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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 10/11/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. Nr. 3975/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3975/2020 promossa da:
C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Pula
Vanda, come da procura alle liti in atti;
ATTORE
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio CP_2 C.F._1 dall'avv. Morri Davide e dall'avv. Rossi Giada, come da procura alle liti in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: I procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
pagina 1 di 9 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, non più richiesta dalla formulazione dell'art. 132 c.p.c., introdotta dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/2009.
La società ha convenuto in giudizio Controparte_1 CP_2 chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 51.048,14 dallo stesso dovuta in relazione al secondo SAL del 23.04.2019 relativo ai lavori oggetto del contratto di appalto che la società ha stipulato in data 21.06.2017 con , , e CP_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5
, quali committenti. Persona_1
L ha contestato la pretesa attorea, evidenziando come l' CP_2 Controparte_1 non abbia concluso i lavori nel termine contrattualmente previsto e, a fronte
[...] dell'inadempimento della società attrice, ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna della stessa al pagamento della somma complessiva di euro 48.651,18 - di cui “1) € 34.079,57 a titolo di penale per quota millesimale (533,47) di spettanza del sig. (ottenuta, così come previsto dall'art. 19 del CP_2 capitolato, moltiplicando 90,00 € giornalieri per 410 giorni di ritardo, ipotizzando una interruzione dei lavori per le festività natalizie di 15 giorni, diviso per 577,62 millesimi, corrispondenti ai proprietari sottoscrittori del contratto di appalto, moltiplicato per 533,47 millesimi facenti capo al Sig.
comprensivi e dei 343,78 millesimi suoi propri e dei 189,69 del condomino moroso in CP_2 Pt_1 luogo del quale il primo si era obbligato nei confronti dell'impresa o della diversa somma CP_1 che dovesse risultare in corso di causa;
2) € 10.361,91 corrispondente alla somma versata e versanda a titolo di TOSAP dal Sig. per gli anni 2018 (precisamente dieci mesi del 2018 oltre il termine CP_2 entro cui si sarebbe dovuto riconsegnare il cantiere) e 2019 e divisa a metà con i sigg.ri e quindi CP_5 per i mesi ulteriori rispetto ai 7 pattuiti per la durata dei lavori di messa in sicurezza;
3) € 4.209,70 a titolo di maggiori costi per nolo e gru per i mesi ulteriori rispetto ai 7 pattuiti per la durata dei lavori di messa in sicurezza come sopra determinata, o diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa” - con le conseguenti compensazioni.
Tanto premesso, occorre procedere alla ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le parti, esaminando la documentazione acquista al presente giudizio da cui emergono anche circostanze utili a meglio comprendere lo svolgimento della dinamica contrattuale.
Orbene, con Ordinanza n. 7 del 30.03.2017 - notificata a , , Controparte_3 CP_4
, , , , , , Persona_1 CP_6 CP_7 CP_8 Controparte_5 Controparte_9
quali proprietari interessati - il Sindaco di Controparte_10
Pennabilli, a fronte della riscontrata sussistenza di condizioni di pericolo dovute allo stato del fabbricato ubicato a Pennabilli, Via Roma, 29 - 31, ha ordinato di provvedere con urgenza pagina 2 di 9 all'ampliamento della delimitazione dell'area inaccessibile circostante al fabbricato - per evitare che la possibile caduta di materiali potesse causare danni a persone o cose in transito nei sottostanti spazi pubblici - e di disporre nelle suddette aree l'interdizione all'accesso alle persone e ai veicoli.
Con Ordinanza del Sindaco di Pennabilli n. 8 del 31.03.2017, emessa in ragione della necessità di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, è stato ordinato a , , Controparte_3 CP_4 Persona_1
, , , , ,
[...] CP_6 CP_7 CP_8 Controparte_5 Controparte_9 [...]
“di intervenire nel fabbricato ubicato a Pennabilli, Via Roma, Controparte_10
29 - 31 (distinto al NCEU al F. part. 18) con la massima urgenza, e comunque entro 30 giorni dalla data di notifica della presente, adottando ogni possibile necessario accorgimento tecnico atto ad evitare improvvisi crolli e ad eliminare ogni possibile fonte di pericolo per la pubblica e privata incolumità finanche la demolizione dell'immobile e la sistemazione dell'area di pertinenza, facendosi assistere da personale tecnico competente;
di far predisporre da tecnico competente, preliminarmente all'esecuzione dei lavori, il progetto di messa in sicurezza e/o demolizione del fabbricato, da trasmettere unitamente alla documentazione tecnica necessaria per l'ottenimento dei nulla osta / autorizzazioni di legge all'esecuzione dei lavori e, in caso di conservazione dell'immobile, la valutazione della sicurezza di cui al punto 8.3 del D.M. 14/01/2008 “Nuove Norme Tecniche per le
Costruzioni” e relativa circolare n. 617/2009”.
Al fine di ottemperare alle disposizioni dell'Ordinanza sindacale, , , Controparte_3 CP_4
, , , , , e Persona_1 CP_6 CP_7 CP_8 Controparte_5 Controparte_9
, quale amministratore della hanno Controparte_10 Controparte_10 affidato all'Ing. l'incarico professionale avente ad oggetto la messa in sicurezza CP_11 dell'immobile sito nel centro storico di Pennabilli, Via Roma, 29-31, distinto al Catasto di detto
Comune fg.24 part. 18, precisando che “La suddetta prestazione professionale si suddivide in due parti:1) valutazione della sicurezza di cui al punto 8.3 del D.M. 14/01/2008 con indicazione delle opere necessarie ed improcrastinabili per la messa in sicurezza dell'immobile; 2) progetto esecutivo, dd.l e coordinamento della sicurezza delle opere necessarie ed improcrastinabili per la messa in sicurezza dell'immobile”.
