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Decreto 18 aprile 2025
Decreto 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, decreto 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2956/2018
TRIBUNALE DI POTENZA
DECRETO MOTIVATO
- Art. 99 legge fallimentare -
IL TRIBUNALE DI POTENZA, in composizione collegiale, in persona dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Angela Alborino Presidente
Dott. Davide Visconti Giudice rel. est.
Dott. Generoso Valitutti Giudice letti gli atti, a scioglimento della riserva assunta con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. reso all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 28/11/2024, ha emesso il seguente
DECRETO nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 2956/2018 R.G. Affari Civili Contenziosi, rimesso al Collegio per la decisione, avente ad oggetto: “Opposizione allo stato passivo ex artt. 98 e 99 Legge Fallimentare”; tra
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...]
c.f.: , rappresentato e difeso, come da procura alle liti depositata in allegato P.IVA_1 alla memoria di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Andrea COSIMETTI, c.f.:
, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, al C.F._1
Viale Giuseppe Mazzini, n. 96;
- Opponente -
e
a carico di Controparte_2 Controparte_3
, c.f.: , in persona del Curatore fallimentare Dott.
[...] P.IVA_2
Controparte_4
- Opposto contumace-
Nonché con
1 in persona Controparte_5
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Cristiana GIORDANO,
c.f.: , e dall'avv. Vito DI NOIA, c.f.: , C.F._2 C.F._3
come da procura generale alle liti depositata in allegato alla memoria di costituzione di nuovo difensore;
- Interveniente -
****
ESPOSIZIONE DEI FATTI E DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
L' a proposto ricorso in opposizione ex art. 98 L.F., depositato il 24.10.2018, per CP_1
chiedere di essere ammesso al passivo fallimentare del Fallimento n. 27/2027 R.F. a carico di per l'intera somma richiesta in domanda Controparte_3 di ammissione, segnatamente per l'importo di € 350.947,72, di cui: € 290.333,25 in via privilegiata (in particolare, € 180.766,43 ex art. 2778 c.c. n. 1 ed € 109.566,82 ex art. 2778
c.c. n. 8); € 60.614,25 in via chirografaria;
spese legali liquidate nelle sentenze ed ammesse al passivo per l'importo di € 15.000,00, in via chirografaria.
Il Giudice delegato, infatti, aveva ammesso parzialmente le somme richieste al momento dell'insinuazione al passivo escludendo l'importo di € 42.043,14, come risulta dalle indicazioni analitiche riportate nel verbale del 20.09.2018, prodotto in giudizio dall'opponente.
Fissata l'udienza di comparizione con decreto del 6.12.2018, nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione, la Curatela del fallimento non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 7.05.2019, quindi, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
A seguito del trasferimento della gestione sostitutiva previdenziale dall' all' CP_1 CP_5
a partire dalla data del 1.07.2022, si è costituito un nuovo difensore per l' CP_1 residuando in capo a quest'ultimo la competenza per i rapporti di co.co.co e di lavoro subordinato.
Di conseguenza, con comparsa depositata in data 14.11.2023, si è costituito in giudizio anche l' con riferimento alle pretese contributive rientrati nell'ambito della sua CP_5
competenza.
All'udienza del 28.11.2024, Giudice ha riservato la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, va dichiarata la contumacia della Curatela opposta, non costituitasi in giudizio nonostante la ritualità della notifica.
2 Preliminarmente, si rileva che la procedura fallimentare R.F. n. 27/2017 a carico di
è stata chiusa con decreto del Tribunale di Potenza Controparte_3 del 23.10.2024 ai sensi dell'art. 118 n. 3, Legge Fallimentare.
L'esame della predetta questione preliminare ha carattere assorbente, comportando una pronuncia in rito, atteso il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui “Nel caso di fallimento sottoposto al regime introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2006, la sopravvenuta revoca o chiusura della procedura concorsuale rende improcedibile il giudizio di opposizione allo stato passivo per la sua natura endofallimentare, restando esclusa ai sensi dell'art. 120 l.fall. l'efficacia ultrafallimentare del provvedimento con il quale il credito è stato ammesso al concorso” (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 19752 del 09/08/2017; cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3075 del 08/02/2018).
Va, pertanto, dichiarata l'improcedibilità del presente giudizio di opposizione allo stato passivo, stante la sopravvenuta chiusura del Fallimento opposto.
Nulla per le spese stante la contumacia della parte opposta.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando,
1. Dichiara la contumacia del;
Controparte_6
2. Dichiara l'improcedibilità del presente giudizio;
3. Nulla per le spese.
Manda la cancelleria per le comunicazioni di rito.
Potenza, così deciso all'esito della camera di consiglio del 17 aprile 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Angela Alborino
3
TRIBUNALE DI POTENZA
DECRETO MOTIVATO
- Art. 99 legge fallimentare -
IL TRIBUNALE DI POTENZA, in composizione collegiale, in persona dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Angela Alborino Presidente
Dott. Davide Visconti Giudice rel. est.
Dott. Generoso Valitutti Giudice letti gli atti, a scioglimento della riserva assunta con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. reso all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 28/11/2024, ha emesso il seguente
DECRETO nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 2956/2018 R.G. Affari Civili Contenziosi, rimesso al Collegio per la decisione, avente ad oggetto: “Opposizione allo stato passivo ex artt. 98 e 99 Legge Fallimentare”; tra
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...]
c.f.: , rappresentato e difeso, come da procura alle liti depositata in allegato P.IVA_1 alla memoria di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Andrea COSIMETTI, c.f.:
, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, al C.F._1
Viale Giuseppe Mazzini, n. 96;
- Opponente -
e
a carico di Controparte_2 Controparte_3
, c.f.: , in persona del Curatore fallimentare Dott.
[...] P.IVA_2
Controparte_4
- Opposto contumace-
Nonché con
1 in persona Controparte_5
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Cristiana GIORDANO,
c.f.: , e dall'avv. Vito DI NOIA, c.f.: , C.F._2 C.F._3
come da procura generale alle liti depositata in allegato alla memoria di costituzione di nuovo difensore;
- Interveniente -
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ESPOSIZIONE DEI FATTI E DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
L' a proposto ricorso in opposizione ex art. 98 L.F., depositato il 24.10.2018, per CP_1
chiedere di essere ammesso al passivo fallimentare del Fallimento n. 27/2027 R.F. a carico di per l'intera somma richiesta in domanda Controparte_3 di ammissione, segnatamente per l'importo di € 350.947,72, di cui: € 290.333,25 in via privilegiata (in particolare, € 180.766,43 ex art. 2778 c.c. n. 1 ed € 109.566,82 ex art. 2778
c.c. n. 8); € 60.614,25 in via chirografaria;
spese legali liquidate nelle sentenze ed ammesse al passivo per l'importo di € 15.000,00, in via chirografaria.
Il Giudice delegato, infatti, aveva ammesso parzialmente le somme richieste al momento dell'insinuazione al passivo escludendo l'importo di € 42.043,14, come risulta dalle indicazioni analitiche riportate nel verbale del 20.09.2018, prodotto in giudizio dall'opponente.
Fissata l'udienza di comparizione con decreto del 6.12.2018, nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione, la Curatela del fallimento non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 7.05.2019, quindi, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
A seguito del trasferimento della gestione sostitutiva previdenziale dall' all' CP_1 CP_5
a partire dalla data del 1.07.2022, si è costituito un nuovo difensore per l' CP_1 residuando in capo a quest'ultimo la competenza per i rapporti di co.co.co e di lavoro subordinato.
Di conseguenza, con comparsa depositata in data 14.11.2023, si è costituito in giudizio anche l' con riferimento alle pretese contributive rientrati nell'ambito della sua CP_5
competenza.
All'udienza del 28.11.2024, Giudice ha riservato la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, va dichiarata la contumacia della Curatela opposta, non costituitasi in giudizio nonostante la ritualità della notifica.
2 Preliminarmente, si rileva che la procedura fallimentare R.F. n. 27/2017 a carico di
è stata chiusa con decreto del Tribunale di Potenza Controparte_3 del 23.10.2024 ai sensi dell'art. 118 n. 3, Legge Fallimentare.
L'esame della predetta questione preliminare ha carattere assorbente, comportando una pronuncia in rito, atteso il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui “Nel caso di fallimento sottoposto al regime introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2006, la sopravvenuta revoca o chiusura della procedura concorsuale rende improcedibile il giudizio di opposizione allo stato passivo per la sua natura endofallimentare, restando esclusa ai sensi dell'art. 120 l.fall. l'efficacia ultrafallimentare del provvedimento con il quale il credito è stato ammesso al concorso” (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 19752 del 09/08/2017; cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3075 del 08/02/2018).
Va, pertanto, dichiarata l'improcedibilità del presente giudizio di opposizione allo stato passivo, stante la sopravvenuta chiusura del Fallimento opposto.
Nulla per le spese stante la contumacia della parte opposta.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando,
1. Dichiara la contumacia del;
Controparte_6
2. Dichiara l'improcedibilità del presente giudizio;
3. Nulla per le spese.
Manda la cancelleria per le comunicazioni di rito.
Potenza, così deciso all'esito della camera di consiglio del 17 aprile 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Angela Alborino
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