Sentenza 4 luglio 2025
Ordinanza collegiale 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 04/07/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01160/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01578/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1578 del 2024, proposto da
RA IV RA, VE AV, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimino Crisci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fragagnano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Trono, con domicilio eletto presso lo studio Luca Pedone in Lecce, via Zanardelli 7;
nei confronti
Teresa Renna, Maria Renna, non costituiti in giudizio;
per la declaratoria
dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Fragagnano sull’istanza presentata dai ricorrenti a mezzo PEC in data 19 marzo 2024, con la quale gli stessi segnalavano una serie di abusi edilizi su immobili edificati in terreni confinanti con le loro proprietà, mai esitato;
e per la declaratoria dell’obbligo per il Comune resistente di provvedere in ordine all’istanza del 19 marzo 2024, al fine di adottare gli eventuali opportuni provvedimenti sanzionatori edilizi laddove le opere relative ai fabbricati oggetto dell’esposto de quo siano ritenute realizzate senza titolo e/o comunque in difformità dal titolo e dalla normativa vigente;
e per la condanna dell’Amministrazione intimata a provvedere alla conclusione del procedimento entro un termine non superiore a trenta giorni o nel diverso termine assegnato;
e per la nomina di un commissario ad acta , che, nell’ipotesi di perdurante inerzia dell’Amministrazione intimata oltre il termine assegnato, provveda all’adozione dei provvedimenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fragagnano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 il dott. Elio Cucchiara e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 15 novembre 2024 e depositato in data 29 novembre 2024, i ricorrenti hanno chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Fragagnano sull’istanza presentata in data 19 marzo 2024, a mezzo della quale l’Amministrazione veniva stimolata ad esercitare i propri poteri di vigilanza edilizia ai fini dell’accertamento dell’eventuale abusività di alcuni manufatti realizzati presso una proprietà confinante e dell’adozione dei conseguenti provvedimenti sanzionatori. I ricorrenti, consequenzialmente, hanno richiesto anche la condanna dell’Amministrazione alla conclusione del procedimento e la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento oltre il termine assegnato.
1.2. In data 16 e 23 maggio 2025, i ricorrenti hanno provveduto a depositare la documentazione attestante l’invio e la ricezione, da parte dell’Amministrazione, della suddetta istanza e gli elementi posti a fondamento della stessa.
1.3. Il Comune di Fragagnano si è costituito in giudizio in data 30 maggio 2025 per resistere al ricorso e, in data 4 giugno 2025, ha provveduto a depositare alcuni titoli edilizi relativi alle opere oggetto di contestazione e la documentazione afferente ad alcune verifiche effettuate dall’Amministrazione in loco nell’anno 2023.
1.4. Il Comune, inoltre, in data 8 giugno 2025, ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha eccepito, in primo luogo, il difetto di giurisdizione amministrativa in ordine alle domande spiegate, in quanto il giudizio, pur formalmente introdotto quale azione avverso il silenzio, avrebbe, in realtà, ad oggetto la tutela del diritto soggettivo di proprietà dei ricorrenti e, nel merito, ha dedotto l’infondatezza delle censure, evidenziando, in particolare, che la regolarità edilizia delle opere oggetto dell’esposto dei ricorrenti sarebbe stata già oggetto di una precedente verifica.
1.5. I ricorrenti, in data 14 giugno 2025, hanno provveduto al deposito di una memoria difensiva, con la quale hanno replicato all’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa dell’Amministrazione comunale e, quanto al merito, hanno ribadito che l’esposto del 19 marzo 2024 non avrebbe ancora ricevuto riscontro, avendo l’Amministrazione fatto riferimento a verifiche anteriori alla sua presentazione e comunque non seguite dall’adozione di alcun provvedimento espresso.
1.6. Ad esito della camera di consiglio del 25 giungo 2025, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
2. Deve essere esaminata in primo luogo l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata da parte del Comune di Fragagnano nella memoria dell’8 giugno 2025, con la quale è stato sostenuto che, avendo l’azione proposta, pur se presentata nelle forme del giudizio avverso il silenzio, lo scopo di tutelare un diritto soggettivo di proprietà (come ammesso dagli stessi ricorrenti nel ricorso), dovrebbe concludersi per la riconducibilità della controversia nell’ambito di cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.
2.1. L’eccezione è infondata.
2.2. A mezzo dell’azione oggetto di esame nel presente giudizio i ricorrenti hanno inteso censurare l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Fragagnano in ordine all’istanza del 19 marzo 2024, con la quale sono stati segnalati dei possibili abusi edilizi presso un’immobile confinante ed è stato, quindi, richiesto al Comune di attivare i conseguenti poteri di vigilanza e sanzionatori previsti dal d.P.R. n. 380/2021.
2.3. Trattasi, quindi, di un’azione evidentemente rientrante nell’ambito della giurisdizione amministrativa, non soltanto in quanto proposta ai sensi dell’art. 31 cod. proc. amm. (ipotesi di giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, co. 1, lett. a, n. 3, cod. amm.), ma anche in quanto avente ad oggetto, dal punto di vista del petitum sostanziale, un’istanza con la quale è stato richiesto ad una pubblica amministrazione di esercitare dei poteri di natura amministrativa disciplinati dalla legge, ossia le funzioni di controllo edilizio del territorio di cui agli artt. 27 e ss. d.P.R. n. 380/2001 (materia, peraltro, parimenti inclusa nell’ambito della giurisdizione esclusiva dall’art. 133, co. 1, lett. f, cod. proc. amm.).
2.4. La circostanza che i ricorrenti potranno eventualmente trarre dalla suddetta istanza (ove si risolva nell’effettivo riconoscimento degli abusi contestati) anche un’utilità in termini di tutela del proprio diritto di proprietà, oltre ad essere stata evidentemente rappresentata al semplice fine di dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso (anche alla luce dell’orientamento secondo cui la sola vicinitas non può ritenersi sufficiente a tale fine – cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., sent. n. 33 del 9 dicembre 2021), non vale, in ogni caso, a superare quanto sopra evidenziato in termini di riparto di giurisdizione, trattandosi della mera rappresentazione di un eventuale vantaggio derivante non dall’esercizio in via diretta del diritto di proprietà, ma dall’azione amministrativa la cui attivazione è stata richiesta.
3. Tanto premesso, nel merito il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
3.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa “ a fronte di una segnalazione circostanziata …, l'amministrazione comunale è tenuta ad attivare e concludere il procedimento di controllo e verifica della natura abusiva dell'opera realizzata, in quanto, in virtù dell'art. 27, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, essa esercita la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia svolta nel proprio territorio e, a seguito del doveroso esercizio del potere di vigilanza, ha l'obbligo di pronunciarsi in maniera espressa inibendo e sanzionando le condotte illecite poste in essere dai privati (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 novembre 2018 n. 6222; TAR Toscana, Sez. III, 7 febbraio 2020 n. 169; TAR Campania Napoli, Sez. VI, 7 novembre 2017 n. 5198; TAR Campania Salerno, Sez. II, 10 ottobre 2017 n. 1472)… Pertanto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, sussiste l'obbligo dell'amministrazione comunale di provvedere in merito all'istanza di repressione dell'illecito edilizio, concludendo il relativo procedimento mediante un provvedimento espresso e motivato che dia conto della consistenza della situazione abusiva e che commini il corrispondente trattamento sanzionatorio, il tutto in applicazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 241/1990 ” (TAR Napoli, Sez. III, sent. n. 4012 del 27 giugno 2024);
3.2. Nel caso di specie i ricorrenti, a mezzo dell’istanza del 19 marzo 2024 hanno rappresentato all’Amministrazione elementi circostanziati in ordine alla possibile realizzazione di opere abusive presso un immobile confinante e all’illegittimità di alcuni dei titoli edilizi rilasciati, chiedendo, quindi, l’attivazione dei conseguenti poteri di vigilanza e sanzionatori previsti dal d.P.R. n. 380/2021.
3.3. A seguito di siffatta istanza, pertanto, il Comune di Fragagnano avrebbe dovuto attivarsi in conformità e provvedere alla conclusione del procedimento mediante adozione di un atto espresso nel termine ordinario di trenta giorni (non risultando l’applicabilità di una diversa disciplina).
3.4. Non consta, tuttavia, che l’Amministrazione comunale abbia provveduto in tal senso, in quanto la documentazione versata in atti e, in particolare, quella di cui al deposito del Comune del 4 giugno 2025, non attesta l’avvenuto riscontro espresso all’istanza presenta da parte dei ricorrenti, concernendo soltanto alcune verifiche edilizie effettuate presso l’area di che trattasi in data precedente alla presentazione della suddetta istanza e, pertanto, non parametrate rispetto a quest’ultima.
3.5. Ed invero, il fatto che il Comune abbia già provveduto, anche sulla base di precedenti solleciti dei ricorrenti, ad effettuare delle verifiche di natura parzialmente affine a quelle richieste non costituisce circostanza tale da far venir meno l’obbligo di conclusione del procedimento determinatosi a seguito della presentazione dell’istanza del 19 marzo 2024 (anche in considerazione del fatto che non vi sino elementi per sostenere che si tratti di una richiesta pedissequamente reiterativa delle precedenti), potendo, al più, l’Amministrazione utilizzare gli elementi informativi già acquisiti in base alle precedenti verifiche ai fini dell’istruzione del nuovo procedimento, in ordine al quale, tuttavia, si impone comunque la necessaria adozione di un atto conclusivo espresso.
4. Per quanto detto, pertanto, deve dichiararsi l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Fragagnano in ordine all’istanza presentata da parte dei ricorrenti e, conseguentemente, il Comune deve essere condannato a concludere il relativo procedimento mediante l’adozione di un atto espresso e motivato, senza vincolo di contenuto, entro il termine (individuato in ragione della natura e della tipologia di accertamenti necessari) di giorni 60 (sessanta), decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza.
4. Il Collegio riserva la nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento del Comune di Fragnano oltre il termine assegnato, previa istanza degli interessati, evidenziando sin d’ora che le eventuali spese per l’attività del commissario saranno poste a carico del Comune e saranno oggetto di valutazione ai fini di eventuali profili di responsabilità contabile.
5. In applicazione del criterio della soccombenza il Comune di Fragagnano deve essere condannato al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
5.1. Deve, invece, disporsi l’integrale compensazione delle spese nei confronti dei controinteressati, in quanto estranei rispetto all’inadempimento dell’Amministrazione comunale a cagione del quale è stato introdotto il presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina al Comune di Fragagnano di adottare un provvedimento espresso sull’istanza presentata dai ricorrenti entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Condanna il Comune di Fragagnano al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Compensa le spese tre le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
Elio Cucchiara, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elio Cucchiara | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO