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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/03/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 143/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
13/01/2025 da:
Parte_1
con l'avv. BOTTOS FIAMMETTA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. BOTTOS FIAMMETTA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di omologare gli accordi intervenuti tra le stesse.
I coniugi medesimi, all'udienza del 13.03.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 09/01/1999 tra i coniugi nato a [...] il [...] e nata Parte_1 Parte_2
a Toronto CANADA il 14/09/1963, matrimonio trascritto al n. 1, Parte II, Serie A, Anno 1999 del registro degli atti di matrimonio del Comune di FONTANELLE (TV) alle seguenti condizioni:
● Ratifica l'accordo inerente il mantenimento dei figli, maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, come segue: i figli e continueranno ad abitare presso la residenza della Per_1 Per_2
madre; il sig. verserà alla RA a titolo di contributo di Parte_1 Parte_2
mantenimento dei figli, la somma mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ogni figlio) entro il giorno 12 di ogni mese, finché gli stessi non saranno economicamente autosufficienti. Tale importo sarà soggetto annualmente ad adeguamento ISTAT.
Le spese straordinarie dei figli che si rendessero necessarie saranno divise equamente al 50% fra i genitori;
per esse si applicherà il “Protocollo spese straordinarie” adottato dal Tribunale di Treviso.
● Ratifica l'accordo inerente il trasferimento della quota di un ½ della piena proprietà della casa coniugale, delle pertinenze e della porzione di terreno appartenente al signor a favore Parte_1
della RA , al prezzo pattuito di € 70.000,00. Parte_2
− Art.
1. Consenso ed oggetto.
2 Il sig. cede e trasferisce alla RA , che accetta, con ogni garanzia di Parte_1 Parte_2
legge, la quota di un mezzo della piena proprietà della seguente consistenza immobiliare:
1) Unità abitativa tipo villino con locale di deposito e terreno di pertinenza, situata nel Comune di
Fontanelle (TV) via Bosco Lutrano n. 8, catastalmente censita al N.C.E.U. come segue:
- Sezione Urbana B, Foglio 7, Particella 587, sub. 2, piano T-1, Cat. A/7, Classe 01, Consistenza vani
9, Rendita €uro 420,65;
- Sezione Urbana B, Foglio 7, Particella 587, Sub. 3, Cat. C/2, Classe 01, Consistenza 53 mq, Rendita
€uro 16.42;
- Sezione Urbana B, Foglio 7, Particella 587, sub. 1, piano T – bene comune non censibile.
- 2) Terreno situato nel Comune di Fontanelle (TV) via Bosco Lutrano n. 8 catastalmente censito al
Catasto Terreni del Comune di Fontanelle (TV) come segue:
- Foglio 25, Particella 579, Classe 02, are 460, Reddito dominicale €uro 3,90, Reddito agrario € 2,14.
− Il tutto come meglio specificato nella planimetria catastale allegata al presente atto.
− Art. 2 Precisazioni immobiliari.
− La quota di immobili in oggetto è venduta a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con tutti i diritti, accessioni e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza.
La parte cedente, intestataria catastale, ai sensi dell'art. 29, I° comma bis, legge 27 febbraio 1985 n. 52, come introdotto dall'art. 19, 14° comma, decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 200 n. 122, dichiara:
● che i dati di identificazione catastale degli immobili in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate in catasto;
● che vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e da dar luogo all'obbligo di presentazione
3 di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale.
Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma.
Art.
3. Attestazione di prestazione energetica.
In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192, la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'edificio comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) relativo alla suddetta abitazione redatto in data 18/11/2024 dal geom. che si allega al presente CP_1
atto, facendone parte integrante.
La parte cessionaria dichiara altresì di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'immobile in oggetto. La parte cedente dichiara che detto Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause, sopravvenute, tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'immobile oggetto del presente atto. In relazione agli impianti di cui all'art. 1 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, destinati al servizi dell'immobile oggetto del presente atto, le parti convengono quanto segue: la parte cessionaria dichiara di avere conoscenza dello stato degli impianti, che bene conosce e accetta, e della documentazione tecnica e amministrativa già in suo possesso e dichiara fin d'ora di rinunciare a qualsiasi garanzia della cedente sulla conformità degli impianti medesimi alla
4 normativa vigente in materia di sicurezza, impegnandosi, ove necessario, a provvedere, a propria cura e spese, all'adeguamento degli impianti e a dotarli della dichiarazione di conformità o di rispondenza.
Art.
4. Garanzie e provenienza.
Il sig. dichiara e garantisce. Parte_1
● che quanto oggetto del presente atto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi fiscali, diritti di terzi anche di prelazione e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi per oggetto, totalmente o parzialmente, i medesimi beni.
● che il terreno in oggetto è al medesimo prevenuto, infra maggior consistenza, in forza di atto di donazione a firma del notaio – Rep. 24921 – Racc. 14689 – Registrato in Treviso il Persona_3
16/01/1998 al n. 457 e Trascritto il 23/01/1998 al n. R.G. 2247 e n. R.P. 1802.
● che l'abitazione è stata realizzata in forza di concessione edilizia n. 173 del 21/12/1999 – Prot.
98/5023 del Comune di Fontanelle.
Art.
5. Condizioni economiche del trasferimento.
Le parti convengono che il presente trasferimento avviene a titolo solutorio una tantum di ogni loro assetto economico, a mezzo la corresponsione della somma di € 70.000,00 (settantamila) da parte della RA a favore del sig. in due soluzioni di pari importo;
la prima di Parte_2 Parte_1
€ 35.000,00 alla data di pubblicazione della Sentenza di divorzio e la seconda entro il 31.05.2026.
Art.
6. Rinuncia all'ipoteca legale.
La parte cedente e più in generale le parti, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilascino, sin d'ora, ampia e liberatoria quietanza, rinunziando altresì, a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 c.c., con esonero della Conservatoria dei
Registri immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Art.
7. Dichiarazioni urbanistiche.
Ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi urbanistiche ed edilizie, la parte cedente dichiara: che la
5 predetta consistenza immobiliare in oggetto è stata realizzata in forza di concessione edilizia rilasciata dal Comune di Fontanelle (TV) in data 21/12/1999 al n. 173 – prot. 98/5023 ed è stata dichiarata abitabile il 30/07/2022 con Prot. N. 4468/2002 – Pratica n. 173/98 e garantisce che la medesima non
è affetta da irregolarità urbanistiche e/o edilizie ostative alla sua piena libera commerciabilità ai sensi della Legge n. 47 del 1985, D.P.R. n. 380 del 2001.
Art.
8. Dichiarazioni fiscali.
Ai fini della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della
Corte Costituzionale n. 154/1999.
Art.
9. Effetti pubblicitari.
Le parti preso atto di quanto statuito dalla sentenza a S.U. della Corte di Cassazione n. 21761 del
29.07.2021, secondo cui l'accordo, in quanto inserito nel verbale d'udienza, assume forma di atto pubblico, valido per la trascrizione del combinato disposto degli art. 2643 e 2657 c.c., si obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile e a depositare il duplo della nota, in segno di avvenuta esecuzione delle formalità, presso la Cancelleria del Tribunale.
In ogni caso, le parti si impegnano ad effettuare detto trasferimento con atto notarile o scrittura privata autenticata nel caso dovessero insorgere difficoltà, per qualsiasi motivo, per la validità ed efficace trascrizione del trasferimento immobiliare.
● Dà atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano a qualsiasi reciproca richiesta di mantenimento.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Presidente
Deli Luca
6 Il Giudice rel. ed est.
Marina Righi
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