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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/02/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.453/2024 R.G. promossa da
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso Pt_1
dall'avv. BRANCACCIO ANTONIO come da procura in atti
- ricorrente
contro
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1
dall' avv. LIGUORI MATTIA come da procura in atti
- resistente
Oggetto: opposizione ATP
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va rilevato che con decreto ritualmente comunicato alle parti
è stata disposta per l'udienza del 30.01.2025 la trattazione scritta e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
2. Con ricorso depositato in data 11.01.2024 l' a seguito di contestazione Pt_1 delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c. (nel quale era stata accertata la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento dell' assegno mensile di assistenza), ha proposto opposizione chiedendo riconoscersi l'insussistenza del requisito sanitario ai fini della prestazione richiesta.
[...]
, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione con CP_1 conferma delle conclusioni della CTU.
3. Va in primo luogo verificata la tempestività della presente opposizione.
L'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione».
Nel caso in esame, l'opposizione risulta instaurata nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, essendo stato quest'ultimo presentato in data 10.01.2024 e l'opposizione depositata in data 11.01.2024.
4. Passando all'esame della domanda, il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di
«contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che il ricorso introduttivo deve contenere «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione» e l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad
2 un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente deve essere formulata in modo da consentire d´individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
5. Alla luce di quanto innanzi, tenuto conto delle doglianze specifiche formulate, il Tribunale ha disposto la rinnovazione delle operazioni peritali. Il CTU dott.
nominato nella presente fase (cfr. consulenza in atti), dopo Persona_1
una ampia e motivata valutazione medico legale ha concluso per l'insussistenza del requisito sanitario ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta
(assegno mensile di assistenza), oggetto dell'originario ricorso di ATP.
Il CTU, in particolare, ha rilevato che la è affetto da: “artrosi polidistrettuale CP_1 di grado lieve in soggetto con protrusioni discali multiple del rachide lombo sacrale;
cardiopatia ipertensiva, in soggetto affetto da IVC arti inferiori, inquadrabile in I classe
3 NYHA; sindrome ansioso depressiva di grado lieve in trattamento farmacologico;
bronchite cronica semplice con frequenti riacutizzazioni.”
In relazione alla patologia cardiologica il CTU ha evidenziato: “Non concordo con la valutazione precedente (inquadramento in II classe NYHA) in quanto l'istante: non ha mai eseguito un intervento cardiochirurgico;
le alterazioni morfostrutturali rilevate agli esami strumentali, peraltro eseguiti presso struttura privata, sono compatibili con un inquadramento in I classe NYHA e la terapia farmacologica declinata in anamnesi è blanda (1 antipertensivante). Questi elementi sono congrui con il riconoscimento di una cardiopatia tutt'al più in I classe NYHA”.
Inoltre, il CTU nominato in fase di opposizione ha puntualmente risposto alle osservazioni critiche formulate dalla difesa di ed ha Controparte_1
precisato: “Lo scrivente, che intende dare un connotato medico-legale alla valutazione della classe NYHA, ritiene che non siano ammissibili proposte valutative superiori alla I
NYHA. Questo perché: la terapia farmacologica declinata in anamnesi è blanda;
le alterazioni morfostrutturali evidenziate all'ecografia sono a modesta espressività invalidante (compatibili con la I classe NYHA) ed anche perché non risultano eseguiti interventi cardiochirurgici che possano giustificare l'inquadramento in II classe NYHA.
E' naturale che all'ecocardiogramma non si possano evidenziare esiti di interventi cardiochirurgici, ma è altrettanto vero che se questi fossero stati eseguiti sarebbero emersi da copie di cartelle cliniche versate in atti e dalla deposizione anamnestica della . CP_1
Il CTU ha pertanto concluso accertando che complesso delle patologie della determina una percentuale invalidante nella misura del 67% e, come tale, CP_1
non idoneo al riconoscimento dell'assegno di assistenza mensile.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU nominato in questa sede, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito. In punto di diritto si osserva che, quando, in presenza di due successive contrastanti consulenze
4 tecniche d'ufficio (nella specie, la prima disposta nel giudizio di atp e la seconda in sede di opposizione), il giudice aderisca al parere del consulente che abbia espletato la sua opera per ultimo, la motivazione della sentenza è sufficiente - ed
è escluso quindi il vizio di motivazione, deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. -, pur se tale adesione non sia specificamente giustificata, ove il secondo parere tecnico fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella prima relazione o "aliunde" deducibili (cfr. Cassazione Sez. L, Sentenza n. 4850 del 27/02/2009). Pertanto, sulla base delle risultanze peritali svolte in questa sede, il ricorso proposto dall' va accolto con conseguente accertamento Pt_1 dell'insussistenza del requisito sanitario ai fini dell'assegno mensile di assistenza da parte di . Controparte_1
6. Le spese di lite del processo di ATP e della presente opposizione sono compensate, in ragione della peculiarità della fattispecie esaminata, dell'esito complessivo del giudizio e della reciproca soccombenza rispetto ai differenti esiti peritali delle due fasi. Le spese di CTU del processo ex art. 445 bis c.p.c., liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' avendo Pt_1
la prodotto l'autodichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. CP_1
152 disp. att. c.p.c. con sottoscrizione personale della parte (cfr. Cass. n. 5363/12)
P.Q.M
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in persona del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede
- in accoglimento del ricorso proposto da accerta l'insussistenza del Pt_1
requisito sanitario ai fini del riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza in capo a;
Controparte_1
- spese compensate;
5 - pone definitivamente a carico dell' le spese dell'accertamento peritale, Pt_1
liquidato in atti.
Aversa, 31.01.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
d.ssa Stefania Coppo
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