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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/05/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c. - DEFINITIVA
Nella controversia iscritta al n. 137/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
24.1.2024
da
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
- ricorrenti –
rappresentate e difese dall'Avvocato PISTILLI MASSIMO, come da mandati a margine del ricorso in calce al ricorso, elettivamente domiciliate presso il suo studio in Viterbo via Belluno
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con tro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore,
- resistente –
rappresentata e difesa dagli Avvocati DUSSIN GIUSEPPE e BOLLA LEONARDO, come da mandato in calce alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Treviso, Via San Nicolò n. 42
O G G ETTO : retri buzi one.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. Le ricorrenti, dipendenti della agivano in giudizio per la condanna della CP_1
convenuta al pagamento in loro favore dell'indennità di turno in corrispondenza con le giornate di riposo compensativo assegnate. Sostenevano che l'obbligo di corrispondere detta indennità anche nelle giornate di riposo compensativo discendesse dalle previsioni dell'art. 86, co. 4 del CCNL, Sanità 2016/2018, e concludevano per la condanna della al conseguente pagamento, per importi precisamente indicati in ricorso. CP_1
2. Alla prima udienza, riscontrato che la notifica del ricorso-decreto non era avvenuta ritualmente, veniva concesso a parte ricorrente nuovo termine.
3. Si costituiva quindi la convenuta, che eccepiva preliminarmente l'intervenuta CP_1
prescrizione delle pretese delle ricorrenti con riferimento a quanto eventualmente maturato prima del 18.4.2019 (quinquennio anteriore alla notifica del ricorso) e nel merito negava fondatezza al ricorso anche per carente allegazione e prova, pur formulando a sua volta dei conteggi alternativi.
4. La causa veniva decisa nell'an all'udienza del 15.11.2024 con sentenza non definitiva n. 711/2024, ivi statuendosi la condanna di “a corrispondere alle ricorrenti gli CP_1
importi non versati a titolo di indennità di doppio turno per i giorni di recupero
compensativo, qualora detti recuperi si siano realizzati in mensilità in cui vi sono
effettivamente stati doppi turni per almeno il 30%, per il periodo successivo al
18.4.2019, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria”.
5. La causa veniva quindi rimessa in istruttoria per la quantificazione, anche tramite CTU
contabile, fino a che all'udienza odierna le parti – ferma restando la riserva di appello avverso la sentenza non definitiva formulata dalla convenuta ed impregiudicata CP_1
ogni ulteriore azione sull'an - concordavano gli importi dovuti sulla base della sentenza non definitiva.
§ § § § § § § § § § § § § § § §
6. Fermo quanto argomentato e deciso con la sentenza non definitiva, rimane da operare la quantificazione del dovuto a favore delle ricorrenti.
2 7. Non vi è ragione di disattendere quanto concordemente definito dalle parti in ordine al
quantum, ovverossia la debenza della convenuta dei seguenti importi: CP_1
- dell'importo lordo di € 250,00 a favore della sig.ra ; Parte_3
- dell'importo lordo € 150,00 a favore della sig.ra Parte_1
- dell'importo lordo € 150,00 a favore della sig.ra Parte_2
8. Ne consegue che la debba essere condannata a corrispondere alle ricorrenti detti CP_1
importi.
9. Le spese di lite sono liquidate a carico della per l'importo di cui al dispositivo, CP_1
tenuto anche conto della concorde volontà sul punto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, condanna la convenuta al CP_1
pagamento a favore delle ricorrenti dei seguenti importi:
- dell'importo lordo di € 250,00 a favore della sig.ra ; Parte_3
- dell'importo lordo € 150,00 a favore della sig.ra Parte_1
- dell'importo lordo € 150,00 a favore della sig.ra Parte_2
Condanna altresì la convenuta al pagamento in favore delle ricorrenti delle spese di lite, CP_1
liquidate per ciascuna ricorrente in importo di € 500,00, oltre 15% spese generali, Iva e C.P.A.,
detratta la ritenuta d'acconto, per un importo finale di € 614,56.
Venezia, 27/05/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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