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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/04/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella di Palo Giudice
nel procedimento r.g.n. 547/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
04/04/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 05/03/2025 da Parte_1
( ) e da ), C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. LUISA DE MATTEO, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in ALVIGNANO (CE) in data 04/08/2019 dal quale non sono nati figli;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
a) essi coniugi vivranno separati, con reciproco rispetto, con diritto di fissare liberamente la propria residenza nel territorio U.E. e con l'obbligo di comunicare ogni variazione del proprio recapito nei termini di legge;
b) l'immobile adibito a casa coniugale, di proprietà della famiglia d'origine del sig.
[...]
, rimarrà nella sua esclusiva disponibilità e la sig.ra trasferirà Parte_2 Parte_1 la residua parte dei propri effetti personali non ancora asportata, entro e non oltre 30 giorni dal deposito del presente ricorso;
c) responsabilmente i coniugi si impegnano a non mettere in atto alcun comportamento o di compiere atti lesivi della dignità dell'altra persona;
1 d) il mobilio ed i complementi d'arredo esistenti nell'immobile adibito a casa coniugale rimarranno nella suddetta abitazione e pertanto nell'esclusiva disponibilità del sig.
[...]
, il quale si impegna a corrispondere alla sig.ra , essendo stati Parte_2 Parte_1 gli stessi acquistati con i fondi di entrambi i coniugi, il 50% del loro valore, ovvero €. 7.400,00 da versarsi entro e non oltre due anni da deposito del presente ricorso;
e) ad ogni effetto di legge i coniugi si rilasciano sin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio e s'impegnano a concederlo nuovamente in caso di rinnovo dei predetti documenti; rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata il [...] in [...], e Parte_1 [...] nato il [...] in [...]; Parte_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALVIGNANO (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 3, parte II, serie A, anno 2019, ufficio 1);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 04/04/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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