Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/06/2025, n. 2486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2486 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1170 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 promossa da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
con il proc. dom. avv.to Giovanni Bisogno, delega in atti
-appellante- contro
(c.f. ) con il proc. dom. avv.to Controparte_1 C.F._1
Simonetta Scuccimarra, delega in atti
-appellata-
e
(p.i. , in persona del Sindaco pro tempore, con il Controparte_2 P.IVA_2
proc. dom. avv.to Giovanni Bisogno, delega in atti
-appellato- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n.56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La società ha appellato la sentenza n. 3758/2018 con cui il Giudice di Pace di Pt_1
pagina 1 di 9
a il 26.9.2017, condannandola alle spese di lite in favore del Controparte_1
procuratore antistario dell'opponente.
L'attrice deduceva vari profili di erroneità della sentenza gravata e precisamente lamentava che:
(i)il giudice di prime cure aveva confuso l'istituto della decadenza con quello della prescrizione affermando l'applicazione della prima al caso di specie e sostenendo che,
a seguito della notifica del verbale di contestazione a mani del trasgressore in data
4.10.2012, il termine ultimo per la notifica dell'ingiunzione avrebbe dovuto ancorarsi al 31.12.2015. Al contrario, alle sanzioni amministrative era applicabile la sola prescrizione quinquennale. L'atto impugnato non era infatti una cartella esattoriale, ma una ingiunzione di pagamento non basata sui ruoli e notificata il 26.9.2017, quindi entro il termine di prescrizione quinquennale;
(ii)era stata erroneamente ritenuta l'illegittimità della maggiorazione delle somme dovute, prevista dall'art. 27 L. n. 689/1981, richiamando la pronuncia della Suprema
Corte n. 3701/2007 per la quale in caso di sanzioni amministrative per infrazioni al
Codice della Strada avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 203 CdS comma 3 che, in deroga all'art. 27 L. n. 689/81, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata prevedeva l'iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%. Diversamente da quanto esposto in sentenza, però, la Corte di Cassazione, con pronuncia del n. 21259/2016, aveva eliminato ogni dubbio al riguardo statuendo che in materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del
1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva;
pagina 2 di 9 (iii) era stata pronunciata la condanna alle spese a carico di sul presupposto Parte_1
che questa fosse responsabile della intervenuta decadenza dalla riscossione, mentre non solo non ricorreva alcuna ipotesi di decadenza, ma il procedimento notificatorio si era perfezionato regolarmente e l'ingiunzione opposta era stata anche preceduta dal sollecito di pagamento n. 160002999702 notificato alla il 20.1.2017. Parte_2
L'appellante concludeva quindi a che, in totale riforma della sentenza impugnata,
l'opposizione all'ordinanza ingiunzione fosse respinta.
Costituitasi, deduceva l'infondatezza dell'appello. Controparte_1
Richiamava l'art. 36, comma 2, D.L. n.248/2007 per il quale la notifica del titolo esecutivo al contribuente deve avvenire, a pena di decadenza, “entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo”.
Sosteneva poi che, con l'introduzione dell'art. 1 comma 153 L. v. 244/07, era fatto divieto a decorrere dall'1.1.2008 agli agenti della riscossione (nel caso di specie la di svolgere attività finalizzate al recupero delle somme iscritte a ruolo dai Parte_1
Comuni, riferite a contravvenzioni non pagate, allorché fossero passati più di due anni tra la consegna del ruolo e la notifica della cartella di pagamento.
Affermava la illegittimità dell'applicazione della maggiorazione di cui all'art. 27 L.
689/1981 ed eccepiva la carenza di legittimazione alla riscossione coattiva da parte di
. Parte_1
Evidenziava come nell'ingiunzione non fosse stata indicata la convenzione esistente tra l'appellante, concessionaria della riscossione per il , e il Controparte_2 [...]
e la circostanza relativa al fatto che i soci privati fossero iscritti all'Albo di CP_2
cui all'art. 53 d.lgs. n. 446/1997.
Esponeva che l'emissione dell'ingiunzione fiscale avrebbe dovuto considerarsi riservata ai soli Enti pubblici in senso soggettivo, non potendosi estendere, per divieto di analogia, alle società private, quantunque integralmente possedute da enti pubblici.
al contrario, era una società privata di riscossione, nata a [...] Pt_1
“scorporo” del ramo di azienda da parte di un concessionario nazionale della pagina 3 di 9 riscossione.
Affermava infine la nullità della ingiunzione perché priva “del visto di esecutorietà del funzionario designato quale responsabile della relativa gestione” ai sensi dell'articolo 52, comma 5 lett. d) del D. Lgs. n. 446/1997.
Concludeva quindi per il rigetto dell'appello.
Acquisito il fascicolo di primo grado e disposta dal precedente giudice assegnatario, con ordinanza dell'1.6.2023, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altra parte del giudizio di primo grado, cioè il (che si costituiva in data Controparte_2
17.1.2024), la causa era assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 30.5.2025 alla quale il Tribunale riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
L'appello è fondato.
Deve essere in primo luogo disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, proposta negli atti conclusivi dall'appellante, per violazione dell'art. 339 comma 2
c.p.c., sul presupposto che la somma portata dall'ingiunzione opposta ammontava ad
€ 943,75.
Invero, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare (cfr. Cassazione n. 23978/2007) che in tema di opposizione a sanzione amministrativa, per espressa disposizione dell'art. 23 comma 11 della legge n. 689 del 1981, come modificato dall'art. 99 del d.lgs n. 507 del 1999, non trova applicazione l'art. 113 comma secondo, c.p.c.. e non si fa, quindi, luogo a pronunzia secondo equità, e che alla medesima conclusione si giungerebbe, comunque, anche in assenza di una disposizione quale quella di cui all'art. 23 citato, in quanto le opposizioni ex art. 22 e ss. legge 689 del 1981 non rientrano nella competenza del giudice di pace stabilita ratione valoris dall'art. 7 c.p.c., cui fa riferimento l'art. 113 c.p.c., ma in quella speciale attribuita dalla legge ratione materiae.
Per l'effetto, le sentenze emesse dal giudice di pace in cause di opposizione a sanzione pagina 4 di 9 amministrativa di valore inferiore a £.
2.000.000 erano state ritenute ricorribili in
Cassazione per violazione di norme sostanziali e per vizi di motivazione (cfr.
Cassazione n. 3427/2006; n. 5297/2005).
Ne deriva che una volta intervenuta la novella di cui al D. Lgs. n. 40/2006, che ha abrogato l'ultimo comma dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - che prevedeva il ricorso per Cassazione e non l'appello come mezzo di impugnazione della sentenza che avesse definito il giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione
— le sentenze in materia sono diventate soggette ad appello e non a ricorso per cassazione, secondo la regola generale dell'art. 339 c.p.c., ma senza che però, una volta esclusa la possibilità di invocare l'applicazione delle regole del giudizio di equità di cui al secondo comma dell'art. 113 c.p.c., l'appello stesso sia assoggettato alle limitazioni di cui al terzo comma dell'art. 339 c.p.c. (Cassazione n. 26613/2018).
Ciò posto, merita evidenziare che nella specie di discute di opposizione ad una ingiunzione di pagamento emessa ai sensi del R.D. n. 639/1910.
E' noto infatti che la riscossione delle entrate degli Enti pubblici può essere adempiuta sia per mezzo della cartella di pagamento, che della ingiunzione di pagamento, concorrendo – dunque –due distinte procedure esattoriali.
Al contrario della cartella di pagamento, che si fonda sull'istituto del “ruolo”, la ingiunzione di pagamento sorge invece a seguito della formazione da parte dell'Ente impositore, ossia della Amministrazione creditrice, della “lista di carico”, vale a dire di un elenco, certificato dal competente Ufficio, dei debiti che la singola P.A. vanta verso la cittadinanza.
La ingiunzione di pagamento, poi, è immediatamente esecutiva per espressa disposizione dell'art. 229 D. Lgs. n. 51/1998, mentre la cartella di pagamento diviene esecutiva solo se tale è reso il ruolo sottostante, ciò a cura dell'Ente impositore.
Attraverso l'ingiunzione di pagamento possono essere riscosse le entrate degli Enti territoriali, quindi i tributi e le sanzioni amministrative delle Regioni, delle Province, dei Comuni, dei Consorzi a partecipazione pubblica e delle Comunità di diritto pagina 5 di 9 pubblico.
A favore della vi è, di contro, una riserva di legge Controparte_3
per la riscossione delle Entrate dello Stato e degli Enti previdenziali, il cui ristoro, dunque, può essere perseguito solo attraverso la cartella di pagamento e la normativa del D.P.R. n. 602/1973.
