Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/03/2025, n. 1635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1635 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. N. 1540/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da
Nicola Saracino Presidente Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Giovanna Gianì Consigliere relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1540 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione a seguito dell'udienza del 12.08.2024 trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. TRA
), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Salvi presso cui si domicilia in Roma, via di Villa Massimo 21; APPELLANTE E Controparte_1
(c.f. , in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa, dall'avvocato Guido Buffarini Guidi APPELLATA
avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 16901/2019 del Tribunale di Roma pubblicata il 4.09.2019, non notificata CONCLUSIONI (come da atti introduttivi): per l'appellante:
“► in via principale e nel merito: accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento opposta, per tutte le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, dichiarare l'inesistenza, la nullità della stessa ovvero comunque disporne l'annullamento;
► in via istruttoria: ammettere le istanze istruttorie articolate in primo grado, non ammesse ed ora riproposte in appello;
1
“Nel Rito 1) Dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla
[...]
avverso la sentenza n. 16901/2019 emessa dal Parte_1
Tribunale di Roma, II Sezione Civile, Giudice Dott. Ettore Favara, pubblicata in data 04.09.2019, ex art. 348 bis C.P.C., con ordinanza succintamente motivata ai sensi dell'art. 348 ter C.P.C.. 2) All'esito dei superiori capi di domanda, dichiarare l'appello inammissibile ex art. 342 C.P.C., per le ragioni tutte esposte in narrativa o le diverse ritenute d'ufficio. Nel Merito: 3) Rigettare l'impugnazione proposta dalla Parte_1 in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto,
[...] confermare anche con diversa motivazione, la sentenza di primo grado. In via istruttoria 4) rigettare le istanze istruttorie perché inammissibili e non rilevanti ai fini della decisione. Con vittoria di spese e compensi di lite anche del grado di appello.” MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO L'odierna appellante ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che così ha statuito:
“
1. Rigetta l'opposizione proposta dalla Parte_1 avverso l'ingiunzione emessa da addì 20.07.2015,
[...] Controparte_2
Prot. N. 12224/AMAG notificata in data 10.08.2015;
2. Condanna al pagamento in favore di Parte_1 della somma di € 125.231,72, oltre interessi di mora fino Controparte_2 al saldo;
3. Condanna la stessa al pagamento in favore di Parte_1 CP_2 delle spese di lite, che liquida in € 13.430,00, oltre spese generali, iva e cpa.” Nel primo giudizio, la in persona del Parte_1 legale rappresentante, aveva proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento Prot. n. 12224/AMAG notificata in data 10.08.2015 con cui le aveva intimato il pagamento della somma di € Controparte_2
125.231,72, quale restituzione delle somme a suo tempo erogate ai sensi del D. Lgs. 185/2000 Titolo II, per la realizzazione del Protocollo n. 2011273. Con la sentenza, il Tribunale rigettava l'opposizione rilevando, per quanto qui di interesse, che:
- non sussisteva l'eccepita nullità dell'ingiunzione per difetto di motivazione, atteso che l'atto conteneva i dati idonei (estremi della comunicazione di revoca, numero di protocollo del progetto d'impresa ammesso alle agevolazioni, specifica dell'importo richiesto) ad evidenziare
2 la pretesa fatta valere dall'amministrazione e a porre il destinatario dell'ingiunzione nella condizione di svolgere le opportune contestazioni;
era emerso che la che avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 12 D.m. Parte_1
28.05.2001, n. 295, avviare la propria attività a far data dalla comunicazione dell'ammissione delle agevolazioni e quindi dal 18.09.2006, risultava, invece, inattiva alla data del 10.02.2009;
- l'opponente era risultata inadempiente agli obblighi previsti dall'art. 5 lett. g del contratto di concessione delle agevolazioni del 27.11.2006 che imponevano alla società di comunicare annualmente informazioni sull'andamento dell'attività e, successivamente alla erogazione del saldo dei contributi in conto gestione, la documentazione attestante la permanenza dei requisiti oggettivi e soggettivi;
infatti, pur avendo ricevuto il saldo delle erogazioni il 12.11.2007 la non aveva inviato la Parte_1 documentazione richiesta, risultando inattiva al 15.02.2009 e così legittimando la delibera di revoca del 15.06.2010;
- l'impossibilità dell'impresa di raggiungere lo scopo per cui erano state concesse le agevolazioni comportava lo scioglimento del vincolo contrattuale e l'obbligo di restituire quanto ricevuto. La in persona del legale rappresentante, ha proposto appello Parte_1 formulando vari motivi che, sostanzialmente, ricalcano le censure mosse nel giudizio di primo grado.
La controparte si è opposta al gravame, dopo averne comunque eccepito l' inammissibilità ai sensi dell'art. 342 cpc Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello svolta dalla parte appellata. La giurisprudenza ha chiarito al riguardo che, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, sicché l'appellante che lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare ex novo le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado (Cass. 7081/2022; Cass. 40560/2021). Ne deriva che l'appello non può essere dichiarato inammissibile perché generico laddove – come nel caso di specie - risultino in modo sufficientemente chiaro le questioni e i punti della sentenza di primo grado contestati, oltre che le relative doglianze (Cass. 1935/2020). Passando al merito della impugnazione, con un primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha statuito in ordine al motivo di nullità della ordinanza per presunto difetto di motivazione, non avendo colto il senso della eccezione. A riguardo, il Tribunale non avrebbe considerato che l'ordinanza opposta conteneva una motivazione contraddittoria, affidata ad un primo rinvio per
3 relationem alla comunicazione del 15.06.2010 che, a sua volta, rinvierebbe ad altra comunicazione del 9.11.2009, avente, però, contenuto differente. Infatti, nella prima nota si spiegava che “ ha revocato le CP_2 agevolazioni a suo tempo concesse, per: mancato invio documentazione permanenza dei requisiti: la società non ha inviato la documentazione attestante la denuncia di avvio attività presso CCIAA”, mentre nella seconda
“l'attività da noi finanziata risulta inattiva”. Di qui la mancanza di una motivazione immediata e diretta e la evidente contraddittorietà della motivazione per relationem, da rintracciare in due diversi documenti. Il motivo è infondato.
Il primo documento oggetto di rinvio è la comunicazione n. 25179/SPO-DEL del 15 giugno 2010 in cui si legge «facendo seguito alla precedente nota del 09/11/2009». Come intuito dallo stesso appellante nello svolgimento della censura, trattasi di una sorta di doppio rinvio ai due atti (quello del 15.10.2010 e il precedente del 9.11.2009) che, così come emanati vanno letti in sequenza quanto alle motivazioni della revoca del finanziamento, dato che la nota del 9.11.2009 anticipa, in definitiva, il contenuTo della seconda. La successione dei due atti appare invero coerente, dato che Controparte_2 ha dapprima chiesto l'invio della documentazione attestante lo svolgimento dell'attività, risultando l'impresa inattiva come da certificazione camerale in atti e, poi, non avendola ricevuta, ha proceduto in data 15.06.2010 alla revoca per il “mancato invio documentazione permanenza requisiti: la società non ha inviato la documentazione attestante la denuncia di avvio attività presso la CCIAA”. Conclusivamente, l'ingiunzione opposta del tutto correttamente richiama la comunicazione relativa a quest'ultimo provvedimento e tanto basta a soddisfare i requisiti richiesti in punto di motivazione, perché è proprio dalla revoca che discende il credito azionato. Ad ogni modo, la censura non dialoga con quanto accertato nella sentenza con il corretto richiamo al principio di legittimità per cui: “nell'ingiunzione fiscale il requisito della motivazione deve ritenersi osservato anche tramite la sola indicazione della causale e dell'ammontare del pagamento richiesto, in quanto idonea ad evidenziare la pretesa fatta valere dalla amministrazione e, quindi, a porre il destinatario dell'ingiunzione in grado di svolgere le opportune contestazioni ( cfr : S.C., V, sent. n. 20513 del 22.09.2006)” dato che nel provvedimento opposto sono compiutamente esposte le ragioni della revoca. Con il secondo motivo, l'appellante contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rilevato che la società opponente era risultata inattiva al
10.02.2009. Infatti, la aveva già in data 19.07.2007 Parte_1
4 regolarmente iniziato la propria attività che continuava, peraltro, a svolgere come comprovato “dalla documentazione in atti”. Pertanto, poiché l'adempimento indicato nella motivazione – mancato invio della documentazione attestante la denuncia di attività presso la Camera di Commercio – non era richiesto nel contratto sottoscritto dalle parti, non ricorrevano i presupposti di cui all'art. 6, co. 1 d.m. 295/01 per la declaratoria di revoca dei benefici erogati. Il motivo è infondato. Come ricordato già in prime cure, l'art. 12 del D.M. 28.05.2001, n. 295, contenente il “Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli incentivi a favore dell'autoimpiego” prevede che: “L'attività prevista nel progetto approvato deve essere svolta per un periodo di almeno cinque anni decorrente dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni…La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 comporta la revoca delle agevolazioni concesse”. Ora, nel caso in esame, la era stata ammessa ai benefici con Parte_1 delibera del 18.09.2006 e, pertanto, avrebbe dovuto esercitare l'attività prevista nel progetto almeno sino al settembre 2011. Tuttavia, alla data del 10.02.2009 risultava che “L'impresa attualmente risulta non svolgere attività” (e di tanto vi è prova v. certificato Camera di Commercio di Salerno).
Tale ultima circostanza, che ha comportato la revoca delle agevolazioni, viene ulteriormente contestata dalla appellante laddove sostiene che l'impresa all'epoca della verifica era invece attiva, senza, tuttavia, produrre la documentazione a supporto dell'allegazione (probabilmente depositata nel giudizio di primo grado, ma non prodotta nel presente giudizio). L'appellante deduce, inoltre, che l'invio della documentazione attestante la denuncia di avvio attività presso CCIA non fosse contrattualmente previsto (circostanza non verificabile, atteso che non è prodotto in atti il relativo contratto stipulato tra le parti) con la conseguenza che non sarebbe applicabile l'art. 6, co. 1 del D.M. 295/01 che prevede che “La violazione delle clausole contrattuali costituisce causa di revoca delle agevolazioni concesse.”. Evidente è che il mancato invio della suddetta documentazione, richiamato nella motivazione dell'ingiunzione, fosse essenziale per la verifica della sussistenza dei requisiti di ammissione e, quindi, all'accertamento dello svolgimento dell'attività prevista nel progetto. I rilievi svolti, che confermano la fondatezza della revoca del finanziamento sulla scorta delle motivazioni indicate e, con essa, della ingiunzione esauriscono i temi rilevanti ed hanno portata assorbente rispetto al terzo motivo relativo all'accertamento della possibilità di raggiungere lo scopo per cui il finanziamento era stato concesso.
5 Va, infine confermato il rigetto delle istanze istruttorie, aventi contenuto non demandabile a testi (cap.1) ovvero superfluo rispetto al tema di prova (capitoli ulteriori). Al rigetto del gravame segue di onerare l'appellante delle spese del grado che liquida, tenuto conto del valore della causa (importo oggetto di ingiunzione) in complessivi € 9.000 oltre accessori. Alla soccombenza dell'impugnante segue di dichiarare, a carico dello stesso, la ricorrenza delle condizioni per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
PQM
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 16901/2019, pubblicata il 4.09.2019, così provvede: respinge l'appello; condanna la al pagamento in favore di Parte_1 delle spese di lite che liquida in complessivi € 9.000 oltre CP_2
Iva, Cpa e spese generali al 15%; dichiara la ricorrenza, a carico della elle Parte_1 condizioni per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.03.2025
Il consigliere estensore Giovanna Gianì Il Presidente Nicola Saracino
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