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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 12/06/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Aldo Gubitosi Presidente
Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 139\2024 RG, vertente
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., , elettivamente domiciliato in Salerno, alla via G. Cuomo Parte_1
n. 17, presso lo studio dell'avv. Francesco De Giovanni, che lo rappresenta e difende come da procura a margine dell'atto di citazione in primo grado;
APPELLANTE
E
con sede in Mogliano Veneto (TV), in persona del suo Controparte_1
Amministratore Delgato e Direttore Generale, dott. nonché del Controparte_2
Dirigente della società, dott. , elettivamente domiciliata in Salerno, alla via Controparte_3
1 Cacciatori dell'Irno n. 12, presso lo studio dell'avv. Marco Granese, che la rappresenta e difende come da procura generale alle liti per notar Dott. di Persona_1
Treviso del 18/12/2014 (Rep. N. 186905, racc. n. 30367);
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 14/2024 pubblicata in data 02\01\2024 dal Tribunale
di Salerno;
in materia di Contratti e obbligazioni varie: assicurazione contro i danni;
CONCLUSIONI: come rassegnate dalle parti (cfr. note di trattazione scritta in atti).
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12\02\2024, la società
[...]
proponeva appello avverso la sentenza n. 14\2024 del Parte_1
02\01\2024 (pubblicata in peri data e notificata il 16\01\2024), con la quale il Tribunale di
Salerno rigettava la domanda di indennizzo proposta dall'odierno appellante e lo condannava al pagamento delle spese di giudizio.
In effetti, con l'atto di citazione di primo grado (notificato in data 30\9\2016), la
[...]
conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
deducendo di essere proprietaria ed armatrice della Moto Pesca denominata CP_1
EL A” (iscritta nel registro matricole di Napoli al n. 2139), coperta con la polizza assicurativa n. 075.00572452 delle sottoscritta presso l'Agenzia di Controparte_1
Salerno in data 28/04/2015, con scadenza sino al 28/04/2020; che in data 26\11\2015, alle ore
23.30, mentre l'imbarcazione di proprietà della società appellante si trovava nel porto di Ortona,
regolarmente ormeggiata a pacchetto, a causa delle mutate condizioni del mare andava a collidere contro la fiancata di un'altra moto pesca EL MA di proprietà della Euro Pesca
Cetara srl, la quale a sua volta collideva contro la banchina del porto, subendo dei danni quantificati in € 47.002,00 (fattura n. 57\16, in atti); che il sinistro veniva regolarmente
2 denunciato sia all'Autorità Marittima sia alla compagnia assicurativa;
che la
[...]
disconosceva la copertura della polizza per il danno causato all'altra imbarcazione CP_1
(cfr. missiva spedita con racc. a/r del 14/06/2016), ma successivamente comunicava che,
nonostante il sinistro rientrasse nell'oggetto della garanzia prestata, non poteva ugualmente procedere all'indennizzo dei danni per la presenza del caso fortuito (mareggiata), sia perchè il rischio assicurato consisteva nei danni prodotti a terzi solo durante la pesca e non già durante gli ormeggi e le fasi di stallo dell'imbarcazione; che dinanzi al rifiuto del “rimborso”
comunicato dalla (cfr. missiva del 23/05/2016), la Controparte_1 Parte_1
era costituita in mora dalla società danneggiata, Euro Pesca Cetara srl, (cfr. raccomandata
[...]
del 6/04/2016) per il risarcimento di tutti i danni subiti con invito a sottoscrivere formalmente una convenzione di negoziazione assistita;
che, di conseguenza, la società danneggiante decideva di concludere un accordo transattivo (vd. accordo del 27/07/2017), in virtù del quale versava € 50.000,00 a mezzo di assegno non trasferibile alla Euro Pesca Cetara srl, comprensiva dei danni subiti e di € 3.000,00 per spese legali. Pertanto, la
[...]
era costretta ad adire l'Autorità Giudiziaria al fine di ottenere Parte_1
l'accertamento dell'inadempimento contrattuale, riferito alla polizza n. 075.00572452 del
28\04\2015, da parte della società assicuratrice e, per l'effetto, la condanna al risarcimento dei danni quantificati in € 50.000,00, oltre rivalutazione, interessi e spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la contestando Controparte_1
la pretesa attorea per la mancanza della copertura assicurativa dell'evento, essendo la polizza sottoscritta solo per i sinistri che si verificavano nel corso dell'attività di pesca e non anche nel caso di ormeggio. Per la poi, la copertura assicurativa doveva Controparte_1
ritenersi esclusa in presenza di un evidente caso fortuito, ossia le eccezionali ed avverse condizioni atmosferiche. Infine, la compagnia assicurativa contestava l'inadempimento contrattuale della società attrice per avere gestito autonomamente il sinistro, sottoscrivendo una transazione inopponibile, in violazione dell'art. 20 delle condizioni generali della polizza.
3 Di seguito, escussi i testi ammessi (cfr. ordinanza del 16\6\2017 e verbale di udienza per i testi e ), la causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 Testimone_1 Testimone_2
cpc, era decisa con la sentenza qui gravata, con la quale il Tribunale di Salerno respingeva le domande attoree.
In particolare, il primo giudice riteneva l'evento non coperto dalla polizza assicurativa, atteso che il rischio assicurato consisteva nei danni prodotti a terzi solo durante la pesca e non quelli causati durante l'ormeggio in porto.
Con l'impugnazione in esame, la Parte_1
censurava la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
- il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente interpretato le clausole del contratto assicurativo nel suo complesso, ritenendo che il natante, adibito all'attività di pesca di tonno, fosse coperto da polizza solo in fase di svolgimento di quella specifica attività.
Per l'appellante, oggetto della copertura assicurativa – polizza di responsabilità civile generale dedicata ai settori Industria- Artigianato-Servizi - non era la pesca in sé, ma tutti i danni cagionati dall'assicurata, che in tanto poteva accedere a detta polizza,
proprio perché impresa esercente l'attività di pesca (art. 1, 4, 8). A dimostrazione di ciò
l'appellante richiamava la raccomandata del 14\7\2016, nella quale la
[...]
pur confermando l'inclusione del sinistro nell'oggetto della garanzia CP_1
prestata, riteneva l'inoperatività della polizza per la presenza del caso fortuito, ossia della mareggiata;
- Irrilevante, tuttavia, doveva considerarsi il dedotto caso fortuito, prevedendo espressamente la polizza (art. 1 – punto a) che la compagnia assicurativa si obbligava contrattualmente a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a titolo di risarcimenti di danni involontariamente cagionati a terzi;
4 - Infine, l'appellante evidenziava il comportamento ostruzionistico della compagnia di assicurazione dovuto alla mancata produzione dell'elaborato peritale relativo al sinistro,
nonostante l'ordine di esibizione disposto dal giudice ex art. 210 cpc (cfr. ordinanza del
15-21\6\2017 e verbale di udienza del 29\11\2017), nonché il tenore confessorio della missiva inviata con raccomandata il 28/05/2016, con cui la Controparte_1
confermava l'operatività della copertura al proprio assicurato.
Quindi, la società appellante così concludeva: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni
contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento della domanda e in totale
riforma della sentenza impugnata, accertata e dichiarata la responsabilità della convenuta,
così provvedere: - accertare e dichiarare la responsabilità da inadempimento contrattuale
della convenuta e per l'effetto, condannare la convenuta, in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore al risarcimento dei danni a favore dell'attrice, con il pagamento
della somma di € 50.000, oltre rivalutazione ed interessi;
- condannare la convenuta, alla
refusione delle competenze e spese per il doppio grado di giudizio, con attribuzione>.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la società contestando Controparte_1
tutto quanto ex adverso dedotto e concludendo per il rigetto dell'appello sulla base delle accezioni già espresse in primo grado. In aggiunta, la società appellata eccepiva l'incapacità dei testimoni escussi in primo grado ex art. 246 cpc (uno socio e l'altro dipendente della
[...]
, nonché l'inattendibilità degli stessi circa le condizioni atmosferiche al momento Parte_1
del sinistro, perché smentite dalla nota della Capitaneria di Porto di Ortona del 10\02\2016,
versata in atti. Peraltro, a detta di parte appellata, la non aveva neppure Parte_1
dimostrato che l'assegno era stato regolarmente incassato dalla Euro Pesca Cetara srl.
Di seguito, acquisito il fascicolo di primo grado, con provvedimento del 18\6\2024 la causa veniva rinviata all'udienza del 13\2\2025 per la rimessione in decisione, concedendo alle parti un termine fino a sessanta giorni prima dell'udienza per note scritte contenenti la sola
5 precisazione delle conclusioni;
un termine fino a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
un termine fino a quindici giorni prima per il deposito di note di replica.
Infine, con provvedimento del 18\3\2025, sulle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 13\3\2025, la causa veniva riservata per la decisione al collegio ex art. 352 cpc.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia fondato e vada, pertanto, accolto nei limiti e per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A. Polizza assicurativa: operatività e limiti.
Con l'impugnazione oggetto dell'odierno giudizio, la società appellante si doleva della decisione del giudice di prime cure nella parte in cui avrebbe erroneamente valutato l'inoperatività della copertura assicurativa in relazione al sinistro per cui è causa in relazione all'oggetto della polizza, che non comprendeva la casistica denunciata dall'assicurato. Per
l'appellante, infatti, oggetto della copertura assicurativa – polizza di responsabilità civile generale dedicata ai settori Industria, Artigianato e Servizi - non era la pesca in sé, ma tutti i danni cagionati dall'assicurata, che in tanto poteva accedere a detta polizza, proprio perché
impresa esercente l'attività di pesca (art. 1, 4, 8). A dimostrazione di ciò, l'appellante richiamava la raccomandata del 14\7\2016, nella quale la pur Controparte_1
confermando l'inclusione del sinistro nell'oggetto della garanzia prestata, riteneva l'inoperatività della polizza per la presenza del caso fortuito, ossia della mareggiata;
Il motivo è fondato.
Il tema oggetto dell'odierna controversia impone la disamina delle questioni relative alla responsabilità civile e all'assicurazione obbligatoria per la navigazione di natanti.
Sul punto l'art. 123 del codice delle assicurazioni private, al comma uno, prescrive che “Le
unità da diporto, con esclusione delle unità non dotate di motore, non possono essere poste in
navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperte
6 dall'assicurazione della responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2054 del codice
civile, compresa quella dell'acquirente con patto di riservato dominio e quella del locatario in
caso di locazione finanziaria, per danni alla persona. Il regolamento, adottato dal Ministro
dello sviluppo economico su proposta dell'IVASS, individua la tipologia dei natanti esclusi
dall'obbligo di assicurazione e le acque equiparate a quelle di uso pubblico”. Ed ancora, al comma 4, il predetto articolo sancisce che “Alle unità da diporto, ai natanti e ai motori
amovibili si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per l'assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore”.
Inoltre, l'art. 49-bis del D. Lgs. 171/2005 (Codice della Nautica da Diporto) stabilisce che “Le
unità da diporto a motore, ovvero quelle munite di motore ausiliario, devono essere coperte da
assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, anche se non in navigazione".
Dal combinato disposto delle prescrizioni normative richiamate emerge, dunque, che le imbarcazioni, come qualsiasi altro veicolo dotato di motore, devono obbligatoriamente essere assicurate per la responsabilità civile verso terzi, sia per essere poste in navigazione sia nelle fasi di sosta.
D'altra parte, secondo una granitica giurisprudenza della Cassazione, l'ormeggio costituisce una fase della navigazione, purché avvenga in luoghi non privati, aperti alla navigazione di altre imbarcazioni e al transito di soggetti indeterminati: le imbarcazioni soggette all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 990 del 1969,
devono essere assicurate anche quando sono ormeggiate in mare o in porto. Questa
interpretazione amplia il concetto di “navigazione”, includendo anche le fasi di sosta e ormeggio, analogamente a quanto avviene per i veicoli a motore in sosta su strade pubbliche
(cfr. Cass. n. 497 del 18\1\2000). La ratio di tale estensione è quella di garantire una copertura assicurativa continua per i natanti, prevenendo situazioni in cui, durante l'ormeggio, possano causare danni a terzi senza essere coperti da assicurazione.
7 La sentenza ha avuto un impatto significativo sulla giurisprudenza successiva, influenzando l'interpretazione dell'obbligo assicurativo per i natanti anche nelle fasi di ormeggio. Ad
esempio, è stato considerato evento relativo alla circolazione l'incendio propagatosi da un natante in sosta, confermando l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore
(cfr. Cass. n. 13239 del 22\5\2008).
D'altra parte, se la Madre di proprietà della non avesse avuto Per_2 Parte_1
la necessaria copertura assicurativa non avrebbe potuto nemmeno accedere al porto di Ortona.
Ciò perché i porti turistici e gli ormeggiatori richiedono espressamente la copertura assicurativa come condizione per il posto barca, al fine di proteggersi da azioni di responsabilità indiretta e per garantire che il proprietario del natante sia in grado di coprire i danni eventualmente causati alla struttura o ad altre imbarcazioni.
Dunque, il percorso logico-motivazionale che consente di estendere la copertura assicurativa di un natante anche alla fase di stazionamento in porto (come, nel caso di specie, in caso di collisione tra imbarcazioni causate dalle mutate e avverse condizioni del mare) si fonda su principi interpretativi estensivi del concetto di “circolazione” o “uso dell'imbarcazione”
contenuti nella responsabilità civile per danni verso terzi. Per tale ragione il concetto di “uso”
o “impiego” dell'imbarcazione non si esaurisce nella navigazione in senso stretto, ma comprende tutte le fasi fisiologicamente connesse all'attività nautica, compresi l'ormeggio, lo stazionamento temporaneo in acque pubbliche o porti e le manovre di attracco e disormeggio:
l'ormeggio in porto è una modalità della navigazione perché si svolge in aree comuni soggette a traffico nautico e comporta rischi potenzialmente lesivi per terzi. È, quindi, del tutto irrilevante che l'evento dannoso si sia verificato durante l'ormeggio poiché la barca, anche da ferma, è comunque un corpo soggetto a forza motrice naturale ed il rischio insito nel suo stazionamento rientra nella tipologia di rischi coperti dalla polizza RC, sebbene ciò non sia espressamente previsto nelle clausole generali di contratto assicurativo. Nel caso di danno provocato da una moto pesca ad altra contigua perché spinta da una mareggiata l'evento
8 atmosferico è causa occasionale ed accidentale, ma non esclude la responsabilità del proprietario del mezzo che, se lasciato ormeggiato nel porto, può cagionare danni.
L'imbarcazione ha, comunque, un ruolo materiale attivo nella produzione del danno, sufficiente a far scattare la responsabilità e quindi l'obbligo dell'assicuratore alla copertura.
Quindi, rileggendo la polizza assicurativa in contestazione alla luce dei principi sin qui esposti,
deve concludersi che la polizza in esame copriva l'evento per cui è causa.
Deve rilevarsi, d'altra parte, che nella descrizione del rischio assicurato veniva testualmente stabilito che La SO , in base a conforme proposta ed alle norme e Controparte_1
condizioni tutte della presente polizza, assicura la responsabilità civile derivante all' Parte_2
a termine di legge, nella sua qualità di: ATTIVITA' DI PESCA ANCHE D'ALTURA NEL
MEDITERRANEO>, andando “la pesca” ad individuare l'attività imprenditoriale svolta dalla e non il limite della copertura assicurativa. Parte_1
Infine, non può sottacersi che la stessa ammetteva, sia pure Controparte_1
stragiudizialmente, detta interpretazione della polizza, laddove con la nota del 14\7\2016
riconosceva che l'evento rientrava nell'oggetto garantito, ma di non poter procedere alla liquidazione del danno in presenza del caso fortuito.
Deve, pertanto, concludersi per l'operatività della polizza stipulata dall'odierna appellante con la Controparte_1
B. Caso fortuito.
Altra censura mossa dall'appellata assicurazione e confutata dall'appellante riguarda l'esclusione della responsabilità della moto pesca di proprietà dell'appellata per il caso fortuito
(sostanziatosi nella mutazione delle condizioni del mare) che ha determinato la collisione tra le due imbarcazioni fiancheggiate durante l'ormeggio.
L'eccezione non è fondata.
In primo luogo, nelle condizioni generali del contratto di assicurazione in esame (art.
1- lett.
A), sotto la rubrica “Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)” si prevede
9 testualmente che “la società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto
a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale,
interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali,
per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai
rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione vale anche per la responsabilità
civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba
rispondere”. Il che consente di concludere per la copertura assicurativa anche dei danni cagionati da caso fortuito, “accidentalmente verificatesi”, e senza colpa (“involontariamente
cagionati”).
Né tampoco da un esame analitico delle ulteriori clausole contrattuali emergono tra le cause escluse dalla copertura assicurativa le avverse condizioni metereologiche e\o del mare.
Comunque, la non ha fornito alcuna prova del dedotto fortuito, la cui Controparte_1
nozione, se rapportata agli eventi atmosferici, è condizionata dalla presenza dei requisiti dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, nella specie mancanti.
Anzi dall'istruttoria espletata in primo grado emerge solo che, dopo l'ormeggio a pacchetto,
ossia in affiancamento, delle imbarcazioni e con i parabordi esterni, durante la notte le condizioni del mare mutavano, perchè si agitava, e, nonostante il rinforzo degli ormeggi, la collisione non era evitata (cfr. dichiarazioni del teste in verbale di udienza del Testimone_2
28\11\2017).
Dalla deposizione del teste, , dipendente della società appellante – teste capace Testimone_2
ed attendibile1 a differenza del socio, portatore di un interesse concreto Testimone_1
all'esito della lite, in quanto socio illimitatamente responsabile - poi, risulta che la mattina seguente veniva comunicato l'accaduto alla Capitaneria di Porto, tanto che arrivavano dei
“soldati” sui luoghi per le opportune verifiche. 1 “L'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare, a norma dell'art. 246 cod. proc. civ., è l'interesse giuridico, personale, concreto, che legittima l'azione o l'intervento in giudizio, sicché il lavoratore dipendente di una parte in causa non è, per ciò solo, incapace di testimoniare, né può ritenersi, per questa sola ragione, scarsamente attendibile” (cfr. Cass. n. 2075 del 29/01/2013). 10 Nessun rilievo assume infine la nota della Capitaneria di Porto di Ortona del 10\2\2016,
invocata dalla per smentire le suddette dichiarazioni testimoniali, Controparte_1
atteso che dalla stessa è dato evincere solo che il sinistro era stato denunciato ufficialmente da soggetto non legittimato e tardivamente.
In definitiva, ritiene la Corte che non sussista, nel caso di specie, il caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità dell'assicurato.
