Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 07/03/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1172/2024 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1172 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza del 26.2.2025
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Genova, Corso Mentana n.21/2 presso lo studio dell'avv.to Giovanni Canepa e avv.to Michela Gugliotta che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- contumace –
- RESISTENTE -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per il ricorrente: “...pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Genova il 24 agosto 1985 tra il Sig. e e trascritto nel registro Parte_1 Controparte_1 degli atti di matrimonio del Comune di Genova, provvedendo a disporre la trascrizione dell'emananda sentenza e ad ogni incombente di legge. Con espressa e formale riserva di instare in via istruttoria ed integrare e/o modificare le predette domande anche in funzione del comportamento processuale di controparte…”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
dr. Andrea CANCIANI 1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, con ricorso presentato in data 22.7.2024 – premettendo di essersi Parte_1 unito in matrimonio in Genova in data 24.8.1985 con che il Controparte_1
Tribunale di Genova con provvedimento in data 10.4.2003 ha omologato la separazione consensuale dei coniugi;
che da tale data i coniugi hanno vissuto separati senza mai riprendere la convivenza - chiedeva al Tribunale di voler dichiarare la cessazione degli Per_ effetti civili del matrimonio. Evidenziava come dall'unione fossero nate le figlie e (33 anni, essendo nate il 11.3.1991), ormai maggiorenni ed economicamente Per_2 indipendenti. Non avanzava alcuna richiesta di carattere economico.
Non si costituiva in giudizio della quale, verificata la regolarità Controparte_1 della notifica, veniva dichiarata la contumacia all'udienza ex art. 473.bis-21 c.p.c. del 26.2.2025.
Alla medesima udienza il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 473- bis.22, c.4 c.p.c., invitava parte ricorrente alla discussione orale. Precisate da parte ricorrente le proprie conclusioni ed acquisite quelle del Pubblico Ministero, la causa veniva trattenuta a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Osserva il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda divorzile proposta da , in quanto appare provato come la Parte_1 prosecuzione della vita in comune tra i coniugi sia divenuta intollerabile e fra essi la convivenza sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità di proseguire la convivenza dimostrata anche da quanto dallo stesso riferito nelle proprie difese e ribadito all'udienza del 26.2.2025.
Nessun elemento contrario a tali affermazioni risulta, inoltre, essere stato introdotto dalla resistente nell'odierno giudizio;
resistente che, al contrario e così confermando il proprio disinteresse per le vicende del matrimonio ed il definitivo venir meno dell'affectio coniugalis, pur ritualmente notificata, non ha inteso costituirsi in giudizio. E' inoltre trascorso oltre il semestre dalla comparazione dei coniugi di fronte al Presidente nella causa di separazione consensuale.
Null'altro deve essere disposto dal Collegio in assenza di ulteriori domande.
In ragione della natura della controversia e del contenuto della decisione sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Genova il
24.8.1985 tra i coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...]; matrimonio trascritto agli Controparte_1 atti dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 1985, n.736, parte II, serie C;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
dr. Andrea CANCIANI 2 n. 1172/2024 R.G.A.C.C.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Imperia, il 7.3.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 3