Con contratto di appalto del 21.06.2017, , , CP_2 Controparte_3 CP_4 [...]
e , i c.d. committenti, e , in qualità di titolare dell' CP_5 Persona_1 Controparte_1 [...]
, il c.d. appaltatore, “premesso che i Committenti hanno stabilito Controparte_1 di eseguire i lavori per la messa in sicurezza, previa valutazione della sicurezza di cui al punto 8.3 del
D.M. 14/01/2008, del fabbricato sito in Pennabilli (RN) Via Roma 29-31 (distinto in Catasto al Fg. 24 pagina 3 di 9 particella 18); che in seguito a procedura aperta, i lavori sono stati aggiudicati all'
[...]
per il prezzo complessivo di €150.000,00 (…) oltre IVA, ma Controparte_1 comprensivi dei costi per la sicurezza, come di seguito meglio specificato, in seguito all'offerta calcolata sull'elenco prezzi presentato dall'impresa; che verranno realizzate differenti fatturazioni in quota parte a tutti i committenti;
che i Sig.ri committenti saranno responsabili in solido per le obbligazioni derivanti dal presente atto”, hanno convenuto e stipulato quanto segue: “Art.
1 - Oggetto del contratto: I committenti concedono all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di messa in sicurezza, previa valutazione della sicurezza di cui al punto 8.3 del D.M.
14/01/2008, del fabbricato sito in Pennabilli (RN) Via Roma 29-31 (distinto in Catasto al Fg. 24 particella 18). L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto”.
L'art. 3, rubricato “Ammontare del contratto”, dispone che “L'importo presunto del presente appalto ammonta a € 150.000,00 (…), compresi gli oneri della sicurezza e l'impianto di cantiere al netto dell'I.V.A., sulla base dell'offerta presentata dall'Appaltatore, salva la liquidazione finale, in quanto il contratto è stipulato interamente a misura. L'elenco prezzi allegato tiene conto degli oneri della sicurezza, definiti al netto del ribasso d'asta. L'importo complessivo dei lavori sarà quello che scaturirà dall'applicazione dei prezzi unitari alle singole categorie di lavoro e quantità delle opere eseguite come da contabilità finale. Per eventuali lavorazioni non previste in contratto, o qualora si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi sulla base del prezziario regionale vigente al momento dell'esecuzione della lavorazione, decurtato del ribasso d'asta, considerato pari al 12%”.
L'art. 11 del contratto, rubricato “Tempo utile per l'ultimazione dei lavori” prevede che “Il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà di giorni 210 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, o, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. L'appaltatore avrà facoltà di organizzare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale;
è tuttavia tenuto al rispetto del cronoprogramma concordato con i committenti ed alle indicazioni della direzione lavori. Le eventuali sospensioni dei lavori verranno accettate dalla D.L. solo per cause di forza maggiore riguardante le cattive sospensioni atmosferiche.
In ogni caso l'appaltatore è obbligato a comunicare alla D.L. con lettera raccomandata i motivi di sospensione con indicati il periodo presunto. La proroga dell'ultimazione dei lavori, verrà concessa nel caso di richiesta di opere supplettive ordinate in corso d'opera”.
Il 21.06.2017 è stata predisposta la Comunicazione di Inizio Lavori al fine di comunicare l'avvio, in data 26.07.2017, delle opere sinteticamente descritte come “opere relative alla messa in sicurezza, pagina 4 di 9 previa valutazione della sicurezza, di cui al DM 14/01/2008. Indagini conoscitive sulle murature e solai”.
Nella missiva del 20.08.2018, inviata anche ad - il quale non ha negato di averla CP_2
CP_1 ricevuta - l'Ing. richiamato l'oggetto dell'incarico allo stesso conferito con lettera di incarico del
15.05.2017, ha rappresentato quanto segue:
- terminata la valutazione della sicurezza di cui al punto 8.3 del D.M. 14/01/2008, lo stesso ha provveduto a redigere il progetto per la messa in sicurezza e recupero del fabbricato indicando due possibilità: una per il recupero completo dell'immobile al fine di accedere ai benefici del bonus sismico e una seconda per la sola messa in sicurezza dell'immobile;
- i committenti hanno indicato di voler perseguire la sola messa in sicurezza dell'immobile senza accedere al beneficio del bonus sismico;
- i lavori improcrastinabili per la sola messa in sicurezza dell'immobile avrebbero comportato un importo superiore ad euro 150.000,00, stimabile in euro 225.000,00; CP_1
- in data 29.03.2018 l'Ing. ha presentato per conto di , CP_2 Controparte_5 CP_7
e al SUE del Comune di Pennabilli e all'Ufficio competente per i beni
[...] Controparte_10 paesaggistici presso l'Unione Comuni Valmarecchia il progetto di messa in sicurezza e recupero del fabbricato sito in Pennabilli, via Roma 29 - 31, in ottemperanza all'ordinanza sindacale, progetto che ha ottenuto l'autorizzazione paesaggistica, necessaria per l'esecuzione delle opere di messa in sicurezza, in data 10.05.2018;
- per dare compiutamente Attuazione al progetto è necessaria l'autorizzazione sismica rilasciata dal
Comune di Pennabilli tramite l'ente competente TB NA;
- lo sportello TB NA si è espresso in maniera positiva rispetto al progetto evidenziando la necessità che le opere di messa in sicurezza dell'immobile comprendano tutte le componenti strutturali dello stesso. CP_1 Alla data della missiva - 20.08.2018 -, quindi, l'Ing. non aveva ancora ricevuto nessuna indicazione scritta circa il progetto da presentare al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni all'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dell'immobile. Lo stesso ha precisato che “senza precise indicazioni da parte dei committenti non è possibile procedere alla presentazione di alcun progetto di messa in sicurezza dell'immobile e tantomeno l'esecuzione di ulteriori opere oltre quelle già eseguite in quanto fino ad ora tutto è stato finalizzato ai soli procedimenti urgenti per evitare pericoli di crollo delle parti strutturali collassate ed eliminare pericoli per la pubblica incolumità oltre che alle indagini propedeutiche alla stesura di un progetto strutturale come richiesto dal DM 14/01/2008 e dalle
Ordinanza Sindacali (…)”. pagina 5 di 9 CP_1 In risposta alla missiva dell'Ing. con lettera del 22.08.2018 , , CP_7 CP_8 [...]
