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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 02/10/2025, n. 2501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2501 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano Tribunale di Taranto sezione lavoro
Il giudice Dott.ssa Maria LEONE ha pronunziato, dandone lettura, la seguente
SENTENZA ex art.429 cpc nella causa di previdenza tra:
, rappresentato e difeso dall'avv. Gaudio, ricorrente;
Parte_1 contro in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Battiato, resistente;
oggetto: ds agricola Fatto e diritto Con atto depositato il 8.7.24, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al Tribunale di Taranto, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto alla disoccupazione agricola, atteso che la sua domanda è stata rigettata dall' . CP_1
Costituitosi l , ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie ed ha concluso CP_1 per il rigetto della domanda. Istruita la controversia per il tramite della documentazione, all'udienza odierna è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Il presupposto del rigetto da parte dell' è il fatto che la ricorrente avrebbe svolto un CP_1 maggior numero di giornate come lavoratrice autonoma piuttosto che come dipendente, in particolare si tratterebbe di 52 e 51 giornate. Poiché la ricorrente nell'anno 2023 è stata in maternità obbligatoria per 226 giorni da agosto a dicembre, occorre comprendere come classificare queste giornate, ossia se possono essere considerate di lavoro dipendente e quindi incidere sul diritto alla disoccupazione agricola. Ebbene deve condividersi la tesi attorea in merito alla computabilità di tali giornate nel rapporto di lavoro dipendente. La Cassazione ha affermato, infatti, il principio per cui “il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, durante il quale è vietata la prestazione dell'attività lavorativa, con divieto di licenziamento e con computabilità nella anzianità di servizio, equivale anche nel campo del lavoro agricolo ad attività lavorativa effettivamente prestata e quindi è valido, in tale settore economico, ai fini del raggiungimento del minimo di giornate lavorate previsto dalla legge per la valida instaurazione del rapporto assicurativo (cfr. Cass. n. 1959 del 1996; n. 356 del 1997n. 7671 del 2002; n. 24631 del 2009 ,Cass 17984/2010)” Pertanto avendo la lavoratrice svolto 51 giornate di lavoro effettivo e 226 di astensione obbligatoria per maternità ha certamente svolto attività di lavoro agricolo con prevalenza rispetto alla attività autonoma, sicchè ha diritto alla liquidazione della indennità di disoccupazione agricola nella misura di legge. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' ad erogare la disoccupazione CP_1 agricola per l'anno 2023 nella misura di legge, oltre accessori come per legge;
2. condanna altresì l al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_1 complessivi € 1200,00, oltre iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Taranto, 2.10.25 Il gdl Dott.ssa Maria LEONE
Il giudice Dott.ssa Maria LEONE ha pronunziato, dandone lettura, la seguente
SENTENZA ex art.429 cpc nella causa di previdenza tra:
, rappresentato e difeso dall'avv. Gaudio, ricorrente;
Parte_1 contro in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Battiato, resistente;
oggetto: ds agricola Fatto e diritto Con atto depositato il 8.7.24, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al Tribunale di Taranto, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto alla disoccupazione agricola, atteso che la sua domanda è stata rigettata dall' . CP_1
Costituitosi l , ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie ed ha concluso CP_1 per il rigetto della domanda. Istruita la controversia per il tramite della documentazione, all'udienza odierna è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Il presupposto del rigetto da parte dell' è il fatto che la ricorrente avrebbe svolto un CP_1 maggior numero di giornate come lavoratrice autonoma piuttosto che come dipendente, in particolare si tratterebbe di 52 e 51 giornate. Poiché la ricorrente nell'anno 2023 è stata in maternità obbligatoria per 226 giorni da agosto a dicembre, occorre comprendere come classificare queste giornate, ossia se possono essere considerate di lavoro dipendente e quindi incidere sul diritto alla disoccupazione agricola. Ebbene deve condividersi la tesi attorea in merito alla computabilità di tali giornate nel rapporto di lavoro dipendente. La Cassazione ha affermato, infatti, il principio per cui “il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, durante il quale è vietata la prestazione dell'attività lavorativa, con divieto di licenziamento e con computabilità nella anzianità di servizio, equivale anche nel campo del lavoro agricolo ad attività lavorativa effettivamente prestata e quindi è valido, in tale settore economico, ai fini del raggiungimento del minimo di giornate lavorate previsto dalla legge per la valida instaurazione del rapporto assicurativo (cfr. Cass. n. 1959 del 1996; n. 356 del 1997n. 7671 del 2002; n. 24631 del 2009 ,Cass 17984/2010)” Pertanto avendo la lavoratrice svolto 51 giornate di lavoro effettivo e 226 di astensione obbligatoria per maternità ha certamente svolto attività di lavoro agricolo con prevalenza rispetto alla attività autonoma, sicchè ha diritto alla liquidazione della indennità di disoccupazione agricola nella misura di legge. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' ad erogare la disoccupazione CP_1 agricola per l'anno 2023 nella misura di legge, oltre accessori come per legge;
2. condanna altresì l al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_1 complessivi € 1200,00, oltre iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Taranto, 2.10.25 Il gdl Dott.ssa Maria LEONE