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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 16/12/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 16 dicembre
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008,
conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 307 del Ruolo Generale
Affari Lavoro dell'anno 2025, vertente
TRA
c.f. residente in [...] C.F._1
Cinigiano (GR), ma elettivamente domiciliata in Grosseto via San Martino 38,
presso lo studio dell'avv. Lavinia Mensi che la rappresenta e difende unitamente e/o disgiuntamente all'avv. Michele Mensi, giusta procura in atti telematici.
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro- Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dalla dr.ssa. Alessandra Liberatore, dalla dr.ssa
NZ TI e dal dr. Dario Ciampaglia, funzionari delegati.
CONVENUTO OGGETTO: bonus carta elettronica.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Grosseto sez. lavoro, in accoglimento del
ricorso: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunto con
contratto a tempo determinato, all'assegnazione della carta elettronica di cui all'art. 1,
comma 121, L. 107/2015, per l'importo di € 500,00 annui per l'a.s. 2020-21, 2021-22,
2022-23, 2023- 24, 2024-25 per l'effetto, condannare il al Controparte_1
pagamento in favore del ricorrente la somma di € 2.500,00, oltre interessi maturati e
maturandi sino all'integrale soddisfo. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed
onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- respingere integralmente il ricorso, con conseguente rigetto di tutte le domande
proposte in quanto inammissibili e infondate, con ogni consequenziale provvedimento in
ordine alle spese di lite.
- compensare le spese di lite”.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 23.04.2025 conveniva in Parte_1
giudizio il per sentire dichiarare e riconoscere il Controparte_1
proprio diritto alla corresponsione del bonus economico, denominato
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, cd. Bonus
Carta, dell'importo pari ad € 500 annui, avendo prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, come documentalmente risultanti in atti per gli a.s.
Pag. 2 di 18 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. La ricorrente lamentava un trattamento differenziato e discriminante rispetto ai colleghi di ruolo che hanno svolto identiche mansioni assunti con contratti a tempo indeterminato. Tanto premesso, ha chiesto all'intestato
Tribunale di voler condannare il resistente al pagamento della CP_1
somma di € 2.500, pari all'importo della somma annua moltiplicata per il numero di anni interessati, oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo. Parte ricorrente, illustrato il quadro normativo di riferimento, ha dedotto la violazione della disciplina nazionale e comunitaria in tema di rapporti di lavoro a tempo determinato,
eccependo in particolare la violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di ragionevolezza, imparzialità e parità di trattamento di cui agli artt. 3, 35 e 97 Costituzione.
2. Si costituiva il rilevando come, alla luce della Controparte_1
ratio della normativa vigente, il Bonus Carta docenti non spettasse in favore di chi svolge la prestazione lavorativa in virtù di contratti a tempo determinato, ma solo in favore dei docenti a tempo indeterminato.
3. All'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza di cui è stata data lettura.
***
4. Per la definizione della questione relativa al cd. Bonus Carta Docenti giova richiamare la normativa di riferimento.
Pag. 3 di 18 In conformità al dettato dell'art. 35 Cost. in tema di formazione ed elevazione professionale dei lavoratori in genere, il C.C.N.L. Scuola, agli artt. 63 e 64 valorizza tali profili prevedendo l'impegno dell'amministrazione a “fornire strumenti, risorse e opportunità che
garantiscano la formazione in servizio (...)” nel contesto del diritto dei docenti di partecipare ad attività di formazione e di aggiornamento considerato “funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
In questo quadro normativo è intervenuta la legge n. 107 del 13.07.2015
di riforma della scuola (cd. “Buona Scuola”) che all'art. 1, comma 121, ha istituito la Carta elettronica del docente «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali».
Nel dare attuazione alla previsione normativa del successivo comma 122
della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. n. 28 settembre 2016; quest'ultimo, nell'identificare i «beneficiari della carta» ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2) e ha chiarito – all'art. 3 –che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i
docenti che sono in periodo di formazione e prova , i docenti dichiarati inidonei
per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco,
fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole
Pag. 4 di 18 militari”, con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
5. In merito a questa previsione il Consiglio di Stato con la sentenza n.
1842/2022 del 16.03.2022, ha riformato la decisione del Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del n. 15219 del 15 CP_2
ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la “Carta del docente” e i relativi € 500 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del d.p.c.m.
n. 32313 del 23 settembre 2015.
Più nel dettaglio, il Consiglio di Stato ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con CP_1
contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della
P.A. In particolare, secondo il C.d.S., “un tale sistema collide con i precetti
costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che
introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione
di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e
dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione),
sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”.