CP_1
, ed hanno confermato l'incarico all'Ing. per la messa in CP_5 Controparte_9 CP_2
CP_1 sicurezza dell'immobile dichiarando che “i committenti firmatari in calce chiedono all'Ing. di procedere con la richiesta all'ente competente TB NA (ex Genio Civile) dell'autorizzazione sismica per la messa in sicurezza dell'immobile secondo il progetto esistente.
I committenti precisano che, viste le limitate risorse a disposizione saranno disponibili ad attuare solo un primo stralcio del progetto che dovrà prevedere solo ed esclusivamente le opere improrogabili per la messa in sicurezza dell'edificio in ottemperanza all'ordinanza sindacale n. 8 del 31/03/2017. CP_1 L'Ing. ha comunicato in precedenza ai committenti che, una prima fase del progetto per la sola messa in sicurezza, comporterebbe una spesa di €225.000 di cui €87.000 sono già stati spesi. CP_1 Relativamente a questa prima fase del progetto, i committenti chiedono all'Ing. di a) informare dettagliatamente i committenti riguardo alle opere già svolte dalla DI MA e relativi importi b) per le opere che restano da svolgere (previa autorizzazione sismica), isolare quelle strettamente necessarie ed improrogabili per ottemperare all'ordinanza sindacale suddetta, e presentare committenti le ipotesi di spesa e le tempistiche relative
Con tale richiesta i committenti si augurano che la cifra totale per le sole opere improrogabili ascrivibile alla prima fase del progetto unitario ammonta ad un importo inferiore ai €225.000 già stimati e che l'immobile possa essere messo in sicurezza nel minor tempo possibile”.
Dal tenore della lettera sottoscritta anche da emerge che, alla data del 22.08.2018, le CP_2 opere strettamente necessarie ed improrogabili per la messa in sicurezza dell'immobile in ottemperanza a quanto previsto dall'ordinanza sindacale non erano state integralmente eseguite. CP_1 Con missiva del 01.04.2019, l'Ing. ha comunicato ai proprietari dell'immobile sito in Pennabilli, via Roma 29 - 31 (tra i quali figura l'odierno convenuto) lo stato dei lavori e l'attuazione delle opere previste nella SCIA n. 15/2018 del 30.03.2018 e autorizzazione sismica DPC/2018/4048 DEL
2.11.2018.
Nella predetta missiva si legge che le opere eseguite dall' previste nelle Controparte_1 autorizzazioni di cui alla CILA n. 33/2017 del 23.06.2017 e SCIA n. 15/2018 del 30.03.2018 sono:
“1)rimozione delle parti strutturali collassate della copertura e rimozione degli elementi aggettanti nonché delle porzioni murarie inidonee e deteriorate;
2)rimozione delle controsoffittature collassate;
3)asportazione degli intonaci in tutte le unità immobiliari tranne che sulle U.I. nn. 12-4 del piano terra e sui locali di servizio di tutte le proprietà posti al piano seminterrato;
pagina 6 di 9 4)ricucitura delle lesioni sulle murature riportate al vivo di cui al punto 3) tramite la tecnica del cuci- scuci;
5)rifacimento del solaio di copertura con relativi corpi aggettanti come da progetto autorizzato con
S.C.I.A. n. 15/2018 e Autorizzazione Paesaggistica n. 6/18 del 10.05.2018;
6)asportazione dei frammenti lapidei deteriorati facenti parte delle murature esterne e degli elementi decorativi in facciata, nonché fissaggio delle parti lapidee delle murature in evidente stato di degrado”.
Nella stessa missiva, inoltre, è indicato che “Permangono da eseguire lavorazioni, come da Vs. lettera del 21/08/2018 e nota del 9/9/2018, relative alla messa in sicurezza dell'immobile quali:
1) le riprese tramite cuci e scuci delle pareti esterne;
2) la sostituzione dei solai di soffittature assolutamente non agibili;
3) il puntellamento delle volte del piano seminterrato o la loro demolizione come da progetto approvato, tramite apposizione di firma sugli elaborati esecutivi delle opere, dalla proprietà; tutte opere facenti parte delle prime lavorazioni propedeutiche al recupero e messa in sicurezza dell'immobile in questione”. CP_1 L'Ing. dato atto che “In maniera verbale alcuni comproprietari hanno indicato al sottoscritto che la prima fase dei lavori dovesse concludersi con le opere eseguite fino alla data odierna e sopra riportate e non con il portare a compimento tutte quelle di cui alle lettere e comunicazioni suddette”, ha chiesto a tutti i proprietari e committenti di comunicare allo stesso, in qualità di direttore dei lavori,
“la decisione di interrompere i lavori di cui alle sopracitate autorizzazioni così come realizzati alla data del 31/03/2019”.
Con sottoscrizione apposta in calce alla missiva, è stata confermata - anche da non CP_2 avendo quest'ultimo negato la circostanza - la decisione di interrompere i lavori al 31.03.2019.
