Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/01/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Lecce n. 2753 del 26.09.2023 Oggetto: ripetizione di indebito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Troso e Ugo Troso Parte_1
Appellante
e
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Teresa Petrucci CP_1
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato in data 31.01.2022 -premesso di essere titolare di pensione Parte_1 cat. IOCOM, integrata al trattamento minimo alla decorrenza originaria, e di aver ricevuto dall' CP_1 nota datata 21.09.2021, con cui era stata comunicata la rideterminazione dell'assegno per revoca del trattamento minimo e per incumulabilità dei redditi da lavoro ex art. 1, comma 42, l.n. 335/95, ed era stata richiesta la restituzione della somma di € 14.286,51, di cui € 12.415,51 per integrazione a trattamento minimo- chiedeva accertarsi l'irripetibilità della di € 12.415,51, con condanna dell' CP_1
a restituire quanto già trattenuto a tale titolo. A fondamento della domanda deduceva che, trattandosi di indebito maturato sulla integrazione al trattamento minimo, doveva applicarsi la disciplina prevista per l'indebito assistenziale, che, secondo il pacifico orientamento della Suprema Corte, prevedeva - in assenza di dolo della pensionata- la possibilità di recuperare solo i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non è dovuta.
1
03/2018, integrato al trattamento minimo, in base ai redditi dichiarati nella domanda, in cui la pensionata aveva indicato pari a zero il reddito percepito nel 2018 dal coniuge, , mentre Parte_2
questi in tale anno aveva effettivamente percepito reddito da lavoro autonomo. Precisava, altresì, che dalle operazioni di ricalcolo era derivato, per il periodo 01.03.2018 al 31.07.2021, un credito di €
1.773,85, che era stato compensato con il debito per integrazione al trattamento minimo per gli anni
2018-2020, così residuando, in capo alla ricorrente, un debito di € 12.512,66. Chiedeva il rigetto del ricorso.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale -preso atto della cessata materia del contendere in relazione all'importo di € 1.773,85- rilevava che l'indebito era stato provocato dalla erronea indicazione del reddito coniugale da parte della pensionata, che solo in occasione della domanda di ricostituzione reddituale del 16.06.2021 aveva comunicato l'esatto ammontare del reddito coniugale.
Riteneva, in ogni caso, che fosse applicabile alla presente fattispecie il comma 11 quinquies dell'art. 6 d.l. n. 463/83 e, pertanto rigettava la domanda attorea.
Parte appellante ha impugnato tale decisione, ritenendola errata nella parte in cui il Tribunale non aveva fatto applicazione della disciplina prevista per gli indebiti assistenziali. In proposito ha ribadito le difese svolte nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, sostenendo che l'indebito oggetto di giudizio aveva natura assistenziale e, dunque, era irripetibile non sussistendo un'ipotesi di dolo della pensionata. Ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, reiterando le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Si è costituito nel presente giudizio l' , che ha riproposto le difese svolte nel giudizio di primo CP_1
grado e ha chiesto il rigetto dell'appello.
All'udienza dell'11.12.2024 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato per i motivi che di seguito si espongono.
È necessario preliminarmente accertare la natura dell'indebito per cui è causa, al fine di individuare la disciplina normativa applicabile.
Dalla documentazione in atti risulta che la somma indebita di € 14.286,51 -poi rideterminata, a seguito della compensazione operata dall' , in misura di € 12.512,66- è stata erogata sulla pensione CP_1
IOCOM in godimento alla pensionata negli anni 2018-2021, ed è imputata a integrazione a trattamento minimo, non spettante a causa del reddito coniugale percepito negli anni in questione.
2 Deve allora ritenersi che l'indebito abbia natura di indebito previdenziale e non assistenziale, in quanto la integrazione al trattamento minimo partecipa della stessa natura del trattamento - assistenziale o previdenziale- cui accede.
In proposito va detto che la Suprema Corte ha ritenuto la natura d'indebito previdenziale in casi di integrazione al minimo della pensione di reversibilità e di vecchiaia, entrambe prestazioni previdenziali (cfr. Cass. n. 16615/2024 e n. 13918/21), e in casi di maggiorazione sociale applicata a trattamenti pensionistici previdenziali (Cass. n. 9734/99, Cass. n. 8609/99, e da ultimo Cass. n.
847/2024); di contro, ha applicato il regime dell'indebito assistenziale ove la maggiorazione sociale integri un trattamento assistenziale, come quello della pensione sociale (Cass.13915/21).
Trattandosi di indebito previdenziale, dunque, opera nella specie l'art. 13, comma 2, l. n. 412/91, secondo cui l' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati CP_1
incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
Nell'interpretazione della norma, la Suprema Corte (Cass. n. 3802/19, Cass. n. 13915/21) ha precisato
CP_ che l' ha un anno civile per procedere alle verifiche reddituali e dalla scadenza dell'anno civile decorre il dies a quo dell'ulteriore anno entro cui procedere al recupero, precisandosi che entro tale anno non deve provvedersi all'incasso, ma solo deve essere avviato il procedimento di recupero (Cass.
n.13915/21). Ne consegue che la questione che attiene alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza, in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori CP_1
e quindi alla sfera della non ripetibilità ma soggiace invece alla regola della ripetibilità da effettuare nel termine decadenziale stabilito dal citato art. 13 comma 2. La ratio della disciplina è che tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una
"fisiologica sfasatura temporale" (Corte Cost. n. 166 del 1996), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all'Istituto siano "immessi nei circuiti delle verifiche contabili" (così ancora Corte Cost. cit.).
Su tali tempi tecnici si esercita la discrezionalità legislativa finalizzata a contemperare le esigenze di certezza del beneficiario, con le difficoltà insite nella complessità organizzative del sistema pensionistico (cfr. in tal senso Cass. n. 16767/2024).
Tanto chiarito, nella specie, come già detto, l'indebito è maturato per redditi percepiti negli anni 2018-
2021 ed è stato chiesto in restituzione dall' con nota del 21.09.2021 (cfr. documenti allegati agli CP_1 atti dell' nel giudizio di primo grado). CP_1
3 Risultano, quindi, sicuramente rispettati i termini previsti dalla normativa suddetta al fine di una efficace azione di recupero, in relazione agli anni 2019-2021, visto che l' può aver avuto CP_2 conoscenza dei redditi percepiti nell'anno 2019 solo a seguito alla dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2020, con l'effetto che l'azione di recupero intrapresa nel medesimo anno 2021 appare tempestiva rispetto all'anno 2019 e anche rispetto agli anni successivi.
Quanto alle somme erogate a titolo di integrazione al trattamento minimo per l'anno 2018 (pari a €
3.946,36, cfr. modello TE08 del 21.09.2021), deve rilevarsi che la condotta omissiva della pensionata
-che ha omesso di comunicare il reddito da lavoro autonomo percepito dal coniuge nell'anno 2018
(cfr. dichiarazione contenuta nella domanda di assegno di invalidità del 23.02.2018 e nella domanda di riconferma dell'assegno del 20.01.2021, in cui non si fa menzione del reddito da lavoro autonomo del coniuge, dichiarato, invece, nella istanza di ricostituzione reddituale della pensione del
16.06.2021)- ha reso non operativa la decorrenza del termine annuale di recupero (cfr. in fattispecie analoga Cass. n. 18615/2021). Ne consegue che l'azione di recupero appare corretta anche in relazione alle somme erogate per l'anno 2018.
Pertanto, non sussistendo contestazione in merito alla sussistenza dell'indebito e all'ammontare delle somme chieste in restituzione, l'appello deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese del presente grado devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso dell'11.12.2023 da nei confronti di avverso la sentenza del 26.09.2023 n. 2753 del Parte_1 CP_1
Tribunale di Lecce, così provvede:
Rigetta l'appello.
Dichiara irripetibili le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2012 dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della sentenza entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce, l'11.12.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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