C. Sull'inadempimento contrattuale della società assicurata: inopponibilità transazione.
La società come sopra ricordato, dinanzi al rifiuto della propria Parte_1
compagnia assicurativa di procedere al risarcimento del danno provocato al natante contiguo,
provvedeva autonomamente a gestire la vertenza oggetto dell'odierno giudizio attraverso un componimento bonario del sinistro, in virtù del quale corrispondeva direttamente alla società
danneggiata (Euro Pesca Cetara s.r.l.) l'importo di € 47.000,00 e di € 3.000,00 per spese legali
(mediante assegno di € 50.000,00).
Tale spontanea iniziativa privata è stata fortemente censurata dalla società Controparte_1
poiché integrante un inadempimento contrattuale per violazione dell'art. 20 delle
[...]
condizioni generali di contratto (rubricato “Gestione delle vertenze di danno – spese legali”)
secondo cui “La SO assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto
in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando,
ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato
stesso …”.
In effetti, la compagnia assicurativa lamentava che nessuna transazione poteva rendersi opponibile all'assicuratore in quanto il contenuto della clausola summenzionata escludeva qualsiasi facoltà da parte dell'assicurato di provvedere all'autonoma gestione del sinistro fino a quando l'assicuratore avrebbe avuto interesse ad agire sia in sede stragiudiziale che in sede giudiziale.
11 Tuttavia, va in questa sede sottolineato che l'intervento diretto del legale rappresentante della società estrinsecatosi attraverso una composizione stragiudiziale tra le Parte_1
parti (culminata in un accordo transattivo del 27\7\2016), è stato determinato e giustificato dall'iniziale inerzia e dal successivo espresso rifiuto della compagnia assicurativa di procedere al risarcimento. Come già dinanzi detto, infatti, la in prima battuta, Controparte_1
negava l'operatività della polizza (cfr. nota del 23\5\2016 indirizzata anche alla EuroPesca srl),
per poi riconoscere la copertura della polizza del sinistro in commento, ma ricusare completamente qualsivoglia istanza di risarcimento del danno, ritenendo l'evento escluso dall'orbita dell'attività assicurata per la presenza del caso fortuito (cfr. nota del 14\7\2016).
Dunque, l'appellata compagnia non può in questa sede invocare la tutela prevista dagli art. 1914
e 1915 c.c. in quanto, attraverso una condotta refrattaria e ostile, liquidava l'assicurato con un generico diniego di risarcimento del danno provocato ad altra imbarcazione, dimostrando una manifesta carenza di interesse nella gestione della vertenza de quo, sia in sede stragiudiziale che in sede giudiziale.
E' noto, infatti, che l'assicuratore della responsabilità civile, avendo assunto l'obbligo contrattuale di tenere indenne l'assicurato dalle pretese del terzo danneggiato, ha altresì
l'obbligo di attivarsi per salvaguardare gli interessi di quello: e dunque costituisce una condotta inadempiente rispetto agli obblighi scaturenti dal contratto di assicurazione, rifiutare una vantaggiosa offerta transattiva proveniente da parte del terzo danneggiato (cfr. Cass. n. 9666
del 19 aprile 2018).
Nel caso di specie, l'assicuratore anziché manlevare l'assicurato danneggiante dall'obbligo di risarcire il danno cagionato al terzo, ha manifestato una condotta disinteressata circa la gestione del sinistro e, quindi, legittimamente la società assicurata ha stipulato la contestata transazione,
dopo la reiterata diffida della terza danneggiata.
12 Tuttavia, pur in assenza del denunciato inadempimento da parte della la Parte_1
mancata partecipazione dell'assicurazione alla negoziazione e alla successiva transazione non consente di estenderne gli effetti tout court alla Controparte_1
D. Responsabilità dell'evento e determinazione del quantum del risarcimento.
Ferma l'inopponibilità della transazione alla e la modalità di Controparte_1
verificazione dell'evento, alla Corte è rimessa infine la valutazione sul quamtum richiesto,
avendo la compagnia assicuratrice contestato la mancanza di prova dell'effettivo incasso dell'assegno n. 1058867799-02 da parte della società danneggiata.
Orbene, rileva la Corte che tale circostanza risulta sconfessata dal compendio probatorio versato in atti, dal quale emerge che in data 13/02/2017 il Banco di Napoli rilasciava al legale rappresentante della società appellante una attestazione di effettivo e regolare pagamento dell'assegno bancario n. 1058867799 di € 47.000,00, riscosso dal creditore danneggiato in data
02/08/2016 (cfr. fascicolo di primo grado dell'appellante).
D'altra parte, emerge dall'istruttoria di primo grado che la aveva Controparte_1
periziato l'imbarcazione danneggiata, ma che, benchè compulsata dal giudice di prime cure ex art. 210 cpc (cfr. ordinanza del 15-21\6\2017 e verbale di udienza del 29\11\2017), nulla produceva.
Quindi, deve riconoscersi il diritto della al “rimborso” da parte della Parte_1
della somma pagata dalla società danneggiata, come emergente dalla Controparte_1
fattura e dall'assegno incassato dalla Euro Pesca srl.
Non possono, di contro, essere riconosciute le spese legali della transazione, non opponibile all'assicurazione.
In conclusione, sulla base delle argomentazioni sin qui riportate, l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, la deve essere condannata Controparte_1
13 al pagamento della somma di € 47.000,00, oltre interessi legali dall'esborso (2\8\2016) al soddisfo, trattandosi di debito di valuta.
E. Spese processuali.
Le spese processuali del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo, con attribuzione in favore dell'avv. Francesco De Giovanni per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ei confronti della società Parte_1
ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così Controparte_1
provvede:
1) ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in RIFORMA della sentenza n. 14\2024,
pubblicata in data 02/01/2024 dal Tribunale di Salerno, CONDANNA l'appellata,
al pagamento in favore della società appellante, Controparte_1 [...]
della somma di € 47.000,00, oltre Parte_1
interessi legali dal 2\8\2016 al soddisfo;
2) CONDANNA l'appellata, al pagamento in favore della Controparte_1
società appellante, al Parte_1
pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio, che si liquidano nella complessiva somma di € 545,00 per esborsi ed € 5.000,00 per compensi professionali,
oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Francesco De Giovanni per dichiarato anticipo;
3) CONDANNA l'appellata, al pagamento in favore della Controparte_1
società appellante, al Parte_1
pagamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio, che si liquidano nella complessiva somma di € 804,00 per esborsi ed € 4.300,00 per compensi professionali,
14 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Francesco De Giovanni per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno, lì 5 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
-dott.ssa Marina Mainenti - - dott. Aldo Gubitosi -
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Aldo Gubitosi Presidente
Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 139\2024 RG, vertente
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., , elettivamente domiciliato in Salerno, alla via G. Cuomo Parte_1
n. 17, presso lo studio dell'avv. Francesco De Giovanni, che lo rappresenta e difende come da procura a margine dell'atto di citazione in primo grado;
APPELLANTE
E
con sede in Mogliano Veneto (TV), in persona del suo Controparte_1
Amministratore Delgato e Direttore Generale, dott. nonché del Controparte_2
Dirigente della società, dott. , elettivamente domiciliata in Salerno, alla via Controparte_3
1 Cacciatori dell'Irno n. 12, presso lo studio dell'avv. Marco Granese, che la rappresenta e difende come da procura generale alle liti per notar Dott. di Persona_1
Treviso del 18/12/2014 (Rep. N. 186905, racc. n. 30367);
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 14/2024 pubblicata in data 02\01\2024 dal Tribunale
di Salerno;
in materia di Contratti e obbligazioni varie: assicurazione contro i danni;
CONCLUSIONI: come rassegnate dalle parti (cfr. note di trattazione scritta in atti).
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12\02\2024, la società
[...]
proponeva appello avverso la sentenza n. 14\2024 del Parte_1
02\01\2024 (pubblicata in peri data e notificata il 16\01\2024), con la quale il Tribunale di
Salerno rigettava la domanda di indennizzo proposta dall'odierno appellante e lo condannava al pagamento delle spese di giudizio.
In effetti, con l'atto di citazione di primo grado (notificato in data 30\9\2016), la
[...]
conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
deducendo di essere proprietaria ed armatrice della Moto Pesca denominata CP_1
EL A” (iscritta nel registro matricole di Napoli al n. 2139), coperta con la polizza assicurativa n. 075.00572452 delle sottoscritta presso l'Agenzia di Controparte_1
Salerno in data 28/04/2015, con scadenza sino al 28/04/2020; che in data 26\11\2015, alle ore
23.30, mentre l'imbarcazione di proprietà della società appellante si trovava nel porto di Ortona,
regolarmente ormeggiata a pacchetto, a causa delle mutate condizioni del mare andava a collidere contro la fiancata di un'altra moto pesca EL MA di proprietà della Euro Pesca
Cetara srl, la quale a sua volta collideva contro la banchina del porto, subendo dei danni quantificati in € 47.002,00 (fattura n. 57\16, in atti); che il sinistro veniva regolarmente
2 denunciato sia all'Autorità Marittima sia alla compagnia assicurativa;
che la
[...]
disconosceva la copertura della polizza per il danno causato all'altra imbarcazione CP_1
(cfr. missiva spedita con racc. a/r del 14/06/2016), ma successivamente comunicava che,
nonostante il sinistro rientrasse nell'oggetto della garanzia prestata, non poteva ugualmente procedere all'indennizzo dei danni per la presenza del caso fortuito (mareggiata), sia perchè il rischio assicurato consisteva nei danni prodotti a terzi solo durante la pesca e non già durante gli ormeggi e le fasi di stallo dell'imbarcazione; che dinanzi al rifiuto del “rimborso”
comunicato dalla (cfr. missiva del 23/05/2016), la Controparte_1 Parte_1
era costituita in mora dalla società danneggiata, Euro Pesca Cetara srl, (cfr. raccomandata
[...]
del 6/04/2016) per il risarcimento di tutti i danni subiti con invito a sottoscrivere formalmente una convenzione di negoziazione assistita;
che, di conseguenza, la società danneggiante decideva di concludere un accordo transattivo (vd. accordo del 27/07/2017), in virtù del quale versava € 50.000,00 a mezzo di assegno non trasferibile alla Euro Pesca Cetara srl, comprensiva dei danni subiti e di € 3.000,00 per spese legali. Pertanto, la
[...]
era costretta ad adire l'Autorità Giudiziaria al fine di ottenere Parte_1
l'accertamento dell'inadempimento contrattuale, riferito alla polizza n. 075.00572452 del
28\04\2015, da parte della società assicuratrice e, per l'effetto, la condanna al risarcimento dei danni quantificati in € 50.000,00, oltre rivalutazione, interessi e spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la contestando Controparte_1
la pretesa attorea per la mancanza della copertura assicurativa dell'evento, essendo la polizza sottoscritta solo per i sinistri che si verificavano nel corso dell'attività di pesca e non anche nel caso di ormeggio. Per la poi, la copertura assicurativa doveva Controparte_1
ritenersi esclusa in presenza di un evidente caso fortuito, ossia le eccezionali ed avverse condizioni atmosferiche. Infine, la compagnia assicurativa contestava l'inadempimento contrattuale della società attrice per avere gestito autonomamente il sinistro, sottoscrivendo una transazione inopponibile, in violazione dell'art. 20 delle condizioni generali della polizza.
3 Di seguito, escussi i testi ammessi (cfr. ordinanza del 16\6\2017 e verbale di udienza per i testi e ), la causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 Testimone_1 Testimone_2
cpc, era decisa con la sentenza qui gravata, con la quale il Tribunale di Salerno respingeva le domande attoree.
In particolare, il primo giudice riteneva l'evento non coperto dalla polizza assicurativa, atteso che il rischio assicurato consisteva nei danni prodotti a terzi solo durante la pesca e non quelli causati durante l'ormeggio in porto.
Con l'impugnazione in esame, la Parte_1
censurava la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
- il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente interpretato le clausole del contratto assicurativo nel suo complesso, ritenendo che il natante, adibito all'attività di pesca di tonno, fosse coperto da polizza solo in fase di svolgimento di quella specifica attività.
Per l'appellante, oggetto della copertura assicurativa – polizza di responsabilità civile generale dedicata ai settori Industria- Artigianato-Servizi - non era la pesca in sé, ma tutti i danni cagionati dall'assicurata, che in tanto poteva accedere a detta polizza,
proprio perché impresa esercente l'attività di pesca (art. 1, 4, 8). A dimostrazione di ciò
l'appellante richiamava la raccomandata del 14\7\2016, nella quale la
[...]
pur confermando l'inclusione del sinistro nell'oggetto della garanzia CP_1
prestata, riteneva l'inoperatività della polizza per la presenza del caso fortuito, ossia della mareggiata;
- Irrilevante, tuttavia, doveva considerarsi il dedotto caso fortuito, prevedendo espressamente la polizza (art. 1 – punto a) che la compagnia assicurativa si obbligava contrattualmente a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a titolo di risarcimenti di danni involontariamente cagionati a terzi;
4 - Infine, l'appellante evidenziava il comportamento ostruzionistico della compagnia di assicurazione dovuto alla mancata produzione dell'elaborato peritale relativo al sinistro,
nonostante l'ordine di esibizione disposto dal giudice ex art. 210 cpc (cfr. ordinanza del
15-21\6\2017 e verbale di udienza del 29\11\2017), nonché il tenore confessorio della missiva inviata con raccomandata il 28/05/2016, con cui la Controparte_1
confermava l'operatività della copertura al proprio assicurato.
Quindi, la società appellante così concludeva: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni
contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento della domanda e in totale
riforma della sentenza impugnata, accertata e dichiarata la responsabilità della convenuta,
così provvedere: - accertare e dichiarare la responsabilità da inadempimento contrattuale
della convenuta e per l'effetto, condannare la convenuta, in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore al risarcimento dei danni a favore dell'attrice, con il pagamento
della somma di € 50.000, oltre rivalutazione ed interessi;
- condannare la convenuta, alla
refusione delle competenze e spese per il doppio grado di giudizio, con attribuzione>.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la società contestando Controparte_1
tutto quanto ex adverso dedotto e concludendo per il rigetto dell'appello sulla base delle accezioni già espresse in primo grado. In aggiunta, la società appellata eccepiva l'incapacità dei testimoni escussi in primo grado ex art. 246 cpc (uno socio e l'altro dipendente della
[...]
, nonché l'inattendibilità degli stessi circa le condizioni atmosferiche al momento Parte_1
del sinistro, perché smentite dalla nota della Capitaneria di Porto di Ortona del 10\02\2016,
versata in atti. Peraltro, a detta di parte appellata, la non aveva neppure Parte_1
dimostrato che l'assegno era stato regolarmente incassato dalla Euro Pesca Cetara srl.
Di seguito, acquisito il fascicolo di primo grado, con provvedimento del 18\6\2024 la causa veniva rinviata all'udienza del 13\2\2025 per la rimessione in decisione, concedendo alle parti un termine fino a sessanta giorni prima dell'udienza per note scritte contenenti la sola
5 precisazione delle conclusioni;
un termine fino a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
un termine fino a quindici giorni prima per il deposito di note di replica.
Infine, con provvedimento del 18\3\2025, sulle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 13\3\2025, la causa veniva riservata per la decisione al collegio ex art. 352 cpc.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia fondato e vada, pertanto, accolto nei limiti e per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A. Polizza assicurativa: operatività e limiti.
Con l'impugnazione oggetto dell'odierno giudizio, la società appellante si doleva della decisione del giudice di prime cure nella parte in cui avrebbe erroneamente valutato l'inoperatività della copertura assicurativa in relazione al sinistro per cui è causa in relazione all'oggetto della polizza, che non comprendeva la casistica denunciata dall'assicurato. Per
l'appellante, infatti, oggetto della copertura assicurativa – polizza di responsabilità civile generale dedicata ai settori Industria, Artigianato e Servizi - non era la pesca in sé, ma tutti i danni cagionati dall'assicurata, che in tanto poteva accedere a detta polizza, proprio perché
impresa esercente l'attività di pesca (art. 1, 4, 8). A dimostrazione di ciò, l'appellante richiamava la raccomandata del 14\7\2016, nella quale la pur Controparte_1
confermando l'inclusione del sinistro nell'oggetto della garanzia prestata, riteneva l'inoperatività della polizza per la presenza del caso fortuito, ossia della mareggiata;
Il motivo è fondato.
Il tema oggetto dell'odierna controversia impone la disamina delle questioni relative alla responsabilità civile e all'assicurazione obbligatoria per la navigazione di natanti.
Sul punto l'art. 123 del codice delle assicurazioni private, al comma uno, prescrive che “Le
unità da diporto, con esclusione delle unità non dotate di motore, non possono essere poste in
navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperte
6 dall'assicurazione della responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2054 del codice
civile, compresa quella dell'acquirente con patto di riservato dominio e quella del locatario in
caso di locazione finanziaria, per danni alla persona. Il regolamento, adottato dal Ministro
dello sviluppo economico su proposta dell'IVASS, individua la tipologia dei natanti esclusi
dall'obbligo di assicurazione e le acque equiparate a quelle di uso pubblico”. Ed ancora, al comma 4, il predetto articolo sancisce che “Alle unità da diporto, ai natanti e ai motori
amovibili si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per l'assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore”.
Inoltre, l'art. 49-bis del D. Lgs. 171/2005 (Codice della Nautica da Diporto) stabilisce che “Le
unità da diporto a motore, ovvero quelle munite di motore ausiliario, devono essere coperte da
assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, anche se non in navigazione".
Dal combinato disposto delle prescrizioni normative richiamate emerge, dunque, che le imbarcazioni, come qualsiasi altro veicolo dotato di motore, devono obbligatoriamente essere assicurate per la responsabilità civile verso terzi, sia per essere poste in navigazione sia nelle fasi di sosta.
D'altra parte, secondo una granitica giurisprudenza della Cassazione, l'ormeggio costituisce una fase della navigazione, purché avvenga in luoghi non privati, aperti alla navigazione di altre imbarcazioni e al transito di soggetti indeterminati: le imbarcazioni soggette all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 990 del 1969,
devono essere assicurate anche quando sono ormeggiate in mare o in porto. Questa
interpretazione amplia il concetto di “navigazione”, includendo anche le fasi di sosta e ormeggio, analogamente a quanto avviene per i veicoli a motore in sosta su strade pubbliche
(cfr. Cass. n. 497 del 18\1\2000). La ratio di tale estensione è quella di garantire una copertura assicurativa continua per i natanti, prevenendo situazioni in cui, durante l'ormeggio, possano causare danni a terzi senza essere coperti da assicurazione.
7 La sentenza ha avuto un impatto significativo sulla giurisprudenza successiva, influenzando l'interpretazione dell'obbligo assicurativo per i natanti anche nelle fasi di ormeggio. Ad
esempio, è stato considerato evento relativo alla circolazione l'incendio propagatosi da un natante in sosta, confermando l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore
(cfr. Cass. n. 13239 del 22\5\2008).
D'altra parte, se la Madre di proprietà della non avesse avuto Per_2 Parte_1
la necessaria copertura assicurativa non avrebbe potuto nemmeno accedere al porto di Ortona.
