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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/04/2025, n. 6153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6153 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
RGAC 55058 ANNO 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 66068 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione alla udienza diprecisazione ddelle conclusioni del 22 gennaio 2025 sulle conclusioni precisate come in atti e vertente tra
TRA
(cf ), elettivamente domiciliato in Roma, via Parte_1 C.F._1
Ermesianatte n. 88 presso lo studio dell'avv. Aldo Grella che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato all'atto di citazione depositato telematicamente.
ATTRICE
E
(cf ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Apulia n. 30 presso lo studio dell'avv.
Luca Bercicchi che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti conferita da procuratore speciale della società per atto di Persona_1 Persona_2
notaio in Roma, il 12 maggio 2021, rep 90561 racc. 26619 il 5 luglio 2023 rep. 59239 racc.
26619 TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
CONVENUTA
E
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni da incidente stradale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attore ha convenuto innanzi al Tribunale di
Roma la società e , rispettivamente società Controparte_1 Controparte_2
che assicurava l'autocarro Fiat targato CN097HF e proprietario conducente del veicol0
stesso chiedendo l'accertamento della responsabilità del sinistro in capo al convenuto in relazione al sinistro avvenuto il 4 luglio 2015 e per vederli condannare al risarcimento dei danni subiti.
A sostegno della domanda ha dedotto che il 4 luglio 2015 stava percorrendo la Tangenziale
Est a bordo del motociclo Majestic di proprietà di 6quando, giunto Testimone_1
all'altezza della uscita che conduce a Tor Cervara aveva rallentato per ragioni di traffico ed era stato tamponato dall'autocarro del convenuto. A causa dell'urto era stato sospinto contro il veicolo che lo precedeva.
Al fatto avevano assistito dei testimoni ed i due conducenti avevano sottoscritto il modello
CAI.
A causa della caduta aveva riportato lesioni ed aveva richiesto il risarcimento delle stesse alla che, dopo averlo fatto visitare da un proprio fiduciario aveva corrisposto la CP_1
somma di euro 32,200 in data 22 settembre 2017.
La somma era stata trattenuta in acconto e ritenendo di aver subito lesioni più consistenti rispetto alla valutazione operata dalla Assicurazione ah introdotto il presente giudizio per ottenere il risarcimento differenziale ritenuto ancora dovuto.
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Si è costituita la società deducendo la intervenuta Controparte_1
cessazione della materia del contendere dovendosi ritenere satisfattiva la somma già
corroisosta prima della introduzione del giudizio.
Nel merito ha contestando la domanda attrice evidenziando che il modello CAI non costituiva prova della dinamica del sinistro dovendo essere liberamente valutato dal giudice non essendo stato neppure completamente compilato. Di conseguenza l'attore doveva fornire la prova della dinamica del sinistro. Ha contestato la misura del danno del quale era stato richiesto il risarcimento evidenziando come il proprio fiduciario avesse valuato i postumi permanenti nella misura del 12% misura sulla quale era stato calcolato il risarcimento del danno sulla base delle tabelle del Tribunale di Roma.
Non si è costituito il convenuto venendo dichiarato contumace.
La causa, escusso un teste e dato atto della mancata risposta del convenuto all'interrogatorio formale, espletata una consulenza tecnica medico legale al fine di accertare i postumi ancora presenti sull'attore conseguenti all'incidente, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti alla udienza di precisazione delle conclusioni del 22 gennaio 2027.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda la ricostruzione della dinamica del sinistro in atti è presente il modello
CAI, sommariamente compilato, è stata raccolta la deposizione di un teste e si è dato atto che il convenuto non si è presentato a rendere interrogatorio formale.
Per quanto riguarda il modello CAI effettivamente si ritiene che lo stesso sia stato compilato in maniera incompleta dal momento che non risulta indicata la tipologia di incidente avvenuto, non essendo stata barrata alcuna casella delle 17 possibili ipotesi previste e che non risulta localizzata la posizione dei danni presenti sui veicoli e neppure sommariamente indicati quelli visibili.
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E' presente solo il grafico dell'incidente dove risultano indicati una vettura sulla destra, un motoveicolo dietro in posizione al massimo allineata con la parte posteriore laterale sinistra del veicolo e poi il terzo veicolo posizionato con la parte anteriore laterale destra dietro al motoveicolo.
Nel modello CAI risultano i nomi e la indicazione dell'autocarro Fiat e del veicolo Audi A4,
che nel racconto dell'attore avevano tamponato il suo motoveicolo che aveva tamponato il veicolo Audi, ed è annotato il momento del proprietario e del conducente del motoveicolo ed è indicata la presenza di un testimone, tale Testimone_1
Effettivamente le modalità di compilazione del modello CAI sono tale da escluderne la possibilità di ritenerlo possibile prova dei fatti.
D'altra parte, secondo la corte di cassazione in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, con riferimento alla disciplina del modello di constatazione amichevole dell'incidente (cosiddetto CID) e del litisconsorzio nel giudizio,
secondo le norme, "ratione temporis" applicabili, rispettivamente, dell'articolo 5 del d.l. 23
dicembre 1976 n. 857 conv. nella legge 26 febbraio 1977 n. 39, e dell'articolo 23 della legge 24 dicembre 1969 n.990, poiché in ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell'articolo 2733, terzo comma, cod. civ., la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice in relazione a tutti i litisconsorti e non solo ai non confidenti, le affermazioni confessorie sottoscritte dal conducente nel suddetto modello di constatazione vanno liberamente apprezzate nei confronti dell'assicuratore e del proprietario del veicolo, mentre fanno piena prova nei confronti del conducente confidente secondo gli articoli 2733, secondo comma, 2734 e 2735 cod. civ.. (Cass. Sez.
III, 7 maggio 2007, n. 10304; Cass. Sez. III, 13 novembre 2014, n. 24187; Cass. Sez. III, 3
agosto 2017, n. 19327)
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Tuttavia sempre nella giurisprudenza della corte di cassazione era presente anche una diversa interpretazione che nel tempo è divenuta prevalente secondo cui nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato,
assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia quello assicurativo, con la conseguenza che il giudizio deve necessariamente concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, va escluso che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 l. n. 990 del 1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta sia ove sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro. Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione dell'art. 2733, comma 3, c.c (Cass.
Sez. III, 14 ottobre 2019, n. 25770; Cass. Sez. III, 13 febbraio 2013, n. 3567), tanto che la mancata contestazione, ad opera, della compagnia assicuratrice, della responsabilità del proprio assicurato, rimasto contumace, non esonera l'attore dell'assolvimento dell'onere probatorio a suo carico, evenienza ipotizzabile solo quando il difetto di contestazione sia riferibile alle parti avversarie regolarmente costituite in giudizio, potendo, pertanto,
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assumere rilievo come mera circostanza di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, in applicazione l'art. 2733, comma 3, c.c. (Cass. Sez. III, 19 ottobre 2016, n. 21096)
Nel corso del giudizio, è stato sentito il teste la cui presenza non era stata Testimone_2
indicata nel modello CAI, il quale ha indicato che si trovava a procedere sulla tangenziale
Est e procedeva a fianco del motoveicolo ed ha detto di aver visto un autocarro temponare il motociclo che , a sua volta, era andato ad urtare un veicolo Audi che lo precedeva. Ha
riferito che il veicolo Audi aveva rallentato ed anche lui aveva rallentato perché si era formata una coda in uscita. Ha riferito che si era fermato per soccorrere il motociclista che si trovava a terra per evitare che lo stesso potesse essere investito da altri veicoli.
Non si è presentato il convenuto per rendere l'interrogatorio formale.
Osserva il giudicante che la deposizione del teste non appare essere compatibile con la ricostruzione del sinistro operata nel grafico presente nel modello CAI.
Nel grafico, infatti, è indicato il veicolo Audi sulla corsia di destra menre l'autocarro si trova sulla corsia accanto ed il motociclo si trova a terra tra la parte anteriore laterale destra dell'autocarro e la parte posteriore laterale angolare sinistra del veicolo Audi.
In teste ha dichiarato che procedeva affiancato al motoveicolo e rallentava come il motoveicolo perché vi era traffico avanti.
Ma se si fosse trovato effettivamente affiancato al motociclo, considerando che un autoveicolo è di dimensioni maggiori del motociclo come lunghezza e larghezza,
l'autocarro avrebbe tamponato anche lui.
D'altra parte non si comprende come possa essersi fermato per fermare il traffico per evitare che il motociclista caduto potesse essere investito, quando l'autocarro doveva essersi fermato prima del corpo del motociclista non risultando che lo stesso lo abbia toccato.
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Il teste ha dichiarato di aver visto l'autocarro tamponare il motociclo e quindi necessariamente si doveva trovare affiancato alla parte posteriore del motociclo per poter vedere il contatto tra la parte anteriore laterale destra del camion e la parte posteriore del motociclo.
Tuttavia, considerate le dimensioni dell'autocarro, il veicolo per non essere urtato dalla parte anteriore sinistra dell'autocarro avrebbe dovuto trovarsi su di una terza corsia, tenuto conto che dal disegno già risulta che l'autocarro si trovava in seconda corsia.
Inoltre il teste escusso in giudizio non risulta essere quello menzionato nel modello CAI e non risultando le modalità attraverso le quali lo stesso sarebbe stato reperito.
In questo contesto, considerato che il convenuto non ha reso l'interrogatorio formale e che ha firmato il modello CAI nel quale è indicato che in incidente era avvenuto anche se non risultano chiaramente le modalità dello stesso, ritiene il giudicante che nessuna delle parti avvia superato la presunzione di corresponsabilità nel sinistro di cui all'articolo 2054
secondo comma cc non essendo stato provato il tamponamento.
Per quanto riguarda la domanda proposta dall'attrice deve essere riconosciuto il risarcimento del danno biologico conseguente ai postumi permanenti conseguiti alle lesioni subite per effetto dell'incidente, il danno da incapacità biologica temporanea, il danno morale ed il danno patrimoniale ove provati.
Per quanto riguarda il danno biologico osserva il giudicante che la categoria unitaria del danno non patrimoniale comprende sia il danno biologico - inteso come lesione all'integrità
psico-fisica della persona che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, direttamente conseguenza della lesione stessa, come lo stesso dolore transeunte per il periodo necessario per la guarigione e la stabilizzazione dei postumi, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito - sia il danno morale - inteso come sofferenza
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interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione - come specificamente indicato dal legislatore negli articoli 138 e 139 del Codice delle assicurazioni e come espressamente ormai riconosciuto anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità,
che ribadisce la “costante, duplice essenza del danno alla persona: la sofferenza interiore;
le dinamiche relazionali di una vita che cambia (...) Restano così efficacemente scolpiti i due aspetti essenziali della sofferenza: il dolore interiore e/o la significativa alterazione della vita quotidiana (cfr. Cassazione 901/18, Cassazione n. 7513/2018, Cassazione n.
9196/18, Cassazione n. 10912/18, Cassazione n. 13770/18 e da ultimo Cassazione Sez.
III, 31 gennaio 2019, n. 2788; Cassazione Sez. VI-III, ord 19 febbraio 2019, n. 4878 – vedi anche Cass. Sez. III, 3 marzo 2023, n. 6444 secondo la quale in tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale
(trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può
rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale,
alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria)
tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale e Cass. Sez. III, 21 marzo 2022, n. 9006 secondo cui il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è
insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico. (In
applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che,
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nel liquidare il danno non patrimoniale subito dalla vittima di un incidente stradale sulla base delle Tabelle di Milano del 2018, aveva negato il riconoscimento del danno morale quale autonoma voce di pregiudizio, ritenendo che la considerazione della sofferenza interiore patita dal danneggiato potesse incidere unicamente sulla personalizzazione del risarcimento del danno biologico)..).
Ciò posto, va ulteriormente premesso che le tabelle romane sono applicate per la liquidazione dei danni conseguenti a lesioni da sinistro stradale, da esercizio della caccia e da responsabilità sanitaria limitatamente alle lesioni superiori al 9% (dovendosi per le c.d. micropermanenti adottare le tabelle legislative di cui all'art. 139 cod. ass. sino a quando non verranno adottate le tabelle previste dall'art. 138 cod. ass. anche per la macropermanenti), le medesime tabelle romane si applicano in ogni altro caso di lesioni a prescindere dalla entità percentuale delle stesse e quindi anche nel range dall'1 al 9%.
Per quanto riguarda il valore del c.d. punto base, sulla scorta di tutte le considerazioni sin qui svolte, si è ritenuto equo attribuire, in funzione risarcitoria, il valore di euro 1.392,51 ad una limitazione incidente nella misura dell'uno per cento sulla complessiva validità psico-
fisica di una persona nella fascia di età fino a 1 anno, apportando a detto parametro di partenza una serie di correzioni (in base a coefficienti predeterminati, frutto di un pluriennale lavoro di elaborazione giurisprudenziale) in modo da tenere conto della percentuale di invalidità e dell'età.
Quanto alla metodologia, nelle Tabelle di Roma il valore del primo punto di I.P. costituisce il valore monetario della sola componente biologica- dinamico relazionale del danno non patrimoniale.
La tabella non comprende, invece, la componente morale soggettiva per la liquidazione della quale il Tribunale di Roma aveva introdotto «fasce di oscillazione» che attribuiscano un aumento dell'importo del 12,5% per il danno morale fino al 10% e del 20% per lo
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scaglione dall'11 al 20% ed un aumento pari al 5% per ogni fascia di dieci punti di danno biologico, a decorrere dal 21% maggiorabile o diminuibile fino al 50% in funzione delle condizioni del caso.
Nelle tabella adottata per l'anno 2023 si è ritenuto di dover dare piena applicazione al principio contenuto nell'articolo 138 del codice delle assicurazioni prevedendo la determinazione dell'importo tabellare del danno mortale soggettivo con un importo predeterminato per ciascun punto di danno biologico prevedendo un range di oscillazione,
in riduzione o in incremento, in funzione della prova in concreto fornita in relazione a tale danno.
Si è, infatti, sempre ritenuto di dover rifuggire qualsiasi automatismo nel riconoscimento di una posta risarcitoria relativa al danno morale come se, provato il danno biologico, questo non necessitasse di accertamento. Occorre, invece, prima accertare, avvalendosi di ogni mezzo di prova, e dunque anche in via presuntiva, il pregiudizio morale subito, attraverso l'individuazione delle ripercussioni negative sul valore uomo, allegando i fatti dai quali emerge la sofferenza morale di chi ne chiede il ristoro, e, ove provato, procedere alla sua liquidazione eventualmente adottando un metodo percentuale rispetto al danno biologico come parametro equitativo
Quanto alla liquidazione della componente “morale” del danno non patrimoniale si è consci del fatto che, come la Corte di legittimità ha avuto modo di ricordare, nella quantificazione del danno morale la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale (quale massima espressione delle dignità umana,
desumibile dall'articolo 2 della Costituzione in relazione all'articolo 1 della Carta di Nizza
contenuta nel trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190), deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del
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fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota proporzionale al danno alla salute (cfr Cass. Sez, III, 10 marzo 2010,n. 5770).
Si è, tuttavia, ritenuto di dover individuare un parametro di riferimento generale al fine di consentire, nella determinazione dell'importo che meglio corrisponde alle specifiche caratteristiche del caso concreto, un adeguato esercizio del potere equitativo di determinazione dell'importo consentendo così di ricostruire l'iter logico attraverso il quale -
anche diversi giudici - sono giunti alla determinazione del relativo importo e di allontanare il rischio che ogni liquidazione segua criteri propri.
Tale soluzione, inoltre, risponde anche all'esigenza generalmente avvertita di rendere in qualche modo ragionevolmente prevedibile la decisione del giudice al fine di consentire il funzionamento dei sistemi di definizione precontenziosa dei conflitti.
Va, peraltro, tenuto conto che detto parametro è destinato a trovare applicazione unicamente laddove sia presente una lesione della integrità psicofisica, non invece negli altri casi di lesione di altri diritti inviolabili quale il pregiudizio all'onore - o in tutti quei casi in cui non essendovi un danno biologico non è neppure astrattamente ipotizzabile tale parametro.
La liquidazione secondo il criterio del punto variabile è stata ritenuta dalla Corte di cassazione (v, Cassazione sez. III, 15 ottobre 2015, n. 20895) idonea quale parametro di riferimento per una liquidazione equa, purché tale valutazione standardizzata venga poi adeguata al caso concreto. Si è affermato, infatti, che il giudice di merito può adottare criteri predeterminati e standardizzati come quelli tabellari «purché ciò attui in modo flessibile, tenendo conto della specificità della concreta situazione, la quale richiama una esigenza di personalizzazione e di adeguamento del valore medio del punto al caso specifico, tale attività rappresentando la condizione per un effettivo, e perciò motivato,
esercizio del potere di valutazione equitativa in relazione al complesso di attitudini
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sviluppate o prevedibili, di cui la menomazione dell'integrità psico-fisica priverà in futuro la persona» (in tal senso Cassazione n. 6023 del 24/04/2001, ma ancor prima Cassazione n.
4852 del 19/05/1999).
Tale principio ha trovato ulteriore conferma nella giurisprudenza della corte di cassazione che ha ricordato, nel ritenere le tabelle per la valutazione del danno parentale adottate dall'Osservatorio di Milano errate proprio perché non basate su un sistema di valutazione basato sulla attribuzione di punteggi per valutare la situazione al fine del risarcimento, in quanto solo in questo modo è possibile rendere conoscibile quanto ciascun elemento considerato ha inciso nella valutazione economica contenuta nella decisione, favorendo anche la prevedibilità della decisione del giudice. La Corte di cassazione, infatti, ha affermato il principio che in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda,
oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali,
indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. Sez. III, 29 settembre 2021, n. 26300),
con ciò escludendo che le tabelle elaborate dall'Osservatorio di Milano ed adottate dal
Tribunale di Milano fossero strutturate in modo tale da consentire di conoscere i parametri ai quali il giudice si sarebbe attenuto nella liquidazione del danno in assenza di situazioni eccezionali.
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È ormai principio consolidato, dunque, quello secondo il quale la liquidazione del danno alla salute deve soddisfare tre requisiti fondamentali, e cioè:
(a) deve essere integrale: cioè rappresentare una effettiva riparazione di tutte le utilità perdute dalla vittima in conseguenza dell'illecito;
(b) deve evitare duplicazioni: cioè liquidare più importi a titolo di risarcimento di pregiudizi nominalmente diversi, ma sostanzialmente identici;
(c) deve evitare sperequazioni: cioè trattare in modo analogo casi dissimili;
oppure liquidare in modo diverso danni simili.
Di questi tre requisiti, quando la legge non detti criteri specifici di liquidazione, il giudice deve necessariamente tenere conto nella scelta del metodo equitativo che intende adottare in concreto ex art. 1226 c.c..
Occorre, dunque che il criterio in concreto adottato combini una uniformità pecuniaria di base con una certa elasticità e flessibilità, tale da adeguare la liquidazione all'effettiva incidenza della menomazione sulle attività della vita quotidiana, quando la stessa abbia caratteristiche tali da far ritenere che il pregiudizio sia in concreto diverso, e quindi maggiore o minore, rispetto al valore modale rappresentato da quello tabellare, difformità
che, come più volte ricordato dalla corte di cassazione deve essere oggetto di specifica dimostrazione, essendo evidente che un utilizzo diffuso della cd personalizzazione,
determinerebbe di conseguenza la stessa marginalità del sistema tabellare nella determinazione del risarcimento.
Il Tribunale di Roma, come già detto, aveva provveduto sin dal 1990 ad elaborare le proprie Tabelle di liquidazione del danno alla persona che potessero rispondere alle suddette esigenze, procedendo alla rilevazione della misura dei risarcimenti oggetto delle proprie decisioni al fine di determinare il valore più frequente, cd valore modale, a quale ancorare il risarcimento tabellare per ciascun punto di incapacità biologica permanente o di
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danno parentale. Le sezioni civili del Tribunale di Roma, coinvolte come sempre nella discussione in materia, dopo approfondito e perdurante dibattito, hanno confermato la scelta di utilizzare il proprio sistema tabellare elaborato anche nel dopo il 2011, a seguito della decisione della Corte di cassazione sulla valenza delle tabelle realizzate dal
Tribunale di Milano (Cassazione n. 12408 del 7 giugno 2011), ritenendo di non poter dare ingresso al sistema tabellare realizzato dall'Osservatorio di Milano non condividendo alcuni dei presupposti e criteri applicativi posti a base delle Tabelle di Milano continuando così
nell'opera di redazione e aggiornamento delle Tabelle di liquidazione del danno biologico adottate e, ovviamente, applicate dal Tribunale di Roma.
Il primo aspetto che deve essere osservato appare essere costituito dalla necessità di rivedere le tabelle adottate dal Tribunale di Milano alla luce delle leggi 24/2017 e 124/2017
che riguardano i risarcimenti del danno biologico e morale soggettivo relativi alla materia degli incidenti stradali e alle altre materie alle quali la legge ha ritenuto di applicare la medesima disciplina.
Tali questioni attengono dal 2018 non all'utilizzo del valore tabellare del punto, ma ai criteri di funzionamento della Tabella al fine dell'individuazione del risarcimento.
Di conseguenza, non è in contestazione l'utilizzazione del punto tabellare base individuato dal Tribunale di Milano, che - come si dirà in seguito - il Tribunale di Roma ha deciso di adottare modificando una parte della propria Tabella, ma la modalità di costruzione della tabella relativamente: a) all'incremento del valore del punto in considerazione;
b) alla gravità dei postumi;
c) al parametro utilizzato per la determinazione del danno morale;
d)
al criterio utilizzato per la determinazione per la personalizzazione, oltre ai criteri utilizzati per il danno parentale o il danno da morte per altra causa che appaiono contrastare l'esigenza di prevedibilità della decisione a cui si era ispirata anche la sentenza della
Cassazione del 2011 n. 12408, dovendosi intendere tale “prevedibilità” sia quale principio
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di garanzia per l'utenza sia in chiave di strumento per il contenimento del contenzioso esistendo dei criteri che, al di là delle specifiche situazioni del caso concreto, facilitano la definizione stragiudiziale alla quale tendevano sia la legge 990/1969 sia il successivo
Codice delle assicurazioni sia, infine, la individuazione come condizione di procedibilità
costituita dall'espletamento di una consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi di cui all'articolo 696 bin introdotta dalla legge 24/2017 per la responsabilità sanitaria,
espletamento che trova il suo fondamento proprio nella esistenza di parametri ordinariamente applicabili al risarcimento, atti a consentire, una volta individuata la ragionevole misura del danno biologico, la entità del risarcimento spettante, evitando, in questo modo il ricorso alla giustizia, anche se le problematiche della responsabilità
sanitaria, che coinvolge anche altri aspetti, e rende difficile la operatività della riforma a fini deflattivi, anche in considerazione del mancato completamento della stessa a sei anni dalla sua adozione.
L'attuale formulazione dell'articolo 138 del Codice delle assicurazioni, modificato con la legge 124/2017, individua i criteri da applicare per la formazione della tabella per il calcolo del danno biologico e quelli per il calcolo del danno morale e per la personalizzazione,
salvo rimettere al Governo la individuazione del punto base e il concreto incremento del punto in funzione della gravità dei postumi, precisando la norma che il valore di ciascun punto deve essere espressione di un incremento più che proporziona le rispetto al precedente, avendo comunque fissato la norma i criteri da utilizzare e previsto che anche la misura del danno morale dovesse essere riconosciuto in relazione a ciascun punto.
La giurisprudenza di legittimità, a partire dalla sentenza 901/2018, si è orientata nel ritenere che detti criteri siano già in vigore malgrado l'Esecutivo non abbia ancora ottemperato alla emanazione della tabella con la individuazione degli specifici valori di legge («In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, costituisce duplicazione
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risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno esistenziale, mentre,
come confermato dall'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017, una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto, posto che la fenomenologia del pregiudizio non patrimoniale comprende tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura,
disperazione), quanto quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto» (Cassazione sez. III, 17 gennaio
2018, n. 901; Cassazione sez. III, 20 agosto 2018, n. 20795; Cassazione sez. III, 28
settembre 2018, n. 23469), par chiaro che la mera applicazione del canone analogico –
specie in relazione ai casi per i quali trovi applicazione la norma per effetto di un espresso richiamo di legge - induca ad assegnare decisivo rilievo alla citata modifica dell'art.138 e che di tali criteri debba farsi applicazione nella costruzione delle specifiche tabelle di risarcimento dei danni.
Ritiene il Tribunale che la Tabella per la valutazione del danno biologico superiore al 9%
debba, pertanto, essere conformata ai criteri individuati dall'articolo 138 che, al momento,
prevede che la tabella dei valori economici si fondi sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità. La stessa norma prevede che il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato e, quindi, cresce in modo più
che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi.
Di conseguenza il legislatore ha chiaramente indicato che ciascun punto deve essere di valore superiore a quello precedente e che l'incremento debba essere più che proporzionale alla crescita del valore percentuale assegnato ai postumi.
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La Tabella approvata dall'Osservatorio di Milano ed utilizzata dal Tribunale di Milano
appare contrastare proprio con il criterio di legge sopra enunciato. Infatti, prendendo in esame i valori dei punti base senza l'incremento per il danno morale, eliminato dall'Osservatorio Milanese proprio a seguito di altre pronunce della cassazione che avevano indicato la erroneità di un simile inserimento che rendeva automatica la attribuzione del risarcimento di tale danno in relazione alla sola verificazione del danno biologico, è possibile verificare che la Tabella milanese determina un incremento in valore assoluto di ciascun punto crescente fino al punto 33, mentre da tale punto l'incremento assoluto previsto – pur in presenza di postumi sempre più gravi e devastanti per il danneggiato – diminuisce progressivamente fino a giungere ad importi difficilmente condivisibili con la importanza che il pregiudizio riveste per il singolo paziente, si pensi a titolo di esempio un soggetto al quale sia rimasta la funzionalità di un solo dito in assenza di facoltà vocali, funzionalità che tuttavia gli consente, sia pure attraverso strumenti, il contatto con la realtà circostante, che subisca un incidente che lo privi di tale funzionalità.
Una siffatta Tabella appare, inoltre, ingiustamente penalizzante nei confronti dei soggetti che hanno subito un danno biologico grave, molto grave e assoluto, mentre appare ingiustificatamente più generosa in relazione ai soggetti che hanno subito un pregiudizio inferiore.
Sotto questo aspetto non può trovare giustificazione la misura dell'incremento utilizzata dall'Osservatorio di Milano sul presupposto che la tabella utilizzata sia basata su considerazioni medico legali che ritengono che l'accrescimento della misura dei postumi in misura percentuale sia espressione di una valutazione che non attribuisce la medesima valenza ad ogni incremento percentuale. Se ciò poteva trovare un riscontro nella elaborazione medico legale che riteneva che la curva della gravità della menomazione trovasse una attenuazione nei postumi superiori all'80% in considerazione della
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valutazione complessiva già svolta per individuare il grado di compromissione rappresentato dall'80%, tuttavia si deve considerare che questo tipo di impostazione,
analogamente per la incapacità biologica temporanea, non risulta condivisa dalla legislazione vigente che ha, invece, indicato quale criterio un sistema di ripartizione tra i postumi minimi e quelli massimi sulla base di una scala centesimale prevedendo che in considerazione di ciascun punto debba essere riconosciuto un valore superiore a quello precedente con un rapporto incrementale più che proporzionale. Ragionevolmente dovrà
essere sottoposto a revisione il sistema di formazione del barème medico legale per renderlo conforme alla esigenza indicata dal legislatore con la novella del 2017 degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni, come peraltro previsto dalla legge.
Per queste ragioni il Tribunale di Roma, pur modificando la propria Tabella di valutazione del danno biologico relativamente ai primi quaranta punti al fine di eliminare la differenza esistente con la Tabella milanese, ha ritenuto di conservare il proprio sviluppo della
Tabella stessa dai 40 punti di invalidità in poi al fine di conservare la corretta applicazione del criterio di legge che contrasta con un incremento del punto inferiore a quello assegnato al punto precedente anche da punto di vista percentuale.
Per quanto riguarda il danno morale soggettivo (cosi specificamente qualificato negli articoli 138 e 139, con ciò superando l'orientamento espresso dalle Sezioni unite del 2008
dal punto di vista classificatorio/terminologico), l'articolo 138 prevede che - al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica - la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a)
a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per singolo punto.
Di conseguenza l'incremento del danno biologico previsto a titolo di danno morale è
previsto dalla legge in relazione a ciascun punto e deve essere incrementato per ciascun punto.
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Sotto questo aspetto la previsione della Tabella milanese di un incremento che parte del
25% e rimane costante per i primi 9 punti per poi crescere di un punto da 10 fino a 34 punti e rimanendo stabile da 34 punti fino a 100 nella misura del 50% appare insoddisfacente e non conforme alle prescrizioni di legge. Sembra evidente che il meccanismo elaborato nella Tabella di Milano confligga con il criterio ora enunciato, in quanto stabilisce che da 1
punto fino a 9 e poi da 34 punti fino a 100 non vi sia alcun incremento.
Inoltre appare poco convincente attribuire un risarcimento percentuale fino al 25% in presenza di 1 punto di danno biologico;
situazione per la quale la giurisprudenza della
Corte di cassazione aveva ritenuto che non potesse essere ritenuto in re ipsa quel danno e in quella misura (cfr. Cassazione sez. III, 13 gennaio 2016, n. 339).
La disposizione normativa appare superare anche la giurisprudenza della Corte di legittimità che aveva sempre considerato che l'ulteriore danno non patrimoniale, ora danno morale soggettivo-oggettivo, non fosse in re ipsa, ma dovesse essere non solo allegato,
ma anche provato.
Sotto questo aspetto la elaborazione del tribunale di Roma, partendo del precedente criterio che individuata il risarcimento del danno morale sulla base di un range di oscillazione per fasce di danno, ha ritenuto di adeguarsi in queste tabelle al disposto legislativo ed ha predisposto una tabella che prevede un range di oscillazione del danno morale soggettivo sulla base di ciascun punto di danno biologico, sempre tenendo conto di quanto provato dal danneggiato, sia pure attraverso presunzioni, che pur sempre costituiscono prova nel sistema probatorio civile quando tratta da indizi univoci e concordanti, con la previsione di una range di oscillazione in più o in meno in relazione al valore modale costituito dal valore più frequentemente riconosciuto per tale punto di danno biologico, in considerazione del concreto atteggiarsi del pregiudizio in relazione alla prova fornita.
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Per quanto riguarda la personalizzazione del danno biologico – che, come è noto, può
trovare applicazione solo in situazioni eccezionali che determinino un contesto diverso da quello medio preso in considerazione quale valore modale per la individuazione del punto
(cfr. già Cassazione sez. III, 28 novembre 2008, n. 28423, dove viene chiarito che la personalizzazione non deve essere sempre eseguita, essendo necessaria solo in presenza di situazioni di fatto che si discostano in modo apprezzabile da quelle ordinarie e le più recenti sentenza della Suprema Corte, più volte citate che ribadiscono l'eccezionalità
dell'operazione di personalizzazione) - la Tabella del Tribunale di Milano prevede un meccanismo di personalizzazione all'interno di un range compreso tra il 25 ed il 50%
dell'importo determinato a titolo di danno non patrimoniale e, dunque, comprensivo anche dell'aumento per il danno morale. Laddove il criterio indicato nell'articolo 138 citato indica che «qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento».
Al di là del contrasto con la norma – visto che la Tabella milanese prevede anche la personalizzazione del danno morale che già dovrebbe essere oggetto di specifica valutazione e, quindi, già personalizzato sulla base della prova fornita per riconoscerlo - il criterio per la applicazione di tale personalizzazione appare non condivisibile contrastando con la parità di trattamento da assicurare a tutti i danneggiati. Parità di trattamento che,
trattandosi dell'adeguamento del risarcimento al caso concreto, al solo caso concreto.
La Tabella milanese, infatti, stabilisce una percentuale di aumento personalizzante fino al
50% per i danni dall'1 al 9%, mentre dal 10% fino al 34% la possibilità di personalizzazione non può eccedere una percentuale che diminuisce progressivamente in relazione a
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ciascun punto fino ad arrivare al 25% in corrispondenza di un danno del 34%. Dal 35% in poi, l'importo della possibile personalizzazione decresce al 25% pur in presenza di conseguenze molto più gravi.
Appare evidente che, se la personalizzazione tiene conto delle situazioni particolari che rendono il singolo fatto diverso dalla situazione ordinariamente considerata, non appare possibile trattare allo stesso modo situazioni particolari che possano riguardare danni biologici dal 34 al 100%, riservando una possibilità di personalizzazione pari al doppio per un danno biologico del solo 1%.
Tale soluzione appare contrastare con la necessità, più volte affermata dalla Corte di cassazione, di risarcire integralmente il danno, e costituisce una chiara disparità di trattamento in favore di soggetti che abbiano subito danni meno gravi di altri soggetti che abbiano, invece, subito una compromissione di tutte le facoltà e delle estrinsecazioni della vita quotidiana.
Per la liquidazione del danno da perdita parentale la tabella milanese prevedeva, fino alla modifica operata nel 2022 a seguito delle sentenze della corte di cassazione che ne hanno affermato la erroneità una posta risarcitoria compresa tra un minimo ed un massimo per la lesione di ogni specifico rapporto parentale (es. genitore-figlio, nonno-nipote, ecc.) senza indicare, tuttavia, i criteri alla luce, dei quali il giudice avrebbe proceduto alla individuazione dell'importo tabellare concretamente da riconoscere nell'ambito del range sopra evidenziate, non essendo stato ritenuto sufficiente la mera indicazione nella relazione di accompagnamento alla Tabella predisposta dall'Osservatorio milanese nella quale si indicava che il giudice avrebbe dovuto motivare la liquidazione concretamente effettuata tenendo conto di indici quali la sopravvivenza o meno di altri congiunti nel nucleo familiare,
la convivenza o meno dei congiunti, la qualità e intensità della relazione affettiva familiare residua, la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto
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parentale con la persona deceduta ma, non essendo indicata la valenza attribuita a ciascuno dei suddetti criteri, la tabella non appare assolvere al compito di assicurare omogeneità e non discriminazione nel risarcimento e di consentire la prevedibilità, sia pure entro certi limiti, della entità del risarcimento che potrebbe essere riconosciuta al fine di consentire la definizione stragiudiziale delle richieste di risarcimento.
La nuova tabella adottata dall'Osservatorio milanese nel 2022 è stata predisposta a seguito di una ricognizione degli importi in concreto liquidati, segno che la elaborazione milanese precedente sul punto non aveva individuato la valenza dei singoli criteri nella liquidazione finale e tiene conto dei criteri individuati dalla corte di cassazione – dei quali la tabella del Tribunale di Roma faceva uso dalla predisposizione di tale tabella - ed essendo stata ritenuta idonea, come quella romana per la liquidazione del danno, lo stato attuale della giurisprudenza della corte di cassazione non ha attribuito una specifica prevalenza ad una tabella piuttosto che ad un'altra, ove si faccia applicazione dei criteri identificati dalla cassazione.
Quanto alla liquidazione della invalidità temporanea, si è ritenuto equo, in relazione a quanto indicato per il danno biologico, determinare in euro 130,25 giornalieri l'importo dell'invalidità temporanea assoluta per l'anno 2025, e in euro 65,12 quello della temporanea relativa al 50%.
Qualora, però, il danno biologico sia compreso tra l'1 ed il 9% verranno utilizzati i parametri di cui alla legge 57/2001, come sostituiti dall'articolo 139 del decreto legislativo 209/2005 e aggiornati da ultimo con il d.m. 16 luglio 2024 a condizione che si tratti di danni derivanti dall'esercizio di professioni sanitarie, da circolazione stradale, da navigazione e dall'esercizio di attività venatoria.
Per quanto riguarda il danno permanente conseguente alle lesioni, la consulenza tecnica espletata ha accertato che, a seguito dell'incidente, l'attrice ha riportato postumi
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conseguenti a: “ trauma fratturativo dalla VI alla XI costa di destra con associiato versamento pleurico bilaterale, frattura con cubeizzazione di D5 e D6 con irregolarità delle limitanti superiori, trauma cranico non commotivo con ferita lacerocontusa frontale destra.
All'esame obiettivo è emersa la limitazione delle escursioni del mantica respiratorio ed impossibilità del decubito omolaterale, deficit dei movimenti del tratto dorso lombare ed algie persistenti, piccola cicatrice in sede frontale destra.
Il CTU ha ritenuto che i postumi dovessero essere valutati nella misura del 18% quale danno biologico, non essendo emersi elementi per mettere in discussione la documentazione prodotta da parte attrice sulla base di una eventuale preesistenza delle fratture non avendo parte convenuta prodotto elementi che potessero consentire una divrsa datazione delle fratture stesse risolvendosi le stesse in mere contestazioni, ed avendo fatto uso degli usuali criteri della medicina legale. Ha riconosciuto, inoltre, un periodo di giorni 40
di incapacità biologica temporanea assoluta seguita dal un ulteriore periodo di giorni 40 al
50%.
Ha riconosciuto la complessiva spesa di euro 78,50 come utile per la guarigione.
Ritiene il giudicante che la valutazione dei CTU sia condivisibile per quanto riguarda la valutazione della misura del danno biologico e della quantificazione della incapacità
biologica temporanea dal momento che i CTU hanno fatto buon governo dei principi e criteri della medicina legale.
Per quanto riguarda la quantificazione dell'importo spettante a titolo di danno biologico a tenuto conto delle tabelle del Tribunale di Roma costruite anche sulla sulla Parte_1
base del criteri indicati nell'articolo 138 del codice della assicurazioni, essendo quelle approvate in relazione a detto articolo applicabili solo agli incidenti avvenuti nel 2025 dopo la entrata in vigore del Regolamento, ritiene il giudicante di dover liquidare, tenuto conto dell'età dell'attore al momento dell'incidente (anni 52, essendo nato il [...]) e
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della percentuale riconosciuta a titolo di danno biologico pari al 18%, l'importo di euro
47.850,67. A titolo di incapacità biologica temporanea, sulla base di quanto indicato facendo corretto uso dei criteri individuati dalla medicina legale, deve, invece essere riconosciuto l'importo di euro 9.117,50.
Deve essere, inoltre, riconosciuto l'importo di euro 78,50 a titolo di spese mediche sostenute per la guarigione valutate come utili anche dal CTU.
Per quanto riguarda il danno morale, considerati i principi formulati dalla corte di cassazione a partire dalla sentenza 901/2018 e della indicazione di cui all'articolo 138
ritiene il giudicante che, tenuto conto della valutazione espressa dai CTU in relazione alla importanza dei postumi riscontrati come conseguenti alle lesioni riportate nell'incidente vi sia un danno morale risarcibile tenuto conto degli effetti sulla stima di sé da parte della atrie come comprovata dalla valutazione psicologica operata dai consulenti incaricati.
E, quindi, possibile liquidare in via equitativa l'importo di euro 9.490,89 applicando il coefficiente pari al 16.66% previsto dal sistema tabellare in uso presso il Tribunale di Roma
in considerazione delle particolarità del pregiudizio verificato.
Di Conseguenza deve essere riconosciuta in favore di la somma di euro Parte_2
66.537,56 somma alla quale deve essere detratto l'acconto percepito, ad oggi rivalutato, e devono essere aggiunti gli interessi a titolo di maggior danno.
Maggior danno da ritardo
La questione del risarcimento del maggior danno conseguente al ritardo con il quale sia stato liquidato il risarcimento del danno subito si pone in modo diverso tra le obbligazioni di valuta e quelle di valore.
Nel caso delle obbligazioni di valuta, infatti, in caso di inadempimento il maggior danno di cui all'articolo 1224, secondo comma, cc è stato ritenuto esistente in via presuntiva
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durante la mora, il tasso di inflazione sia stato superiore al saggio degli interessi legali1.
Nel caso delle obbligazioni di valore, come nel caso del risarcimento del danno da fatto illecito, posto che la conversione della obbligazione da valore in valuta è determinata all'atto della sentenza.
Di conseguenza la somma che viene determinata quale risarcimento costituisce il valore aggiornato del credito alla data della decisione comprendente, ovviamente, la rivalutazione del credito stesso al fine di aggiornare l'importo al valore della moneta al momento della decisione. Tale necessità spiega anche la ragione per la quale la tabelle recanti i valori per il calcolo del risarcimento del danno sono aggiornati ogni anno del valore dell'aumento del costo della vita verificatosi nell'anno.
Una volta così determinato l'importo del risarcimento si pone il problema del riconoscimento del maggior danno da ritardo, questione che pone due diversi problemi: il primo costituito dal parametro da utilizzare per calcolare il maggior danno ed il secondo costituito dalla necessità di individuare la base di calcolo tenuto conto che la somma determinata per il risarcimento comprende la rivalutazione al momento della decisione.
La seconda questione è stata definitivamente risolta dalla Corte di Cassazione, a sezioni unite, con la sentenza n. 1712 del 1995. Tale sentenza, infatti, da un lato, riconosce la risarcibilità del lucro cessante derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. Quanto al danno da lucro cessante, la Suprema Corte ha affermato che tale danno deve essere provato (anche con il ricorso a criteri presuntivi) e può essere liquidato, in via equitativa, 1 Cfr. Cass. Sez. II, 1 ottobre 2013, n. 22429.
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anche mediante l'attribuzione di interessi, la cui misura va determinata secondo le circostanze obbiettive e soggettive inerenti al pregiudizio sofferto. Quanto poi agli effetti negativi della svalutazione monetaria, la Corte ha, altresì, affermato che, nell'ambito della valutazione equitativa compiuta ai fini del ristoro del danno da lucro cessante e nei casi in cui vi sia un intervallo di tempo consistente tra l'illecito e il suo risarcimento, "può
tenersi conto (...) del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta,
calcolando gli interessi (per esempio, anno per anno) sul valore della somma via via
rivalutata nell'arco del suddetto ritardo, oppure calcolando indici medi di svalutazione".
Di conseguenza secondo l'ormai consolidato orientamento della corte di cassazione la base sulla quale operare il calcolo può essere determinata seguendo due procedimenti.
Il primo procedimento postula la devalutazione della somma determinata in sede decisione al momento del fatto (operazione che si determina dividendo l'importo stabilito in sentenza per il coefficiente mensile elaborato mensilmente dall'Istat per la rivalutazione dei crediti, indice per il calcolo del costo della vita per operai ed impiegati al metto dei tabacchi cd FIOI) ottenendo così la somma che sarebbe spettata se il risarcimento fosse la conversione da obbligazione di valore a quella di valuta fosse avvenuta il giorno del fatto illecito.
Una volta determinato tale valore deve essere operato un calcolo anno per anno dovendosi calcolare gli interessi semplici (vale a dire che non si sommano sul capitale per produrre ulteriori interessi) sulla somma spettante anno per anno maggiorata, ogni anno dell'importo corrispondete alla rivalutazione monetaria relativa all'anno precedente.
L'altro metodo consente di operare sulla base di valori medi, assumendo a base del calcolo del maggior danno il capitale nel suo valore medio tra la data iniziale (quella del fatto) e quella finale (data della decisione), tenendo conto degli indici medi di
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svalutazione del periodo, pubblicati dall'ISTAT, vale a dire sommando il valore determinato in sentenza alla somma stessa devalutata al momento del fatto illecito,
dividendo il risultato per due.
Quanto alla prova e alla liquidazione di tale danno, è stato ritenuto che si possa far riferimento, in via presuntiva, alle usuali modalità di impiego del risparmio da parte delle famiglie italiane, e cioè ai rendimenti medi derivanti da investimenti in titoli di Stato -
BOT, CCT, BTP (v. per riferimenti: SS.UU. 5/4/1986 n. 2368) o in alternativa al solo rendimento dei Buoni del Tesoro ad un anno. Tra il rendimento dei Titoli di Stato e gli interessi legale, deve essere utilizzato il tasso superiore (alla luce delle recenti indicazione delle Sezioni Unite della corte di Cassazione 16 luglio 2008 n. 19499) tra i due indicati (1,25% quale rendimento medio nel periodo dei titoli di Stato a fronte dello
0,65% della media dell'interesse legale) per calcolare il danno da lucro cessante sul capitale alla data del fatto, come devalutato, per la svalutazione medio tempore verificatasi, in base al relativo indice medio del periodo.
Calcolo in favore di Parte_1
Nel caso di specie occorre procedere alla determinazione del maggior danno in relazione all'incidente avvenuto il giorno 4 luglio 2015 e la decisione, che è pronunziata il giorno 20
aprile 2025, che riconosce un risarcimento di euro 66.537,57 e che il 22 settembre 2017
risulta essere stata corrisposta la somma di euro 32.200 complessivi da considerarsi quale acconto.
In questo caso il calcolo del maggior danno deve essere effettuato tenendo conto del fatto che il capitale dovuto si è ridotto per effetto del versamento della somma di euro
32.200 percepita nel 2017.
Di conseguenza l'importo di euro 66.537,57 devalutato alla data del giorno 4 luglio 2015
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equivale a € 54.853,72 facendo applicazione del coefficiente Istat per la trasformazione di una somma rilevato al marzo 2025, ultimo disponibile al momento della sentenza, pari a 1,201 (66.537,57 : 1,201 = 54.853,72) epoca del fatto, mentre l'importo del capitale medio da utilizzare quale base di calcolo è pari a € 60.696,64 determinata sommando la somma determinata in sentenza con quella devalutata al 4 settembre 2015 e dividendo il totale per 2 [(66.537,57 + 54.853,72): 2] = 60.696,64. Su tale ultima somma vanno,
quindi, corrisposti, per i giorni intercorsi tra il dì del sinistro fino alla data della corresponsione dell'acconto alla data del 22 settembre 2017, interessi al tasso annuo dello 0,48%, determinato sulla media del rendimento dei titoli di Stato (BOT, CCT e BTP)
per il medesimo periodo come rilevata dall'esame dei bollettini trimestrali del debito pubblico editi dal Ministero dell'economia e finanze e visibili attraverso il sito del
Ministero medesimo.
Di conseguenza devono essere liquidati, in via equitativa e con i criteri indicati, € 647,33=,
così ricavati: capitale medio dovuto nel periodo rivalutato secondo gli indici medi del periodo (€ 60.695,57=) * numero di giorni intercorsi tra fatto e l'acconto (811) * tasso di interesse giornaliero applicato (0,48%/365). In totale, l'importo da liquidare a titolo di maggior danno ammonterà ad euro 647,33.
Occorre, quindi, determinare l'importo del maggior danno spettante per il periodo compreso tra il versamento dell'acconto e la data della presente sentenza.
Come si è detto il 22 settembre 2017 è stato versato l'acconto di euro 32.200 di guisa che l'importo ancora dovuto all'epoca equivaleva ad euro 23.201,80. L'importo del capitale medio da utilizzare quale base di calcolo è pari a € 25.533,59 determinata sommando la somma determinata in sentenza devalutata al 22 settembre 2017 alla somma dovuta in sentenza ridotta dell'importo dell'acconto 27.865,36, a sua volta rivalutata alla data della decisione e dividendo il totale per 2 [ (27.865,36+23.201,80):2] = 25.533,59. Su tale ultima
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somma vanno, quindi, corrisposti, per i giorni intercorsi tra il giorno di corresponsione dell'acconto, 22 settembre 2017, fino alla data della presente sentenza, 20 aprile 2025,
interessi al tasso annuo dello 1,25%, determinato sulla media del rendimento dei titoli di
Stato (BOT, CCT e BTP) per il medesimo periodo come rilevata dall'esame dei bollettini trimestrali del debito pubblico editi dal Ministero dell'economia e finanze e visibili attraverso il sito del Ministero medesimo.
Di conseguenza devono essere liquidati, in via equitativa e con i criteri indicati, ulteriori €
2.786,33= per tale periodo, così ricavati: capitale medio dovuto nel periodo rivalutato secondo gli indici medi del periodo (€ 25.533,59=) * numero di giorni intercorsi tra acconto e decisione (2.766) * tasso di interesse giornaliero applicato (1,25%/365). In totale,
l'importo totale da liquidare a titolo di maggior danno ammonterà ad euro 2.786,33.
In conclusione, a titolo di risarcimento, dell'acconto percepito. Del coconcorso di colpa riconosciuto e del maggior danno calcolato come sopra, è ancora dovuta la somma complessiva di euro 15.649,52.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Le spese di CTU
solo liquidate in euro 650, pari all'acconto.
P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da Pt_1
ei confronti della società e
[...] Controparte_1 Controparte_2
Dichiara che l'incidente è avvenuto per il concorso di colpa dei due conducenti non essendo stata superata la presunzione di corresponsabilità di cui all'articolo 2054, secondo comma, cc;
condanna la società e a pagare a Controparte_1 Controparte_2 Pt_1
a somma complessiva di euro 15.649,52, già detratto l'acconto percepito ed ad oggi
[...]
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rivalutato, considerato il maggior danno da ritardo calcolato come in motivazione ed il concorso di colpa.
Condanna la società e , in solido, a Controparte_1 Controparte_2
rimborsare a le spese del presente grado di giudizio, spese che liquida in Parte_3
euro 6.336, comprensive di euro 650 per onorari di CTU, di cui euro 5.000 per gli onorari delle fasi di giudizio, euro 786 per spese, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%, somma distratta in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, in data 20 aprile 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
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Roberto Parziale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 66068 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione alla udienza diprecisazione ddelle conclusioni del 22 gennaio 2025 sulle conclusioni precisate come in atti e vertente tra
TRA
(cf ), elettivamente domiciliato in Roma, via Parte_1 C.F._1
Ermesianatte n. 88 presso lo studio dell'avv. Aldo Grella che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato all'atto di citazione depositato telematicamente.
ATTRICE
E
(cf ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Apulia n. 30 presso lo studio dell'avv.
Luca Bercicchi che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti conferita da procuratore speciale della società per atto di Persona_1 Persona_2
notaio in Roma, il 12 maggio 2021, rep 90561 racc. 26619 il 5 luglio 2023 rep. 59239 racc.
26619 TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
CONVENUTA
E
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni da incidente stradale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attore ha convenuto innanzi al Tribunale di
Roma la società e , rispettivamente società Controparte_1 Controparte_2
che assicurava l'autocarro Fiat targato CN097HF e proprietario conducente del veicol0
stesso chiedendo l'accertamento della responsabilità del sinistro in capo al convenuto in relazione al sinistro avvenuto il 4 luglio 2015 e per vederli condannare al risarcimento dei danni subiti.
A sostegno della domanda ha dedotto che il 4 luglio 2015 stava percorrendo la Tangenziale
Est a bordo del motociclo Majestic di proprietà di 6quando, giunto Testimone_1
all'altezza della uscita che conduce a Tor Cervara aveva rallentato per ragioni di traffico ed era stato tamponato dall'autocarro del convenuto. A causa dell'urto era stato sospinto contro il veicolo che lo precedeva.
Al fatto avevano assistito dei testimoni ed i due conducenti avevano sottoscritto il modello
CAI.
A causa della caduta aveva riportato lesioni ed aveva richiesto il risarcimento delle stesse alla che, dopo averlo fatto visitare da un proprio fiduciario aveva corrisposto la CP_1
somma di euro 32,200 in data 22 settembre 2017.
La somma era stata trattenuta in acconto e ritenendo di aver subito lesioni più consistenti rispetto alla valutazione operata dalla Assicurazione ah introdotto il presente giudizio per ottenere il risarcimento differenziale ritenuto ancora dovuto.
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Si è costituita la società deducendo la intervenuta Controparte_1
cessazione della materia del contendere dovendosi ritenere satisfattiva la somma già
corroisosta prima della introduzione del giudizio.
Nel merito ha contestando la domanda attrice evidenziando che il modello CAI non costituiva prova della dinamica del sinistro dovendo essere liberamente valutato dal giudice non essendo stato neppure completamente compilato. Di conseguenza l'attore doveva fornire la prova della dinamica del sinistro. Ha contestato la misura del danno del quale era stato richiesto il risarcimento evidenziando come il proprio fiduciario avesse valuato i postumi permanenti nella misura del 12% misura sulla quale era stato calcolato il risarcimento del danno sulla base delle tabelle del Tribunale di Roma.
Non si è costituito il convenuto venendo dichiarato contumace.
La causa, escusso un teste e dato atto della mancata risposta del convenuto all'interrogatorio formale, espletata una consulenza tecnica medico legale al fine di accertare i postumi ancora presenti sull'attore conseguenti all'incidente, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti alla udienza di precisazione delle conclusioni del 22 gennaio 2027.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda la ricostruzione della dinamica del sinistro in atti è presente il modello
CAI, sommariamente compilato, è stata raccolta la deposizione di un teste e si è dato atto che il convenuto non si è presentato a rendere interrogatorio formale.
Per quanto riguarda il modello CAI effettivamente si ritiene che lo stesso sia stato compilato in maniera incompleta dal momento che non risulta indicata la tipologia di incidente avvenuto, non essendo stata barrata alcuna casella delle 17 possibili ipotesi previste e che non risulta localizzata la posizione dei danni presenti sui veicoli e neppure sommariamente indicati quelli visibili.
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E' presente solo il grafico dell'incidente dove risultano indicati una vettura sulla destra, un motoveicolo dietro in posizione al massimo allineata con la parte posteriore laterale sinistra del veicolo e poi il terzo veicolo posizionato con la parte anteriore laterale destra dietro al motoveicolo.
Nel modello CAI risultano i nomi e la indicazione dell'autocarro Fiat e del veicolo Audi A4,
che nel racconto dell'attore avevano tamponato il suo motoveicolo che aveva tamponato il veicolo Audi, ed è annotato il momento del proprietario e del conducente del motoveicolo ed è indicata la presenza di un testimone, tale Testimone_1
Effettivamente le modalità di compilazione del modello CAI sono tale da escluderne la possibilità di ritenerlo possibile prova dei fatti.
D'altra parte, secondo la corte di cassazione in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, con riferimento alla disciplina del modello di constatazione amichevole dell'incidente (cosiddetto CID) e del litisconsorzio nel giudizio,
secondo le norme, "ratione temporis" applicabili, rispettivamente, dell'articolo 5 del d.l. 23
dicembre 1976 n. 857 conv. nella legge 26 febbraio 1977 n. 39, e dell'articolo 23 della legge 24 dicembre 1969 n.990, poiché in ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell'articolo 2733, terzo comma, cod. civ., la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice in relazione a tutti i litisconsorti e non solo ai non confidenti, le affermazioni confessorie sottoscritte dal conducente nel suddetto modello di constatazione vanno liberamente apprezzate nei confronti dell'assicuratore e del proprietario del veicolo, mentre fanno piena prova nei confronti del conducente confidente secondo gli articoli 2733, secondo comma, 2734 e 2735 cod. civ.. (Cass. Sez.
III, 7 maggio 2007, n. 10304; Cass. Sez. III, 13 novembre 2014, n. 24187; Cass. Sez. III, 3
agosto 2017, n. 19327)
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Tuttavia sempre nella giurisprudenza della corte di cassazione era presente anche una diversa interpretazione che nel tempo è divenuta prevalente secondo cui nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato,
assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia quello assicurativo, con la conseguenza che il giudizio deve necessariamente concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, va escluso che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 l. n. 990 del 1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta sia ove sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro. Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione dell'art. 2733, comma 3, c.c (Cass.
Sez. III, 14 ottobre 2019, n. 25770; Cass. Sez. III, 13 febbraio 2013, n. 3567), tanto che la mancata contestazione, ad opera, della compagnia assicuratrice, della responsabilità del proprio assicurato, rimasto contumace, non esonera l'attore dell'assolvimento dell'onere probatorio a suo carico, evenienza ipotizzabile solo quando il difetto di contestazione sia riferibile alle parti avversarie regolarmente costituite in giudizio, potendo, pertanto,
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assumere rilievo come mera circostanza di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, in applicazione l'art. 2733, comma 3, c.c. (Cass. Sez. III, 19 ottobre 2016, n. 21096)
Nel corso del giudizio, è stato sentito il teste la cui presenza non era stata Testimone_2
indicata nel modello CAI, il quale ha indicato che si trovava a procedere sulla tangenziale
Est e procedeva a fianco del motoveicolo ed ha detto di aver visto un autocarro temponare il motociclo che , a sua volta, era andato ad urtare un veicolo Audi che lo precedeva. Ha
riferito che il veicolo Audi aveva rallentato ed anche lui aveva rallentato perché si era formata una coda in uscita. Ha riferito che si era fermato per soccorrere il motociclista che si trovava a terra per evitare che lo stesso potesse essere investito da altri veicoli.
Non si è presentato il convenuto per rendere l'interrogatorio formale.
Osserva il giudicante che la deposizione del teste non appare essere compatibile con la ricostruzione del sinistro operata nel grafico presente nel modello CAI.
Nel grafico, infatti, è indicato il veicolo Audi sulla corsia di destra menre l'autocarro si trova sulla corsia accanto ed il motociclo si trova a terra tra la parte anteriore laterale destra dell'autocarro e la parte posteriore laterale angolare sinistra del veicolo Audi.
In teste ha dichiarato che procedeva affiancato al motoveicolo e rallentava come il motoveicolo perché vi era traffico avanti.
Ma se si fosse trovato effettivamente affiancato al motociclo, considerando che un autoveicolo è di dimensioni maggiori del motociclo come lunghezza e larghezza,
l'autocarro avrebbe tamponato anche lui.
D'altra parte non si comprende come possa essersi fermato per fermare il traffico per evitare che il motociclista caduto potesse essere investito, quando l'autocarro doveva essersi fermato prima del corpo del motociclista non risultando che lo stesso lo abbia toccato.
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Il teste ha dichiarato di aver visto l'autocarro tamponare il motociclo e quindi necessariamente si doveva trovare affiancato alla parte posteriore del motociclo per poter vedere il contatto tra la parte anteriore laterale destra del camion e la parte posteriore del motociclo.
Tuttavia, considerate le dimensioni dell'autocarro, il veicolo per non essere urtato dalla parte anteriore sinistra dell'autocarro avrebbe dovuto trovarsi su di una terza corsia, tenuto conto che dal disegno già risulta che l'autocarro si trovava in seconda corsia.
Inoltre il teste escusso in giudizio non risulta essere quello menzionato nel modello CAI e non risultando le modalità attraverso le quali lo stesso sarebbe stato reperito.
In questo contesto, considerato che il convenuto non ha reso l'interrogatorio formale e che ha firmato il modello CAI nel quale è indicato che in incidente era avvenuto anche se non risultano chiaramente le modalità dello stesso, ritiene il giudicante che nessuna delle parti avvia superato la presunzione di corresponsabilità nel sinistro di cui all'articolo 2054
secondo comma cc non essendo stato provato il tamponamento.
Per quanto riguarda la domanda proposta dall'attrice deve essere riconosciuto il risarcimento del danno biologico conseguente ai postumi permanenti conseguiti alle lesioni subite per effetto dell'incidente, il danno da incapacità biologica temporanea, il danno morale ed il danno patrimoniale ove provati.
Per quanto riguarda il danno biologico osserva il giudicante che la categoria unitaria del danno non patrimoniale comprende sia il danno biologico - inteso come lesione all'integrità
psico-fisica della persona che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, direttamente conseguenza della lesione stessa, come lo stesso dolore transeunte per il periodo necessario per la guarigione e la stabilizzazione dei postumi, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito - sia il danno morale - inteso come sofferenza
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interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione - come specificamente indicato dal legislatore negli articoli 138 e 139 del Codice delle assicurazioni e come espressamente ormai riconosciuto anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità,
che ribadisce la “costante, duplice essenza del danno alla persona: la sofferenza interiore;
le dinamiche relazionali di una vita che cambia (...) Restano così efficacemente scolpiti i due aspetti essenziali della sofferenza: il dolore interiore e/o la significativa alterazione della vita quotidiana (cfr. Cassazione 901/18, Cassazione n. 7513/2018, Cassazione n.
9196/18, Cassazione n. 10912/18, Cassazione n. 13770/18 e da ultimo Cassazione Sez.
III, 31 gennaio 2019, n. 2788; Cassazione Sez. VI-III, ord 19 febbraio 2019, n. 4878 – vedi anche Cass. Sez. III, 3 marzo 2023, n. 6444 secondo la quale in tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale
(trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può
rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale,
alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria)
tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale e Cass. Sez. III, 21 marzo 2022, n. 9006 secondo cui il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è
insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico. (In
applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che,
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nel liquidare il danno non patrimoniale subito dalla vittima di un incidente stradale sulla base delle Tabelle di Milano del 2018, aveva negato il riconoscimento del danno morale quale autonoma voce di pregiudizio, ritenendo che la considerazione della sofferenza interiore patita dal danneggiato potesse incidere unicamente sulla personalizzazione del risarcimento del danno biologico)..).
Ciò posto, va ulteriormente premesso che le tabelle romane sono applicate per la liquidazione dei danni conseguenti a lesioni da sinistro stradale, da esercizio della caccia e da responsabilità sanitaria limitatamente alle lesioni superiori al 9% (dovendosi per le c.d. micropermanenti adottare le tabelle legislative di cui all'art. 139 cod. ass. sino a quando non verranno adottate le tabelle previste dall'art. 138 cod. ass. anche per la macropermanenti), le medesime tabelle romane si applicano in ogni altro caso di lesioni a prescindere dalla entità percentuale delle stesse e quindi anche nel range dall'1 al 9%.
Per quanto riguarda il valore del c.d. punto base, sulla scorta di tutte le considerazioni sin qui svolte, si è ritenuto equo attribuire, in funzione risarcitoria, il valore di euro 1.392,51 ad una limitazione incidente nella misura dell'uno per cento sulla complessiva validità psico-
fisica di una persona nella fascia di età fino a 1 anno, apportando a detto parametro di partenza una serie di correzioni (in base a coefficienti predeterminati, frutto di un pluriennale lavoro di elaborazione giurisprudenziale) in modo da tenere conto della percentuale di invalidità e dell'età.
Quanto alla metodologia, nelle Tabelle di Roma il valore del primo punto di I.P. costituisce il valore monetario della sola componente biologica- dinamico relazionale del danno non patrimoniale.
La tabella non comprende, invece, la componente morale soggettiva per la liquidazione della quale il Tribunale di Roma aveva introdotto «fasce di oscillazione» che attribuiscano un aumento dell'importo del 12,5% per il danno morale fino al 10% e del 20% per lo
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scaglione dall'11 al 20% ed un aumento pari al 5% per ogni fascia di dieci punti di danno biologico, a decorrere dal 21% maggiorabile o diminuibile fino al 50% in funzione delle condizioni del caso.
Nelle tabella adottata per l'anno 2023 si è ritenuto di dover dare piena applicazione al principio contenuto nell'articolo 138 del codice delle assicurazioni prevedendo la determinazione dell'importo tabellare del danno mortale soggettivo con un importo predeterminato per ciascun punto di danno biologico prevedendo un range di oscillazione,
in riduzione o in incremento, in funzione della prova in concreto fornita in relazione a tale danno.
Si è, infatti, sempre ritenuto di dover rifuggire qualsiasi automatismo nel riconoscimento di una posta risarcitoria relativa al danno morale come se, provato il danno biologico, questo non necessitasse di accertamento. Occorre, invece, prima accertare, avvalendosi di ogni mezzo di prova, e dunque anche in via presuntiva, il pregiudizio morale subito, attraverso l'individuazione delle ripercussioni negative sul valore uomo, allegando i fatti dai quali emerge la sofferenza morale di chi ne chiede il ristoro, e, ove provato, procedere alla sua liquidazione eventualmente adottando un metodo percentuale rispetto al danno biologico come parametro equitativo
Quanto alla liquidazione della componente “morale” del danno non patrimoniale si è consci del fatto che, come la Corte di legittimità ha avuto modo di ricordare, nella quantificazione del danno morale la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale (quale massima espressione delle dignità umana,
desumibile dall'articolo 2 della Costituzione in relazione all'articolo 1 della Carta di Nizza
contenuta nel trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190), deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del
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fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota proporzionale al danno alla salute (cfr Cass. Sez, III, 10 marzo 2010,n. 5770).
Si è, tuttavia, ritenuto di dover individuare un parametro di riferimento generale al fine di consentire, nella determinazione dell'importo che meglio corrisponde alle specifiche caratteristiche del caso concreto, un adeguato esercizio del potere equitativo di determinazione dell'importo consentendo così di ricostruire l'iter logico attraverso il quale -
anche diversi giudici - sono giunti alla determinazione del relativo importo e di allontanare il rischio che ogni liquidazione segua criteri propri.
Tale soluzione, inoltre, risponde anche all'esigenza generalmente avvertita di rendere in qualche modo ragionevolmente prevedibile la decisione del giudice al fine di consentire il funzionamento dei sistemi di definizione precontenziosa dei conflitti.
Va, peraltro, tenuto conto che detto parametro è destinato a trovare applicazione unicamente laddove sia presente una lesione della integrità psicofisica, non invece negli altri casi di lesione di altri diritti inviolabili quale il pregiudizio all'onore - o in tutti quei casi in cui non essendovi un danno biologico non è neppure astrattamente ipotizzabile tale parametro.
La liquidazione secondo il criterio del punto variabile è stata ritenuta dalla Corte di cassazione (v, Cassazione sez. III, 15 ottobre 2015, n. 20895) idonea quale parametro di riferimento per una liquidazione equa, purché tale valutazione standardizzata venga poi adeguata al caso concreto. Si è affermato, infatti, che il giudice di merito può adottare criteri predeterminati e standardizzati come quelli tabellari «purché ciò attui in modo flessibile, tenendo conto della specificità della concreta situazione, la quale richiama una esigenza di personalizzazione e di adeguamento del valore medio del punto al caso specifico, tale attività rappresentando la condizione per un effettivo, e perciò motivato,
esercizio del potere di valutazione equitativa in relazione al complesso di attitudini
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sviluppate o prevedibili, di cui la menomazione dell'integrità psico-fisica priverà in futuro la persona» (in tal senso Cassazione n. 6023 del 24/04/2001, ma ancor prima Cassazione n.
4852 del 19/05/1999).
Tale principio ha trovato ulteriore conferma nella giurisprudenza della corte di cassazione che ha ricordato, nel ritenere le tabelle per la valutazione del danno parentale adottate dall'Osservatorio di Milano errate proprio perché non basate su un sistema di valutazione basato sulla attribuzione di punteggi per valutare la situazione al fine del risarcimento, in quanto solo in questo modo è possibile rendere conoscibile quanto ciascun elemento considerato ha inciso nella valutazione economica contenuta nella decisione, favorendo anche la prevedibilità della decisione del giudice. La Corte di cassazione, infatti, ha affermato il principio che in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda,
oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali,
indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. Sez. III, 29 settembre 2021, n. 26300),
con ciò escludendo che le tabelle elaborate dall'Osservatorio di Milano ed adottate dal
Tribunale di Milano fossero strutturate in modo tale da consentire di conoscere i parametri ai quali il giudice si sarebbe attenuto nella liquidazione del danno in assenza di situazioni eccezionali.
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È ormai principio consolidato, dunque, quello secondo il quale la liquidazione del danno alla salute deve soddisfare tre requisiti fondamentali, e cioè:
(a) deve essere integrale: cioè rappresentare una effettiva riparazione di tutte le utilità perdute dalla vittima in conseguenza dell'illecito;
(b) deve evitare duplicazioni: cioè liquidare più importi a titolo di risarcimento di pregiudizi nominalmente diversi, ma sostanzialmente identici;
(c) deve evitare sperequazioni: cioè trattare in modo analogo casi dissimili;
oppure liquidare in modo diverso danni simili.
Di questi tre requisiti, quando la legge non detti criteri specifici di liquidazione, il giudice deve necessariamente tenere conto nella scelta del metodo equitativo che intende adottare in concreto ex art. 1226 c.c..
Occorre, dunque che il criterio in concreto adottato combini una uniformità pecuniaria di base con una certa elasticità e flessibilità, tale da adeguare la liquidazione all'effettiva incidenza della menomazione sulle attività della vita quotidiana, quando la stessa abbia caratteristiche tali da far ritenere che il pregiudizio sia in concreto diverso, e quindi maggiore o minore, rispetto al valore modale rappresentato da quello tabellare, difformità
che, come più volte ricordato dalla corte di cassazione deve essere oggetto di specifica dimostrazione, essendo evidente che un utilizzo diffuso della cd personalizzazione,
determinerebbe di conseguenza la stessa marginalità del sistema tabellare nella determinazione del risarcimento.
Il Tribunale di Roma, come già detto, aveva provveduto sin dal 1990 ad elaborare le proprie Tabelle di liquidazione del danno alla persona che potessero rispondere alle suddette esigenze, procedendo alla rilevazione della misura dei risarcimenti oggetto delle proprie decisioni al fine di determinare il valore più frequente, cd valore modale, a quale ancorare il risarcimento tabellare per ciascun punto di incapacità biologica permanente o di
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danno parentale. Le sezioni civili del Tribunale di Roma, coinvolte come sempre nella discussione in materia, dopo approfondito e perdurante dibattito, hanno confermato la scelta di utilizzare il proprio sistema tabellare elaborato anche nel dopo il 2011, a seguito della decisione della Corte di cassazione sulla valenza delle tabelle realizzate dal
Tribunale di Milano (Cassazione n. 12408 del 7 giugno 2011), ritenendo di non poter dare ingresso al sistema tabellare realizzato dall'Osservatorio di Milano non condividendo alcuni dei presupposti e criteri applicativi posti a base delle Tabelle di Milano continuando così
nell'opera di redazione e aggiornamento delle Tabelle di liquidazione del danno biologico adottate e, ovviamente, applicate dal Tribunale di Roma.
Il primo aspetto che deve essere osservato appare essere costituito dalla necessità di rivedere le tabelle adottate dal Tribunale di Milano alla luce delle leggi 24/2017 e 124/2017
che riguardano i risarcimenti del danno biologico e morale soggettivo relativi alla materia degli incidenti stradali e alle altre materie alle quali la legge ha ritenuto di applicare la medesima disciplina.
Tali questioni attengono dal 2018 non all'utilizzo del valore tabellare del punto, ma ai criteri di funzionamento della Tabella al fine dell'individuazione del risarcimento.
Di conseguenza, non è in contestazione l'utilizzazione del punto tabellare base individuato dal Tribunale di Milano, che - come si dirà in seguito - il Tribunale di Roma ha deciso di adottare modificando una parte della propria Tabella, ma la modalità di costruzione della tabella relativamente: a) all'incremento del valore del punto in considerazione;
b) alla gravità dei postumi;
c) al parametro utilizzato per la determinazione del danno morale;
d)
al criterio utilizzato per la determinazione per la personalizzazione, oltre ai criteri utilizzati per il danno parentale o il danno da morte per altra causa che appaiono contrastare l'esigenza di prevedibilità della decisione a cui si era ispirata anche la sentenza della
Cassazione del 2011 n. 12408, dovendosi intendere tale “prevedibilità” sia quale principio
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di garanzia per l'utenza sia in chiave di strumento per il contenimento del contenzioso esistendo dei criteri che, al di là delle specifiche situazioni del caso concreto, facilitano la definizione stragiudiziale alla quale tendevano sia la legge 990/1969 sia il successivo
Codice delle assicurazioni sia, infine, la individuazione come condizione di procedibilità
costituita dall'espletamento di una consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi di cui all'articolo 696 bin introdotta dalla legge 24/2017 per la responsabilità sanitaria,
espletamento che trova il suo fondamento proprio nella esistenza di parametri ordinariamente applicabili al risarcimento, atti a consentire, una volta individuata la ragionevole misura del danno biologico, la entità del risarcimento spettante, evitando, in questo modo il ricorso alla giustizia, anche se le problematiche della responsabilità
sanitaria, che coinvolge anche altri aspetti, e rende difficile la operatività della riforma a fini deflattivi, anche in considerazione del mancato completamento della stessa a sei anni dalla sua adozione.
L'attuale formulazione dell'articolo 138 del Codice delle assicurazioni, modificato con la legge 124/2017, individua i criteri da applicare per la formazione della tabella per il calcolo del danno biologico e quelli per il calcolo del danno morale e per la personalizzazione,
salvo rimettere al Governo la individuazione del punto base e il concreto incremento del punto in funzione della gravità dei postumi, precisando la norma che il valore di ciascun punto deve essere espressione di un incremento più che proporziona le rispetto al precedente, avendo comunque fissato la norma i criteri da utilizzare e previsto che anche la misura del danno morale dovesse essere riconosciuto in relazione a ciascun punto.
La giurisprudenza di legittimità, a partire dalla sentenza 901/2018, si è orientata nel ritenere che detti criteri siano già in vigore malgrado l'Esecutivo non abbia ancora ottemperato alla emanazione della tabella con la individuazione degli specifici valori di legge («In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, costituisce duplicazione
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risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno esistenziale, mentre,
come confermato dall'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017, una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto, posto che la fenomenologia del pregiudizio non patrimoniale comprende tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura,
disperazione), quanto quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto» (Cassazione sez. III, 17 gennaio
2018, n. 901; Cassazione sez. III, 20 agosto 2018, n. 20795; Cassazione sez. III, 28
settembre 2018, n. 23469), par chiaro che la mera applicazione del canone analogico –
specie in relazione ai casi per i quali trovi applicazione la norma per effetto di un espresso richiamo di legge - induca ad assegnare decisivo rilievo alla citata modifica dell'art.138 e che di tali criteri debba farsi applicazione nella costruzione delle specifiche tabelle di risarcimento dei danni.
Ritiene il Tribunale che la Tabella per la valutazione del danno biologico superiore al 9%
debba, pertanto, essere conformata ai criteri individuati dall'articolo 138 che, al momento,
prevede che la tabella dei valori economici si fondi sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità. La stessa norma prevede che il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato e, quindi, cresce in modo più
che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi.
Di conseguenza il legislatore ha chiaramente indicato che ciascun punto deve essere di valore superiore a quello precedente e che l'incremento debba essere più che proporzionale alla crescita del valore percentuale assegnato ai postumi.
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La Tabella approvata dall'Osservatorio di Milano ed utilizzata dal Tribunale di Milano
appare contrastare proprio con il criterio di legge sopra enunciato. Infatti, prendendo in esame i valori dei punti base senza l'incremento per il danno morale, eliminato dall'Osservatorio Milanese proprio a seguito di altre pronunce della cassazione che avevano indicato la erroneità di un simile inserimento che rendeva automatica la attribuzione del risarcimento di tale danno in relazione alla sola verificazione del danno biologico, è possibile verificare che la Tabella milanese determina un incremento in valore assoluto di ciascun punto crescente fino al punto 33, mentre da tale punto l'incremento assoluto previsto – pur in presenza di postumi sempre più gravi e devastanti per il danneggiato – diminuisce progressivamente fino a giungere ad importi difficilmente condivisibili con la importanza che il pregiudizio riveste per il singolo paziente, si pensi a titolo di esempio un soggetto al quale sia rimasta la funzionalità di un solo dito in assenza di facoltà vocali, funzionalità che tuttavia gli consente, sia pure attraverso strumenti, il contatto con la realtà circostante, che subisca un incidente che lo privi di tale funzionalità.
Una siffatta Tabella appare, inoltre, ingiustamente penalizzante nei confronti dei soggetti che hanno subito un danno biologico grave, molto grave e assoluto, mentre appare ingiustificatamente più generosa in relazione ai soggetti che hanno subito un pregiudizio inferiore.
Sotto questo aspetto non può trovare giustificazione la misura dell'incremento utilizzata dall'Osservatorio di Milano sul presupposto che la tabella utilizzata sia basata su considerazioni medico legali che ritengono che l'accrescimento della misura dei postumi in misura percentuale sia espressione di una valutazione che non attribuisce la medesima valenza ad ogni incremento percentuale. Se ciò poteva trovare un riscontro nella elaborazione medico legale che riteneva che la curva della gravità della menomazione trovasse una attenuazione nei postumi superiori all'80% in considerazione della
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valutazione complessiva già svolta per individuare il grado di compromissione rappresentato dall'80%, tuttavia si deve considerare che questo tipo di impostazione,
analogamente per la incapacità biologica temporanea, non risulta condivisa dalla legislazione vigente che ha, invece, indicato quale criterio un sistema di ripartizione tra i postumi minimi e quelli massimi sulla base di una scala centesimale prevedendo che in considerazione di ciascun punto debba essere riconosciuto un valore superiore a quello precedente con un rapporto incrementale più che proporzionale. Ragionevolmente dovrà
essere sottoposto a revisione il sistema di formazione del barème medico legale per renderlo conforme alla esigenza indicata dal legislatore con la novella del 2017 degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni, come peraltro previsto dalla legge.
Per queste ragioni il Tribunale di Roma, pur modificando la propria Tabella di valutazione del danno biologico relativamente ai primi quaranta punti al fine di eliminare la differenza esistente con la Tabella milanese, ha ritenuto di conservare il proprio sviluppo della
Tabella stessa dai 40 punti di invalidità in poi al fine di conservare la corretta applicazione del criterio di legge che contrasta con un incremento del punto inferiore a quello assegnato al punto precedente anche da punto di vista percentuale.
Per quanto riguarda il danno morale soggettivo (cosi specificamente qualificato negli articoli 138 e 139, con ciò superando l'orientamento espresso dalle Sezioni unite del 2008
dal punto di vista classificatorio/terminologico), l'articolo 138 prevede che - al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica - la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a)
a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per singolo punto.
Di conseguenza l'incremento del danno biologico previsto a titolo di danno morale è
previsto dalla legge in relazione a ciascun punto e deve essere incrementato per ciascun punto.
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Sotto questo aspetto la previsione della Tabella milanese di un incremento che parte del
25% e rimane costante per i primi 9 punti per poi crescere di un punto da 10 fino a 34 punti e rimanendo stabile da 34 punti fino a 100 nella misura del 50% appare insoddisfacente e non conforme alle prescrizioni di legge. Sembra evidente che il meccanismo elaborato nella Tabella di Milano confligga con il criterio ora enunciato, in quanto stabilisce che da 1
punto fino a 9 e poi da 34 punti fino a 100 non vi sia alcun incremento.
Inoltre appare poco convincente attribuire un risarcimento percentuale fino al 25% in presenza di 1 punto di danno biologico;
situazione per la quale la giurisprudenza della
Corte di cassazione aveva ritenuto che non potesse essere ritenuto in re ipsa quel danno e in quella misura (cfr. Cassazione sez. III, 13 gennaio 2016, n. 339).
La disposizione normativa appare superare anche la giurisprudenza della Corte di legittimità che aveva sempre considerato che l'ulteriore danno non patrimoniale, ora danno morale soggettivo-oggettivo, non fosse in re ipsa, ma dovesse essere non solo allegato,
ma anche provato.
Sotto questo aspetto la elaborazione del tribunale di Roma, partendo del precedente criterio che individuata il risarcimento del danno morale sulla base di un range di oscillazione per fasce di danno, ha ritenuto di adeguarsi in queste tabelle al disposto legislativo ed ha predisposto una tabella che prevede un range di oscillazione del danno morale soggettivo sulla base di ciascun punto di danno biologico, sempre tenendo conto di quanto provato dal danneggiato, sia pure attraverso presunzioni, che pur sempre costituiscono prova nel sistema probatorio civile quando tratta da indizi univoci e concordanti, con la previsione di una range di oscillazione in più o in meno in relazione al valore modale costituito dal valore più frequentemente riconosciuto per tale punto di danno biologico, in considerazione del concreto atteggiarsi del pregiudizio in relazione alla prova fornita.
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Per quanto riguarda la personalizzazione del danno biologico – che, come è noto, può
trovare applicazione solo in situazioni eccezionali che determinino un contesto diverso da quello medio preso in considerazione quale valore modale per la individuazione del punto
(cfr. già Cassazione sez. III, 28 novembre 2008, n. 28423, dove viene chiarito che la personalizzazione non deve essere sempre eseguita, essendo necessaria solo in presenza di situazioni di fatto che si discostano in modo apprezzabile da quelle ordinarie e le più recenti sentenza della Suprema Corte, più volte citate che ribadiscono l'eccezionalità
dell'operazione di personalizzazione) - la Tabella del Tribunale di Milano prevede un meccanismo di personalizzazione all'interno di un range compreso tra il 25 ed il 50%
dell'importo determinato a titolo di danno non patrimoniale e, dunque, comprensivo anche dell'aumento per il danno morale. Laddove il criterio indicato nell'articolo 138 citato indica che «qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento».
Al di là del contrasto con la norma – visto che la Tabella milanese prevede anche la personalizzazione del danno morale che già dovrebbe essere oggetto di specifica valutazione e, quindi, già personalizzato sulla base della prova fornita per riconoscerlo - il criterio per la applicazione di tale personalizzazione appare non condivisibile contrastando con la parità di trattamento da assicurare a tutti i danneggiati. Parità di trattamento che,
trattandosi dell'adeguamento del risarcimento al caso concreto, al solo caso concreto.
La Tabella milanese, infatti, stabilisce una percentuale di aumento personalizzante fino al
50% per i danni dall'1 al 9%, mentre dal 10% fino al 34% la possibilità di personalizzazione non può eccedere una percentuale che diminuisce progressivamente in relazione a
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ciascun punto fino ad arrivare al 25% in corrispondenza di un danno del 34%. Dal 35% in poi, l'importo della possibile personalizzazione decresce al 25% pur in presenza di conseguenze molto più gravi.
Appare evidente che, se la personalizzazione tiene conto delle situazioni particolari che rendono il singolo fatto diverso dalla situazione ordinariamente considerata, non appare possibile trattare allo stesso modo situazioni particolari che possano riguardare danni biologici dal 34 al 100%, riservando una possibilità di personalizzazione pari al doppio per un danno biologico del solo 1%.
Tale soluzione appare contrastare con la necessità, più volte affermata dalla Corte di cassazione, di risarcire integralmente il danno, e costituisce una chiara disparità di trattamento in favore di soggetti che abbiano subito danni meno gravi di altri soggetti che abbiano, invece, subito una compromissione di tutte le facoltà e delle estrinsecazioni della vita quotidiana.
Per la liquidazione del danno da perdita parentale la tabella milanese prevedeva, fino alla modifica operata nel 2022 a seguito delle sentenze della corte di cassazione che ne hanno affermato la erroneità una posta risarcitoria compresa tra un minimo ed un massimo per la lesione di ogni specifico rapporto parentale (es. genitore-figlio, nonno-nipote, ecc.) senza indicare, tuttavia, i criteri alla luce, dei quali il giudice avrebbe proceduto alla individuazione dell'importo tabellare concretamente da riconoscere nell'ambito del range sopra evidenziate, non essendo stato ritenuto sufficiente la mera indicazione nella relazione di accompagnamento alla Tabella predisposta dall'Osservatorio milanese nella quale si indicava che il giudice avrebbe dovuto motivare la liquidazione concretamente effettuata tenendo conto di indici quali la sopravvivenza o meno di altri congiunti nel nucleo familiare,
la convivenza o meno dei congiunti, la qualità e intensità della relazione affettiva familiare residua, la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto
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parentale con la persona deceduta ma, non essendo indicata la valenza attribuita a ciascuno dei suddetti criteri, la tabella non appare assolvere al compito di assicurare omogeneità e non discriminazione nel risarcimento e di consentire la prevedibilità, sia pure entro certi limiti, della entità del risarcimento che potrebbe essere riconosciuta al fine di consentire la definizione stragiudiziale delle richieste di risarcimento.
La nuova tabella adottata dall'Osservatorio milanese nel 2022 è stata predisposta a seguito di una ricognizione degli importi in concreto liquidati, segno che la elaborazione milanese precedente sul punto non aveva individuato la valenza dei singoli criteri nella liquidazione finale e tiene conto dei criteri individuati dalla corte di cassazione – dei quali la tabella del Tribunale di Roma faceva uso dalla predisposizione di tale tabella - ed essendo stata ritenuta idonea, come quella romana per la liquidazione del danno, lo stato attuale della giurisprudenza della corte di cassazione non ha attribuito una specifica prevalenza ad una tabella piuttosto che ad un'altra, ove si faccia applicazione dei criteri identificati dalla cassazione.
Quanto alla liquidazione della invalidità temporanea, si è ritenuto equo, in relazione a quanto indicato per il danno biologico, determinare in euro 130,25 giornalieri l'importo dell'invalidità temporanea assoluta per l'anno 2025, e in euro 65,12 quello della temporanea relativa al 50%.
Qualora, però, il danno biologico sia compreso tra l'1 ed il 9% verranno utilizzati i parametri di cui alla legge 57/2001, come sostituiti dall'articolo 139 del decreto legislativo 209/2005 e aggiornati da ultimo con il d.m. 16 luglio 2024 a condizione che si tratti di danni derivanti dall'esercizio di professioni sanitarie, da circolazione stradale, da navigazione e dall'esercizio di attività venatoria.
Per quanto riguarda il danno permanente conseguente alle lesioni, la consulenza tecnica espletata ha accertato che, a seguito dell'incidente, l'attrice ha riportato postumi
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conseguenti a: “ trauma fratturativo dalla VI alla XI costa di destra con associiato versamento pleurico bilaterale, frattura con cubeizzazione di D5 e D6 con irregolarità delle limitanti superiori, trauma cranico non commotivo con ferita lacerocontusa frontale destra.
All'esame obiettivo è emersa la limitazione delle escursioni del mantica respiratorio ed impossibilità del decubito omolaterale, deficit dei movimenti del tratto dorso lombare ed algie persistenti, piccola cicatrice in sede frontale destra.
Il CTU ha ritenuto che i postumi dovessero essere valutati nella misura del 18% quale danno biologico, non essendo emersi elementi per mettere in discussione la documentazione prodotta da parte attrice sulla base di una eventuale preesistenza delle fratture non avendo parte convenuta prodotto elementi che potessero consentire una divrsa datazione delle fratture stesse risolvendosi le stesse in mere contestazioni, ed avendo fatto uso degli usuali criteri della medicina legale. Ha riconosciuto, inoltre, un periodo di giorni 40
di incapacità biologica temporanea assoluta seguita dal un ulteriore periodo di giorni 40 al
50%.
Ha riconosciuto la complessiva spesa di euro 78,50 come utile per la guarigione.
Ritiene il giudicante che la valutazione dei CTU sia condivisibile per quanto riguarda la valutazione della misura del danno biologico e della quantificazione della incapacità
biologica temporanea dal momento che i CTU hanno fatto buon governo dei principi e criteri della medicina legale.
Per quanto riguarda la quantificazione dell'importo spettante a titolo di danno biologico a tenuto conto delle tabelle del Tribunale di Roma costruite anche sulla sulla Parte_1
base del criteri indicati nell'articolo 138 del codice della assicurazioni, essendo quelle approvate in relazione a detto articolo applicabili solo agli incidenti avvenuti nel 2025 dopo la entrata in vigore del Regolamento, ritiene il giudicante di dover liquidare, tenuto conto dell'età dell'attore al momento dell'incidente (anni 52, essendo nato il [...]) e
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della percentuale riconosciuta a titolo di danno biologico pari al 18%, l'importo di euro
47.850,67. A titolo di incapacità biologica temporanea, sulla base di quanto indicato facendo corretto uso dei criteri individuati dalla medicina legale, deve, invece essere riconosciuto l'importo di euro 9.117,50.
Deve essere, inoltre, riconosciuto l'importo di euro 78,50 a titolo di spese mediche sostenute per la guarigione valutate come utili anche dal CTU.
Per quanto riguarda il danno morale, considerati i principi formulati dalla corte di cassazione a partire dalla sentenza 901/2018 e della indicazione di cui all'articolo 138
ritiene il giudicante che, tenuto conto della valutazione espressa dai CTU in relazione alla importanza dei postumi riscontrati come conseguenti alle lesioni riportate nell'incidente vi sia un danno morale risarcibile tenuto conto degli effetti sulla stima di sé da parte della atrie come comprovata dalla valutazione psicologica operata dai consulenti incaricati.
E, quindi, possibile liquidare in via equitativa l'importo di euro 9.490,89 applicando il coefficiente pari al 16.66% previsto dal sistema tabellare in uso presso il Tribunale di Roma
in considerazione delle particolarità del pregiudizio verificato.
Di Conseguenza deve essere riconosciuta in favore di la somma di euro Parte_2
66.537,56 somma alla quale deve essere detratto l'acconto percepito, ad oggi rivalutato, e devono essere aggiunti gli interessi a titolo di maggior danno.
Maggior danno da ritardo
La questione del risarcimento del maggior danno conseguente al ritardo con il quale sia stato liquidato il risarcimento del danno subito si pone in modo diverso tra le obbligazioni di valuta e quelle di valore.
Nel caso delle obbligazioni di valuta, infatti, in caso di inadempimento il maggior danno di cui all'articolo 1224, secondo comma, cc è stato ritenuto esistente in via presuntiva
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durante la mora, il tasso di inflazione sia stato superiore al saggio degli interessi legali1.
Nel caso delle obbligazioni di valore, come nel caso del risarcimento del danno da fatto illecito, posto che la conversione della obbligazione da valore in valuta è determinata all'atto della sentenza.
Di conseguenza la somma che viene determinata quale risarcimento costituisce il valore aggiornato del credito alla data della decisione comprendente, ovviamente, la rivalutazione del credito stesso al fine di aggiornare l'importo al valore della moneta al momento della decisione. Tale necessità spiega anche la ragione per la quale la tabelle recanti i valori per il calcolo del risarcimento del danno sono aggiornati ogni anno del valore dell'aumento del costo della vita verificatosi nell'anno.
Una volta così determinato l'importo del risarcimento si pone il problema del riconoscimento del maggior danno da ritardo, questione che pone due diversi problemi: il primo costituito dal parametro da utilizzare per calcolare il maggior danno ed il secondo costituito dalla necessità di individuare la base di calcolo tenuto conto che la somma determinata per il risarcimento comprende la rivalutazione al momento della decisione.
La seconda questione è stata definitivamente risolta dalla Corte di Cassazione, a sezioni unite, con la sentenza n. 1712 del 1995. Tale sentenza, infatti, da un lato, riconosce la risarcibilità del lucro cessante derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. Quanto al danno da lucro cessante, la Suprema Corte ha affermato che tale danno deve essere provato (anche con il ricorso a criteri presuntivi) e può essere liquidato, in via equitativa, 1 Cfr. Cass. Sez. II, 1 ottobre 2013, n. 22429.
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anche mediante l'attribuzione di interessi, la cui misura va determinata secondo le circostanze obbiettive e soggettive inerenti al pregiudizio sofferto. Quanto poi agli effetti negativi della svalutazione monetaria, la Corte ha, altresì, affermato che, nell'ambito della valutazione equitativa compiuta ai fini del ristoro del danno da lucro cessante e nei casi in cui vi sia un intervallo di tempo consistente tra l'illecito e il suo risarcimento, "può
tenersi conto (...) del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta,
calcolando gli interessi (per esempio, anno per anno) sul valore della somma via via
rivalutata nell'arco del suddetto ritardo, oppure calcolando indici medi di svalutazione".
Di conseguenza secondo l'ormai consolidato orientamento della corte di cassazione la base sulla quale operare il calcolo può essere determinata seguendo due procedimenti.
Il primo procedimento postula la devalutazione della somma determinata in sede decisione al momento del fatto (operazione che si determina dividendo l'importo stabilito in sentenza per il coefficiente mensile elaborato mensilmente dall'Istat per la rivalutazione dei crediti, indice per il calcolo del costo della vita per operai ed impiegati al metto dei tabacchi cd FIOI) ottenendo così la somma che sarebbe spettata se il risarcimento fosse la conversione da obbligazione di valore a quella di valuta fosse avvenuta il giorno del fatto illecito.
Una volta determinato tale valore deve essere operato un calcolo anno per anno dovendosi calcolare gli interessi semplici (vale a dire che non si sommano sul capitale per produrre ulteriori interessi) sulla somma spettante anno per anno maggiorata, ogni anno dell'importo corrispondete alla rivalutazione monetaria relativa all'anno precedente.
L'altro metodo consente di operare sulla base di valori medi, assumendo a base del calcolo del maggior danno il capitale nel suo valore medio tra la data iniziale (quella del fatto) e quella finale (data della decisione), tenendo conto degli indici medi di
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svalutazione del periodo, pubblicati dall'ISTAT, vale a dire sommando il valore determinato in sentenza alla somma stessa devalutata al momento del fatto illecito,
dividendo il risultato per due.
Quanto alla prova e alla liquidazione di tale danno, è stato ritenuto che si possa far riferimento, in via presuntiva, alle usuali modalità di impiego del risparmio da parte delle famiglie italiane, e cioè ai rendimenti medi derivanti da investimenti in titoli di Stato -
BOT, CCT, BTP (v. per riferimenti: SS.UU. 5/4/1986 n. 2368) o in alternativa al solo rendimento dei Buoni del Tesoro ad un anno. Tra il rendimento dei Titoli di Stato e gli interessi legale, deve essere utilizzato il tasso superiore (alla luce delle recenti indicazione delle Sezioni Unite della corte di Cassazione 16 luglio 2008 n. 19499) tra i due indicati (1,25% quale rendimento medio nel periodo dei titoli di Stato a fronte dello
0,65% della media dell'interesse legale) per calcolare il danno da lucro cessante sul capitale alla data del fatto, come devalutato, per la svalutazione medio tempore verificatasi, in base al relativo indice medio del periodo.
Calcolo in favore di Parte_1
Nel caso di specie occorre procedere alla determinazione del maggior danno in relazione all'incidente avvenuto il giorno 4 luglio 2015 e la decisione, che è pronunziata il giorno 20
aprile 2025, che riconosce un risarcimento di euro 66.537,57 e che il 22 settembre 2017
risulta essere stata corrisposta la somma di euro 32.200 complessivi da considerarsi quale acconto.
In questo caso il calcolo del maggior danno deve essere effettuato tenendo conto del fatto che il capitale dovuto si è ridotto per effetto del versamento della somma di euro
32.200 percepita nel 2017.
Di conseguenza l'importo di euro 66.537,57 devalutato alla data del giorno 4 luglio 2015
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equivale a € 54.853,72 facendo applicazione del coefficiente Istat per la trasformazione di una somma rilevato al marzo 2025, ultimo disponibile al momento della sentenza, pari a 1,201 (66.537,57 : 1,201 = 54.853,72) epoca del fatto, mentre l'importo del capitale medio da utilizzare quale base di calcolo è pari a € 60.696,64 determinata sommando la somma determinata in sentenza con quella devalutata al 4 settembre 2015 e dividendo il totale per 2 [(66.537,57 + 54.853,72): 2] = 60.696,64. Su tale ultima somma vanno,
quindi, corrisposti, per i giorni intercorsi tra il dì del sinistro fino alla data della corresponsione dell'acconto alla data del 22 settembre 2017, interessi al tasso annuo dello 0,48%, determinato sulla media del rendimento dei titoli di Stato (BOT, CCT e BTP)
per il medesimo periodo come rilevata dall'esame dei bollettini trimestrali del debito pubblico editi dal Ministero dell'economia e finanze e visibili attraverso il sito del
Ministero medesimo.
Di conseguenza devono essere liquidati, in via equitativa e con i criteri indicati, € 647,33=,
così ricavati: capitale medio dovuto nel periodo rivalutato secondo gli indici medi del periodo (€ 60.695,57=) * numero di giorni intercorsi tra fatto e l'acconto (811) * tasso di interesse giornaliero applicato (0,48%/365). In totale, l'importo da liquidare a titolo di maggior danno ammonterà ad euro 647,33.
Occorre, quindi, determinare l'importo del maggior danno spettante per il periodo compreso tra il versamento dell'acconto e la data della presente sentenza.
Come si è detto il 22 settembre 2017 è stato versato l'acconto di euro 32.200 di guisa che l'importo ancora dovuto all'epoca equivaleva ad euro 23.201,80. L'importo del capitale medio da utilizzare quale base di calcolo è pari a € 25.533,59 determinata sommando la somma determinata in sentenza devalutata al 22 settembre 2017 alla somma dovuta in sentenza ridotta dell'importo dell'acconto 27.865,36, a sua volta rivalutata alla data della decisione e dividendo il totale per 2 [ (27.865,36+23.201,80):2] = 25.533,59. Su tale ultima
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somma vanno, quindi, corrisposti, per i giorni intercorsi tra il giorno di corresponsione dell'acconto, 22 settembre 2017, fino alla data della presente sentenza, 20 aprile 2025,
interessi al tasso annuo dello 1,25%, determinato sulla media del rendimento dei titoli di
Stato (BOT, CCT e BTP) per il medesimo periodo come rilevata dall'esame dei bollettini trimestrali del debito pubblico editi dal Ministero dell'economia e finanze e visibili attraverso il sito del Ministero medesimo.
Di conseguenza devono essere liquidati, in via equitativa e con i criteri indicati, ulteriori €
2.786,33= per tale periodo, così ricavati: capitale medio dovuto nel periodo rivalutato secondo gli indici medi del periodo (€ 25.533,59=) * numero di giorni intercorsi tra acconto e decisione (2.766) * tasso di interesse giornaliero applicato (1,25%/365). In totale,
l'importo totale da liquidare a titolo di maggior danno ammonterà ad euro 2.786,33.
In conclusione, a titolo di risarcimento, dell'acconto percepito. Del coconcorso di colpa riconosciuto e del maggior danno calcolato come sopra, è ancora dovuta la somma complessiva di euro 15.649,52.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Le spese di CTU
solo liquidate in euro 650, pari all'acconto.
P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da Pt_1
ei confronti della società e
[...] Controparte_1 Controparte_2
Dichiara che l'incidente è avvenuto per il concorso di colpa dei due conducenti non essendo stata superata la presunzione di corresponsabilità di cui all'articolo 2054, secondo comma, cc;
condanna la società e a pagare a Controparte_1 Controparte_2 Pt_1
a somma complessiva di euro 15.649,52, già detratto l'acconto percepito ed ad oggi
[...]
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rivalutato, considerato il maggior danno da ritardo calcolato come in motivazione ed il concorso di colpa.
Condanna la società e , in solido, a Controparte_1 Controparte_2
rimborsare a le spese del presente grado di giudizio, spese che liquida in Parte_3
euro 6.336, comprensive di euro 650 per onorari di CTU, di cui euro 5.000 per gli onorari delle fasi di giudizio, euro 786 per spese, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%, somma distratta in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, in data 20 aprile 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
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Roberto Parziale