_1 coniuge allegando: Controparte_1
- di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente in Terranova da BA (CS) in data 31.05.2018 (atto iscritto presso l'Ufficio di Stato Civile di Spezzano Albanese al numero 2 anno 2018 – parte II, serie B);
- di avere optato per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- che, dalla loro unione, erano nati (25.10.2020) e (5.01.2022); Persona_1 Parte_2
- che il rapporto coniugale si era deteriorato per colpa del marito, il quale era solito allontanarsi dalla casa coniugale, indebitarsi e disinteressarsi dei bisogni della famiglia;
- che, con il passare del tempo, il marito aveva manifestato un carattere violento, avendola, controllata, minacciata e mortificata frequentemente;
- che i comportamenti del coniuge avevano creato una rottura definitiva nel rapporto coniugale, rendendo insostenibile il protrarsi della convivenza;
- di avere chiesto al di addivenire alla separazione in maniera consensuale;
CP_1
- che tale richiesta era stata disattesa dal marito;
- che il marito, svolgendo il mestiere di meccanico, era percettore di un guadagno mensile pari € 1.200,00 (oltre agli assegni familiari di circa € 350,00 mensili);
- che la ricorrente aveva svolto in passato la mansione di badante ma che allo stato attuale non era percettrice di alcun reddito, essendosi dedicata all'accudimento della prole;
- che in costanza di matrimonio erano state acquistate due autovetture (Fiat Punto e Ford Fiesta), pagate attraverso finanziamenti collegati al conto corrente cointestato dei separandi;
- che la casa coniugale era stata locata, con la pattuizione di un canone mensile di € 200,00;
- che i figli UC e (rispettivamente di 4 e 2 anni) – sempre accuditi dalla madre – Pt_2 necessitavano di numerose spese economiche, in ragione della loro età. Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto all'adito Tribunale: “1) pronunciare la separazione personale dei coniugi per colpa del marito sig. 2) che vengano stabiliti i tempi di Controparte_1 permanenza dei figli presso ciascun genitore, determinando in favore della madre la quotidianità del rapporto e in favore del padre tempi certi, con pernotto esclusivamente con la madre;
3) che venga stabilito l'esercizio congiunto della potestà genitoriale, salvo che, per quanto attiene agli affari di ordinaria amministrazione, per cui ciascuno potrà decidere secondo i tempi di permanenza dei figli presso di lui;
4) che la casa coniugale venga assegnata alla ricorrente;
5) che venga stabilito un assegno di mantenimento per la ricorrente che si indica in € 200,00 mensili e per i figli minori che si indica in € 500,00 mensili, o quella diversa somma che sarà ritenuta giusta ed equa in considerazione della reale situazione patrimoniale del resistente;
6) che venga attribuito alla resistente il diritto di percepire in misura del 100% l'assegno unico;
7) che vengano poste a carico del sig. le spese mediche, scolastiche, ricreative e di istruzione, nella misura del CP_1 50%”. Vinte le spese e le competenze di lite. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito mediante deposito di Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta in data 14.03.2025. Il resistente, pur non opponendosi alla separazione coniugale, ha dedotto:
- di essere stato sempre presente e accorto ai bisogni della moglie e dei figli;
- di non aver contratto debiti;
- di non aver mai assunto alcun tipo di condotta “asfissiante” nei confronti della moglie;
- che le difese avversarie erano generiche e pretestuose;
- che la causa dello sgretolamento dell'affectio coniugalis era da ricercare nel comportamento della moglie, dedita a uno stile di vita superiore a quello concretamente consentito dalle capacità economiche della famiglia;
- che non era mai stata intenzione della ricorrente svolgere attività lavorativa, mostrando, tra l'altro, poca attenzione verso la cura della famiglia;
- che, al momento dell'instaurazione del presente giudizio, era disoccupato, percependo solo una indennità di disoccupazione pari a € 750,00 mensili (riducibile mese per mese);
- che, a fronte della sopra evidenziata circostanza, sarebbe stato possibile corrispondere, in favore di entrambi i figli, un mantenimento di € 500,00 comprensivo dell'assegno unico;
- che nulla sarebbe stato dovuto alla moglie, attesa la sua idoneità al lavoro;
- che il diritto di visita dei figli avrebbe dovuto essere così disciplinato: “a) vedere e tenere con sé i propri figli almeno due volte a settimana da concordare con la madre, oltre che sentire liberamente a mezzo cellulare o video-chiamate i minori;
b) tenere con sé i figli minori a Week-end alternati dalle ore 13 del sabato fino alle 20,00 della domenica;
c) in occasione delle festività, i minori trascorreranno, alternativamente, dal 24 dicembre al 30 dicembre con uno dei genitori, mentre dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro, mentre per i giorni di Pasqua i figli lo passeranno alternativamente con ciascun genitore;
