Sentenza breve 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 13/06/2025, n. 11610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11610 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 11610/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06246/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6246 del 2025, proposto da
Md HI LA, KH HA, Oscar Group S.r.l., in persona del legale rappresentante Md HA Alam, rappresentati e difesi dagli avvocati Elena Caminiti, Paolo Franzì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia, del decreto del Prefetto di Roma, Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) di Roma, del 28.1.2025 , notificato con pec il 27.2.2025, relativamente alla revoca del nulla osta (n. P-RM/L/Q/2022/101595) e di rigetto della domanda (n.RM5607508927) di autorizzazione all’ingresso presentata da AL MD MA a favore di AM MD ZAHIDUL,
nonché per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto del Prefetto di Roma, Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) di Roma, del 29.1.2025 (doc. 2 – decreto revoca nulla osta ingresso in Italia Prefetto Roma 29.01.2025), notificato con pec il 5.3.2025, relativamente alla revoca del nulla osta (P-RM/L/Q/2022/101594 ) e rigetto della domanda di autorizzazione all’ingresso (n. RM5607508926) presentata da AL MD MA a favore di AH HY .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto di poter definire la causa con sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa;
premesso che, tenuto conto delle censure mosse e in ragione degli opposti interessi in gioco, non è possibile accogliere l’istanza di rinvio presentata da parte resistente, non risultando indispensabile acquisire ai fini della decisione notizie e chiarimenti da parte dell’amministrazione;
considerato in fatto quanto segue:
- i ricorrenti impugnano i due provvedimenti descritti in epigrafe, emessi il 28 ed il 29 gennaio 2025 dalla Prefettura di Roma, Sportello Unico per l’Immigrazione, recanti la revoca dei nulla osta al lavoro subordinato già rilasciati ed il rigetto dell’autorizzazione all’ingresso dei lavoratori interessati;
- tali provvedimenti, nonostante le integrazioni documentali effettuate dalle parti interessate in sede procedimentale, sono motivati con la carenza sia della documentazione alloggiativa dei lavoratori interessati, che dell’asseverazione della capacità economica dell’impresa, richiesta dall’art. 44 D.L. 74/2022, o meglio dalla non conformità di quella prodotta al modello predisposto dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con circolare n. 3/2022;
- in particolare il SUI, con due provvedimenti, entrambi datati 19.9.2024, comunicava al datore di lavoro sig. AL MD MA, l’avvio del procedimento di revoca del nulla osta per ingresso in Italia per i seguenti motivi: “[..] L’asseverazione non risulta conforme al modello indicato dall’ispettorato del lavoro con circolare 3/2022 del 5.7.2022, in quanto carente delle indicazioni circa la capacità economica dell’impresa, l’identità dei lavoratori ai quali l’asseverazione si riferisce, l’indicazione dell’alloggio del lavoratore, un dettaglio analitico circa la capacità patrimoniale, l’equilibrio economico finanziario, il numero dei dipendenti già impiegati ed il tipo di attività svolta, determinando la revoca del nulla osta concesso secondo quanto prescritto dall’art. 22 c. 5 quater T.U. Immigrazione ; Che, dalle verifiche effettuate presso l’Agenzia delle Entrate, la società Alam MdHA p.iva 02945720593 non risulta avere la capacità economica utile per l’ingresso del lavoratore richiesto e beneficiario dell’istanza in oggetto, determinandola revoca del nulla osta ex art. 22, co. 5 quater T.U.Immigrazione; Che non è stata presentata la certificazione di idoneità alloggiativa o la sua richiesta determinando l'inammissibilità della domanda ai sensi dell’art. 22 c. 2 T.U.Immigrazione e per l’effetto la revoca del nulla osta concesso; Che non è stato presentato il consenso da parte del proprietario alla cessione dell’alloggio”;
- è stata prodotta in giudizio la documentazione dell’idoneità alloggiativa rilasciata da Roma Capitale ai lavoratori interessati, nonché l’asseverazione da cui risulta il tipo di attività svolta dal datore di lavoro, il fatturato e il reddito di esercizio del 2024; inoltre, risulta essere stato usato il modello previsto dalla Circolare n. 3/2022;
- pertanto risultano smentite le circostanze poste a base degli atti impugnati, poiché la documentazione prodotta dalle parti risulta conforme a quella richiesta e reca i dati necessari;
considerato in diritto che per quanto esposto gli atti impugnati sono illegittimi e, pertanto, il ricorso deve essere accolto, ferme restando le valutazioni future dell’amministrazione in merito alle istanze dei ricorrenti;
- le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna parte resistente al pagamento di euro 750,00 di spese di lite in favore dei ricorrenti, oltre agli accessori di legge, nonché alla restituzione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
Francesco Vergine, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Vergine | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO