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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/10/2025, n. 14840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14840 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
n. R.G. 56360/2024
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice NA LA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile promossa da:
Parte 1 nata in [...]S.A. il 06.02.1979, Codice Fiscale 1
Controparte 1 nata in [...]S.A. il 28.03.2003, c.f. C.F. 2
Controparte_2 nata in [...]S.A. il 18.02.2001, c.f. C.F. 3
Controparte 3 nata in [...]S.A. il 16.03.1974, Codice Fiscale 4
dall'Avv. Luigi Paiano, rappresentati e difesi C.F. C.F. 5 PEC
come da procura in atti Email 1
Ricorrenti
nei confronti del in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte 4
lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede è domiciliato in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12
Resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
*** Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 23.12.2024, i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza dalla cittadina italiana nata a [...] il [...], successivamente emigrata negli USAPersona 1
e mai naturalizzatasi cittadina statunitense.
L'Amministrazione resistente, costituita in giudizio in data 29.7.2025, ha preliminarmente eccepito la mancata tempestiva produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda e ha pertanto chiesto dichiararsi l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda. In caso di accoglimento della domanda attorea, parte resistente ha chiesto compensarsi le spese di lite.
Ciò premesso, ad avviso del Tribunale il ricorso non è fondato e non può pertanto trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Ebbene, come puntualmente eccepito da parte resistente nella costituzione del 29.7.2025, e come pure potrebbe rilevare d'ufficio questo giudice, ai fini della decisione non è possibile tenere conto dei documenti depositati a sostegno della domanda successivamente al ricorso, questione sulla quale non risulta alcuna deduzione ad opera dei ricorrenti nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 1.10.2025, né alcuna richiesta di termini ex art. 281 duodecies, quarto comma, cpc.
Ai sensi dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, '...la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato'. Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che
...quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria'.
Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate ...dalle difese della controparte' ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che ...concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per [...] indicare i mezzi di prova e produrre documenti [nonché] un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per [...] dedurre prova contraria'.
A sostegno di tale interpretazione, non si può disattendere la centralità del contraddittorio che informa l'ordinamento processuale civile. La ratio della riforma Cartabia, come esplicitato nella
Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, è quella di irrigidire e anticipare le preclusioni al fine di garantire certezza, celerità ed efficienza, senza pregiudicare eccessivamente le garanzie difensive (..Relazione illustrativa, pag. 11, “L'obiettivo è quello di un processo civile più rapido ed efficiente, senza pregiudizio per le garanzie difensive"; v. parere del CSM 6/PA/2024 pag. 18 e 19 sullo schema di decreto legislativo recante 'Attuazione della legge 26.11.2021, n.
206, recante delega al governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata'; A.G. 137 bis, recante relazioni tecniche di accompagnamento al citato schema di decreto legislativo, pp 18 e 19). L'ammissione per il ricorrente di un deposito documentale fino all'udienza, in un momento antecedente o successivo alla costituzione del convenuto, creerebbe una palese asimmetria procedurale. Nel caso in cui il deposito fosse antecedente, il convenuto avrebbe un termine inferiore a quello legale per articolare le proprie difese con conseguente evidente lesione del diritto di difesa. Nel caso di deposito successivo, il convenuto si troverebbe, a dover approntare la propria difesa senza conoscere l'intero corredo probatorio avversario, in un momento in cui gli è già preclusa la facoltà di chiamare in causa un terzo, dal momento che tale chiamata deve essere effettuata, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta (art. 281...). Peraltro, detta decadenza non potrebbe essere recuperata con il meccanismo dell'art. 281 duodecies, comma 3, c.p.c., il quale prevede la facoltà di spiegare solo “le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti”. Pertanto, il convenuto può spiegare domande e eccezioni che hanno causa nel petitum dell'attore e non quelle che hanno causa nei documenti depositati dallo stesso.
La lettura coordinata delle disposizioni ricordate rafforza l'idea che la fase successiva al deposito degli atti introduttivi e l'udienza ex art. 281 duodecies c.p.c. non costituiscono la sede per una produzione documentale libera, bensì il momento di confronto e di eventuale integrazione, unicamente se tale esigenza sorge dalle difese della controparte. L'abolizione del requisito del
"giustificato motivo", previsto dal precedente testo del comma 4 dell'art. 281 c.p.c., per la concessione dei termini ai fini delle memorie integrative, sostituito con l'esigenza sorta dalle difese della controparte, non è da intendersi come una sanatoria per negligenze iniziali, ma come una fase processuale esplicitamente ancorata al diritto di replica (ius respondendi), e non una libera facoltà delle parti di allegazione e produzione (ius poenitendi). Consentire al ricorrente di produrre un documento in udienza non farebbe che innescare la necessità di concedere un ulteriore termine al convenuto, dilatando i tempi del processo e vanificando la stessa funzione di celerità che il rito semplificato si prefigge. Peraltro, la concessione di siffatto termine sarebbe del tutto avulsa dal codice di rito, non trovando fondamento né nel testo degli artt. 281 decies e s.s. cpc né nell'istituto della remissione in termini di cui all'art. 153 c.p.c., posto che quest'ultimo esige una causa non imputabile alla parte che, contrariamente a quanto avverrebbe in questa ipotesi, esuli da un fisiologico decorso procedurale.
Pertanto, la produzione di documenti successivi al ricorso darebbe luogo a un contraddittorio istruttorio non previsto dalla legge, finendo per snaturare il rito e creare un modello procedimentale estraneo all'ordinamento.
Del resto, il richiamo alla precedente giurisprudenza di legittimità sul rito sommario di cui agli artt.
702 bis e seguenti sarebbe inconferente, poiché quel rito, oggi abrogato e strutturalmente a cognizione sommaria, era basato su principi di deformalizzazione che non trovano più applicazione nel nuovo rito semplificato, il quale si configura come un rito a cognizione piena ma con istruttoria accelerata. Infine, appare irrilevante che il legislatore abbia adoperato nelle preclusioni e nelle decadenze previste per altri riti (es. 171 ter c.p.c. e 415 c.p.c) diverse tecniche di normazione per disciplinarle, posto che, sebbene la preclusione o la decadenza non sia espressamente prevista, sarebbe del tutto irragionevole prevedere l'autorizzazione per le repliche documentali e non anche per le integrazioni: ne discende che queste ultime devono intendersi vietate in un momento successivo agli atti introduttivi.
Né da ultimo appare possibile invocare il rango di diritto di primaria rilevanza costituzionale da attribuirsi alla cittadinanza, atteso che tale peculiarità comporta per il Tribunale l'onere di attivare i suoi poteri officiosi al più per completare e/o chiarire un quadro istruttorio già delineato dalla parte interessata (tra le altre, Cassazione Civile, Sezione VI, 10 ottobre 2021 n. 20870; Cassazione Civile,
Sezione I, 24 novembre 2017 n. 28153) ma non per supplire a carenze probatorie imputabili alla stessa parte ricorrente per violazione di termini processuali perentori.
Orbene, nel caso in esame, non può esimersi il Tribunale dal constatare che l'atto introduttivo del presente giudizio risulta privo di qualsivoglia documentazione idonea a provare la linea di discendenza degli odierni ricorrenti, difettando sia della documentazione relativa al certificato negativo di naturalizzazione dell'avo, sia di tutta la certificazione attestante la linea di discendenza e dei certificati di nascita dei ricorrenti. Invero, tale documentazione risulta prodotta soltanto successivamente alla presentazione del ricorso, e, più precisamente, in data 27.2.2025, in violazione delle prescrizioni sopra richiamate. Tale produzione, funzionale a dimostrare la ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, non risulta necessitata dalle difese della controparte, che peraltro si è costituita successivamente, ossia in data 29.7.2025, né tanto meno autorizzata dal Tribunale, il quale non ha mai concesso alcun termine perentorio per l'adempimento, e non può pertanto ritenersi utilizzabile, per come anche eccepito dal CP 4 convenuto nella comparsa di risposta, ai fini della decisione.
La domanda deve in conclusione essere respinta, sebbene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti, stante il mancato esame del merito, in difetto di tempestiva, adeguata, prova documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta il ricorso;
-compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 25.10.2025.
Il Giudice
NA LA
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice NA LA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile promossa da:
Parte 1 nata in [...]S.A. il 06.02.1979, Codice Fiscale 1
Controparte 1 nata in [...]S.A. il 28.03.2003, c.f. C.F. 2
Controparte_2 nata in [...]S.A. il 18.02.2001, c.f. C.F. 3
Controparte 3 nata in [...]S.A. il 16.03.1974, Codice Fiscale 4
dall'Avv. Luigi Paiano, rappresentati e difesi C.F. C.F. 5 PEC
come da procura in atti Email 1
Ricorrenti
nei confronti del in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte 4
lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede è domiciliato in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12
Resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
*** Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 23.12.2024, i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza dalla cittadina italiana nata a [...] il [...], successivamente emigrata negli USAPersona 1
e mai naturalizzatasi cittadina statunitense.
L'Amministrazione resistente, costituita in giudizio in data 29.7.2025, ha preliminarmente eccepito la mancata tempestiva produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda e ha pertanto chiesto dichiararsi l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda. In caso di accoglimento della domanda attorea, parte resistente ha chiesto compensarsi le spese di lite.
Ciò premesso, ad avviso del Tribunale il ricorso non è fondato e non può pertanto trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Ebbene, come puntualmente eccepito da parte resistente nella costituzione del 29.7.2025, e come pure potrebbe rilevare d'ufficio questo giudice, ai fini della decisione non è possibile tenere conto dei documenti depositati a sostegno della domanda successivamente al ricorso, questione sulla quale non risulta alcuna deduzione ad opera dei ricorrenti nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 1.10.2025, né alcuna richiesta di termini ex art. 281 duodecies, quarto comma, cpc.
Ai sensi dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, '...la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato'. Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che
...quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria'.
Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate ...dalle difese della controparte' ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che ...concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per [...] indicare i mezzi di prova e produrre documenti [nonché] un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per [...] dedurre prova contraria'.
A sostegno di tale interpretazione, non si può disattendere la centralità del contraddittorio che informa l'ordinamento processuale civile. La ratio della riforma Cartabia, come esplicitato nella
Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, è quella di irrigidire e anticipare le preclusioni al fine di garantire certezza, celerità ed efficienza, senza pregiudicare eccessivamente le garanzie difensive (..Relazione illustrativa, pag. 11, “L'obiettivo è quello di un processo civile più rapido ed efficiente, senza pregiudizio per le garanzie difensive"; v. parere del CSM 6/PA/2024 pag. 18 e 19 sullo schema di decreto legislativo recante 'Attuazione della legge 26.11.2021, n.
206, recante delega al governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata'; A.G. 137 bis, recante relazioni tecniche di accompagnamento al citato schema di decreto legislativo, pp 18 e 19). L'ammissione per il ricorrente di un deposito documentale fino all'udienza, in un momento antecedente o successivo alla costituzione del convenuto, creerebbe una palese asimmetria procedurale. Nel caso in cui il deposito fosse antecedente, il convenuto avrebbe un termine inferiore a quello legale per articolare le proprie difese con conseguente evidente lesione del diritto di difesa. Nel caso di deposito successivo, il convenuto si troverebbe, a dover approntare la propria difesa senza conoscere l'intero corredo probatorio avversario, in un momento in cui gli è già preclusa la facoltà di chiamare in causa un terzo, dal momento che tale chiamata deve essere effettuata, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta (art. 281...). Peraltro, detta decadenza non potrebbe essere recuperata con il meccanismo dell'art. 281 duodecies, comma 3, c.p.c., il quale prevede la facoltà di spiegare solo “le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti”. Pertanto, il convenuto può spiegare domande e eccezioni che hanno causa nel petitum dell'attore e non quelle che hanno causa nei documenti depositati dallo stesso.
