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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/01/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
Così composta:
1) Dott. ssa Silvia Di Matteo Presidente
2) Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere
3) Dott. Pasquale Cabato Giudice aus.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 6962/2020 R.G., riservato per la decisione in data 9.01.2025, alla scadenza del termine fissato per il deposito delle note di trattazione scritta, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, congiuntamente e disgiuntamene tra loro, dagli Avv.ti Eugenio D'Esposito
( ) e Lucio D'Esposito (C.F ) ed CodiceFiscale_2 C.F._3
elett.te domiciliato in Napoli alla P.zza Eritrea n°3 Francesco Crispi n°111, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(C.F-P.Iva: , in persona del legale rapp. p.t, sig. CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa nel presente giudizio dall' Avv. Silvia Macchi Controparte_2
(C.F.: ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale C.F._4
Macchi, sito in Palestrina (RM), Via di Colle Belvedere della Stazione 41, giusta procura in atti;
APPELLATA
Nonché
1 AN ( ) rappresentato, difeso ed assistito CP_3 C.F._5 dall'Avv. Antonio Florio (c.f.: congiuntamente e disgiuntamente C.F._6 all'Avv. Manuel Ranieri (c.f.: ) ed elettivamente domiciliato C.F._7
presso lo studio dei nominati difensori sito in Palestrina (Rm), in Piazzale della
Liberazione snc, giusta procura in atti;
APPELLATA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
con atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza n. Parte_1
6040/2020 resa dal Tribunale di Roma, a definizione del giudizio RG n. 63523/2017, che aveva revocato il decreto ingiuntivo n.14729/2017 e condannato Parte_2
e a rifondere a le spese processuali liquidate
[...] Parte_1 Controparte_1
in euro 145,50 per esborsi ed euro 4035,00 per compenso.
L'appellante ha così concluso:
« IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.6040/2020 emessa dal Tribunale di Roma Sezione X Civile, Giudice Dott.ssa Antonella Izzo, nell'ambito del giudizio N.R.G.
5935/2020, accogliere la domanda di pagamento della somma di euro 10.000,00”.
Si costituiva la la quale rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_1
“1.In via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art. 432 cpc e dichiarare la violazione dell'art. 102 cpc con conseguente estinzione del processo in caso di mancato ottemperamento nel termine perentorio indicato eventualmente dal GI della notifica dell'atto al sig. . Parte_2
2.Ritenute mancanti i presupposti per concedere la sospensione della esecutività della sentenza, rigettare la richiesta di inibitoria con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite del caso.
3.Nel merito, rigettare totalmente l'appello proposto avverso la sentenza n. 6040/20 del Tribunale di Roma per i motivi in narrativa.
4. Per l'effetto, confermare integralmente la stessa sentenza e quindi il diritto di parte appellata alla ripetizione della caparra prima riscossa e poi restituita a controparte a seguito di atto di precetto, comprensiva di interessi, spese e diritti maturati”.
Si costituiva altresì , la quale concludeva come segue: Parte_2
2 “In via principale, in riforma della sentenza n. 6040/2020 emessa dal Tribunale Civile di Roma, Sez. X, Dott.ssa Antonella Izzo, nel Giudizio N.R.G 5935/2020, accertare e dichiarare non fondata l'opposizione proposta dalla e per l'effetto CP_1
affermare la validità del decreto ingiuntivo emesso con contestuale condanna di quest'ultima, in pers. del legale rapp. pro tempore, al pagamento della caparra di euro
10.000,00 versata dalla parte promissaria acquirente;
- Per l'effetto condannare la in pers. del legale rapp. pro tempore alla CP_1 ripetizione delle somme eventualmente corrisposte alla controparte dall'odierno appellante in virtù della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado”.
All'udienza del 18.12.2024, fissata per la precisazione delle conclusioni e sostituita con modalità di trattazione cartolare, nessuna delle parti depositava note scritte e, pertanto, a norma dell'art. 127-ter, quarto comma, c.p.c., alle parti veniva assegnato nuovo termine, sino all'8.01.2025, per il deposito dei rispettivi scritti. Alla scadenza di detto termine, ancora una volta, nessuna delle parti provvedeva al deposito di note scritte e, per tale motivo, la causa veniva riservata in decisione.
Tanto premesso, con la presente sentenza deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Al riguardo va osservato che l'art. 127-ter, quarto comma, c.p.c., introdotto dall'art. 3, decimo comma, lett. b), D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, applicabile a decorrere dal
1° gennaio 2023 ai procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di Appello, dispone che, fissato dal giudice termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza,
«Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo».
Ebbene, nella presente causa nessuna delle parti ha depositato note scritte né in vista dell'udienza del 18.12.2022, né nell'ulteriore termine assegnato con l'ordinanza depositata in data 19.12.2024, ritualmente comunicata per via telematica alle parti costituite.
Ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunciare l'estinzione del processo ai sensi del combinato disposto degli artt. 309 e 127-ter, quarto comma, c.p.c..
È opportuno, peraltro, precisare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte di Appello il principio della necessaria
3 collegialità, e ciò in linea con il seguente principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità: «a seguito della modifica - ad opera dell'art. 55 della legge 26 novembre 1990, n. 353 - dell'art. 350 cod. proc. civ., con la soppressione della figura dell'istruttore nel giudizio di appello e del potere allo stesso attribuito di dichiarare con ordinanza l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'estinzione del gravame, nonché dell'abrogazione - ad opera dell'art. 89 della stessa legge (come modificato dall'art. 3 D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. in legge 6 dicembre 1994, n. 673) -
dell'art. 357 cod. proc. civ., che prevedeva il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità o estinzione dell'appello, deve ritenersi che l'adozione di siffatti provvedimenti spetti senz'altro al collegio (nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello prevista dal testo modificato dell'art. 350 cod. proc. civ., e salva la monocraticità dello stesso giudizio davanti al tribunale introdotta dall'art. 74 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che ha ulteriormente modificato l'art. 350 cod. proc. civ.), il quale provvede con sentenza, trattandosi di provvedimenti che definiscono il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo e che devono, dunque, rivestire detta forma ai sensi dell'art. 279, n. 2, cod. proc. civ.; con l'ulteriore conseguenza che, per il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, allorché tali provvedimenti siano stati erroneamente assunti con ordinanza, essi sono comunque soggetti alla disciplina della sentenza per quanto riguarda sia il regime delle impugnazioni (onde l'ammissibilità del ricorso per cassazione), sia i requisiti formali di validità (che sono quelli di cui all'art. 132 cod. proc. civ. e, in particolare, la sottoscrizione sia del presidente che del giudice estensore)» (Cass. Sent. n. 12537/2003; v. anche Cass. Ord. n. 11434/2007).
Non si ravvisano ragioni per discostarsi da tale principio, dovendo precisarsi che nella fattispecie non è applicabile il nuovo disposto dell'art. 350, primo comma,
c.p.c., che ha reintrodotto la figura del consigliere istruttore;
infatti, tale disciplina trova applicazione ai soli procedimenti instaurati dopo il 30.6.2023.
Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti (art. 310, terzo comma,
c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, sull'appello proposto avverso la sentenza n. Parte_1
6040/2020 del Tribunale di Roma, così provvede:
4 - ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
- dichiara l'estinzione del giudizio d'appello;
- nulla sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9.01.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott.ssa Silvia Di Matteo
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