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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/11/2025, n. 6538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6538 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2017/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA sez. V civile, composta da: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est. dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 344/2020 del
Tribunale di Latina, pubblicata in data 11.02.2020, proposto con atto di appello notificato in data 15.04.2020, da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi in proprio e nella qualità di eredi di , C.F._2 Persona_1 rappresentati e difesi dall'avv. Mario Paone (C.F. ) ed C.F._3 elettivamente domiciliati in L. Mare Caboto, Vico 15 n. 2 presso il suo studio, giusta procura in calce all'atto di appello;
Appellanti
Contro
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti
FR FO (C.F. ) e GI FO (C.F. C.F._4
) ed elettivamente domiciliata come da mandato posto in calce C.F._5 all'atto di costituzione in appello.
Appellata
All'udienza cartolare del 29.05.2025 le parti hanno concluso come da note scritte in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-In primo grado , in proprio e quale erede della moglie Parte_1 Persona_1 nonché quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore, , ha Parte_2 citato innanzi al Tribunale di Latina l , per Controparte_1 sentire accogliere – nei suoi confronti – le seguenti conclusioni: A) accertare e dichiarare la responsabilità per colpa, negligenza ed imperizia in capo all'ente convenuto nella causazione dell'evento letale per cui è causa, nonché il nesso causale fra la condotta negligente e il sopravvenuto decesso sig.ra ; B) condannare, per l'effetto Persona_1
l'ente convenuto al risarcimento dei danni connessi e conseguenti come di seguito specificati: In favore dell'attore sia in proprio che nella qualità di erede della defunta moglie , nonché quale esercente la patria potestà sulla figlia minore : Persona_1 Pt_2
a- del danno biologico rapportato alla massima lesione possibile del diritto alla salute;
b- del danno morale connesso all'illecito; c- del danno catastrofale.
Gradatamente e per l'ipotesi in cui i fatti siano qualificati quale lesione del bene giuridico della vita: a) del danno tanatologico quale danno da lesione del rapporto parentale. Nella misura che sarà determinata in corso di causa o equitativamente stabilita. Oltre interessi maturati dall'evento e fino all'effettivo soddisfo. Con condanna al pagamento delle spese competenze ed onorari da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
A tali richieste l'attore ha premesso che: -in data 25.12.2011 la moglie, Persona_1 dopo aver accusato un forte dolore al petto e al braccio sinistro, veniva trasportata presso il P.P.I. (punto di primo intervento) di Gaeta ed affidata alle cure del personale medico presente nella struttura;
-successivamente la paziente andava in arresto cardiaco e ne veniva disposto il trasferimento presso l'Ospedale Dono Svizzero di Formia, polo ospedaliero con cardiologo di guardia;
-dopo un'attesa di 30 minuti dalla disposizione di trasferimento, era sopraggiunta una prima ambulanza sopravvista di medico a bordo, poiché non specificamente richiesto, pur consentendo il modulo predisposto tale evenienza;
-dopo circa venti minuti la medesima ambulanza, tornata indietro per munirsi di medico a bordo, era di nuovo giunta presso il pronto soccorso di Gaeta, munita di personale medico e aveva trasportato la paziente, ormai priva di coscienza, all'ospedale di Formia, dove la stessa era giunta apparentemente già deceduta;
-alla luce delle descritte circostanze il decesso di era da ritenersi provocato dalla negligenza del Persona_1 personale medico del P.P.I. di Gaeta e dell'ospedale di Formia e dall'inidoneità delle cure prestatele;
quindi, l'attore anche nelle citate qualità ha avanzato – nei confronti dell' – domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali e morali, iure CP_2 proprio e iure ereditatis, connessi e conseguenti alla morte della congiunta.
§1.1-Si è costituita in giudizio l' , ha contestato Controparte_3 la domanda attorea, deducendone l'infondatezza e concludendo per il suo rigetto. §1.2-Il primo giudice, istruita la causa con i documenti prodotti dalle parti, prova testimoniale e CTU medico-legale, ha deciso la causa con la sentenza della cui impugnativa si discute, con la quale, condividendo con le conclusioni del consulente tecnico in quella sede nominato, ha rigettato la domanda e compensato le spese di lite, ritenendo che parte attrice non avesse soddisfatto l'onere di allegazione e prova posto a suo carico. In particolare, il primo giudice ha affermato: “Pur essendo stati puntualmente individuati gli inadempimenti perpetrati dal personale medico de quo, l'attore non ha tuttavia fornito alcun elemento medico-scientifico in grado di evidenziare la correlazione tra detti inadempimenti e l'evento morte. L'attribuzione alla struttura sanitaria di un ritardato intervento terapeutico e diagnostico non supportata da una spiegazione scientifica della sua rilevanza sotto il profilo eziologico rispetto all'evento morte come concretamente verificatosi, non consente di ritenere soddisfatto l'onere di allegare un inadempimento qualificato e quindi di attribuire alla convenuta l'onere di dimostrare
l'esattezza adempitiva, ovvero la non riferibilità causale alla stessa dell'evento letale”.
§2-La sentenza è stata impugnata da e da , nel Parte_1 Parte_2 frattempo divenuta maggiorenne, con atto di appello alla cui integrale lettura si rinvia quale parte espressa e necessaria di questa sentenza, sulla scorta dei motivi rubricati e in estrema sintesi individuabili come segue: I Nullità della sentenza per violazione dell'art.
276 c.p.c.: la sentenza di primo grado è nulla perché redatta con la collaborazione del tirocinante, dott. , quindi non è riconducibile a riflessione ed Persona_2 elaborazione intellettuale autonoma e personale del magistrato ma di un terzo.
II Violazione e falsa applicazione di legge. Illegittima ed erronea motivazione in ordine alla asserita omessa "spiegazione scientifica" dell'inadempimento: l'onere di allegazione della parte attrice deve ritenersi soddisfatto con l'indicazione di un inadempimento “astrattamente idoneo alla produzione del danno” e ciò è stato puntualmente adempiuto dall'attore, come emerge chiaramente dagli atti di causa.
III Violazione di legge ed erronea e falsa motivazione di esclusione di ritardo, inadempimento e negligenza della struttura sanitaria P.P.I. di Gaeta e P.O. di Formia: il primo giudice ha ritenuto non sussistere alcuna negligenza ascrivibile all'ente sanitario tratto in lite, aderendo acriticamente alle erronee affermazioni del CTU, nonostante le puntuali contestazioni – anche sulla scorta delle osservazioni del CTP – di parte attrice- appellante.
IV Violazione di legge per illegittima ed erronea esclusione dell'inadempimento colpevole e della negligenza dell'ente conseguente alla violazione delle prescrizioni e dei protocolli medici e della riferibilità causale all'evento letale: il primo giudice, dopo aver correttamente rilevato gli errori commessi dai sanitari, è caduto in contraddizione affermando – erroneamente – che la consulenza tecnica non ha evidenziato un collegamento eziologico sufficiente a ritenere probabile che detti inadempimenti siano stati causa della morte di . E, invece, una attenta valutazione delle effettive Persona_1 risultanze probatorie (documentali e testimoniali, nonché delle osservazioni critiche mosse dal CTP) avrebbe necessariamente condotto il tribunale a riconoscere la grave negligenza medica ed il nesso causale con l'evento morte.
V Violazione e falsa applicazione di legge. Illegittima ed erronea motivazione di esclusione di un inadempimento della struttura sanitaria e non riferibilità causale alla stessa dell' evento letale in relazione alla manifesta inadeguatezza del PPI a fare fronte ad una emergenza infartuale: il CTU, nell'affermare che non erano possibili altre manovre rispetto a quelle effettuate presso il PPI di Gaeta, omette di riferire che a soli 6 km di distanza, a Formia, si trova il Presidio Ospedaliero Dono Svizzero, dotato del
Reparto operativo UTIC, attrezzato per emergenze cardiache ed emodinamiche. Avrebbe quindi dovuto essere valutato che i sanitari del PPI, struttura di primo intervento, non organizzata per prestare cure adeguate ad una persona colpita da infarto acuto del miocardio, hanno negligentemente omesso di sottoporre la ad un adeguato Per_1 trattamento di stabilizzazione dell'infarto in atto e, ancor più di disporne, immediatamente, il trasferimento presso l'attrezzato P.O. di Formia.
VI Violazione e falsa applicazione di legge. Omessa valutazione dei rilievi critici sollevati dal CTP e per rigetto della istanza di rinnovo della CTU: il primo giudice, nell'escludere il nesso di causalità fra la negligente condotta medica e l'evento ferale, ha aderito in modo passivo ed acritico alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio. Non ha infatti esaminato, in sentenza non vi è alcun cenno, i rilievi compiuti dal consulente di parte.
