Ordinanza cautelare 10 novembre 2023
Rigetto
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 11/12/2025, n. 9808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9808 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09808/2025REG.PROV.COLL.
N. 07918/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7918 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Endrit Fufi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Prefettura di Pavia, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1° ottobre 2025 il Cons. NT MO MA e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno appellante, signor -OMISSIS-, di nazionalità albanese, ha impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sede di Milano, il provvedimento tacito di rigetto, formatosi a seguito di ricorso gerarchico presentato dal ricorrente al Prefetto della Provincia di Pavia avverso il provvedimento del Questore che ha respinto la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
1.1. Il TAR ha respinto il ricorso. Ha chiarito, il primo giudice, facendo anzitutto richiamo espresso alla normativa di riferimento (d.lgs. n. 286 del 1998) che, l’art. 4, comma 3, di tale decreto elenca una indica una serie di reati che sono stati ritenuti dal legislatore automaticamente ostativi alla possibilità per lo straniero di permanere sul territorio italiano; di qui, ad avviso del primo giudice, là dove il richiedente abbia riportato una condanna per uno di questi reati, l’Amministrazione è tenuta a negare il rilascio del permesso di soggiorno, senza poter compiere alcuna valutazione concreta di pericolosità.
1.3. Il signor -OMISSIS- insiste in appello. Sostiene, anzitutto, a supporto della richiesta di riforma del primo pronunciamento, che i più recenti orientamenti giurisprudenziali pretenderebbero che gli Uffici, “pur in costanza di reati ostativi all’accoglimento dell’istanza di permesso di soggiorno” procedano ad una concreto ed attuale giudizio di pericolosità sociale dello straniero, tenendo in considerazione, a titolo esemplificativo, l’incidenza dell’allontanamento sulla situazione economica, personale e familiare dell’interessato e dei familiari che avrebbero diritto a restare nello Stato membro; la gravità delle difficoltà cui rischiano di incorrere il coniuge/partner e i figli nel paese di origine dell’interessato; l’intensità dei legami o mancanza di legami con lo Stato membro d’origine e con lo Stato membro ospitante; la durata del soggiorno nello Stato membro ospitante; l’età e stato di salute.
1.4. Con il secondo motivo d’appello, deduce, in chiave critica rispetto alle statuizioni di prime cure, la mancata emissione da parte del Questore di Pavia di un permesso di soggiorno per motivi familiari, avanzata con memoria ex art. 10 bis della legge 241/90; l’Autorità Amministrativa è chiamata ad effettuare una valutazione dei requisiti per il rilascio o per il rinnovo del titolo di soggiorno al momento rebus sic stantibus e, per quanto debba formulare una prognosi sull’effettivo inserimento dello straniero che si proietta nel futuro, non può prescindere dagli elementi ad essa noti fino al momento dell’emissione del provvedimento.
2. Si è costituita l’Amministrazione dell’interno per resistere al ricorso.
3. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 1° ottobre 2025.
4. Ritiene il Collegio che l’appello sia infondato.
4.1. Il primo giudice ha correttamente rilevato che la commissione di delitti particolarmente gravi, come quelli di cui si è reso protagonista l'odierno appellante, costituisce circostanza ostativa al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 4, comma 3 del d.lgs. n. 286 del 1998, secondo una valutazione del legislatore che è frutto, nell'esercizio della sua discrezionalità in materia, di un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali in gioco.
4.2. Tale discrezionalità si è espressa, con riferimento a questa materia, nell'individuazione di reati gravi, espressivi di particolare disvalore sociale, che sono stati ritenuti dal legislatore indici di pericolosità tale da imporre il rifiuto del permesso di soggiornare sul territorio nazionale ( ex plurimis Cons. Stato Sez. III, 6.12.2019, n. 8343).
4.3. Si deve in questo senso osservare che il rifiuto del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, previsto dalle disposizioni in oggetto, non costituisce sanzione penale, sicché il legislatore ben può stabilirlo per fatti che, sotto il profilo penale, hanno una diversa gravità, valutandolo misura idonea alla realizzazione dell'interesse pubblico alla sicurezza e tranquillità, anche se ai fini penali i fatti stessi hanno ricevuto una diversa valutazione.
4.4. Ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 286 del 1998, dunque, le condanne per i reati ricompresi nella previsione dell'art. 380 c.p.p. sono indicative ex lege di pericolosità sociale del cittadino straniero e, dunque, sono ostative al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.
4.5. Tanto è accaduto nel caso di specie, che vede l’appellante autore di reati di violenza sessuale, reati di maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli per i quali è stato condannato (sentenza n. 303 del Tribunale di Voghera; appellata alla Corte d’appello di Milano che ha dichiarato inammissibile il gravame) e per una serie di fatti anch’essi di rientranti nel novero di quelli indicati dall’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998,
4.6. È dunque evidente, in tale quadro, che l’Amministrazione, una volta constatata la sussistenza di tali gravi episodi criminosi, non poteva valorizzare i legami familiari invocati con il secondo motivo di appello dal ricorrente, tenuto conto che la Questura ha ben valutato, da un lato la pericolosità sociale del cittadino straniero, condannato per un reato ritenuto dal legislatore ostativo al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto indicativo di pericolosità sociale, e dall’altro lato ha considerato la condizione familiare del ricorrente, il suo inserimento sociale e lavorativo, ritenendo proporzionata la misura preclusiva al rinnovo del titolo di soggiorno pur in presenza di legami familiari.
4.7. Con riguardo a quest’ultimo profilo va anche rimarcato che si tratta di principi già espressi dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, secondo cui “la formazione di una famiglia sul territorio italiano non può costituire scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, ossia del titolo in base al quale lo straniero può trattenersi sul territorio italiano” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 10 maggio 2023, n. 4720; Cons. Sato, Sez. III, 13 luglio 2022, n. 5950; Cons. Stato, sez. III, 4 maggio 2018, n. 2654); “soltanto in ipotesi speciali ed in situazioni peculiari, che eventualmente espongano i figli minorenni del colpevole ad un imminente e serio pregiudizio, […] l’ordinamento, ferma restando la valutazione amministrativa in punto di pericolosità, può valorizzare siffatte esigenze e giudicarle prevalenti in quanto meritevoli di particolare tutela” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 13 aprile 2023, n. 3732). Tali ipotesi eccettuate tuttavia non ricorrono nella specie, dovendosi ribadire come ancora una volta chiarito dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato che … “coloro che usano violenza contro i familiari non possono poi richiedere -come nel caso che occupa- che vengano accertati e valorizzati tali legami rispetto per superare la contestata pericolosità sociale” (Sez. III, n. 5950/2022).
5. L’appello dev’essere pertanto respinto.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come proposto da -OMISSIS-, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna il signor -OMISSIS- a rifondere in favore del Ministero dell’interno le spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 3.000,00, oltre gli accessori come per legge.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del signor -OMISSIS-.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN Di AR, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
NT MO MA, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NT MO MA | AN Di AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.