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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 11/11/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
composta dai magistrati:
MA RA d'RI Presidente
Rita Carosella Consigliere
MA GI RU Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 296/2021 R.G., di appello, avverso la sentenza n. 46/2021, pronunciata dal Tribunale di Campobasso il 25.1.2021 nella causa civile n. 1755/2018
R.G., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo;
TRA
( ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, in forza di procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Luigi
Masciulli, con domiciliazione telematica legale;
APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO
( , in persona del l. r. in carica;
Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv.
Eduardo AL D'Amico, con domiciliazione telematica legale;
APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE
E
( ), in persona del l. r. in carica;
Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv.
RT Mercuri, con domiciliazione telematica legale;
APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 46 del 25.1.2021, con cui Parte_1 il Tribunale di Campobasso, pronunciando sull'opposizione proposta dal e da Pt_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 246/2018 emesso dallo stesso Controparte_2 tribunale in favore di aveva dichiarato l'incompetenza del tribunale per Controparte_1 essere competente l'arbitro, in virtù della clausola compromissoria presente in contratto,
e revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Si sono costituite in giudizio ed le quali Controparte_1 Controparte_2 hanno insistito per il rigetto dell'appello principale e proposto appello incidentale.
Con nota depositata il 28.2.2023, l'Avv. Eduardo AL D'Amico, difensore di
[...]
ha comunicato il sopravvenuto fallimento della società, in forza di sentenza CP_1 del Tribunale di Campobasso n. 20 del 28.12.2022, depositata agli atti.
Disposta la notifica della nota predetta alle altre parti, le quali non hanno fatto pervenire osservazioni, è stata dichiarata l'interruzione del processo, con decreto del 29.3.2023, ritualmente comunicato in pari data ai procuratori delle parti costituite.
Dalla data di tale comunicazione è decorso il termine di tre mesi, senza che la parte interessata abbia provveduto alla riassunzione del giudizio.
Deve, pertanto, pronunciarsi l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 305 c.p.c. per mancata riassunzione nei termini.
Nessuna statuizione va adottata sulle spese di lite, che, ai sensi dell'art. 310, comma 4
c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Campobasso – collegio civile, pronunciando sull'appello principale avverso la sentenza n. 46/2021 pronunciata dal
Tribunale di Campobasso il 25.1.2021, proposto da nei confronti di Parte_1 ed nonché sugli appelli incidentali proposti Controparte_1 Controparte_2 da queste società, così provvede:
- dichiara l'estinzione del processo;
- spese del giudizio a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso nella camera di consiglio della corte in data 30.10.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
MA GI RU MA RA d'RI
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