E' per volontà dei committenti, quindi, che sono stati interrotti i lavori previsti nella SCIA n. 15/2018 del 30.03.2018 e autorizzazione sismica DPC/2018/4048 del 2.11.2018, necessari alla realizzazione di alcune opere propedeutiche al recupero e messa in sicurezza dell'immobile.
Alla luce delle circostanze risultanti dalla documentazione di causa - mai contestate dall'odierno convenuto (limitatosi ad evidenziare la riferibilità di alcuni documenti al rapporto tra i committenti e CP_1 l'Ing. il quale non ha disconosciuto la sottoscrizione dallo stesso apposta sui documenti versati in atti - non risulta imputabile alla società alcun ritardo Controparte_1 nell'esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto sottoscritto il 21.06.2017.
pagina 7 di 9 Sui tempi di realizzazione delle opere, infatti, ha inciso la condotta dei committenti e comproprietari dell'immobile ed anche, quindi, quella dell'odierno convenuto che, ora, non può dolersi del mancato rispetto del termine di 210 giorni contrattualmente previsto.
Ne deriva che nessun inadempimento può essere addebitato all' Controparte_1
che, quindi, non può essere chiamata a rispondere dei pregiudizi asseritamente subiti
[...] dall'odierno convenuto a causa del presunto ritardo nella conclusione dei lavori.
Quanto alla lamentata inottemperanza alla richiesta dell' di ripristinare la volta del piano CP_2 interrato, “crollata durante l'esecuzione dei lavori ai piani superiori (verosimilmente a causa della loro mancata preventiva puntellatura)”, l'odierno convenuto non ha fornito alcuna prova dell'imputabilità del crollo della volta alla società attrice e neppure della specifica inclusione del ripristino di tale volta tra le obbligazioni dedotte in contratto in cui l'oggetto dell'appalto è genericamente descritto come “messa in sicurezza” dell'immobile. Al contrario, dalla missiva dell'Ing. CP_1 del 01.04.2019 - e sottoscritta dall' - emerge come non fosse stato ancora definito quale CP_2 intervento realizzare sulla volta del piano interrato - atteso che doveva ancora essere eseguito “il puntellamento delle volte del piano seminterrato o la loro demolizione come da progetto approvato, tramite apposizione di firma sugli elaborati esecutivi delle opere, dalla proprietà” - intervento che, poi, non è stato eseguito avendo i committenti interrotto i lavori così come realizzati al 31.03.2019.
Da ultimo, non risultano meritevoli di accoglimento le domande con cui l' ha chiesto di CP_2
“accertare e dichiarare il diritto in capo al sig. al ripristino/ sostituzione in termini di
CP_2 funzionalità e corretto funzionamento (con spese a carico dell'Impresa) delle imposte e serramenti originari delle unità immobiliari di proprietà dell' con conseguente accertamento e
CP_2 declaratoria del relativo obbligo di fare, da imporsi alla Impresa in favore dell' o il CP_1 CP_2 suo diritto al rimborso delle spese occorrenti al relativo ripristino, secondo equità; accertare e dichiarare il diritto in capo al sig. al ripristino / sostituzione (con spese a carico
CP_2 dell'Impresa) delle porte interne originarie degli appartamenti del Signor smaltite senza sua
CP_2 autorizzazione o il suo diritto al rimborso delle spese occorrenti alla relativa sostituzione, secondo equità; accertare e dichiarare il diritto in capo al sig. a rientrare in possesso delle chiavi del
CP_2 fabbricato e degli appartamenti di sua proprietà e conseguentemente condannare l'Impresa alla restituzione e consegna delle chiavi che l'attrice trattiene indebitamente”.
L'odierno convenuto, infatti, non ha fornito alcuna prova delle circostanze allegate a fondamento delle predette domande, ossia il rifiuto della società attrice a riconsegnare le chiavi degli appartamenti dell' lo smaltimento, non autorizzato, delle porte interne degli appartamenti, la rovina, cattiva CP_2
pagina 8 di 9 conservazione e mal riposizionamento delle persiane originarie degli infissi esterni, smontate quando ancora erano in stato di buon funzionamento ed utilizzabilità.
In conclusione, in accoglimento della domanda proposta dalla società Controparte_1
deve essere condannato al pagamento della somma di euro 51.048,14,
[...] CP_2 oltre interessi al tasso legale dalla data di costituzione in mora al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di euro 4.500,00 indicata nella nota spese di parte attrice, in quanto inferiore a quella derivante dall'applicazione dei valori medi di cui al
DM 55/2014 per tutte le fasi del giudizio alla luce del valore della controversia.
Va esclusa, nel caso di specie, la sussistenza delle condizioni normativamente previste per farsi luogo alla condanna di cui all'art. 96 c.p.c., non potendo ravvisarsi nella condotta dell' la mala fede o CP_2 colpa grave necessarie per la richiesta pronuncia, sussistente nell'ipotesi di violazione di quel grado minimo di diligenza che avrebbe consentito alla parte di avvedersi agevolmente dell'infondatezza o dell'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, ancorché manifesta, delle tesi prospettate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
3975/2020, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore della CP_2 società della somma di euro 51.048,14, oltre interessi al Controparte_1 tasso legale dalla data di costituzione in mora al saldo;
- rigetta le domande riconvenzionali proposte da CP_2
- condanna al pagamento in favore della società CP_2 Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano nell'importo di euro 4.500,00 a titolo di compenso
[...] professionale e nell'importo di euro 286,00 a titolo di esborsi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
- rigetta l'istanza formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dalla società Controparte_1
.
[...]
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 10 novembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3975/2020 promossa da:
C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Pula
Vanda, come da procura alle liti in atti;
ATTORE
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio CP_2 C.F._1 dall'avv. Morri Davide e dall'avv. Rossi Giada, come da procura alle liti in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: I procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
pagina 1 di 9 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, non più richiesta dalla formulazione dell'art. 132 c.p.c., introdotta dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/2009.
La società ha convenuto in giudizio Controparte_1 CP_2 chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 51.048,14 dallo stesso dovuta in relazione al secondo SAL del 23.04.2019 relativo ai lavori oggetto del contratto di appalto che la società ha stipulato in data 21.06.2017 con , , e CP_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5
, quali committenti. Persona_1
L ha contestato la pretesa attorea, evidenziando come l' CP_2 Controparte_1 non abbia concluso i lavori nel termine contrattualmente previsto e, a fronte
[...] dell'inadempimento della società attrice, ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna della stessa al pagamento della somma complessiva di euro 48.651,18 - di cui “1) € 34.079,57 a titolo di penale per quota millesimale (533,47) di spettanza del sig. (ottenuta, così come previsto dall'art. 19 del CP_2 capitolato, moltiplicando 90,00 € giornalieri per 410 giorni di ritardo, ipotizzando una interruzione dei lavori per le festività natalizie di 15 giorni, diviso per 577,62 millesimi, corrispondenti ai proprietari sottoscrittori del contratto di appalto, moltiplicato per 533,47 millesimi facenti capo al Sig.
comprensivi e dei 343,78 millesimi suoi propri e dei 189,69 del condomino moroso in CP_2 Pt_1 luogo del quale il primo si era obbligato nei confronti dell'impresa o della diversa somma CP_1 che dovesse risultare in corso di causa;
2) € 10.361,91 corrispondente alla somma versata e versanda a titolo di TOSAP dal Sig. per gli anni 2018 (precisamente dieci mesi del 2018 oltre il termine CP_2 entro cui si sarebbe dovuto riconsegnare il cantiere) e 2019 e divisa a metà con i sigg.ri e quindi CP_5 per i mesi ulteriori rispetto ai 7 pattuiti per la durata dei lavori di messa in sicurezza;
3) € 4.209,70 a titolo di maggiori costi per nolo e gru per i mesi ulteriori rispetto ai 7 pattuiti per la durata dei lavori di messa in sicurezza come sopra determinata, o diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa” - con le conseguenti compensazioni.
Tanto premesso, occorre procedere alla ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le parti, esaminando la documentazione acquista al presente giudizio da cui emergono anche circostanze utili a meglio comprendere lo svolgimento della dinamica contrattuale.
Orbene, con Ordinanza n. 7 del 30.03.2017 - notificata a , , Controparte_3 CP_4
, , , , , , Persona_1 CP_6 CP_7 CP_8 Controparte_5 Controparte_9
quali proprietari interessati - il Sindaco di Controparte_10
Pennabilli, a fronte della riscontrata sussistenza di condizioni di pericolo dovute allo stato del fabbricato ubicato a Pennabilli, Via Roma, 29 - 31, ha ordinato di provvedere con urgenza pagina 2 di 9 all'ampliamento della delimitazione dell'area inaccessibile circostante al fabbricato - per evitare che la possibile caduta di materiali potesse causare danni a persone o cose in transito nei sottostanti spazi pubblici - e di disporre nelle suddette aree l'interdizione all'accesso alle persone e ai veicoli.
Con Ordinanza del Sindaco di Pennabilli n. 8 del 31.03.2017, emessa in ragione della necessità di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, è stato ordinato a , , Controparte_3 CP_4 Persona_1
, , , , ,
[...] CP_6 CP_7 CP_8 Controparte_5 Controparte_9 [...]
“di intervenire nel fabbricato ubicato a Pennabilli, Via Roma, Controparte_10
29 - 31 (distinto al NCEU al F. part. 18) con la massima urgenza, e comunque entro 30 giorni dalla data di notifica della presente, adottando ogni possibile necessario accorgimento tecnico atto ad evitare improvvisi crolli e ad eliminare ogni possibile fonte di pericolo per la pubblica e privata incolumità finanche la demolizione dell'immobile e la sistemazione dell'area di pertinenza, facendosi assistere da personale tecnico competente;
di far predisporre da tecnico competente, preliminarmente all'esecuzione dei lavori, il progetto di messa in sicurezza e/o demolizione del fabbricato, da trasmettere unitamente alla documentazione tecnica necessaria per l'ottenimento dei nulla osta / autorizzazioni di legge all'esecuzione dei lavori e, in caso di conservazione dell'immobile, la valutazione della sicurezza di cui al punto 8.3 del D.M. 14/01/2008 “Nuove Norme Tecniche per le
Costruzioni” e relativa circolare n. 617/2009”.
Al fine di ottemperare alle disposizioni dell'Ordinanza sindacale, , , Controparte_3 CP_4
, , , , , e Persona_1 CP_6 CP_7 CP_8 Controparte_5 Controparte_9
, quale amministratore della hanno Controparte_10 Controparte_10 affidato all'Ing. l'incarico professionale avente ad oggetto la messa in sicurezza CP_11 dell'immobile sito nel centro storico di Pennabilli, Via Roma, 29-31, distinto al Catasto di detto
Comune fg.24 part. 18, precisando che “La suddetta prestazione professionale si suddivide in due parti:1) valutazione della sicurezza di cui al punto 8.3 del D.M. 14/01/2008 con indicazione delle opere necessarie ed improcrastinabili per la messa in sicurezza dell'immobile; 2) progetto esecutivo, dd.l e coordinamento della sicurezza delle opere necessarie ed improcrastinabili per la messa in sicurezza dell'immobile”.