VII Violazione e falsa applicazione di legge. Omessa o apparente motivazione sul merito della domanda: la motivazione adottata dal Tribunale di Latina non soddisfa i requisiti di cui all'art. 132, comma IV, c.p.c. né appare in armonia con l'art. 111 comma
VI Cost., essendosi il primo giudice limitato ad una mera e generica condivisione della
CTU, richiamandola e trascrivendola in più parti della sentenza, ma senza esporre il percorso logico/giuridico e le ragioni poste a sostegno di siffatta condivisione e decisione, omettendo la valutazione delle prove documentali e testimoniali fornite nel corso del giudizio. VIII Violazione e falsa applicazione di legge. Illegittima ed erronea motivazione in ordine alla domanda risarcitoria da perdita di chance: il primo giudice ha erroneamente ritenuto che parte attrice non avesse espressamente richiesto di accertare il diritto al risarcimento dei danni da perdita di chances.
IX Violazione e falsa applicazione dell'art. 245 cpc: le circostanze sulle quali verteva la prova testimoniale articolata e non ammessa erano riferibili a fatti storici obiettivi conseguenti al decesso di e diretti a dimostrare la fondatezza delle domande Persona_1 risarcitorie proposte, mentre la riduzione della lista testimoniale avrebbe potuto essere disposta, al più, dopo l'espletamento della prova, allorché per i risultati raggiunti si fosse valutata superflua l'escussione degli altri testi indicati. L'immotivata ed erronea limitazione dell'istruttoria ha invece indebitamente limitato il diritto di difesa dell'attore, volta a comprovare adeguatamente tutti i fatti costitutivi della domanda.
Gli appellanti hanno quindi chiesto: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 344/2020 del Tribunale di Latina, emessa in data 7 febbraio 2020 nel giudizio RG 201547/2012, non notificata , in accoglimento delle motivazioni sopra svolte ed in riforma totale della sentenza appellata : -accogliere la domanda degli odierni concludenti e così come formulata con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di I° grado innanzi il Tribunale di Latina;
-dichiarare la responsabilità per colpa, negligenza ed imperizia in capo alla Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella causazione
[...] dell'evento letale per cui è causa, nonché il nesso causale fra la condotta negligente e il sopravvenuto decesso sig.ra ; -condannare, per l'effetto l'ente convenuto al Persona_1 risarcimento dei danni connessi e conseguenti come di seguito specificati: In favore dei concludenti in proprio: a) del danno morale subiettivo e del danno relativo alla compromissione dei rapporti parentali e relazionali ex art 2059 cc, quale danno non patrimoniale subito sia nella sua componente esistenziale che nella sua proiezione morale, attinente cioè al cosiddetto "pretium doloris" in senso stretto. In favore dei concludenti, jure haereditatis : b) del danno biologico terminale e/o del danno catastrofale, stante l'apprezzabile lasso di tempo intercorso tra l'insorgere e l'aggravarsi della patologia cardiaca della , conseguente alle gravi negligenze sanitarie Persona_1
e la morte causata dalle stesse e stante la percezione da parte della vittima delle sue condizioni di salute e della imminenza della propria morte Danni da liquidarsi nella misura al riguardo indicata in motivazione (cfr. pg. 36, 37, 38 e 39) che espressamente si richiama o in quella diversa che si riterrà di giustizia, anche equitativamente stabilita. Oltre interessi maturati e svalutazione monetaria sopravvenuta dall'evento all'effettivo soddisfo. In via istruttoria: a)alla stregua delle molteplici criticità illustrate e che inficiano la relazione medico legale svolta in primo grado rendendola inattendibile ed inutilizzabile, si chiede che l'adita Corte voglia (ove non ritenga, sulla base dei rilievi svolti e delle prove documentali acquisite, già adeguatamente comprovata l' evidente e grave responsabilità medica) disporre l'ammissione di nuova ctu medico legale al fine di fornire, all'esito dell'adeguata valutazione della documentazione in atti e delle circostanze emerse dalla prova testimoniale, coerente risposta ai quesiti già formulati in primo grado;
b)in accoglimento della censura articolata al capo IX° , disporre
l'ammissione dei capi di prova distinti ai nn. 16,18,19,20,21 con tutti i testi rimanenti indicati nelle indicate note del 29.11.2013 ( Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
, tutti da Gaeta). Con condanna al pagamento delle spese
[...] Testimone_4 competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
§2.1-Si è costituita la e, contestato integralmente Controparte_1
l'appello siccome inammissibile e infondato, ne ha chiesto il rigetto.
§2.2-La Corte, verificata la regolare istaurazione del contraddittorio, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 03.03.2022, ritenuta la necessità di disporre la rinnovazione della CTU espletata in primo grado, ha nominato il dott.
affinché rispondesse al seguente quesito: “Esaminati gli atti, Persona_3 espletato ogni opportuno accertamento, accerti il CTU se sussiste la prova, anche in applicazione del principio del “più probabile che non” del nesso di causalità tra gli inadempimenti lamentati, ove sussistenti, e la morte di . Acquisito Persona_1
l'elaborato dallo stesso predisposto, all'udienza cartolare in epigrafe indicata, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., l'ha riservata in decisione.
§3-L'appello, particolarmente considerando quanto emerso dalla consulenza tecnica redatta dal CTU nominato nel corso di questo giudizio, in rinnovazione di quella espletata in primo grado, è fondato nei termini di seguito specificati.
Appare, anzitutto, appena il caso di chiarire che il primo motivo di appello, con il quale gli appellanti eccepiscono la nullità della sentenza gravata perché redatta con la collaborazione di un tirocinante, è destituito di ogni fondamento.
Difatti, la giurisprudenza di legittimità, richiamata dagli stessi appellanti a supporto della doglianza, secondo cui: “Nel caso in cui risulti, in calce alla sentenza, che la stessa è stata redatta con la collaborazione di un magistrato ordinario in tirocinio, non può considerarsi la sentenza stessa affetta da nullità ne' tanto meno da inesistenza, rilevabile anche d'ufficio in sede di impugnazione, in quanto con tale annotazione non si vuole intendere che il procedimento sia stato deciso dal magistrato senza funzioni, ma solo che, nell'espletamento del tirocinio, il magistrato senza funzioni abbia collaborato col giudice all'esame della controversia e alla stesura della minuta della motivazione, di cui il secondo, con la sottoscrizione, ha assunto la paternità.” (Cassazione civile sez. I,
13/12/2018, n.32307), va letta nel senso che ciò che assume prioritaria rilevanza è la sottoscrizione della sentenza riferibile al giudice che l'ha predisposta e depositata e che in siffatto modo assume la paternità dell'atto, indipendentemente dalla collaborazione di cui si sia avvalso, secondo le norme che regolano le mansioni degli addetti all'ufficio del processo;
tal che, l'enunciato principio vale anche se per “tirocinante” si intenda la figura di cui all'art. 73 del d. l.vo n. 69/2012.
Sono invece fondati i motivi di appello di cui ai nn. II, III, IV, V, VI, e VII, che vanno trattati congiuntamente in quanto tutti diretti a contestare la decisione del tribunale nella parte in cui ha ritenuto non provata la responsabilità dell nella causazione CP_2 della morte di . Persona_1
Dall'analitico esame della ricostruzione dei fatti e delle pratiche mediche adottate dai sanitari che ebbero in cura fatto dal CTU nominato in secondo grado, il dott. Persona_1
emerge una chiara responsabilità della appellata nella Persona_3 CP_2 determinazione del dedotto evento letale. L'ausiliario, infatti, ha così concluso l'indagine demandatagli: “Esaminati gli atti di causa e svolti i necessari accertamenti, ritengo che sussista la prova, anche in applicazione del principio del “più probabile che non”, del nesso di causalità tra gli inadempimenti riscontrati nei trattamenti diagnostico- terapeutici disposti dalla e la morte di . E ciò ha affermato Parte_3 Persona_1 dopo aver dato puntuale e analitico riscontro di tutte le negligenze e imperite condotte ascrivibili ai sanitari che ebbero in cura la suddetta parte lesa, a cominciare dalla lacunosa redazione della cartella clinica. In questa, nemmeno risultando annotato il dosaggio del farmaco Metalyse somministrato, con conseguente impossibilità di stabilire se sia stato adeguato al peso corporeo della paziente;
come pure nessuna menzione vi è dell'orario al quale detto farmaco fu somministrato. Né risulta esservi stata, da parte dello specialista dell'Ospedale di Formia contattato dal medico di turno presso il P.P.I. di Gaeta,
l'indicazione alla somministrazione di eparina e di TA (non v'è prova, tuttavia, che il medico in servizio presso il PPI di Gaeta avesse fornito al collega l'informazione concernente la riscontrata ipopotassiemia). In proposito, va anche condiviso il richiamo che si legge alle pagg. 83 e 84 della relazione peritale predisposta in secondo grado a quanto opinato dalla Corte di cassazione (Cass.
Civ., Sez. III, ordinanza 18 febbraio 2021, n. 4424), la quale “ha ribadito ancora una volta il principio che «la lacunosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, cui, per il principio di vicinanza della prova, è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato: tali principi operano non solo ai fini dell'accertamento della colpa del medico, ma anche in relazione alla stessa individuazione del nesso eziologico fra la sua condotta e le conseguenze dannose subite dal paziente» (cfr. nello stesso senso Cass., 20 novembre
2020, n. 26428; Cass., 31 marzo 2016, n. 6209; Cass., 21 luglio 2003, n. 11316; Cass., 27 aprile 2010, n. 10060; Cass., 26 gennaio 2010, n. 1538).
La Cassazione, inoltre, con sentenza del 1° marzo 2021, n. 752, ha sottolineato il concetto che l'eventuale incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto utilizzabile dal giudice per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente, pur precisando che ciò può avvenire solo se il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno. Per cui, dall'incompletezza della cartella clinica non può farsi discendere direttamente la prova di una condotta colposa, ma è pur sempre necessaria una condotta astrattamente idonea a provocare la lesione (Cass. Civ., Sez. III, 8 febbraio 2021,
n.152). La Suprema corte, inoltre, ha affermato che le conseguenze di una inesatta compilazione della cartella clinica, così come nell'ipotesi di smarrimento della stessa, devono ricadere sulla struttura sanitaria e/o sul medico, e non possono in alcun modo tradursi in un danno nei confronti di colui che ha diritto alla prestazione sanitaria (Cass.
Civ., Sez. III, 8 novembre 2016, n. 22639)”, indipendentemente dal fatto che tali considerazioni, di ordine prettamente giuridico, spettano all'organo giudicante e non al consulente tecnico;
comunque, dovendo rilevarsi la pertinenza dei descritti richiami giurisprudenziali, in quanto tali condivisi e recepiti da questo collegio.
Ancora va considerato che l'ausiliario, sebbene non abbia attribuito particolare rilievo alla mancata somministrazione di farmaco per fronteggiare l' ipopotassiemia, ha tuttavia segnalato come incomprensibile, non giustificabile e in patente violazione delle linee guida allora e tuttora considerate attendibili come buona pratica clinico-assistenziale, la mancata somministrazione di eparina, per la prevenzione di una continuazione o di una recidiva del processo trombogenico, cosa poi nel caso concreto verificatasi con conseguente arresto cardio circolatorio, causa ultima del decesso di . Il che Persona_1 ha condivisibilmente indotto il dott. ad evidenziare nella sua relazione: Per_3
“Analogamente, con tutta probabilità ha svolto un ruolo causale la mancata somministrazione dell'eparina nel corso della procedura fibrinolitica, considerato che la riperfusione coronarica è stata complicata da fibrillazione ventricolare e da arresto cardiaco correlabili a neotrombogenesi, vale a dire ad un rischio noto, prevedibile e farmacologicamente suscettibile di prevenzione.
Permangono dubbi su alcuni degli orari dei diversi accadimenti nei quali si è scandita la vicenda, perché non registrati (le uniche certezze concernono gli orari di arrivo e di dimissione presso il PPI di Gaeta e quelli di effettuazione degli esami elettrocardiografici automaticamente apposti dalla stampante), così come sull'adeguatezza del dosaggio del
In base ai principi giurisprudenziali richiamati, i dubbi suddetti dovrebbero Pt_4 operare in favore dell'appellante e non già paralizzare o impedire la disamina critica”
(grassetto per pronta evidenza).
Ulteriormente dovendo segnalarsi come rilevante e congrua la valutazione medico legale del dott. espressa nei seguenti termini: “Non risulta che il medico in servizio Per_3 presso il PPI di Gaeta abbia seguito l'altra indicazione ricevuta dallo specialista dell'altro Ospedale («contattare l'emodinamica di per il trasferimento al termine CP_1 della trombolisi»): contatto che sarebbe dovuto avvenire già prima di dare corso alla trombolisi, in modo da accelerare l'immediato trasferimento da attuare subito dopo la trombolisi. Indubbiamente, quand'anche il sanitario lo avesse fatto, la distanza tra i due
Ospedali, percorribile da autoambulanza in non meno di un'ora, avrebbe consentito un trattamento tempestivo dell'arresto cardiaco, subentrato alle ore 14:50, soltanto qualora
l'autoambulanza fosse stata equipaggiata con medico rianimatore e possibilmente dotata di defibrillatore”. E, invece, come univocamente desumibile dagli atti di causa e dalle consulenze espletate, la prima autoambulanza che arrivò al PPI di Gaeta era priva di medico rianimatore e di defibrillatore a bordo, e ciò perché tale necessità non era stata doverosamente, esplicitamente menzionata nella richiesta, pur consentendone il modulo l'opzione. Il che ha condivisibilmente indotto il ridetto CTU ad affermare: “il ritardo di ben 20 minuti azzerò di fatto qualunque possibilità di sottoporre la paziente ad una rianimazione da parte di uno specialista”.
Risulta evidente, dunque, come le diverse inadeguatezze tanto diagnostiche quanto terapeutiche nello svolgimento dei trattamenti sanitari cui fu sottoposta, Persona_1 durante la permanenza presso il Punto di Primo Intervento dell'Ospedale di Gaeta, abbiano avuto, secondo l'appropriato parere del CTU, ineludibile peso causale sulla sfavorevole evoluzione della vicenda, secondo il richiamato criterio della causalità adeguata ovvero del più probabile che non.
A questo punto è anche opportuno evidenziare che il parere del CTU nominato in primo grado, secondo il quale: “il giorno di Natale 2011, in assenza di un'organizzazione
(RETE) che consentisse il trasporto primario della paziente, fu corretto trattare la paziente con trombolisi sistemica (Metalyse 6ml) e, come consigliato dal cardiologo di
Formia, contattare l'emodinamica di per il trasferimento al termine della CP_1 trombolisi. Tale strategia era in accordo con le linee guida delle società scientifiche nazionali ed internazionali del tempo ed era quella prevista dall'organizzazione dell' in quel momento”, è stato efficacemente sconfessato da Controparte_1 quanto spiegato dal dott. il quale nella relazione in atti ha chiarito che: “anche Per_3 senza la «implementazione» di lì a poco avvenuta, il tempestivo e diretto trasporto della paziente dal PPI di Gaeta all'Emodinamica dell'Ospedale di Latina per il trattamento angioplastico primario sarebbe stato possibile, in conformità alle linee-guida e alla buona pratica clinico-assistenziale già all'epoca seguite, se non si fosse verificato il ritardo nella diagnosi elettrocardiografica dell'infarto, così come sarebbe stato possibile un più adeguato trattamento rianimatorio dopo l'arresto cardiaco, ove non fosse avvenuto l'altro ritardo dovuto all'evitabile invio dell'ambulanza priva della necessaria presenza del medico rianimatore a bordo”. E pertanto pienamente condivisibili e congruamente argomentate dal punto di vista sia logico che medico legale sono le conclusioni cui l'esperto è giunto: “Bisogna considerare, altresì, che ciascuna delle altre inadeguatezze evidenziate nel corso della presente disamina ha certamente contribuito ad elevare il rischio di mortalità, sebbene non sia possibile fornirne una precisa quantificazione. Tuttavia, se complessivamente considerate, inducono a ritenere che – nei termini probabilistici inovviabili in un ragionamento controfattuale, in cui alla realtà effettuale ne va contrapposta una meramente “ipotetica alternativa” o congetturale – in assenza della summa di inadempimenti via via verificatisi la morte della Sig.ra non si sarebbe verificata. Per_1
Pertanto, in applicazione del principio del “più probabile che non”, si deve ritenere sussistente un nesso di causalità materiale tra gli inadempimenti riscontrati nei trattamenti sanitari praticati e la morte di ”. Persona_1
Occorre quindi esaminare le domande risarcitorie proposte dagli attori-appellanti. §3.1-La liquidazione del danno per la lesione del rapporto parentale in favore degli istanti, conseguente alla perdita della congiunta, , dovrà avvenire anzitutto Persona_1 considerando quanto evincibile dalla documentazione anagrafica in atti. Da questa risulta che tanto quanto , rispettivamente marito e figlia, Parte_1 Parte_2 all'epoca minorenne, erano inseriti nello stato di famiglia della de cuius e, in mancanza di allegazioni in senso contrario, con essa conviventi.
Le riferite sofferenze interiori parimenti possono ritenersi provate in ragione delle allegazioni degli appellanti, dei criteri presuntivi che si impongono in presenza di stretto vincolo parentale e di convivenza nonché in ragione delle massime di comune esperienza, per altro, mancando argomentazioni in senso contrario da parte appellata che ne avrebbe avuto interesse.
In effetti, lo stretto vincolo parentale esistente tra la de cuius e i soggetti istanti, la tenera età dell'unica figlia, la giovane età sia della deceduta che di suo marito;
la circostanza che nel giorno del decesso, cadente il 25 dicembre, erano tutti a casa della famiglia di origine di per il pranzo natalizio, unitamente agli altri parenti, sono tutti elementi Persona_1 che univocamente inducono ad inferire l'importanza data ai rapporti familiari ed affettivi oltre che l'intensità del legame del nucleo familiare ristretto;
tal che, nella forbice prevista nella tabella applicabile deve individuarsi come dovuta la maggior somma ivi prevista.