Il Supremo Consesso amministrativo ha così sconfessato l'impianto ministeriale, che costituisce il portato di un sistema di formazione a
“doppia trazione”: quella tra docenti di ruolo, la cui formazione è
obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo
Pag. 5 di 18 economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Da tale sistema a doppia trazione discenderebbe infatti un contrasto «con
l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non
certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di
aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità
dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti».
Un'altra contraddizione interna a tale sistema consegue dalla circostanza che, nonostante venga imposto un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (al quale vengono forniti gli strumenti per ottemperarvi), si persevera malgrado ciò a avvalersi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra percentuale di personale docente, la quale è invece esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla;
«non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la
P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio
scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire
la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti». Se ne deduce che «il
diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il
personale docente e non solo su un'aliquota di esso». Sarebbe insostenibile,
infatti, sostenere che il cd. Bonus Carta costituisca uno strumento per compensare l'asserita maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, dal momento che la Carta stessa è erogata anche ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può dirsi, quantomeno quantitativamente, essere più limitato di quello dei docenti a tempo
Pag. 6 di 18 determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. Peraltro, «l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A.
emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.p.c.m. del 28 novembre 2016
(che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale,
all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di
comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”», sicché «vi sarebbero dei
docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al
momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo
diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e,
quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro
formazione professionale». Il Consiglio di Stato ha poi osservato come il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. possa essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1,
commi 121 ss., legge cit. Gli artt. 63 e 64 del CCNL di riferimento pertanto «pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il
personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e
a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la
formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che
tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di
tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a
tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale
dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo»
6. In ambito sovranazionale, anche la Corte di giustizia dell'Unione europea, a seguito del rinvio pregiudiziale del Tribunale di Vercelli, è
stata investita dell'analisi del rapporto tra la disciplina interna in parte
Pag. 7 di 18 qua e le clausole 4 punto 1 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del
18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto 1,
come è noto, prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i
lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno
favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di
avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non
sussistano ragioni oggettive”.
La Corte ha ritenuto che «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve
essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva
al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al CP_1
personale docente a tempo determinato di tale il beneficio di un CP_1
vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di
sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze
professionali», mediante la c.d. carta elettronica del docente. A tal proposito ha rilevato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la Carta
docente sembra far parte delle “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, perché essa «è versata al fine di sostenere la formazione
continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo
indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
. CP_1
Ebbene la Corte ha altresì negato la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando invero che «la nozione di “ragioni oggettive”
Pag. 8 di 18 richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla
sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di
impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri
oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale
necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal
fine». Tali “elementi precisi e concreti” dunque «possono risultare,
segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle
quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche
inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima
finalità di politica sociale di uno Stato membro», al contrario va escluso che rilevi la mera natura temporanea del contratto di lavoro a tempo determinato perché ciò significherebbe pregiudicare «gli obiettivi della
direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il
mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo
determinato».
In termini analoghi, peraltro, si è pronunciato il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 515/2022 del 24.03.2022 resa in fattispecie analoga alla presente e, ancora più recentemente, il Tribunale di Gorizia, con sentenza n. 91/2022 del 22.11.2022. Numerose sono inoltre le pronunce di merito che si stanno formando sulla questione astratta di principio relativa all'illegittimità della disparità di trattamento postulala in via teorica, per quanto sottesa, dalla normativa interna tra personale assunto a tempo indeterminato e personale precario.
In tale contesto, giova nondimeno ricordare che tale linea interpretativa,
che equipara anche con riferimento alla Carta Docenti la posizione dei
Pag. 9 di 18 docenti non di ruolo a quella dei docenti di ruolo, appare conforme anche ai principi affermati costantemente dalla Corte di Giustizia
Europea e, a seguire dalla nostra giurisprudenza, anche di legittimità, in relazione ad altra nota questione concernete il riconoscimento del servizio c.d. pre-ruolo svolto dai docenti precari nel periodo antecedente la stabilizzazione. Così, ad esempio, la Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 31149/2019, ha affermato che: “In tema di riconoscimento
dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente
immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del
1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4
dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui
l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati,
unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato
dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella
riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo
indeterminato; il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale
discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo
determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo
indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e
l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e,
in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al
docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei
medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”.