La lettura coordinata delle disposizioni ricordate rafforza l'idea che la fase successiva al deposito degli atti introduttivi e l'udienza ex art. 281 duodecies c.p.c. non costituiscono la sede per una produzione documentale libera, bensì il momento di confronto e di eventuale integrazione, unicamente se tale esigenza sorge dalle difese della controparte. L'abolizione del requisito del
"giustificato motivo", previsto dal precedente testo del comma 4 dell'art. 281 c.p.c., per la concessione dei termini ai fini delle memorie integrative, sostituito con l'esigenza sorta dalle difese della controparte, non è da intendersi come una sanatoria per negligenze iniziali, ma come una fase processuale esplicitamente ancorata al diritto di replica (ius respondendi), e non una libera facoltà delle parti di allegazione e produzione (ius poenitendi). Consentire al ricorrente di produrre un documento in udienza non farebbe che innescare la necessità di concedere un ulteriore termine al convenuto, dilatando i tempi del processo e vanificando la stessa funzione di celerità che il rito semplificato si prefigge. Peraltro, la concessione di siffatto termine sarebbe del tutto avulsa dal codice di rito, non trovando fondamento né nel testo degli artt. 281 decies e s.s. cpc né nell'istituto della remissione in termini di cui all'art. 153 c.p.c., posto che quest'ultimo esige una causa non imputabile alla parte che, contrariamente a quanto avverrebbe in questa ipotesi, esuli da un fisiologico decorso procedurale.
Pertanto, la produzione di documenti successivi al ricorso darebbe luogo a un contraddittorio istruttorio non previsto dalla legge, finendo per snaturare il rito e creare un modello procedimentale estraneo all'ordinamento.
Del resto, il richiamo alla precedente giurisprudenza di legittimità sul rito sommario di cui agli artt.
702 bis e seguenti sarebbe inconferente, poiché quel rito, oggi abrogato e strutturalmente a cognizione sommaria, era basato su principi di deformalizzazione che non trovano più applicazione nel nuovo rito semplificato, il quale si configura come un rito a cognizione piena ma con istruttoria accelerata. Infine, appare irrilevante che il legislatore abbia adoperato nelle preclusioni e nelle decadenze previste per altri riti (es. 171 ter c.p.c. e 415 c.p.c) diverse tecniche di normazione per disciplinarle, posto che, sebbene la preclusione o la decadenza non sia espressamente prevista, sarebbe del tutto irragionevole prevedere l'autorizzazione per le repliche documentali e non anche per le integrazioni: ne discende che queste ultime devono intendersi vietate in un momento successivo agli atti introduttivi.
Né da ultimo appare possibile invocare il rango di diritto di primaria rilevanza costituzionale da attribuirsi alla cittadinanza, atteso che tale peculiarità comporta per il Tribunale l'onere di attivare i suoi poteri officiosi al più per completare e/o chiarire un quadro istruttorio già delineato dalla parte interessata (tra le altre, Cassazione Civile, Sezione VI, 10 ottobre 2021 n. 20870; Cassazione Civile,
Sezione I, 24 novembre 2017 n. 28153) ma non per supplire a carenze probatorie imputabili alla stessa parte ricorrente per violazione di termini processuali perentori.
Orbene, nel caso in esame, non può esimersi il Tribunale dal constatare che l'atto introduttivo del presente giudizio risulta privo di qualsivoglia documentazione idonea a provare la linea di discendenza degli odierni ricorrenti, difettando sia della documentazione relativa al certificato negativo di naturalizzazione dell'avo, sia di tutta la certificazione attestante la linea di discendenza e dei certificati di nascita dei ricorrenti. Invero, tale documentazione risulta prodotta soltanto successivamente alla presentazione del ricorso, e, più precisamente, in data 27.2.2025, in violazione delle prescrizioni sopra richiamate. Tale produzione, funzionale a dimostrare la ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, non risulta necessitata dalle difese della controparte, che peraltro si è costituita successivamente, ossia in data 29.7.2025, né tanto meno autorizzata dal Tribunale, il quale non ha mai concesso alcun termine perentorio per l'adempimento, e non può pertanto ritenersi utilizzabile, per come anche eccepito dal CP 4 convenuto nella comparsa di risposta, ai fini della decisione.
La domanda deve in conclusione essere respinta, sebbene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti, stante il mancato esame del merito, in difetto di tempestiva, adeguata, prova documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta il ricorso;
-compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 25.10.2025.
Il Giudice
NA LA