Ciò perché i porti turistici e gli ormeggiatori richiedono espressamente la copertura assicurativa come condizione per il posto barca, al fine di proteggersi da azioni di responsabilità indiretta e per garantire che il proprietario del natante sia in grado di coprire i danni eventualmente causati alla struttura o ad altre imbarcazioni.
Dunque, il percorso logico-motivazionale che consente di estendere la copertura assicurativa di un natante anche alla fase di stazionamento in porto (come, nel caso di specie, in caso di collisione tra imbarcazioni causate dalle mutate e avverse condizioni del mare) si fonda su principi interpretativi estensivi del concetto di “circolazione” o “uso dell'imbarcazione”
contenuti nella responsabilità civile per danni verso terzi. Per tale ragione il concetto di “uso”
o “impiego” dell'imbarcazione non si esaurisce nella navigazione in senso stretto, ma comprende tutte le fasi fisiologicamente connesse all'attività nautica, compresi l'ormeggio, lo stazionamento temporaneo in acque pubbliche o porti e le manovre di attracco e disormeggio:
l'ormeggio in porto è una modalità della navigazione perché si svolge in aree comuni soggette a traffico nautico e comporta rischi potenzialmente lesivi per terzi. È, quindi, del tutto irrilevante che l'evento dannoso si sia verificato durante l'ormeggio poiché la barca, anche da ferma, è comunque un corpo soggetto a forza motrice naturale ed il rischio insito nel suo stazionamento rientra nella tipologia di rischi coperti dalla polizza RC, sebbene ciò non sia espressamente previsto nelle clausole generali di contratto assicurativo. Nel caso di danno provocato da una moto pesca ad altra contigua perché spinta da una mareggiata l'evento
8 atmosferico è causa occasionale ed accidentale, ma non esclude la responsabilità del proprietario del mezzo che, se lasciato ormeggiato nel porto, può cagionare danni.
L'imbarcazione ha, comunque, un ruolo materiale attivo nella produzione del danno, sufficiente a far scattare la responsabilità e quindi l'obbligo dell'assicuratore alla copertura.
Quindi, rileggendo la polizza assicurativa in contestazione alla luce dei principi sin qui esposti,
deve concludersi che la polizza in esame copriva l'evento per cui è causa.
Deve rilevarsi, d'altra parte, che nella descrizione del rischio assicurato veniva testualmente stabilito che La SO , in base a conforme proposta ed alle norme e Controparte_1
condizioni tutte della presente polizza, assicura la responsabilità civile derivante all' Parte_2
a termine di legge, nella sua qualità di: ATTIVITA' DI PESCA ANCHE D'ALTURA NEL
MEDITERRANEO>, andando “la pesca” ad individuare l'attività imprenditoriale svolta dalla e non il limite della copertura assicurativa. Parte_1
Infine, non può sottacersi che la stessa ammetteva, sia pure Controparte_1
stragiudizialmente, detta interpretazione della polizza, laddove con la nota del 14\7\2016
riconosceva che l'evento rientrava nell'oggetto garantito, ma di non poter procedere alla liquidazione del danno in presenza del caso fortuito.
Deve, pertanto, concludersi per l'operatività della polizza stipulata dall'odierna appellante con la Controparte_1
B. Caso fortuito.
Altra censura mossa dall'appellata assicurazione e confutata dall'appellante riguarda l'esclusione della responsabilità della moto pesca di proprietà dell'appellata per il caso fortuito
(sostanziatosi nella mutazione delle condizioni del mare) che ha determinato la collisione tra le due imbarcazioni fiancheggiate durante l'ormeggio.
L'eccezione non è fondata.
In primo luogo, nelle condizioni generali del contratto di assicurazione in esame (art.
1- lett.
A), sotto la rubrica “Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)” si prevede
9 testualmente che “la società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto
a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale,
interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali,
per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai
rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione vale anche per la responsabilità
civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba
rispondere”. Il che consente di concludere per la copertura assicurativa anche dei danni cagionati da caso fortuito, “accidentalmente verificatesi”, e senza colpa (“involontariamente
cagionati”).
Né tampoco da un esame analitico delle ulteriori clausole contrattuali emergono tra le cause escluse dalla copertura assicurativa le avverse condizioni metereologiche e\o del mare.
Comunque, la non ha fornito alcuna prova del dedotto fortuito, la cui Controparte_1
nozione, se rapportata agli eventi atmosferici, è condizionata dalla presenza dei requisiti dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, nella specie mancanti.
Anzi dall'istruttoria espletata in primo grado emerge solo che, dopo l'ormeggio a pacchetto,
ossia in affiancamento, delle imbarcazioni e con i parabordi esterni, durante la notte le condizioni del mare mutavano, perchè si agitava, e, nonostante il rinforzo degli ormeggi, la collisione non era evitata (cfr. dichiarazioni del teste in verbale di udienza del Testimone_2
28\11\2017).
Dalla deposizione del teste, , dipendente della società appellante – teste capace Testimone_2
ed attendibile1 a differenza del socio, portatore di un interesse concreto Testimone_1
all'esito della lite, in quanto socio illimitatamente responsabile - poi, risulta che la mattina seguente veniva comunicato l'accaduto alla Capitaneria di Porto, tanto che arrivavano dei
“soldati” sui luoghi per le opportune verifiche. 1 “L'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare, a norma dell'art. 246 cod. proc. civ., è l'interesse giuridico, personale, concreto, che legittima l'azione o l'intervento in giudizio, sicché il lavoratore dipendente di una parte in causa non è, per ciò solo, incapace di testimoniare, né può ritenersi, per questa sola ragione, scarsamente attendibile” (cfr. Cass. n. 2075 del 29/01/2013). 10 Nessun rilievo assume infine la nota della Capitaneria di Porto di Ortona del 10\2\2016,
invocata dalla per smentire le suddette dichiarazioni testimoniali, Controparte_1
atteso che dalla stessa è dato evincere solo che il sinistro era stato denunciato ufficialmente da soggetto non legittimato e tardivamente.
In definitiva, ritiene la Corte che non sussista, nel caso di specie, il caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità dell'assicurato.