Secondo i principi stabiliti dalla Suprema Corte, nello specifico, è
necessario accertarsi che non vi siano ragioni che giustifichino concretamente la disparità di trattamento dei docenti assunti a tempo
Pag. 10 di 18 determinato, quali in ipotesi, lo svolgimento di compiti e mansioni dissimili da quelle svolte dai docenti assunti a tempo indeterminato (in ambito europeo, si possono rammentare, tra le altre, Corte di Giustizia
22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, GA e C-456/09, Per_1
.
[...]
7. Giova peraltro rilevare che recentemente il Legislatore, preso atto delle numerose procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia e della necessità di adottare misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'U.E. (ex art. 37 l. n. 24/12/2012 n. 234, c.d. Legge-quadro comunitaria) al fine di evitare l'applicazione di sanzioni ai sensi dell'art. 260 par. 2 TFUE – ha adottato il d.l. 13 giugno 2023 n. 69, recante, appunto, “Disposizioni
urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello
Stato italiano”.
Ebbene il cd. “Decreto Salva-Infrazioni”, all'articolo 15, comma 1, così
dispone: “All'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio
2015, n. 107, dopo le parole "del docente di ruolo" sono aggiunte le parole
"e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile" e, al secondo periodo, dopo le parole "dell'importo nominale" è aggiunta la parola "massimo".
Il Decreto in esame in sostanza estende la Carta del Docente a diverse migliaia di docenti precari con contratto annuale fino al 31 agosto.
Come è noto, la supplenza annuale è caratterizzata da un contratto che inizia il 1° settembre e si conclude il 31 agosto dell'anno successivo.
Questo tipo di supplenze, secondo il D.M. 131/2007, vengono utilizzate
Pag. 11 di 18 per copertura delle cattedre e dei posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico. Al contrario la supplenza "fino al termine delle attività didattiche" è un contratto di servizio con scadenza al 30 giugno che viene utilizzato per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario.
La differenza rimanda quindi al diverso concetto di organico di diritto e organico di fatto. Tuttavia, nonostante la modifica apportata, la platea degli esclusi dal beneficio resta ancora amplia, contando in primis docenti con contratto al 30 giugno e docenti che insegnano per oltre 180
giorni in un anno scolastico, secondo una differenziazione che né la
Corte di Giustizia europea né la Cassazione e il Consiglio di Stato hanno mai operato. Ed in effetti appare irragionevole negare il bonus ai docenti che hanno avuto contratti fino al 30 giugno, termine delle attività
didattiche, laddove lo strumento è funzionale proprio ad assicurare la qualità dell'insegnamento.
È stata poi pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 10 agosto 2023, n. 103,
che converte con modifiche il Decreto-Legge n. 69/2023, lasciando confermati i contenuti del decreto-legge per quanto riguarda gli interventi relativi al settore scuola, quali la ricostruzione di carriera del personale docente e ATA e i destinatari della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.
8. Nel quadro così delineato deve senz'altro richiamarsi la recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, la n. 29961 del 27 ottobre 2023, che
Pag. 12 di 18 dopo l'ordinanza di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Taranto, ha affrontato la complessa questione dei presupposti di “piena” concessione del beneficio della c.d. «Carta Elettronica del docente».
La Corte, in pieno contrasto con quanto previsto dalla Legge 103 del 10
agosto 2023 (cd. Decreto salva infrazioni) che aveva esteso, a partire dal
1° settembre, il bonus di 500 euro per la formazione ai soli supplenti annuali (31 agosto), escludendo i docenti con contratto al 30 giugno, ha ben chiarito che l'istituto della Carta docente e il correlativo diritto-
dovere formativo riguarda non solo il personale di ruolo, ma anche i precari - precisando tuttavia che deve trattarsi di supplenti con incarico annuale (termine al 31 agosto) o di supplenti con incarico fino al termine delle attività didattiche (termine al 30 giugno) - non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa vigente.
La Corte ha poi puntualizzato che il Bonus Carta, quanto alla propria natura giuridica, va qualificato come obbligazione di pagamento di una somma di denaro, condizionato dalla destinazione a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri.
Analizzando i quesiti posti dal Tribunale di Taranto, la Corte ha quindi enunciato i seguenti principi di diritto:
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti
non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4,
comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività
di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L.
n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una
domanda in tal senso diretta al CP_1
Pag. 13 di 18 Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della
pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze
scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una
supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un
valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi
dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto
all'accredito alla concreta attribuzione.
Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della
pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per
cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le
supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai
quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da
parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto
conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della
permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro
rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e
prova specifica di un maggior pregiudizio.
L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che
decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui
all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico
di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva
anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la
Pag. 14 di 18 prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il
termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non
più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita
dal sistema scolastico.”
9. Ciò posto, nel caso di specie, va rilevato che la ricorrente ha svolto nelle annualità in esame un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo;
nessun elemento risulta pertanto idoneo a giustificare il diverso trattamento del docente a tempo determinato e ciò, a maggior ragione, in considerazione del rilievo che assume la formazione e l'aggiornamento del docente che deve avere uguale valore sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato. Ragionare diversamente, infatti, significherebbe ritenere che l'attività svolta dai docenti c.d. precari possa essere caratterizzata da un minor grado di aggiornamento del personale docente;
il tutto in evidente contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza. Ciò
comporterebbe, in ultima analisi, anche l'irrimediabile lesione del diritto all'istruzione costituzionalmente garantito, poiché si avrebbe un corpo docenti la cui formazione è differenziata a seconda della stabilità o meno del rapporto di lavoro;
il che si risolverebbe chiaramente in un'inammissibile disparità di trattamento.
10. La Carta Docenti è stata concepita come un beneficio a destinazione vincolata. L'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 ha predisposto in favore dei docenti di ruolo la consegna di una carta
Pag. 15 di 18 avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto, ma non il versamento diretto di una somma di denaro. D'altronde, per espressa previsione normativa, il beneficio de quo non ha natura di retribuzione accessoria e non costituisce reddito imponibile.
Ne consegue che condannare il alla liquidazione del CP_1
controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente significherebbe accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato,
vincolati al contrario all'acquisto di determinati beni e servizi, laddove quelli a tempo determinato potrebbero fare qualsivoglia uso dell'equivalente in denaro. Inoltre, operare in tal senso non finirebbe per svilire la ratio della misura di cui all'art. 1, comma 121, legge cit., e trascurerebbe la base su cui si fonda la necessaria equiparazione di tutti i docenti ovvero il fatto che la formazione è una «condizione d'impiego»
da accordare in maniera egualitaria, tanto per evitare ingiustificate discriminazioni, quanto, e soprattutto, per garantire la formazione necessaria al buon andamento dell'amministrazione scolastica.
11. Accertato quindi il diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, per il servizio svolto in virtù del contratto a tempo determinato intercorso tra le parti e indicato in ricorso, il Controparte_1
deve essere condannato all'adozione delle attività necessarie a consentire alla ricorrente il pieno godimento del beneficio medesimo.
Pag. 16 di 18 12. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche.
Il valore della causa, la sua natura integralmente seriale, legata al noto e diffusissimo contenzioso del bonus carta in favore dei docenti precari,
ancor più consolidatosi dopo la recente pronuncia della Cassazione n.
29961 del 27 ottobre 2023 ex art. 363 bis cpc. su rinvio pregiudiziale,
nonché il mancato svolgimento della fase istruttoria e l'adozione delle forme della trattazione scritta sia per la prima udienza che per la fase decisionale, giustificano la ridotta liquidazione dei compensi, anche in misura inferiore ai minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento
(cfr. giurisprudenza consolidata, ex multis, Cass. ord. 11601/2018
secondo cui "in tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, il giudice può scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento, purché ne dia apposita e specifica motivazione" e la più recente Cass. n. 8146 del 23 aprile 2020,
secondo cui “non sussistendo più il vincolo legale dell'inderogabilità dei
minimi tariffari presente nel previgente sistema di liquidazione degli onorari
professionali (L. n. 794 del 1942, art. 24; cfr. anche Cass. n. 18167/2015,
sebbene in riferimento al precedente D.M. n. 140 del 2012), i parametri di
determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le
stesse soglie numeriche di riferimento previste dal D.M. n. 55 del 2014, con i
relativi aumenti e diminuzioni, costituiscono criteri di orientamento della
Pag. 17 di 18 liquidazione del compenso, individuando, al contempo, la misura economica
standard (quella media) del valore della prestazione professionale.”
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: Parte_1
- accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per l'effetto,
- condanna il all'adozione d'ogni atto Controparte_1
necessario per consentirne il godimento;
- condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, CP_1
in favore degli Avvocati Mensi Lavinia e Mensi Michele,
dichiaratisi antistatari, che liquida in € 700, oltre spese generali,
I.V.A. e CPA come per legge.