La liquidazione del danno non patrimoniale per la perdita del legame familiare deve avvenire, infatti, secondo la più aggiornata tabella predisposta dal Tribunale di Milano nell'anno 2024, non solo perché risulta essere la più aggiornata, ma anche perché la stessa, nell'ultimo aggiornamento che l'ha riguardata, ha recepito quel sistema di valutazione che la giurisprudenza di legittimità ha indicato come il più idoneo a garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi; da individuarsi in una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione (cfr. Cass. civ. sez. III, sentenza n. 33005 del 10.11.2021; Sez. 3 -, Sentenza n. 10579 del 21/04/2021;
Sez. 3 -, Ordinanza n. 26300 del 29/09/2021).
E, dunque, le concrete circostanze più innanzi enumerate inducono al riconoscimento in favore: 1) del marito, , la somma di €. 340.257,00 (ottenuta moltiplicando Parte_1 il punto base di €. 3.911,00 per gli 87 punti riconosciuti considerando: l'età della vittima, punti 22; del congiunto, punti 20; il legame parentale e la convivenza, punti 16, l'esistenza di altri congiunti in vita, punti 14 e applicando il coefficiente medio relativo all'intensità del rapporto familiare, 15);
2) della figlia, , la somma di €. 380.000,00 (ottenuta moltiplicando il Parte_2 punto base di €. 3.911,00 per i 108 punti riconosciuti considerando: l'età della vittima, punti 22; del congiunto, punti 26; il legame parentale e la convivenza punti 16, l'esistenza di altri congiunti in vita, punti 14, applicando il coefficiente massimo relativi all'intensità del rapporto familiare, 30). Sulle predette somme andranno poi calcolati rivalutazione e interessi nella misura del tasso legale, previa devalutazione alla data del fatto, 25.12.2011
e rivalutazione via via anno per anno secondo gli indici ISTAT sino alla presente pronuncia, mentre sino all'effettivo soddisfo daranno dovuti i soli interessi al tasso legale.
Per quanto riguarda invece la domanda di risarcimento del danno iure hereditatis a titolo di danno biologico terminale e/o danno catastrofale, occorre premettere che, secondo l'orientamento dei giudici di legittimità si distingue il danno morale catastrofale dal danno biologico terminale in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (più di recente, Cass. civ. Sez. 3 -, Sentenza n. 7923 del 23/03/2024). Inoltre, il danno biologico terminale che la vittima di un illecito subisce nell'apprezzabile lasso di tempo tra la lesione e la conseguente morte, non può essere liquidato attraverso la meccanica applicazione dei criteri contenuti nelle tabelle in relazione al danno alla salute di carattere temporaneo, essendo tenuto il giudice di merito ad operare non solo i necessari adattamenti alle circostanze del caso concreto, ma anche a verificare la congruità dei risultati conseguiti in rapporto al carattere non meramente simbolico degli importi liquidati rispetto all'entità del pregiudizio (Cass. Sez. 3, 17/12/2024, n. 33009).
Nel caso concreto, risulta dalla documentazione in atti che arrivò al PPI di Persona_1
Gaeta alle ore 14.04 e il decesso della stessa venne constatato alle ore 16:40, ma già alle 16:02 la paziente giunse all'ospedale di Formia intubata, ventilata a mano;
ed è stato annotato in cartella clinica che dalle ore 14:51 era in arresto cardiaco ovvero a soli 42 minuti dall'arrivo presso il punto di pronto intervento.
E, dunque, non vi è margine per ravvisare la sopravvivenza della parte lesa per quel lasso di tempo apprezzabile e sufficiente, stimato in almeno 24 ore (Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza
n. 18056 del 05/07/2019; Sez. 3 -, Ordinanza n. 18056 del 05/07/2019), per il riconoscimento del risarcimento del danno biologico terminale.
Posto il limite massimo innanzi indicato, con specifico riguardo al danno morale terminale, deve analogamente osservarsi che per ravvisarlo sussistente, ove la morte sia stata immediata o sia avvenuta a brevissima distanza di tempo, è comunque necessario che tra lesioni e decesso intercorra quel lasso temporale minimo – non convenzionalmente individuabile – ma comunque apprezzabile e tale da consentire la prova di una sofferenza psicologica (non istantanea né immediatamente consumatasi), particolarmente considerando che gli esperti medici legali vanno sostenendo la necessaria sussistenza di un minimo decorso di tempo apprezzabile affinché la coscienza elabori e rappresenti il rischio di morte.
Cosa che non può dirsi nella specifica ipotesi in esame, essendo durato il lasso temporale di coscienza e lucidità di solo 40 minuti, in relazione ai quali l'unica Persona_1 circostanza che ha potuto indicare parte appellante è che lei stessa riferiva al medico del
P.P.I. di Gaeta i sintomi avvertiti e che sono stati così descritti nella relazione peritale espletata in primo grado: “la paziente si presentava sofferente con dolore toracico in atto, insorto da circa un'ora, e tachipnea, senza iniziali segni di compromissione significativa dei comuni parametri vitali e degli indici di funzione emodinamica”, per cui, in quel frangente nessuna diagnosi era stata posta e niente lasciava, apparentemente, presagire la perdita di coscienza che ne sarebbe seguita nel volgere di pochi minuti.
Invero, la percezione del precipitoso e drammatico evolvere degli eventi è stata possibile per i familiari che erano in attesa fuori dalla stanza dove venivano prestate le prime cure alla loro congiunta, avendola vista uscire dal PPI, come dedotto nell'atto di citazione in appello e nei pregressi scritti difensivi, “cianotica” e priva di sensi, ma non certo dalla paziente stessa, che dopo pochi minuti dall'accesso presso il presidio di primo soccorso, avendo avuto solo il tempo di riferire i sintomi patiti, ha perso conoscenza ed è stata intubata. E anche considerando l'appena indicata condizione dei familiari presenti è stato liquidato, quanto al marito, oltre che per la figlia, il risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale nella massima misura prevista dalle tabelle applicate. Deriva da quanto sin qui detto che nessuna ulteriore posta risarcitoria, a parte quella indicata innanzi, in relazione alla definitiva perdita del rapporto parentale, può essere liquidata in favore degli appellanti;
nemmeno quella introdotta con l'VIII motivo di appello, relativo alla mancata pronuncia da parte del primo giudice sulla richiesta di risarcimento per la perdita di chance di vivere più a lungo con la congiunta, essendo la richiesta superata dalla ritenuta sussistenza del nesso eziologico fra il decesso di Per_1
e l'imperizia e negligenza dei sanitari dell' che l'ebbero in cura.
[...] CP_2
Difatti, come recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, “connotato essenziale e al contempo limite della autonoma rilevanza giuridica della chance (patrimoniale o non patrimoniale) è l'"insuperabile incertezza" dell'evento
(o risultato) che ne rappresenta il termine ultimo di riferimento. La chance, infatti, "si sostanzia... nell'incertezza del risultato, la cui "perdita", ossia l'evento di danno, è il precipitato di una chimica di insuperabile incertezza, predicabile alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo rapportate alle condizioni soggettive del danneggiato" (Cass. n. 28993 del 2019, cit.). "Qualora l'evento di danno sia costituito non da una possibilità – sinonimo di incertezza del risultato sperato – ma dal (mancato) risultato stesso (quale può essere: la morte del paziente per effetto congiunto dalla preesistente patologia e della sbagliata diagnosi;
la riduzione della durata della vita;
il peggioramento della qualità della vita residua), non è lecito discorrere di chance perduta, bensì di altro e diverso evento di danno, senza che
l'equivoco lessicale costituito, in tal caso, dalla sua ricostruzione in termini di
"possibilità" possa indurre a conclusioni diverse" (Cass. n. 5641 del 2018, cit.).”
(Cassazione civile sez. III, 17/09/2025 (ud. 06/06/2025, dep. 17/09/2025) n.25480).
La rinnovazione della consulenza tecnica disposta in questo grado di giudizio ed il conseguente accertamento positivo della responsabilità in capo alla struttura sanitaria convenuta/appellata superano anche le censure esposte a fondamento del nono motivo di appello.
§3.2-Le spese di lite di entrambi i gradi, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'appellata soccombente, previa liquidazione CP_2 come da dispositivo, applicando i parametri tariffari vigenti e considerando l'opera difensiva prestata.
PQM
Il Collegio – come sopra composto – definitivamente pronunciando, così provvede: 1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Latina n.
344/2020, accoglie la domanda proposta da e e Parte_1 Parte_2 condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_2 risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale, liquidandolo: in favore di , nell'importo di €. 340.257,00 e in favore di Parte_1 Parte_2
, in €. 380.000, per entrambi oltre interessi al tasso legale e rivalutazione
[...] monetaria come in parte motiva indicato sino alla presente pronuncia, mentre da questa sino all'effettivo soddisfo saranno dovuti i soli interessi al tasso legale.
2) Condanna l' alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi, CP_2 liquidandole, quanto al primo grado, in €. 15.000,00 per compensi di avvocato, oltre IVA
e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15% e, quanto al secondo grado, in €. 14.000,00 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Pone le spese di CTU di entrambi i gradi a carico della CP_2
Così deciso nella camera di consiglio del 30.10.2025
La Presidente est. dott. Marianna D'Avino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA sez. V civile, composta da: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est. dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 344/2020 del
Tribunale di Latina, pubblicata in data 11.02.2020, proposto con atto di appello notificato in data 15.04.2020, da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi in proprio e nella qualità di eredi di , C.F._2 Persona_1 rappresentati e difesi dall'avv. Mario Paone (C.F. ) ed C.F._3 elettivamente domiciliati in L. Mare Caboto, Vico 15 n. 2 presso il suo studio, giusta procura in calce all'atto di appello;
Appellanti
Contro
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti
FR FO (C.F. ) e GI FO (C.F. C.F._4
) ed elettivamente domiciliata come da mandato posto in calce C.F._5 all'atto di costituzione in appello.
Appellata
All'udienza cartolare del 29.05.2025 le parti hanno concluso come da note scritte in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-In primo grado , in proprio e quale erede della moglie Parte_1 Persona_1 nonché quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore, , ha Parte_2 citato innanzi al Tribunale di Latina l , per Controparte_1 sentire accogliere – nei suoi confronti – le seguenti conclusioni: A) accertare e dichiarare la responsabilità per colpa, negligenza ed imperizia in capo all'ente convenuto nella causazione dell'evento letale per cui è causa, nonché il nesso causale fra la condotta negligente e il sopravvenuto decesso sig.ra ; B) condannare, per l'effetto Persona_1
l'ente convenuto al risarcimento dei danni connessi e conseguenti come di seguito specificati: In favore dell'attore sia in proprio che nella qualità di erede della defunta moglie , nonché quale esercente la patria potestà sulla figlia minore : Persona_1 Pt_2
a- del danno biologico rapportato alla massima lesione possibile del diritto alla salute;
b- del danno morale connesso all'illecito; c- del danno catastrofale.
Gradatamente e per l'ipotesi in cui i fatti siano qualificati quale lesione del bene giuridico della vita: a) del danno tanatologico quale danno da lesione del rapporto parentale. Nella misura che sarà determinata in corso di causa o equitativamente stabilita. Oltre interessi maturati dall'evento e fino all'effettivo soddisfo. Con condanna al pagamento delle spese competenze ed onorari da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
A tali richieste l'attore ha premesso che: -in data 25.12.2011 la moglie, Persona_1 dopo aver accusato un forte dolore al petto e al braccio sinistro, veniva trasportata presso il P.P.I. (punto di primo intervento) di Gaeta ed affidata alle cure del personale medico presente nella struttura;
-successivamente la paziente andava in arresto cardiaco e ne veniva disposto il trasferimento presso l'Ospedale Dono Svizzero di Formia, polo ospedaliero con cardiologo di guardia;
-dopo un'attesa di 30 minuti dalla disposizione di trasferimento, era sopraggiunta una prima ambulanza sopravvista di medico a bordo, poiché non specificamente richiesto, pur consentendo il modulo predisposto tale evenienza;
-dopo circa venti minuti la medesima ambulanza, tornata indietro per munirsi di medico a bordo, era di nuovo giunta presso il pronto soccorso di Gaeta, munita di personale medico e aveva trasportato la paziente, ormai priva di coscienza, all'ospedale di Formia, dove la stessa era giunta apparentemente già deceduta;
-alla luce delle descritte circostanze il decesso di era da ritenersi provocato dalla negligenza del Persona_1 personale medico del P.P.I. di Gaeta e dell'ospedale di Formia e dall'inidoneità delle cure prestatele;
quindi, l'attore anche nelle citate qualità ha avanzato – nei confronti dell' – domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali e morali, iure CP_2 proprio e iure ereditatis, connessi e conseguenti alla morte della congiunta.
§1.1-Si è costituita in giudizio l' , ha contestato Controparte_3 la domanda attorea, deducendone l'infondatezza e concludendo per il suo rigetto. §1.2-Il primo giudice, istruita la causa con i documenti prodotti dalle parti, prova testimoniale e CTU medico-legale, ha deciso la causa con la sentenza della cui impugnativa si discute, con la quale, condividendo con le conclusioni del consulente tecnico in quella sede nominato, ha rigettato la domanda e compensato le spese di lite, ritenendo che parte attrice non avesse soddisfatto l'onere di allegazione e prova posto a suo carico. In particolare, il primo giudice ha affermato: “Pur essendo stati puntualmente individuati gli inadempimenti perpetrati dal personale medico de quo, l'attore non ha tuttavia fornito alcun elemento medico-scientifico in grado di evidenziare la correlazione tra detti inadempimenti e l'evento morte. L'attribuzione alla struttura sanitaria di un ritardato intervento terapeutico e diagnostico non supportata da una spiegazione scientifica della sua rilevanza sotto il profilo eziologico rispetto all'evento morte come concretamente verificatosi, non consente di ritenere soddisfatto l'onere di allegare un inadempimento qualificato e quindi di attribuire alla convenuta l'onere di dimostrare
l'esattezza adempitiva, ovvero la non riferibilità causale alla stessa dell'evento letale”.
§2-La sentenza è stata impugnata da e da , nel Parte_1 Parte_2 frattempo divenuta maggiorenne, con atto di appello alla cui integrale lettura si rinvia quale parte espressa e necessaria di questa sentenza, sulla scorta dei motivi rubricati e in estrema sintesi individuabili come segue: I Nullità della sentenza per violazione dell'art.
276 c.p.c.: la sentenza di primo grado è nulla perché redatta con la collaborazione del tirocinante, dott. , quindi non è riconducibile a riflessione ed Persona_2 elaborazione intellettuale autonoma e personale del magistrato ma di un terzo.
II Violazione e falsa applicazione di legge. Illegittima ed erronea motivazione in ordine alla asserita omessa "spiegazione scientifica" dell'inadempimento: l'onere di allegazione della parte attrice deve ritenersi soddisfatto con l'indicazione di un inadempimento “astrattamente idoneo alla produzione del danno” e ciò è stato puntualmente adempiuto dall'attore, come emerge chiaramente dagli atti di causa.
III Violazione di legge ed erronea e falsa motivazione di esclusione di ritardo, inadempimento e negligenza della struttura sanitaria P.P.I. di Gaeta e P.O. di Formia: il primo giudice ha ritenuto non sussistere alcuna negligenza ascrivibile all'ente sanitario tratto in lite, aderendo acriticamente alle erronee affermazioni del CTU, nonostante le puntuali contestazioni – anche sulla scorta delle osservazioni del CTP – di parte attrice- appellante.
IV Violazione di legge per illegittima ed erronea esclusione dell'inadempimento colpevole e della negligenza dell'ente conseguente alla violazione delle prescrizioni e dei protocolli medici e della riferibilità causale all'evento letale: il primo giudice, dopo aver correttamente rilevato gli errori commessi dai sanitari, è caduto in contraddizione affermando – erroneamente – che la consulenza tecnica non ha evidenziato un collegamento eziologico sufficiente a ritenere probabile che detti inadempimenti siano stati causa della morte di . E, invece, una attenta valutazione delle effettive Persona_1 risultanze probatorie (documentali e testimoniali, nonché delle osservazioni critiche mosse dal CTP) avrebbe necessariamente condotto il tribunale a riconoscere la grave negligenza medica ed il nesso causale con l'evento morte.
V Violazione e falsa applicazione di legge. Illegittima ed erronea motivazione di esclusione di un inadempimento della struttura sanitaria e non riferibilità causale alla stessa dell' evento letale in relazione alla manifesta inadeguatezza del PPI a fare fronte ad una emergenza infartuale: il CTU, nell'affermare che non erano possibili altre manovre rispetto a quelle effettuate presso il PPI di Gaeta, omette di riferire che a soli 6 km di distanza, a Formia, si trova il Presidio Ospedaliero Dono Svizzero, dotato del
Reparto operativo UTIC, attrezzato per emergenze cardiache ed emodinamiche. Avrebbe quindi dovuto essere valutato che i sanitari del PPI, struttura di primo intervento, non organizzata per prestare cure adeguate ad una persona colpita da infarto acuto del miocardio, hanno negligentemente omesso di sottoporre la ad un adeguato Per_1 trattamento di stabilizzazione dell'infarto in atto e, ancor più di disporne, immediatamente, il trasferimento presso l'attrezzato P.O. di Formia.
VI Violazione e falsa applicazione di legge. Omessa valutazione dei rilievi critici sollevati dal CTP e per rigetto della istanza di rinnovo della CTU: il primo giudice, nell'escludere il nesso di causalità fra la negligente condotta medica e l'evento ferale, ha aderito in modo passivo ed acritico alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio. Non ha infatti esaminato, in sentenza non vi è alcun cenno, i rilievi compiuti dal consulente di parte.
VII Violazione e falsa applicazione di legge. Omessa o apparente motivazione sul merito della domanda: la motivazione adottata dal Tribunale di Latina non soddisfa i requisiti di cui all'art. 132, comma IV, c.p.c. né appare in armonia con l'art. 111 comma
VI Cost., essendosi il primo giudice limitato ad una mera e generica condivisione della
CTU, richiamandola e trascrivendola in più parti della sentenza, ma senza esporre il percorso logico/giuridico e le ragioni poste a sostegno di siffatta condivisione e decisione, omettendo la valutazione delle prove documentali e testimoniali fornite nel corso del giudizio. VIII Violazione e falsa applicazione di legge. Illegittima ed erronea motivazione in ordine alla domanda risarcitoria da perdita di chance: il primo giudice ha erroneamente ritenuto che parte attrice non avesse espressamente richiesto di accertare il diritto al risarcimento dei danni da perdita di chances.
IX Violazione e falsa applicazione dell'art. 245 cpc: le circostanze sulle quali verteva la prova testimoniale articolata e non ammessa erano riferibili a fatti storici obiettivi conseguenti al decesso di e diretti a dimostrare la fondatezza delle domande Persona_1 risarcitorie proposte, mentre la riduzione della lista testimoniale avrebbe potuto essere disposta, al più, dopo l'espletamento della prova, allorché per i risultati raggiunti si fosse valutata superflua l'escussione degli altri testi indicati. L'immotivata ed erronea limitazione dell'istruttoria ha invece indebitamente limitato il diritto di difesa dell'attore, volta a comprovare adeguatamente tutti i fatti costitutivi della domanda.
Gli appellanti hanno quindi chiesto: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 344/2020 del Tribunale di Latina, emessa in data 7 febbraio 2020 nel giudizio RG 201547/2012, non notificata , in accoglimento delle motivazioni sopra svolte ed in riforma totale della sentenza appellata : -accogliere la domanda degli odierni concludenti e così come formulata con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di I° grado innanzi il Tribunale di Latina;
-dichiarare la responsabilità per colpa, negligenza ed imperizia in capo alla Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella causazione
[...] dell'evento letale per cui è causa, nonché il nesso causale fra la condotta negligente e il sopravvenuto decesso sig.ra ; -condannare, per l'effetto l'ente convenuto al Persona_1 risarcimento dei danni connessi e conseguenti come di seguito specificati: In favore dei concludenti in proprio: a) del danno morale subiettivo e del danno relativo alla compromissione dei rapporti parentali e relazionali ex art 2059 cc, quale danno non patrimoniale subito sia nella sua componente esistenziale che nella sua proiezione morale, attinente cioè al cosiddetto "pretium doloris" in senso stretto. In favore dei concludenti, jure haereditatis : b) del danno biologico terminale e/o del danno catastrofale, stante l'apprezzabile lasso di tempo intercorso tra l'insorgere e l'aggravarsi della patologia cardiaca della , conseguente alle gravi negligenze sanitarie Persona_1
e la morte causata dalle stesse e stante la percezione da parte della vittima delle sue condizioni di salute e della imminenza della propria morte Danni da liquidarsi nella misura al riguardo indicata in motivazione (cfr. pg. 36, 37, 38 e 39) che espressamente si richiama o in quella diversa che si riterrà di giustizia, anche equitativamente stabilita. Oltre interessi maturati e svalutazione monetaria sopravvenuta dall'evento all'effettivo soddisfo. In via istruttoria: a)alla stregua delle molteplici criticità illustrate e che inficiano la relazione medico legale svolta in primo grado rendendola inattendibile ed inutilizzabile, si chiede che l'adita Corte voglia (ove non ritenga, sulla base dei rilievi svolti e delle prove documentali acquisite, già adeguatamente comprovata l' evidente e grave responsabilità medica) disporre l'ammissione di nuova ctu medico legale al fine di fornire, all'esito dell'adeguata valutazione della documentazione in atti e delle circostanze emerse dalla prova testimoniale, coerente risposta ai quesiti già formulati in primo grado;
b)in accoglimento della censura articolata al capo IX° , disporre
l'ammissione dei capi di prova distinti ai nn. 16,18,19,20,21 con tutti i testi rimanenti indicati nelle indicate note del 29.11.2013 ( Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
, tutti da Gaeta). Con condanna al pagamento delle spese
[...] Testimone_4 competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
§2.1-Si è costituita la e, contestato integralmente Controparte_1
l'appello siccome inammissibile e infondato, ne ha chiesto il rigetto.
§2.2-La Corte, verificata la regolare istaurazione del contraddittorio, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 03.03.2022, ritenuta la necessità di disporre la rinnovazione della CTU espletata in primo grado, ha nominato il dott.
affinché rispondesse al seguente quesito: “Esaminati gli atti, Persona_3 espletato ogni opportuno accertamento, accerti il CTU se sussiste la prova, anche in applicazione del principio del “più probabile che non” del nesso di causalità tra gli inadempimenti lamentati, ove sussistenti, e la morte di . Acquisito Persona_1
l'elaborato dallo stesso predisposto, all'udienza cartolare in epigrafe indicata, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., l'ha riservata in decisione.
§3-L'appello, particolarmente considerando quanto emerso dalla consulenza tecnica redatta dal CTU nominato nel corso di questo giudizio, in rinnovazione di quella espletata in primo grado, è fondato nei termini di seguito specificati.
Appare, anzitutto, appena il caso di chiarire che il primo motivo di appello, con il quale gli appellanti eccepiscono la nullità della sentenza gravata perché redatta con la collaborazione di un tirocinante, è destituito di ogni fondamento.
Difatti, la giurisprudenza di legittimità, richiamata dagli stessi appellanti a supporto della doglianza, secondo cui: “Nel caso in cui risulti, in calce alla sentenza, che la stessa è stata redatta con la collaborazione di un magistrato ordinario in tirocinio, non può considerarsi la sentenza stessa affetta da nullità ne' tanto meno da inesistenza, rilevabile anche d'ufficio in sede di impugnazione, in quanto con tale annotazione non si vuole intendere che il procedimento sia stato deciso dal magistrato senza funzioni, ma solo che, nell'espletamento del tirocinio, il magistrato senza funzioni abbia collaborato col giudice all'esame della controversia e alla stesura della minuta della motivazione, di cui il secondo, con la sottoscrizione, ha assunto la paternità.” (Cassazione civile sez. I,
13/12/2018, n.32307), va letta nel senso che ciò che assume prioritaria rilevanza è la sottoscrizione della sentenza riferibile al giudice che l'ha predisposta e depositata e che in siffatto modo assume la paternità dell'atto, indipendentemente dalla collaborazione di cui si sia avvalso, secondo le norme che regolano le mansioni degli addetti all'ufficio del processo;
tal che, l'enunciato principio vale anche se per “tirocinante” si intenda la figura di cui all'art. 73 del d. l.vo n. 69/2012.
Sono invece fondati i motivi di appello di cui ai nn. II, III, IV, V, VI, e VII, che vanno trattati congiuntamente in quanto tutti diretti a contestare la decisione del tribunale nella parte in cui ha ritenuto non provata la responsabilità dell nella causazione CP_2 della morte di . Persona_1
Dall'analitico esame della ricostruzione dei fatti e delle pratiche mediche adottate dai sanitari che ebbero in cura fatto dal CTU nominato in secondo grado, il dott. Persona_1
emerge una chiara responsabilità della appellata nella Persona_3 CP_2 determinazione del dedotto evento letale. L'ausiliario, infatti, ha così concluso l'indagine demandatagli: “Esaminati gli atti di causa e svolti i necessari accertamenti, ritengo che sussista la prova, anche in applicazione del principio del “più probabile che non”, del nesso di causalità tra gli inadempimenti riscontrati nei trattamenti diagnostico- terapeutici disposti dalla e la morte di . E ciò ha affermato Parte_3 Persona_1 dopo aver dato puntuale e analitico riscontro di tutte le negligenze e imperite condotte ascrivibili ai sanitari che ebbero in cura la suddetta parte lesa, a cominciare dalla lacunosa redazione della cartella clinica. In questa, nemmeno risultando annotato il dosaggio del farmaco Metalyse somministrato, con conseguente impossibilità di stabilire se sia stato adeguato al peso corporeo della paziente;
come pure nessuna menzione vi è dell'orario al quale detto farmaco fu somministrato. Né risulta esservi stata, da parte dello specialista dell'Ospedale di Formia contattato dal medico di turno presso il P.P.I. di Gaeta,
l'indicazione alla somministrazione di eparina e di TA (non v'è prova, tuttavia, che il medico in servizio presso il PPI di Gaeta avesse fornito al collega l'informazione concernente la riscontrata ipopotassiemia). In proposito, va anche condiviso il richiamo che si legge alle pagg. 83 e 84 della relazione peritale predisposta in secondo grado a quanto opinato dalla Corte di cassazione (Cass.
Civ., Sez. III, ordinanza 18 febbraio 2021, n. 4424), la quale “ha ribadito ancora una volta il principio che «la lacunosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, cui, per il principio di vicinanza della prova, è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato: tali principi operano non solo ai fini dell'accertamento della colpa del medico, ma anche in relazione alla stessa individuazione del nesso eziologico fra la sua condotta e le conseguenze dannose subite dal paziente» (cfr. nello stesso senso Cass., 20 novembre
2020, n. 26428; Cass., 31 marzo 2016, n. 6209; Cass., 21 luglio 2003, n. 11316; Cass., 27 aprile 2010, n. 10060; Cass., 26 gennaio 2010, n. 1538).