Con contratto di appalto del 21.06.2017, , , CP_2 Controparte_3 CP_4 [...]
e , i c.d. committenti, e , in qualità di titolare dell' CP_5 Persona_1 Controparte_1 [...]
, il c.d. appaltatore, “premesso che i Committenti hanno stabilito Controparte_1 di eseguire i lavori per la messa in sicurezza, previa valutazione della sicurezza di cui al punto 8.3 del
D.M. 14/01/2008, del fabbricato sito in Pennabilli (RN) Via Roma 29-31 (distinto in Catasto al Fg. 24 pagina 3 di 9 particella 18); che in seguito a procedura aperta, i lavori sono stati aggiudicati all'
[...]
per il prezzo complessivo di €150.000,00 (…) oltre IVA, ma Controparte_1 comprensivi dei costi per la sicurezza, come di seguito meglio specificato, in seguito all'offerta calcolata sull'elenco prezzi presentato dall'impresa; che verranno realizzate differenti fatturazioni in quota parte a tutti i committenti;
che i Sig.ri committenti saranno responsabili in solido per le obbligazioni derivanti dal presente atto”, hanno convenuto e stipulato quanto segue: “Art.
1 - Oggetto del contratto: I committenti concedono all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di messa in sicurezza, previa valutazione della sicurezza di cui al punto 8.3 del D.M.
14/01/2008, del fabbricato sito in Pennabilli (RN) Via Roma 29-31 (distinto in Catasto al Fg. 24 particella 18). L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto”.
L'art. 3, rubricato “Ammontare del contratto”, dispone che “L'importo presunto del presente appalto ammonta a € 150.000,00 (…), compresi gli oneri della sicurezza e l'impianto di cantiere al netto dell'I.V.A., sulla base dell'offerta presentata dall'Appaltatore, salva la liquidazione finale, in quanto il contratto è stipulato interamente a misura. L'elenco prezzi allegato tiene conto degli oneri della sicurezza, definiti al netto del ribasso d'asta. L'importo complessivo dei lavori sarà quello che scaturirà dall'applicazione dei prezzi unitari alle singole categorie di lavoro e quantità delle opere eseguite come da contabilità finale. Per eventuali lavorazioni non previste in contratto, o qualora si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi sulla base del prezziario regionale vigente al momento dell'esecuzione della lavorazione, decurtato del ribasso d'asta, considerato pari al 12%”.
L'art. 11 del contratto, rubricato “Tempo utile per l'ultimazione dei lavori” prevede che “Il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà di giorni 210 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, o, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. L'appaltatore avrà facoltà di organizzare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale;
è tuttavia tenuto al rispetto del cronoprogramma concordato con i committenti ed alle indicazioni della direzione lavori. Le eventuali sospensioni dei lavori verranno accettate dalla D.L. solo per cause di forza maggiore riguardante le cattive sospensioni atmosferiche.
In ogni caso l'appaltatore è obbligato a comunicare alla D.L. con lettera raccomandata i motivi di sospensione con indicati il periodo presunto. La proroga dell'ultimazione dei lavori, verrà concessa nel caso di richiesta di opere supplettive ordinate in corso d'opera”.
Il 21.06.2017 è stata predisposta la Comunicazione di Inizio Lavori al fine di comunicare l'avvio, in data 26.07.2017, delle opere sinteticamente descritte come “opere relative alla messa in sicurezza, pagina 4 di 9 previa valutazione della sicurezza, di cui al DM 14/01/2008. Indagini conoscitive sulle murature e solai”.
Nella missiva del 20.08.2018, inviata anche ad - il quale non ha negato di averla CP_2
CP_1 ricevuta - l'Ing. richiamato l'oggetto dell'incarico allo stesso conferito con lettera di incarico del
15.05.2017, ha rappresentato quanto segue:
- terminata la valutazione della sicurezza di cui al punto 8.3 del D.M. 14/01/2008, lo stesso ha provveduto a redigere il progetto per la messa in sicurezza e recupero del fabbricato indicando due possibilità: una per il recupero completo dell'immobile al fine di accedere ai benefici del bonus sismico e una seconda per la sola messa in sicurezza dell'immobile;
- i committenti hanno indicato di voler perseguire la sola messa in sicurezza dell'immobile senza accedere al beneficio del bonus sismico;
- i lavori improcrastinabili per la sola messa in sicurezza dell'immobile avrebbero comportato un importo superiore ad euro 150.000,00, stimabile in euro 225.000,00; CP_1
- in data 29.03.2018 l'Ing. ha presentato per conto di , CP_2 Controparte_5 CP_7
e al SUE del Comune di Pennabilli e all'Ufficio competente per i beni
[...] Controparte_10 paesaggistici presso l'Unione Comuni Valmarecchia il progetto di messa in sicurezza e recupero del fabbricato sito in Pennabilli, via Roma 29 - 31, in ottemperanza all'ordinanza sindacale, progetto che ha ottenuto l'autorizzazione paesaggistica, necessaria per l'esecuzione delle opere di messa in sicurezza, in data 10.05.2018;
- per dare compiutamente Attuazione al progetto è necessaria l'autorizzazione sismica rilasciata dal
Comune di Pennabilli tramite l'ente competente TB NA;
- lo sportello TB NA si è espresso in maniera positiva rispetto al progetto evidenziando la necessità che le opere di messa in sicurezza dell'immobile comprendano tutte le componenti strutturali dello stesso. CP_1 Alla data della missiva - 20.08.2018 -, quindi, l'Ing. non aveva ancora ricevuto nessuna indicazione scritta circa il progetto da presentare al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni all'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dell'immobile. Lo stesso ha precisato che “senza precise indicazioni da parte dei committenti non è possibile procedere alla presentazione di alcun progetto di messa in sicurezza dell'immobile e tantomeno l'esecuzione di ulteriori opere oltre quelle già eseguite in quanto fino ad ora tutto è stato finalizzato ai soli procedimenti urgenti per evitare pericoli di crollo delle parti strutturali collassate ed eliminare pericoli per la pubblica incolumità oltre che alle indagini propedeutiche alla stesura di un progetto strutturale come richiesto dal DM 14/01/2008 e dalle
Ordinanza Sindacali (…)”. pagina 5 di 9 CP_1 In risposta alla missiva dell'Ing. con lettera del 22.08.2018 , , CP_7 CP_8 [...]
