Sentenza breve 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 15/12/2025, n. 2382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2382 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02382/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02101/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2101 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Barbariol, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Prefettura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l’accertamento
previa concessione di misure cautelari
dell’illegittimità del silenzio del Ministero dell’Interno, Prefettura di -OMISSIS-, sull’istanza di concessione delle misure di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale ai sensi del d.lgs. 142/2015, con conseguente condanna a disporre l’immediata concessione delle misure di accoglienza;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 il dott. RL OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, cittadino -OMISSIS-, in punto di fatto espone che: A) egli è entrato in Italia il 21 giugno 2025 ed ha richiesto la protezione internazionale presso la Questura di-OMISSIS-, dichiarandosi indigente; B) in data 25 agosto 2025 è stata formalizzata la domanda di protezione internazionale ed egli ha chiesto più volte (da ultimo in data 24 ottobre 2025) alla Prefettura di -OMISSIS- di essere inserito nel sistema di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale, disciplinato dal decreto legislativo n. 142/2015, ma l’istanza non è stata mai riscontrata.
2. Il ricorrente, lamentando il silenzio inadempimento dell’Amministrazione sull’istanza dallo stesso presentata, chiede a questo Tribunale che venga dichiarata l’illegittimità della condotta omissiva della Prefettura di -OMISSIS- e alla stessa venga ordinato di disporre l’immediato ingresso del ricorrente medesimo nel sistema di accoglienza.
3. Il difensore del ricorrente con memoria depositata in data 5 dicembre 2025 ha dichiarato che il suo assistito in data 3 dicembre 2025 è stato ammesso nel sistema di accoglienza ed ha chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione della materia del contendere e di provvedere alla liquidazione dei compensi spettanti a titolo di patrocinio a spese dello Stato, da quantificarsi complessivamente in € -OMISSIS- oltre accessori di legge.
5. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio in data 6 dicembre 2025 producendo copia del provvedimento con cui il ricorrente è stato ammesso (a decorrere dal 9 dicembre 2025) a fruire delle misure di accoglienza, con conseguente richiesta di declaratoria di improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, e di compensazione delle spese di lite.
6. All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 10 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
DIRITTO
1. In via preliminare il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per definire il giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
2. Passando al merito, tenuto conto della dichiarazione resa dal difensore del ricorrente con la memoria depositata in data 5 dicembre 2025 e del provvedimento sopravvenuto, versato in atti dal Ministero, al Collegio non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere, risultando integralmente soddisfatta la pretesa fatta valere in giudizio dal ricorrente.
3. Quanto alle spese di lite - che in applicazione della regola della soccombenza dovrebbero essere poste a carico dell’Amministrazione - il Collegio osserva che, essendo parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato (con decreto della competente Commissione n. 69 del 2025), l’Amministrazione dovrebbe essere condannata a rifondere le spese di lite con pagamento in favore dello Stato, in applicazione dell’art. 133 del n. 115 del 2002, secondo il quale “Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”. Tuttavia, secondo la giurisprudenza (cfr., in particolare, Cass. civ., sez. I, 26 giugno 2023, n. 18162), l’art. 133 del n. 115 del 2002 non può riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale, qual è il Ministero dell’Interno, sicché nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
4. Invece, con riferimento all’istanza di liquidazione dei compensi presentata dell’avvocato Giovanni Barbariol per l’attività svolta a favore del suo assistito, il Collegio ammette definitivamente il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e ritiene che - tenuto conto della semplicità del contenzioso, della serialità delle questioni trattate, della immediatezza della pronuncia, nonché delle decisioni assunte da questa Sezione in casi analoghi - l’istanza vada accolta. Per l’effetto, al difensore del ricorrente - avuto riguardo a precedenti decisioni di questo stesso Tribunale, relative ad analoghi giudizi promossi da ricorrenti patrocinati dal predetto avvocato - può essere liquidato l’importo richiesto, pari a € -OMISSIS-, già dimidiato, a titolo di compensi e spese, oltre rimborso forfettario e spese generali nella misura del 15%, e accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Ammette definitivamente il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e liquida in favore dell’avvocato Giovanni Barbariol, la somma richiesta di €-OMISSIS-, a titolo di compensi e spese, oltre rimborso forfettario e spese generali nella misura del 15%, e accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RL OL, Presidente, Estensore
Andrea De Col, Primo Referendario
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RL OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.