Grosseto, 16 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Grosso
Pag. 18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 16 dicembre
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008,
conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 307 del Ruolo Generale
Affari Lavoro dell'anno 2025, vertente
TRA
c.f. residente in [...] C.F._1
Cinigiano (GR), ma elettivamente domiciliata in Grosseto via San Martino 38,
presso lo studio dell'avv. Lavinia Mensi che la rappresenta e difende unitamente e/o disgiuntamente all'avv. Michele Mensi, giusta procura in atti telematici.
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro- Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dalla dr.ssa. Alessandra Liberatore, dalla dr.ssa
NZ TI e dal dr. Dario Ciampaglia, funzionari delegati.
CONVENUTO OGGETTO: bonus carta elettronica.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Grosseto sez. lavoro, in accoglimento del
ricorso: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunto con
contratto a tempo determinato, all'assegnazione della carta elettronica di cui all'art. 1,
comma 121, L. 107/2015, per l'importo di € 500,00 annui per l'a.s. 2020-21, 2021-22,
2022-23, 2023- 24, 2024-25 per l'effetto, condannare il al Controparte_1
pagamento in favore del ricorrente la somma di € 2.500,00, oltre interessi maturati e
maturandi sino all'integrale soddisfo. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed
onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- respingere integralmente il ricorso, con conseguente rigetto di tutte le domande
proposte in quanto inammissibili e infondate, con ogni consequenziale provvedimento in
ordine alle spese di lite.
- compensare le spese di lite”.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 23.04.2025 conveniva in Parte_1
giudizio il per sentire dichiarare e riconoscere il Controparte_1
proprio diritto alla corresponsione del bonus economico, denominato
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, cd. Bonus
Carta, dell'importo pari ad € 500 annui, avendo prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, come documentalmente risultanti in atti per gli a.s.
Pag. 2 di 18 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. La ricorrente lamentava un trattamento differenziato e discriminante rispetto ai colleghi di ruolo che hanno svolto identiche mansioni assunti con contratti a tempo indeterminato. Tanto premesso, ha chiesto all'intestato
Tribunale di voler condannare il resistente al pagamento della CP_1
somma di € 2.500, pari all'importo della somma annua moltiplicata per il numero di anni interessati, oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo. Parte ricorrente, illustrato il quadro normativo di riferimento, ha dedotto la violazione della disciplina nazionale e comunitaria in tema di rapporti di lavoro a tempo determinato,
eccependo in particolare la violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di ragionevolezza, imparzialità e parità di trattamento di cui agli artt. 3, 35 e 97 Costituzione.
2. Si costituiva il rilevando come, alla luce della Controparte_1
ratio della normativa vigente, il Bonus Carta docenti non spettasse in favore di chi svolge la prestazione lavorativa in virtù di contratti a tempo determinato, ma solo in favore dei docenti a tempo indeterminato.
3. All'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza di cui è stata data lettura.
***
4. Per la definizione della questione relativa al cd. Bonus Carta Docenti giova richiamare la normativa di riferimento.
Pag. 3 di 18 In conformità al dettato dell'art. 35 Cost. in tema di formazione ed elevazione professionale dei lavoratori in genere, il C.C.N.L. Scuola, agli artt. 63 e 64 valorizza tali profili prevedendo l'impegno dell'amministrazione a “fornire strumenti, risorse e opportunità che
garantiscano la formazione in servizio (...)” nel contesto del diritto dei docenti di partecipare ad attività di formazione e di aggiornamento considerato “funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
In questo quadro normativo è intervenuta la legge n. 107 del 13.07.2015
di riforma della scuola (cd. “Buona Scuola”) che all'art. 1, comma 121, ha istituito la Carta elettronica del docente «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali».
Nel dare attuazione alla previsione normativa del successivo comma 122
della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. n. 28 settembre 2016; quest'ultimo, nell'identificare i «beneficiari della carta» ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2) e ha chiarito – all'art. 3 –che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i
docenti che sono in periodo di formazione e prova , i docenti dichiarati inidonei
per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco,
fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole
Pag. 4 di 18 militari”, con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
5. In merito a questa previsione il Consiglio di Stato con la sentenza n.
1842/2022 del 16.03.2022, ha riformato la decisione del Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del n. 15219 del 15 CP_2
ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la “Carta del docente” e i relativi € 500 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del d.p.c.m.
n. 32313 del 23 settembre 2015.
Più nel dettaglio, il Consiglio di Stato ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con CP_1
contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della
P.A. In particolare, secondo il C.d.S., “un tale sistema collide con i precetti
costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che
introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione
di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e
dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione),
sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”.
Il Supremo Consesso amministrativo ha così sconfessato l'impianto ministeriale, che costituisce il portato di un sistema di formazione a
“doppia trazione”: quella tra docenti di ruolo, la cui formazione è
obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo
Pag. 5 di 18 economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Da tale sistema a doppia trazione discenderebbe infatti un contrasto «con
l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non
certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di
aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità
dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti».
Un'altra contraddizione interna a tale sistema consegue dalla circostanza che, nonostante venga imposto un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (al quale vengono forniti gli strumenti per ottemperarvi), si persevera malgrado ciò a avvalersi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra percentuale di personale docente, la quale è invece esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla;
«non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la
P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio
scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire
la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti». Se ne deduce che «il
diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il
personale docente e non solo su un'aliquota di esso». Sarebbe insostenibile,
infatti, sostenere che il cd. Bonus Carta costituisca uno strumento per compensare l'asserita maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, dal momento che la Carta stessa è erogata anche ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può dirsi, quantomeno quantitativamente, essere più limitato di quello dei docenti a tempo
Pag. 6 di 18 determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. Peraltro, «l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A.
emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.p.c.m. del 28 novembre 2016
(che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale,
all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di
comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”», sicché «vi sarebbero dei
docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al
momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo
diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e,
quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro
formazione professionale». Il Consiglio di Stato ha poi osservato come il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. possa essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1,
commi 121 ss., legge cit. Gli artt. 63 e 64 del CCNL di riferimento pertanto «pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il
personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e
a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la
formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che
tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di
tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a
tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale
dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo»
6. In ambito sovranazionale, anche la Corte di giustizia dell'Unione europea, a seguito del rinvio pregiudiziale del Tribunale di Vercelli, è
stata investita dell'analisi del rapporto tra la disciplina interna in parte
Pag. 7 di 18 qua e le clausole 4 punto 1 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del
18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto 1,
come è noto, prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i
lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno
favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di
avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non
sussistano ragioni oggettive”.
La Corte ha ritenuto che «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve
essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva
al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al CP_1
personale docente a tempo determinato di tale il beneficio di un CP_1
vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di
sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze
professionali», mediante la c.d. carta elettronica del docente. A tal proposito ha rilevato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la Carta
docente sembra far parte delle “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, perché essa «è versata al fine di sostenere la formazione
continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo
indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
. CP_1
Ebbene la Corte ha altresì negato la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando invero che «la nozione di “ragioni oggettive”
Pag. 8 di 18 richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla
sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di
impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri
oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale
necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal
fine». Tali “elementi precisi e concreti” dunque «possono risultare,
segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle
quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche
inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima
finalità di politica sociale di uno Stato membro», al contrario va escluso che rilevi la mera natura temporanea del contratto di lavoro a tempo determinato perché ciò significherebbe pregiudicare «gli obiettivi della
direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il
mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo
determinato».
In termini analoghi, peraltro, si è pronunciato il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 515/2022 del 24.03.2022 resa in fattispecie analoga alla presente e, ancora più recentemente, il Tribunale di Gorizia, con sentenza n. 91/2022 del 22.11.2022. Numerose sono inoltre le pronunce di merito che si stanno formando sulla questione astratta di principio relativa all'illegittimità della disparità di trattamento postulala in via teorica, per quanto sottesa, dalla normativa interna tra personale assunto a tempo indeterminato e personale precario.
In tale contesto, giova nondimeno ricordare che tale linea interpretativa,
che equipara anche con riferimento alla Carta Docenti la posizione dei
Pag. 9 di 18 docenti non di ruolo a quella dei docenti di ruolo, appare conforme anche ai principi affermati costantemente dalla Corte di Giustizia
Europea e, a seguire dalla nostra giurisprudenza, anche di legittimità, in relazione ad altra nota questione concernete il riconoscimento del servizio c.d. pre-ruolo svolto dai docenti precari nel periodo antecedente la stabilizzazione. Così, ad esempio, la Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 31149/2019, ha affermato che: “In tema di riconoscimento
dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente
immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del
1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4
dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui
l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati,
unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato
dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella
riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo
indeterminato; il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale
discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo
determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo
indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e
l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e,
in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al
docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei
medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”.
Secondo i principi stabiliti dalla Suprema Corte, nello specifico, è
necessario accertarsi che non vi siano ragioni che giustifichino concretamente la disparità di trattamento dei docenti assunti a tempo
Pag. 10 di 18 determinato, quali in ipotesi, lo svolgimento di compiti e mansioni dissimili da quelle svolte dai docenti assunti a tempo indeterminato (in ambito europeo, si possono rammentare, tra le altre, Corte di Giustizia
22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, GA e C-456/09, Per_1
.
[...]
7. Giova peraltro rilevare che recentemente il Legislatore, preso atto delle numerose procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia e della necessità di adottare misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'U.E. (ex art. 37 l. n. 24/12/2012 n. 234, c.d. Legge-quadro comunitaria) al fine di evitare l'applicazione di sanzioni ai sensi dell'art. 260 par. 2 TFUE – ha adottato il d.l. 13 giugno 2023 n. 69, recante, appunto, “Disposizioni
urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello
Stato italiano”.
Ebbene il cd. “Decreto Salva-Infrazioni”, all'articolo 15, comma 1, così
dispone: “All'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio
2015, n. 107, dopo le parole "del docente di ruolo" sono aggiunte le parole
"e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile" e, al secondo periodo, dopo le parole "dell'importo nominale" è aggiunta la parola "massimo".
Il Decreto in esame in sostanza estende la Carta del Docente a diverse migliaia di docenti precari con contratto annuale fino al 31 agosto.
Come è noto, la supplenza annuale è caratterizzata da un contratto che inizia il 1° settembre e si conclude il 31 agosto dell'anno successivo.
Questo tipo di supplenze, secondo il D.M. 131/2007, vengono utilizzate
Pag. 11 di 18 per copertura delle cattedre e dei posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico. Al contrario la supplenza "fino al termine delle attività didattiche" è un contratto di servizio con scadenza al 30 giugno che viene utilizzato per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario.
La differenza rimanda quindi al diverso concetto di organico di diritto e organico di fatto. Tuttavia, nonostante la modifica apportata, la platea degli esclusi dal beneficio resta ancora amplia, contando in primis docenti con contratto al 30 giugno e docenti che insegnano per oltre 180
giorni in un anno scolastico, secondo una differenziazione che né la
Corte di Giustizia europea né la Cassazione e il Consiglio di Stato hanno mai operato. Ed in effetti appare irragionevole negare il bonus ai docenti che hanno avuto contratti fino al 30 giugno, termine delle attività
didattiche, laddove lo strumento è funzionale proprio ad assicurare la qualità dell'insegnamento.
È stata poi pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 10 agosto 2023, n. 103,
che converte con modifiche il Decreto-Legge n. 69/2023, lasciando confermati i contenuti del decreto-legge per quanto riguarda gli interventi relativi al settore scuola, quali la ricostruzione di carriera del personale docente e ATA e i destinatari della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.
8. Nel quadro così delineato deve senz'altro richiamarsi la recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, la n. 29961 del 27 ottobre 2023, che
Pag. 12 di 18 dopo l'ordinanza di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Taranto, ha affrontato la complessa questione dei presupposti di “piena” concessione del beneficio della c.d. «Carta Elettronica del docente».
La Corte, in pieno contrasto con quanto previsto dalla Legge 103 del 10
agosto 2023 (cd. Decreto salva infrazioni) che aveva esteso, a partire dal
1° settembre, il bonus di 500 euro per la formazione ai soli supplenti annuali (31 agosto), escludendo i docenti con contratto al 30 giugno, ha ben chiarito che l'istituto della Carta docente e il correlativo diritto-
dovere formativo riguarda non solo il personale di ruolo, ma anche i precari - precisando tuttavia che deve trattarsi di supplenti con incarico annuale (termine al 31 agosto) o di supplenti con incarico fino al termine delle attività didattiche (termine al 30 giugno) - non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa vigente.
La Corte ha poi puntualizzato che il Bonus Carta, quanto alla propria natura giuridica, va qualificato come obbligazione di pagamento di una somma di denaro, condizionato dalla destinazione a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri.
Analizzando i quesiti posti dal Tribunale di Taranto, la Corte ha quindi enunciato i seguenti principi di diritto:
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti
non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4,
comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività
di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L.
n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una
domanda in tal senso diretta al CP_1
Pag. 13 di 18 Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della
pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze
scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una
supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un
valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi
dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto
all'accredito alla concreta attribuzione.
Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della
pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per
cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le
supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai
quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da
parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto
conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della
permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro
rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e
prova specifica di un maggior pregiudizio.
L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che
decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui
all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico
di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva
anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la
Pag. 14 di 18 prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il
termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non
più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita
dal sistema scolastico.”
9. Ciò posto, nel caso di specie, va rilevato che la ricorrente ha svolto nelle annualità in esame un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo;
nessun elemento risulta pertanto idoneo a giustificare il diverso trattamento del docente a tempo determinato e ciò, a maggior ragione, in considerazione del rilievo che assume la formazione e l'aggiornamento del docente che deve avere uguale valore sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato. Ragionare diversamente, infatti, significherebbe ritenere che l'attività svolta dai docenti c.d. precari possa essere caratterizzata da un minor grado di aggiornamento del personale docente;
il tutto in evidente contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza. Ciò
comporterebbe, in ultima analisi, anche l'irrimediabile lesione del diritto all'istruzione costituzionalmente garantito, poiché si avrebbe un corpo docenti la cui formazione è differenziata a seconda della stabilità o meno del rapporto di lavoro;
il che si risolverebbe chiaramente in un'inammissibile disparità di trattamento.
10. La Carta Docenti è stata concepita come un beneficio a destinazione vincolata. L'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 ha predisposto in favore dei docenti di ruolo la consegna di una carta
Pag. 15 di 18 avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto, ma non il versamento diretto di una somma di denaro. D'altronde, per espressa previsione normativa, il beneficio de quo non ha natura di retribuzione accessoria e non costituisce reddito imponibile.
Ne consegue che condannare il alla liquidazione del CP_1
controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente significherebbe accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato,
vincolati al contrario all'acquisto di determinati beni e servizi, laddove quelli a tempo determinato potrebbero fare qualsivoglia uso dell'equivalente in denaro. Inoltre, operare in tal senso non finirebbe per svilire la ratio della misura di cui all'art. 1, comma 121, legge cit., e trascurerebbe la base su cui si fonda la necessaria equiparazione di tutti i docenti ovvero il fatto che la formazione è una «condizione d'impiego»
da accordare in maniera egualitaria, tanto per evitare ingiustificate discriminazioni, quanto, e soprattutto, per garantire la formazione necessaria al buon andamento dell'amministrazione scolastica.
11. Accertato quindi il diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, per il servizio svolto in virtù del contratto a tempo determinato intercorso tra le parti e indicato in ricorso, il Controparte_1
deve essere condannato all'adozione delle attività necessarie a consentire alla ricorrente il pieno godimento del beneficio medesimo.
Pag. 16 di 18 12. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche.
Il valore della causa, la sua natura integralmente seriale, legata al noto e diffusissimo contenzioso del bonus carta in favore dei docenti precari,
ancor più consolidatosi dopo la recente pronuncia della Cassazione n.
29961 del 27 ottobre 2023 ex art. 363 bis cpc. su rinvio pregiudiziale,
nonché il mancato svolgimento della fase istruttoria e l'adozione delle forme della trattazione scritta sia per la prima udienza che per la fase decisionale, giustificano la ridotta liquidazione dei compensi, anche in misura inferiore ai minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento
(cfr. giurisprudenza consolidata, ex multis, Cass. ord. 11601/2018
secondo cui "in tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, il giudice può scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento, purché ne dia apposita e specifica motivazione" e la più recente Cass. n. 8146 del 23 aprile 2020,
secondo cui “non sussistendo più il vincolo legale dell'inderogabilità dei
minimi tariffari presente nel previgente sistema di liquidazione degli onorari
professionali (L. n. 794 del 1942, art. 24; cfr. anche Cass. n. 18167/2015,
sebbene in riferimento al precedente D.M. n. 140 del 2012), i parametri di
determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le
stesse soglie numeriche di riferimento previste dal D.M. n. 55 del 2014, con i
relativi aumenti e diminuzioni, costituiscono criteri di orientamento della
Pag. 17 di 18 liquidazione del compenso, individuando, al contempo, la misura economica
standard (quella media) del valore della prestazione professionale.”
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: Parte_1
- accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per l'effetto,
- condanna il all'adozione d'ogni atto Controparte_1
necessario per consentirne il godimento;
- condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, CP_1
in favore degli Avvocati Mensi Lavinia e Mensi Michele,
dichiaratisi antistatari, che liquida in € 700, oltre spese generali,
I.V.A. e CPA come per legge.
Grosseto, 16 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Grosso
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