d) per i mesi estivi garantire al padre almeno la possibilità di tenere continuativamente i figli per tre settimane di cui una nel mese di luglio e due nel mese di agosto alternativamente. Tanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “A) Dichiarare la Controparte_1 separazione dei coniugi, rigettando la domanda di addebito perché inammissibile e/o infondata;
B) Affidare i figli minori ad entrambi i genitori che congiuntamente provvederanno all'educazione e cura dei minori che comunque saranno conviventi e residenti con la madre;
C) il sig. , a titolo di quota a lui spettante per il mantenimento dei figli verserà la Controparte_1 somma complessiva di € 500,00 (euro cinquecento//00) comprensiva dell'assegno unico, oltre al 50% delle spese straordinarie e necessarie da concordate con la ricorrente;
D) Disciplinare R.G. n.° 1870/2024 - Pag. 3 di 4
il diritto di visita del padre nei termini descritti in narrativa;
E) Dichiarare non sussistente alcun obbligo di mantenimento nei confronti dell'altro coniuge. F) Condannare parte ricorrente alla refusione delle spese di lite da distrarre ex art. 93 cpc.”
2. Fatti più rilevanti dello svolgimento del processo
Alla prima udienza del 26.03.2025, il Giudice delegato ha esperito il tentativo di conciliazione fra le parti, presenti personalmente, che ha avuto esito negativo. Successivamente all'audizione dei coniugi, questi ultimi hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo di separazione di seguito riportato: “affido condiviso ai genitori dei minori e , con Persona_1 Parte_2 collocazione prevalente presso la residenza materna attualmente sita di fatto in Spezzano
Albanese alla via Nazionale 295; - il padre si obbliga a versa alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei minori, l'importo di € 200,00 (€ 100,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie ivi incluse quelle mediche e scolastiche rinunciando altresì alla quota dell'assegno unico, attualmente di € 400,00, a lui spettante che sarà quindi riscosso integralmente dalla madre;
- Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, la prima e la terza settimana del mese, il fine settimana, dalle ore 18:00 del venerdì sino alla domenica sera alle ore 21.00 (ore 22:00 d'estate) nonché il martedì dalle ore 16:00 alle ore 21:00 (ore 22:00 d'estate); la seconda e quarta settimana nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 21.00 (ore 22:00 d'estate), salvo diverso accordo tra le parti che garantisca una maggiore frequentazione padre-figlio. Per le feste di Natale i genitori, ad anni alterni, potranno tenere con sé il figlio dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze
Pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive, il minore trascorrerà con ciascuno dei due genitori 30 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio;
per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore nel caso uno dei genitori non sia d'accordo al festeggiamento con entrambi i genitori, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. - si impegna a trasferire ad Controparte_1 Parte_1 la titolarità dell'automobile fiat punto tg. BL913LM” I difensori hanno quindi discusso oralmente la causa chiedendo al Tribunale di pronunciare la separazione personale alle condizioni sopra riportate. Il PM ha emesso il visto in data 4.12.2024. In ragione dell'accordo intervenuto, la causa è stata rimessa al Collegio, ex articolo 473bis.21 ultimo comma c.p.c., per la decisione, senza l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti.
3. Nel merito
La domanda di separazione è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. In particolare, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, che pure avrebbe dovuto palesarsi opportuna, soprattutto nell'interesse della prole nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale senza addebito. Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, poiché gli accordi raggiunti dalle parti non sono contrari a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi dei figli minori, ritiene il
Tribunale di poterli porre a base della presente decisione. R.G. n.° 1870/2024 - Pag. 4 di 4
In considerazione dell'intervenuto accordo, le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile -, definitivamente pronunciando, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. PRONUNCIA, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., la separazione personale tra i coniugi e come sopra generalizzati;
Parte_1 Controparte_1
2. DISPONE, quanto ai provvedimenti accessori, in conformità agli accordi raggiunti dalle parti, come indicati in motivazione;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Spezzano Albanese (Cs) per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 2, parte II, Serie B, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018);
4. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
5. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi. Così deciso in Castrovillari in data 22 maggio 2025.
Il Giudice estensore dott. Gianluca Di Giovanni
Il Presidente dott. Gaetano Laviola
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il Processo dott. Francesco Cottone.