La sentenza impugnata è pertanto errata laddove ha richiamato, al fine di affermare la decadenza dalla riscossione, l'art 36, comma 2 D.L. n.248/2007 che, in realtà, si limita ad attestare la possibilità per gli enti locali di procedere alla riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate sia tramite la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 63 che tramite la procedura del ruolo di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Va infatti richiamato il principio statuito dalla Suprema Corte secondo cui “in tema di violazioni del codice della strada, quando non sia possibile il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria ex art. 202 cod. strada, la mancata impugnazione del verbale non determina la formazione del titolo esecutivo, essendo impugnabile, in questa tipologia di sanzione, esclusivamente l'ordinanza ingiunzione, secondo la disciplina generale desumibile dagli art. 18 e 22 legge n. 689 del 1981. Ne consegue che l'emissione dell'ordinanza- ingiunzione non è assoggettata ad alcun termine di decadenza trovando come unico limite temporale il termine di prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione” (Cassazione civile n. 15841/2008).
Nella specie tale termine quinquennale è stato rispettato essendo incontestato (oltre che documentalmente provato) che il verbale di contestazione era stato notificato a mani in data 4.10.2012 e l'ingiunzione de qua in data 26.9.2017.
Il Giudice di pace ha altresì errato nell'affermare l'illegittimità della maggiorazione delle somme dovute di cui all'art. 27 L. n. 689/81.
Al riguardo la Suprema Corte ha, infatti, definitivamente chiarito che in materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della
pagina 6 di 9 somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva. (Cassazione n. 8116/2021).
Avuta quindi chiara la distinzione tra la cartella di pagamento e l'ingiunzione di pagamento, non colgono nel segno le ulteriori censure mosse dall'appellata al provvedimento opposto.
Riguardo alla legittimazione di va invero rilevato che l'ingiunzione di Parte_1
pagamento di cui al R.D. citato, diversamente dalla cartella di pagamento, che può essere emessa esclusivamente dalla , può essere Controparte_3
formata sia direttamente dall'Ente impositore, che da un soggetto a tal uopo autorizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e che sia iscritto presso un apposito Albo istituito dal D. Lgs. n. 446/1997. Questo soggetto assume il nome di
Concessionario alla riscossione e agisce in nome e per conto della Amministrazione che gli ha conferito espresso mandato.
Nella specie ha agito in tale qualità in forza del contratto rep. 26016 del Parte_1
2.12.2015, giusta intestazione e indicazione della propria iscrizione all'albo nazionale ex art. 53 d. lgs. n. 446/1997 contenuta (in alto a sinistra) nella stessa ingiunzione di pagamento per cui è causa (n. 0133954/2017), come confermato dal CP_2
.
[...]
Relativamente alla dedotta nullità dell'ingiunzione perché priva del visto di esecutorietà “del funzionario designato quale responsabile della relativa gestione” ai sensi dell'articolo 52, comma 5 lett. d) del D. Lgs. n. 446/1997, è sufficiente invece osservare che la disciplina richiamata si riferisce al “visto di esecutività sui ruoli“ma, come già anticipato, l'ingiunzione di pagamento si fonda su una “lista di carico” e non sul “ruolo” come avviene per le cartelle di pagamento.
Infine, quanto alla residuale questione della mancata sottoscrizione del provvedimento opposto, per giurisprudenza pacifica l'autografia della sottoscrizione non
pagina 7 di 9 è configurabile come requisito di esistenza giuridica dell'atto amministrativo qualora dallo stesso contesto dell'atto sia possibile accertare l'attribuibilità dell'atto stesso a chi deve esserne
l'autore (cfr. Cassazione n. 21954/2004, principio affermato in tema di opposizione ad ordinanza - ingiunzione) e che il difetto di sottoscrizione autografa dell'atto amministrativo non è, di per sé, motivo di invalidità dello stesso (Cassazione n.
13375/2009).
In definitiva, l'appello va accolto e l'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento per cui è causa va respinta.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo per i due gradi di giudizio, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie l'appello proposto avverso la sentenza n. 3758/2018 emessa dal Giudice di
Pace di e, per l'effetto, in totale riforma della stessa, CP_2
rigetta l'opposizione proposta da avverso l'ingiunzione di Controparte_1
pagamento n. 0133954 del 4.9.2017 notificatale in data 26.9.2017; condanna alla refusione in favore dell'avv.to Giovanni Bisogno Controparte_1
procuratore di dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che si liquidano in € Pt_1
346,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge per il primo grado di giudizio ed in € 662,00 per compensi professionali, € 91,50 per anticipazioni, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge per il secondo grado di giudizio;
condanna alla refusione in favore del delle Controparte_1 Controparte_2
spese di lite che si liquidano in € 346,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge per il primo grado di giudizio;
condanna alla refusione in favore dell'avv.to Giovanni Bisogno, Controparte_1
procuratore del nel secondo grado di giudizio, dichiaratosi Controparte_2
antistatario, delle spese di lite che si liquidano in € 662,00 per compensi professionali,
pagina 8 di 9 oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 5.6.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
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