C. Sull'inadempimento contrattuale della società assicurata: inopponibilità transazione.
La società come sopra ricordato, dinanzi al rifiuto della propria Parte_1
compagnia assicurativa di procedere al risarcimento del danno provocato al natante contiguo,
provvedeva autonomamente a gestire la vertenza oggetto dell'odierno giudizio attraverso un componimento bonario del sinistro, in virtù del quale corrispondeva direttamente alla società
danneggiata (Euro Pesca Cetara s.r.l.) l'importo di € 47.000,00 e di € 3.000,00 per spese legali
(mediante assegno di € 50.000,00).
Tale spontanea iniziativa privata è stata fortemente censurata dalla società Controparte_1
poiché integrante un inadempimento contrattuale per violazione dell'art. 20 delle
[...]
condizioni generali di contratto (rubricato “Gestione delle vertenze di danno – spese legali”)
secondo cui “La SO assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto
in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando,
ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato
stesso …”.
In effetti, la compagnia assicurativa lamentava che nessuna transazione poteva rendersi opponibile all'assicuratore in quanto il contenuto della clausola summenzionata escludeva qualsiasi facoltà da parte dell'assicurato di provvedere all'autonoma gestione del sinistro fino a quando l'assicuratore avrebbe avuto interesse ad agire sia in sede stragiudiziale che in sede giudiziale.
11 Tuttavia, va in questa sede sottolineato che l'intervento diretto del legale rappresentante della società estrinsecatosi attraverso una composizione stragiudiziale tra le Parte_1
parti (culminata in un accordo transattivo del 27\7\2016), è stato determinato e giustificato dall'iniziale inerzia e dal successivo espresso rifiuto della compagnia assicurativa di procedere al risarcimento. Come già dinanzi detto, infatti, la in prima battuta, Controparte_1
negava l'operatività della polizza (cfr. nota del 23\5\2016 indirizzata anche alla EuroPesca srl),
per poi riconoscere la copertura della polizza del sinistro in commento, ma ricusare completamente qualsivoglia istanza di risarcimento del danno, ritenendo l'evento escluso dall'orbita dell'attività assicurata per la presenza del caso fortuito (cfr. nota del 14\7\2016).
Dunque, l'appellata compagnia non può in questa sede invocare la tutela prevista dagli art. 1914
e 1915 c.c. in quanto, attraverso una condotta refrattaria e ostile, liquidava l'assicurato con un generico diniego di risarcimento del danno provocato ad altra imbarcazione, dimostrando una manifesta carenza di interesse nella gestione della vertenza de quo, sia in sede stragiudiziale che in sede giudiziale.
E' noto, infatti, che l'assicuratore della responsabilità civile, avendo assunto l'obbligo contrattuale di tenere indenne l'assicurato dalle pretese del terzo danneggiato, ha altresì
l'obbligo di attivarsi per salvaguardare gli interessi di quello: e dunque costituisce una condotta inadempiente rispetto agli obblighi scaturenti dal contratto di assicurazione, rifiutare una vantaggiosa offerta transattiva proveniente da parte del terzo danneggiato (cfr. Cass. n. 9666
del 19 aprile 2018).
Nel caso di specie, l'assicuratore anziché manlevare l'assicurato danneggiante dall'obbligo di risarcire il danno cagionato al terzo, ha manifestato una condotta disinteressata circa la gestione del sinistro e, quindi, legittimamente la società assicurata ha stipulato la contestata transazione,
dopo la reiterata diffida della terza danneggiata.
12 Tuttavia, pur in assenza del denunciato inadempimento da parte della la Parte_1
mancata partecipazione dell'assicurazione alla negoziazione e alla successiva transazione non consente di estenderne gli effetti tout court alla Controparte_1
D. Responsabilità dell'evento e determinazione del quantum del risarcimento.
Ferma l'inopponibilità della transazione alla e la modalità di Controparte_1
verificazione dell'evento, alla Corte è rimessa infine la valutazione sul quamtum richiesto,
avendo la compagnia assicuratrice contestato la mancanza di prova dell'effettivo incasso dell'assegno n. 1058867799-02 da parte della società danneggiata.
Orbene, rileva la Corte che tale circostanza risulta sconfessata dal compendio probatorio versato in atti, dal quale emerge che in data 13/02/2017 il Banco di Napoli rilasciava al legale rappresentante della società appellante una attestazione di effettivo e regolare pagamento dell'assegno bancario n. 1058867799 di € 47.000,00, riscosso dal creditore danneggiato in data
02/08/2016 (cfr. fascicolo di primo grado dell'appellante).
D'altra parte, emerge dall'istruttoria di primo grado che la aveva Controparte_1
periziato l'imbarcazione danneggiata, ma che, benchè compulsata dal giudice di prime cure ex art. 210 cpc (cfr. ordinanza del 15-21\6\2017 e verbale di udienza del 29\11\2017), nulla produceva.
Quindi, deve riconoscersi il diritto della al “rimborso” da parte della Parte_1
della somma pagata dalla società danneggiata, come emergente dalla Controparte_1
fattura e dall'assegno incassato dalla Euro Pesca srl.
Non possono, di contro, essere riconosciute le spese legali della transazione, non opponibile all'assicurazione.
In conclusione, sulla base delle argomentazioni sin qui riportate, l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, la deve essere condannata Controparte_1
13 al pagamento della somma di € 47.000,00, oltre interessi legali dall'esborso (2\8\2016) al soddisfo, trattandosi di debito di valuta.
E. Spese processuali.
Le spese processuali del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo, con attribuzione in favore dell'avv. Francesco De Giovanni per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ei confronti della società Parte_1
ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così Controparte_1
provvede:
1) ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in RIFORMA della sentenza n. 14\2024,
pubblicata in data 02/01/2024 dal Tribunale di Salerno, CONDANNA l'appellata,
al pagamento in favore della società appellante, Controparte_1 [...]
della somma di € 47.000,00, oltre Parte_1
interessi legali dal 2\8\2016 al soddisfo;
2) CONDANNA l'appellata, al pagamento in favore della Controparte_1
società appellante, al Parte_1
pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio, che si liquidano nella complessiva somma di € 545,00 per esborsi ed € 5.000,00 per compensi professionali,
oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Francesco De Giovanni per dichiarato anticipo;
3) CONDANNA l'appellata, al pagamento in favore della Controparte_1
società appellante, al Parte_1
pagamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio, che si liquidano nella complessiva somma di € 804,00 per esborsi ed € 4.300,00 per compensi professionali,
14 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Francesco De Giovanni per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno, lì 5 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
-dott.ssa Marina Mainenti - - dott. Aldo Gubitosi -
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