CP_1
, ed hanno confermato l'incarico all'Ing. per la messa in CP_5 Controparte_9 CP_2
CP_1 sicurezza dell'immobile dichiarando che “i committenti firmatari in calce chiedono all'Ing. di procedere con la richiesta all'ente competente TB NA (ex Genio Civile) dell'autorizzazione sismica per la messa in sicurezza dell'immobile secondo il progetto esistente.
I committenti precisano che, viste le limitate risorse a disposizione saranno disponibili ad attuare solo un primo stralcio del progetto che dovrà prevedere solo ed esclusivamente le opere improrogabili per la messa in sicurezza dell'edificio in ottemperanza all'ordinanza sindacale n. 8 del 31/03/2017. CP_1 L'Ing. ha comunicato in precedenza ai committenti che, una prima fase del progetto per la sola messa in sicurezza, comporterebbe una spesa di €225.000 di cui €87.000 sono già stati spesi. CP_1 Relativamente a questa prima fase del progetto, i committenti chiedono all'Ing. di a) informare dettagliatamente i committenti riguardo alle opere già svolte dalla DI MA e relativi importi b) per le opere che restano da svolgere (previa autorizzazione sismica), isolare quelle strettamente necessarie ed improrogabili per ottemperare all'ordinanza sindacale suddetta, e presentare committenti le ipotesi di spesa e le tempistiche relative
Con tale richiesta i committenti si augurano che la cifra totale per le sole opere improrogabili ascrivibile alla prima fase del progetto unitario ammonta ad un importo inferiore ai €225.000 già stimati e che l'immobile possa essere messo in sicurezza nel minor tempo possibile”.
Dal tenore della lettera sottoscritta anche da emerge che, alla data del 22.08.2018, le CP_2 opere strettamente necessarie ed improrogabili per la messa in sicurezza dell'immobile in ottemperanza a quanto previsto dall'ordinanza sindacale non erano state integralmente eseguite. CP_1 Con missiva del 01.04.2019, l'Ing. ha comunicato ai proprietari dell'immobile sito in Pennabilli, via Roma 29 - 31 (tra i quali figura l'odierno convenuto) lo stato dei lavori e l'attuazione delle opere previste nella SCIA n. 15/2018 del 30.03.2018 e autorizzazione sismica DPC/2018/4048 DEL
2.11.2018.
Nella predetta missiva si legge che le opere eseguite dall' previste nelle Controparte_1 autorizzazioni di cui alla CILA n. 33/2017 del 23.06.2017 e SCIA n. 15/2018 del 30.03.2018 sono:
“1)rimozione delle parti strutturali collassate della copertura e rimozione degli elementi aggettanti nonché delle porzioni murarie inidonee e deteriorate;
2)rimozione delle controsoffittature collassate;
3)asportazione degli intonaci in tutte le unità immobiliari tranne che sulle U.I. nn. 12-4 del piano terra e sui locali di servizio di tutte le proprietà posti al piano seminterrato;
pagina 6 di 9 4)ricucitura delle lesioni sulle murature riportate al vivo di cui al punto 3) tramite la tecnica del cuci- scuci;
5)rifacimento del solaio di copertura con relativi corpi aggettanti come da progetto autorizzato con
S.C.I.A. n. 15/2018 e Autorizzazione Paesaggistica n. 6/18 del 10.05.2018;
6)asportazione dei frammenti lapidei deteriorati facenti parte delle murature esterne e degli elementi decorativi in facciata, nonché fissaggio delle parti lapidee delle murature in evidente stato di degrado”.
Nella stessa missiva, inoltre, è indicato che “Permangono da eseguire lavorazioni, come da Vs. lettera del 21/08/2018 e nota del 9/9/2018, relative alla messa in sicurezza dell'immobile quali:
1) le riprese tramite cuci e scuci delle pareti esterne;
2) la sostituzione dei solai di soffittature assolutamente non agibili;
3) il puntellamento delle volte del piano seminterrato o la loro demolizione come da progetto approvato, tramite apposizione di firma sugli elaborati esecutivi delle opere, dalla proprietà; tutte opere facenti parte delle prime lavorazioni propedeutiche al recupero e messa in sicurezza dell'immobile in questione”. CP_1 L'Ing. dato atto che “In maniera verbale alcuni comproprietari hanno indicato al sottoscritto che la prima fase dei lavori dovesse concludersi con le opere eseguite fino alla data odierna e sopra riportate e non con il portare a compimento tutte quelle di cui alle lettere e comunicazioni suddette”, ha chiesto a tutti i proprietari e committenti di comunicare allo stesso, in qualità di direttore dei lavori,
“la decisione di interrompere i lavori di cui alle sopracitate autorizzazioni così come realizzati alla data del 31/03/2019”.
Con sottoscrizione apposta in calce alla missiva, è stata confermata - anche da non CP_2 avendo quest'ultimo negato la circostanza - la decisione di interrompere i lavori al 31.03.2019.
E' per volontà dei committenti, quindi, che sono stati interrotti i lavori previsti nella SCIA n. 15/2018 del 30.03.2018 e autorizzazione sismica DPC/2018/4048 del 2.11.2018, necessari alla realizzazione di alcune opere propedeutiche al recupero e messa in sicurezza dell'immobile.
Alla luce delle circostanze risultanti dalla documentazione di causa - mai contestate dall'odierno convenuto (limitatosi ad evidenziare la riferibilità di alcuni documenti al rapporto tra i committenti e CP_1 l'Ing. il quale non ha disconosciuto la sottoscrizione dallo stesso apposta sui documenti versati in atti - non risulta imputabile alla società alcun ritardo Controparte_1 nell'esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto sottoscritto il 21.06.2017.
pagina 7 di 9 Sui tempi di realizzazione delle opere, infatti, ha inciso la condotta dei committenti e comproprietari dell'immobile ed anche, quindi, quella dell'odierno convenuto che, ora, non può dolersi del mancato rispetto del termine di 210 giorni contrattualmente previsto.
Ne deriva che nessun inadempimento può essere addebitato all' Controparte_1
che, quindi, non può essere chiamata a rispondere dei pregiudizi asseritamente subiti
[...] dall'odierno convenuto a causa del presunto ritardo nella conclusione dei lavori.
Quanto alla lamentata inottemperanza alla richiesta dell' di ripristinare la volta del piano CP_2 interrato, “crollata durante l'esecuzione dei lavori ai piani superiori (verosimilmente a causa della loro mancata preventiva puntellatura)”, l'odierno convenuto non ha fornito alcuna prova dell'imputabilità del crollo della volta alla società attrice e neppure della specifica inclusione del ripristino di tale volta tra le obbligazioni dedotte in contratto in cui l'oggetto dell'appalto è genericamente descritto come “messa in sicurezza” dell'immobile. Al contrario, dalla missiva dell'Ing. CP_1 del 01.04.2019 - e sottoscritta dall' - emerge come non fosse stato ancora definito quale CP_2 intervento realizzare sulla volta del piano interrato - atteso che doveva ancora essere eseguito “il puntellamento delle volte del piano seminterrato o la loro demolizione come da progetto approvato, tramite apposizione di firma sugli elaborati esecutivi delle opere, dalla proprietà” - intervento che, poi, non è stato eseguito avendo i committenti interrotto i lavori così come realizzati al 31.03.2019.
Da ultimo, non risultano meritevoli di accoglimento le domande con cui l' ha chiesto di CP_2
“accertare e dichiarare il diritto in capo al sig. al ripristino/ sostituzione in termini di
CP_2 funzionalità e corretto funzionamento (con spese a carico dell'Impresa) delle imposte e serramenti originari delle unità immobiliari di proprietà dell' con conseguente accertamento e
CP_2 declaratoria del relativo obbligo di fare, da imporsi alla Impresa in favore dell' o il CP_1 CP_2 suo diritto al rimborso delle spese occorrenti al relativo ripristino, secondo equità; accertare e dichiarare il diritto in capo al sig. al ripristino / sostituzione (con spese a carico
CP_2 dell'Impresa) delle porte interne originarie degli appartamenti del Signor smaltite senza sua
CP_2 autorizzazione o il suo diritto al rimborso delle spese occorrenti alla relativa sostituzione, secondo equità; accertare e dichiarare il diritto in capo al sig. a rientrare in possesso delle chiavi del
CP_2 fabbricato e degli appartamenti di sua proprietà e conseguentemente condannare l'Impresa alla restituzione e consegna delle chiavi che l'attrice trattiene indebitamente”.
L'odierno convenuto, infatti, non ha fornito alcuna prova delle circostanze allegate a fondamento delle predette domande, ossia il rifiuto della società attrice a riconsegnare le chiavi degli appartamenti dell' lo smaltimento, non autorizzato, delle porte interne degli appartamenti, la rovina, cattiva CP_2
pagina 8 di 9 conservazione e mal riposizionamento delle persiane originarie degli infissi esterni, smontate quando ancora erano in stato di buon funzionamento ed utilizzabilità.
In conclusione, in accoglimento della domanda proposta dalla società Controparte_1
deve essere condannato al pagamento della somma di euro 51.048,14,
[...] CP_2 oltre interessi al tasso legale dalla data di costituzione in mora al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di euro 4.500,00 indicata nella nota spese di parte attrice, in quanto inferiore a quella derivante dall'applicazione dei valori medi di cui al
DM 55/2014 per tutte le fasi del giudizio alla luce del valore della controversia.
Va esclusa, nel caso di specie, la sussistenza delle condizioni normativamente previste per farsi luogo alla condanna di cui all'art. 96 c.p.c., non potendo ravvisarsi nella condotta dell' la mala fede o CP_2 colpa grave necessarie per la richiesta pronuncia, sussistente nell'ipotesi di violazione di quel grado minimo di diligenza che avrebbe consentito alla parte di avvedersi agevolmente dell'infondatezza o dell'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, ancorché manifesta, delle tesi prospettate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
3975/2020, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore della CP_2 società della somma di euro 51.048,14, oltre interessi al Controparte_1 tasso legale dalla data di costituzione in mora al saldo;
- rigetta le domande riconvenzionali proposte da CP_2
- condanna al pagamento in favore della società CP_2 Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano nell'importo di euro 4.500,00 a titolo di compenso
[...] professionale e nell'importo di euro 286,00 a titolo di esborsi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
- rigetta l'istanza formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dalla società Controparte_1
.
[...]
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 10 novembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti pagina 9 di 9