La Cassazione, inoltre, con sentenza del 1° marzo 2021, n. 752, ha sottolineato il concetto che l'eventuale incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto utilizzabile dal giudice per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente, pur precisando che ciò può avvenire solo se il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno. Per cui, dall'incompletezza della cartella clinica non può farsi discendere direttamente la prova di una condotta colposa, ma è pur sempre necessaria una condotta astrattamente idonea a provocare la lesione (Cass. Civ., Sez. III, 8 febbraio 2021,
n.152). La Suprema corte, inoltre, ha affermato che le conseguenze di una inesatta compilazione della cartella clinica, così come nell'ipotesi di smarrimento della stessa, devono ricadere sulla struttura sanitaria e/o sul medico, e non possono in alcun modo tradursi in un danno nei confronti di colui che ha diritto alla prestazione sanitaria (Cass.
Civ., Sez. III, 8 novembre 2016, n. 22639)”, indipendentemente dal fatto che tali considerazioni, di ordine prettamente giuridico, spettano all'organo giudicante e non al consulente tecnico;
comunque, dovendo rilevarsi la pertinenza dei descritti richiami giurisprudenziali, in quanto tali condivisi e recepiti da questo collegio.
Ancora va considerato che l'ausiliario, sebbene non abbia attribuito particolare rilievo alla mancata somministrazione di farmaco per fronteggiare l' ipopotassiemia, ha tuttavia segnalato come incomprensibile, non giustificabile e in patente violazione delle linee guida allora e tuttora considerate attendibili come buona pratica clinico-assistenziale, la mancata somministrazione di eparina, per la prevenzione di una continuazione o di una recidiva del processo trombogenico, cosa poi nel caso concreto verificatasi con conseguente arresto cardio circolatorio, causa ultima del decesso di . Il che Persona_1 ha condivisibilmente indotto il dott. ad evidenziare nella sua relazione: Per_3
“Analogamente, con tutta probabilità ha svolto un ruolo causale la mancata somministrazione dell'eparina nel corso della procedura fibrinolitica, considerato che la riperfusione coronarica è stata complicata da fibrillazione ventricolare e da arresto cardiaco correlabili a neotrombogenesi, vale a dire ad un rischio noto, prevedibile e farmacologicamente suscettibile di prevenzione.
Permangono dubbi su alcuni degli orari dei diversi accadimenti nei quali si è scandita la vicenda, perché non registrati (le uniche certezze concernono gli orari di arrivo e di dimissione presso il PPI di Gaeta e quelli di effettuazione degli esami elettrocardiografici automaticamente apposti dalla stampante), così come sull'adeguatezza del dosaggio del
In base ai principi giurisprudenziali richiamati, i dubbi suddetti dovrebbero Pt_4 operare in favore dell'appellante e non già paralizzare o impedire la disamina critica”
(grassetto per pronta evidenza).
Ulteriormente dovendo segnalarsi come rilevante e congrua la valutazione medico legale del dott. espressa nei seguenti termini: “Non risulta che il medico in servizio Per_3 presso il PPI di Gaeta abbia seguito l'altra indicazione ricevuta dallo specialista dell'altro Ospedale («contattare l'emodinamica di per il trasferimento al termine CP_1 della trombolisi»): contatto che sarebbe dovuto avvenire già prima di dare corso alla trombolisi, in modo da accelerare l'immediato trasferimento da attuare subito dopo la trombolisi. Indubbiamente, quand'anche il sanitario lo avesse fatto, la distanza tra i due
Ospedali, percorribile da autoambulanza in non meno di un'ora, avrebbe consentito un trattamento tempestivo dell'arresto cardiaco, subentrato alle ore 14:50, soltanto qualora
l'autoambulanza fosse stata equipaggiata con medico rianimatore e possibilmente dotata di defibrillatore”. E, invece, come univocamente desumibile dagli atti di causa e dalle consulenze espletate, la prima autoambulanza che arrivò al PPI di Gaeta era priva di medico rianimatore e di defibrillatore a bordo, e ciò perché tale necessità non era stata doverosamente, esplicitamente menzionata nella richiesta, pur consentendone il modulo l'opzione. Il che ha condivisibilmente indotto il ridetto CTU ad affermare: “il ritardo di ben 20 minuti azzerò di fatto qualunque possibilità di sottoporre la paziente ad una rianimazione da parte di uno specialista”.
Risulta evidente, dunque, come le diverse inadeguatezze tanto diagnostiche quanto terapeutiche nello svolgimento dei trattamenti sanitari cui fu sottoposta, Persona_1 durante la permanenza presso il Punto di Primo Intervento dell'Ospedale di Gaeta, abbiano avuto, secondo l'appropriato parere del CTU, ineludibile peso causale sulla sfavorevole evoluzione della vicenda, secondo il richiamato criterio della causalità adeguata ovvero del più probabile che non.
A questo punto è anche opportuno evidenziare che il parere del CTU nominato in primo grado, secondo il quale: “il giorno di Natale 2011, in assenza di un'organizzazione
(RETE) che consentisse il trasporto primario della paziente, fu corretto trattare la paziente con trombolisi sistemica (Metalyse 6ml) e, come consigliato dal cardiologo di
Formia, contattare l'emodinamica di per il trasferimento al termine della CP_1 trombolisi. Tale strategia era in accordo con le linee guida delle società scientifiche nazionali ed internazionali del tempo ed era quella prevista dall'organizzazione dell' in quel momento”, è stato efficacemente sconfessato da Controparte_1 quanto spiegato dal dott. il quale nella relazione in atti ha chiarito che: “anche Per_3 senza la «implementazione» di lì a poco avvenuta, il tempestivo e diretto trasporto della paziente dal PPI di Gaeta all'Emodinamica dell'Ospedale di Latina per il trattamento angioplastico primario sarebbe stato possibile, in conformità alle linee-guida e alla buona pratica clinico-assistenziale già all'epoca seguite, se non si fosse verificato il ritardo nella diagnosi elettrocardiografica dell'infarto, così come sarebbe stato possibile un più adeguato trattamento rianimatorio dopo l'arresto cardiaco, ove non fosse avvenuto l'altro ritardo dovuto all'evitabile invio dell'ambulanza priva della necessaria presenza del medico rianimatore a bordo”. E pertanto pienamente condivisibili e congruamente argomentate dal punto di vista sia logico che medico legale sono le conclusioni cui l'esperto è giunto: “Bisogna considerare, altresì, che ciascuna delle altre inadeguatezze evidenziate nel corso della presente disamina ha certamente contribuito ad elevare il rischio di mortalità, sebbene non sia possibile fornirne una precisa quantificazione. Tuttavia, se complessivamente considerate, inducono a ritenere che – nei termini probabilistici inovviabili in un ragionamento controfattuale, in cui alla realtà effettuale ne va contrapposta una meramente “ipotetica alternativa” o congetturale – in assenza della summa di inadempimenti via via verificatisi la morte della Sig.ra non si sarebbe verificata. Per_1
Pertanto, in applicazione del principio del “più probabile che non”, si deve ritenere sussistente un nesso di causalità materiale tra gli inadempimenti riscontrati nei trattamenti sanitari praticati e la morte di ”. Persona_1
Occorre quindi esaminare le domande risarcitorie proposte dagli attori-appellanti. §3.1-La liquidazione del danno per la lesione del rapporto parentale in favore degli istanti, conseguente alla perdita della congiunta, , dovrà avvenire anzitutto Persona_1 considerando quanto evincibile dalla documentazione anagrafica in atti. Da questa risulta che tanto quanto , rispettivamente marito e figlia, Parte_1 Parte_2 all'epoca minorenne, erano inseriti nello stato di famiglia della de cuius e, in mancanza di allegazioni in senso contrario, con essa conviventi.
Le riferite sofferenze interiori parimenti possono ritenersi provate in ragione delle allegazioni degli appellanti, dei criteri presuntivi che si impongono in presenza di stretto vincolo parentale e di convivenza nonché in ragione delle massime di comune esperienza, per altro, mancando argomentazioni in senso contrario da parte appellata che ne avrebbe avuto interesse.
In effetti, lo stretto vincolo parentale esistente tra la de cuius e i soggetti istanti, la tenera età dell'unica figlia, la giovane età sia della deceduta che di suo marito;
la circostanza che nel giorno del decesso, cadente il 25 dicembre, erano tutti a casa della famiglia di origine di per il pranzo natalizio, unitamente agli altri parenti, sono tutti elementi Persona_1 che univocamente inducono ad inferire l'importanza data ai rapporti familiari ed affettivi oltre che l'intensità del legame del nucleo familiare ristretto;
tal che, nella forbice prevista nella tabella applicabile deve individuarsi come dovuta la maggior somma ivi prevista.
La liquidazione del danno non patrimoniale per la perdita del legame familiare deve avvenire, infatti, secondo la più aggiornata tabella predisposta dal Tribunale di Milano nell'anno 2024, non solo perché risulta essere la più aggiornata, ma anche perché la stessa, nell'ultimo aggiornamento che l'ha riguardata, ha recepito quel sistema di valutazione che la giurisprudenza di legittimità ha indicato come il più idoneo a garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi; da individuarsi in una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione (cfr. Cass. civ. sez. III, sentenza n. 33005 del 10.11.2021; Sez. 3 -, Sentenza n. 10579 del 21/04/2021;
Sez. 3 -, Ordinanza n. 26300 del 29/09/2021).
E, dunque, le concrete circostanze più innanzi enumerate inducono al riconoscimento in favore: 1) del marito, , la somma di €. 340.257,00 (ottenuta moltiplicando Parte_1 il punto base di €. 3.911,00 per gli 87 punti riconosciuti considerando: l'età della vittima, punti 22; del congiunto, punti 20; il legame parentale e la convivenza, punti 16, l'esistenza di altri congiunti in vita, punti 14 e applicando il coefficiente medio relativo all'intensità del rapporto familiare, 15);
2) della figlia, , la somma di €. 380.000,00 (ottenuta moltiplicando il Parte_2 punto base di €. 3.911,00 per i 108 punti riconosciuti considerando: l'età della vittima, punti 22; del congiunto, punti 26; il legame parentale e la convivenza punti 16, l'esistenza di altri congiunti in vita, punti 14, applicando il coefficiente massimo relativi all'intensità del rapporto familiare, 30). Sulle predette somme andranno poi calcolati rivalutazione e interessi nella misura del tasso legale, previa devalutazione alla data del fatto, 25.12.2011
e rivalutazione via via anno per anno secondo gli indici ISTAT sino alla presente pronuncia, mentre sino all'effettivo soddisfo daranno dovuti i soli interessi al tasso legale.
Per quanto riguarda invece la domanda di risarcimento del danno iure hereditatis a titolo di danno biologico terminale e/o danno catastrofale, occorre premettere che, secondo l'orientamento dei giudici di legittimità si distingue il danno morale catastrofale dal danno biologico terminale in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (più di recente, Cass. civ. Sez. 3 -, Sentenza n. 7923 del 23/03/2024). Inoltre, il danno biologico terminale che la vittima di un illecito subisce nell'apprezzabile lasso di tempo tra la lesione e la conseguente morte, non può essere liquidato attraverso la meccanica applicazione dei criteri contenuti nelle tabelle in relazione al danno alla salute di carattere temporaneo, essendo tenuto il giudice di merito ad operare non solo i necessari adattamenti alle circostanze del caso concreto, ma anche a verificare la congruità dei risultati conseguiti in rapporto al carattere non meramente simbolico degli importi liquidati rispetto all'entità del pregiudizio (Cass. Sez. 3, 17/12/2024, n. 33009).
Nel caso concreto, risulta dalla documentazione in atti che arrivò al PPI di Persona_1
Gaeta alle ore 14.04 e il decesso della stessa venne constatato alle ore 16:40, ma già alle 16:02 la paziente giunse all'ospedale di Formia intubata, ventilata a mano;
ed è stato annotato in cartella clinica che dalle ore 14:51 era in arresto cardiaco ovvero a soli 42 minuti dall'arrivo presso il punto di pronto intervento.
E, dunque, non vi è margine per ravvisare la sopravvivenza della parte lesa per quel lasso di tempo apprezzabile e sufficiente, stimato in almeno 24 ore (Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza
n. 18056 del 05/07/2019; Sez. 3 -, Ordinanza n. 18056 del 05/07/2019), per il riconoscimento del risarcimento del danno biologico terminale.
Posto il limite massimo innanzi indicato, con specifico riguardo al danno morale terminale, deve analogamente osservarsi che per ravvisarlo sussistente, ove la morte sia stata immediata o sia avvenuta a brevissima distanza di tempo, è comunque necessario che tra lesioni e decesso intercorra quel lasso temporale minimo – non convenzionalmente individuabile – ma comunque apprezzabile e tale da consentire la prova di una sofferenza psicologica (non istantanea né immediatamente consumatasi), particolarmente considerando che gli esperti medici legali vanno sostenendo la necessaria sussistenza di un minimo decorso di tempo apprezzabile affinché la coscienza elabori e rappresenti il rischio di morte.
Cosa che non può dirsi nella specifica ipotesi in esame, essendo durato il lasso temporale di coscienza e lucidità di solo 40 minuti, in relazione ai quali l'unica Persona_1 circostanza che ha potuto indicare parte appellante è che lei stessa riferiva al medico del
P.P.I. di Gaeta i sintomi avvertiti e che sono stati così descritti nella relazione peritale espletata in primo grado: “la paziente si presentava sofferente con dolore toracico in atto, insorto da circa un'ora, e tachipnea, senza iniziali segni di compromissione significativa dei comuni parametri vitali e degli indici di funzione emodinamica”, per cui, in quel frangente nessuna diagnosi era stata posta e niente lasciava, apparentemente, presagire la perdita di coscienza che ne sarebbe seguita nel volgere di pochi minuti.
Invero, la percezione del precipitoso e drammatico evolvere degli eventi è stata possibile per i familiari che erano in attesa fuori dalla stanza dove venivano prestate le prime cure alla loro congiunta, avendola vista uscire dal PPI, come dedotto nell'atto di citazione in appello e nei pregressi scritti difensivi, “cianotica” e priva di sensi, ma non certo dalla paziente stessa, che dopo pochi minuti dall'accesso presso il presidio di primo soccorso, avendo avuto solo il tempo di riferire i sintomi patiti, ha perso conoscenza ed è stata intubata. E anche considerando l'appena indicata condizione dei familiari presenti è stato liquidato, quanto al marito, oltre che per la figlia, il risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale nella massima misura prevista dalle tabelle applicate. Deriva da quanto sin qui detto che nessuna ulteriore posta risarcitoria, a parte quella indicata innanzi, in relazione alla definitiva perdita del rapporto parentale, può essere liquidata in favore degli appellanti;
nemmeno quella introdotta con l'VIII motivo di appello, relativo alla mancata pronuncia da parte del primo giudice sulla richiesta di risarcimento per la perdita di chance di vivere più a lungo con la congiunta, essendo la richiesta superata dalla ritenuta sussistenza del nesso eziologico fra il decesso di Per_1
e l'imperizia e negligenza dei sanitari dell' che l'ebbero in cura.
[...] CP_2
Difatti, come recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, “connotato essenziale e al contempo limite della autonoma rilevanza giuridica della chance (patrimoniale o non patrimoniale) è l'"insuperabile incertezza" dell'evento
(o risultato) che ne rappresenta il termine ultimo di riferimento. La chance, infatti, "si sostanzia... nell'incertezza del risultato, la cui "perdita", ossia l'evento di danno, è il precipitato di una chimica di insuperabile incertezza, predicabile alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo rapportate alle condizioni soggettive del danneggiato" (Cass. n. 28993 del 2019, cit.). "Qualora l'evento di danno sia costituito non da una possibilità – sinonimo di incertezza del risultato sperato – ma dal (mancato) risultato stesso (quale può essere: la morte del paziente per effetto congiunto dalla preesistente patologia e della sbagliata diagnosi;
la riduzione della durata della vita;
il peggioramento della qualità della vita residua), non è lecito discorrere di chance perduta, bensì di altro e diverso evento di danno, senza che
l'equivoco lessicale costituito, in tal caso, dalla sua ricostruzione in termini di
"possibilità" possa indurre a conclusioni diverse" (Cass. n. 5641 del 2018, cit.).”
(Cassazione civile sez. III, 17/09/2025 (ud. 06/06/2025, dep. 17/09/2025) n.25480).
La rinnovazione della consulenza tecnica disposta in questo grado di giudizio ed il conseguente accertamento positivo della responsabilità in capo alla struttura sanitaria convenuta/appellata superano anche le censure esposte a fondamento del nono motivo di appello.
§3.2-Le spese di lite di entrambi i gradi, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'appellata soccombente, previa liquidazione CP_2 come da dispositivo, applicando i parametri tariffari vigenti e considerando l'opera difensiva prestata.
PQM
Il Collegio – come sopra composto – definitivamente pronunciando, così provvede: 1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Latina n.
344/2020, accoglie la domanda proposta da e e Parte_1 Parte_2 condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_2 risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale, liquidandolo: in favore di , nell'importo di €. 340.257,00 e in favore di Parte_1 Parte_2
, in €. 380.000, per entrambi oltre interessi al tasso legale e rivalutazione
[...] monetaria come in parte motiva indicato sino alla presente pronuncia, mentre da questa sino all'effettivo soddisfo saranno dovuti i soli interessi al tasso legale.
2) Condanna l' alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi, CP_2 liquidandole, quanto al primo grado, in €. 15.000,00 per compensi di avvocato, oltre IVA
e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15% e, quanto al secondo grado, in €. 14.000,00 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Pone le spese di CTU di entrambi i gradi a carico della CP_2
Così deciso nella camera di consiglio del 30.10.2025
La Presidente est. dott. Marianna D'Avino