Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 25/03/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. N. 329/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Gian Andrea Morbelli Presidente
Dott.ssa Sara Pozzetti Giudice relatore
Dott.ssa Giulia Paola Elena Bertolino Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 329/2025 avente ad oggetto: affido, collocazione, frequentazione, mantenimento del figlio minore congiuntamente proposta da: nata il [...] a [...] Persona_1
E
[...]
nato il [...] ad [...] Parte_1
Entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti SCOTTI GIOVANNA e BAVA SALVATORE FRANCESCO
ANTONIO, come da procura allegata;
- ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le parti congiuntamente: “- I ricorrenti continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto: la sig.r si trasferirà unitamente alla figli presso l'abitazione Persona_1 Persona_2 dei di Lei genitori, sita alla Via Libero Grassi n.10, Comune di Piazza Armerina (EN), mentre il sig. continuerà ad abitare in Priocca (CN), alla Via Pirio n. 1. Parte_1
La minore, , resterà affidata ad entrambi i genitori, i quali ne cureranno il Persona_2 mantenimento, l'educazione e l'istruzione, condividendo le decisioni di maggior importanza per la medesima relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni del minore nonché delle condizioni psico-fisiche, e ferma restando la decisione autonoma di ciascun genitore sulle questioni di ordinaria amministrazione
evitando qualunque ingerenza e rispettando gli spazi dell'altro meglio descritti in seguito.
La minore avrà collocazione presso la madre, continuando a vivere con essa sia presso la casa dei nonni materni, sita alla Via Libero Grassi n. 10, Comune di Piazza Armerina (EN), sia presso future e differenti residenze, fino a che la predetta non raggiungerà l'indipendenza economica.
Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione di residenza e/o domicilio di uno di essi e/o della figlia.
Il padre corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento della figli euro 300,00 Persona_2
(trecento/00) mensili, da pagarsi entro il giorno 20 di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT.
Il diritto di visita del padre. Il sig , tenuto conto degli impegni scolastici della figlia, Parte_1 nonché degli impegni materni, potrà vedere e tenere con sé la minore almeno 30 giorni all'anno, previa comunicazione (via mail, fax, sms, telegramma, telefono o equipollenti) da trasmettere alla madre entro e non oltre il sabato precedente delle giornate di visita. Pertanto, il padre potrà tenere con sé la figlia (facendola pernottare presso di sé, ovvero, presso l'abitazione dei nonni paterni) durante i periodi di vacanza scolastica (nel rispetto degli impegni scolastici della minore) - andando a prelevarla presso l'abitazione della madre oppure presso l'istituto scolastico frequentato - riaccompagnandola presso l'abitazione materna. Le parti stabiliscono, altresì, di comune accordo che la figlia trascorrerà con l'uno o l'altro dei genitori, ad anni alterni, il giorno di Natale, Santo
Stefano, il 31 dicembre e il Capodanno, il 6 gennaio, il giorno di Pasqua, il Lunedì dell'Angelo, il giorno di Ferragosto (fatte salve eventuali modifiche in ragione dei rispettivi improrogabili impegni di lavoro del padre). Il padre terrà con sé la figlia, senza facoltà di allontanarla dai luoghi di residenza fino al compimento dei sette anni d'età, dopo di ché data la maggiore autonomia che la minore avrà acquisito, potrà portarla con sé allontanandosi dai luoghi di residenza. Resta inteso, che vi sarà l'impegno di tenere informata la madre, circa gli spostamenti della figlia.
La figlia trascorrerà i giorni dei prossimi due compleanni con la di Lei madre, dopo di ché, ad anni alterni, con ciascuno dei genitori ad iniziare dal padre. La figlia trascorrerà, altresì, il compleanno della madre con la stessa anche quando tale giorno coincidesse con quello in cui il padre avrebbe diritto a tenerla con sé.
Allo stesso modo la minore trascorrerà il compleanno del padre con il predetto genitore, eventualmente anche in aggiunta agli altri giorni già stabiliti.
La madre si impegna a recarsi, nei prossimi due anni, per almeno una settimana in Piemonte, così da consentire al padre e ai nonni paterni di passare del tempo con la minore, senza che questa si allontani eccessivamente dalla stessa. Ad ogni modo, nei limiti delle residuali tre settimane, il padre e i nonni paterni saranno liberi di recarsi in Sicilia e di tenere con loro la minore. Per gli altri giorni di festa, diversi rispetto a quelli innanzi indicati, le parti prenderanno accordi di volta in volta, facendo comunque in modo che la figlia trascorra con i genitori le festività diverse da quelle innanzi indicate ad anni alterni con ciascuno di essi.
Per il periodo estivo la figlia trascorrerà con il padre un periodo di almeno 15 giorni, nei mesi di luglio o di agosto di ogni anno, da concordare entro il 01 giugno, tenuto conto delle esigenze lavorative del padre e delle esigenze della minore, prelevandola dalla casa della madre ed ivi riportandola.
Si precisa che i periodi di permanenza previsti per le festività e durante l'estate devono essere tenuti distinti da quelli ordinari, di talché l'alternanza settimanale con le modalità sopra indicate sarà ripresa senza considerare il giorno o i giorni che i minori hanno trascorso con l'uno o l'altro dei genitori durante le feste o l'estate.
Il mantenimento del minore. Il sig , in considerazione dell'importo dello stipendio Parte_1 di €.1.700,00/mensile, dell'assenza di spese di affitto, e quelle per il sostentamento della nuova famiglia in essere, provvederà a corrispondere alla sig.r un assegno, quale contributo Persona_1 al mantenimento della figlia minore, pari ad €. 300,00 mensili, somma concordata tra le parti e ritenuta congrua rispetto alle condizioni economiche di ciascuno. Detto assegno, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, verrà corrisposto entro il giorno 20 di ogni mese direttamente Per_ alla mamma collocataria mediante bonifico bancario al c/c intestato alla sig.ra (IBAN:
[...] – BANCA Unicredit S.p.A.).
Entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese c.d. straordinarie escluse dall'assegno fisso mensile;
all'uopo si specifica che i sig.r concordano di adeguarsi e Per_2 Per_1 rispettare integralmente quanto stabilito e regolato nel “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sull'individuazione delle spese straordinarie per i figli in materia di separazione, divorzio, procedimenti di modificazione delle condizioni di separazione e di divorzio, nonché procedimenti ex art. 227 ter c.c.” approvata dal Tribunale di Asti i data 07 luglio 2017, la quale, deve intendersi parte integrante della presente scrittura privata e a cui le parti dovranno fare espresso riferimento.
Il rimborso al genitore anticipatario. ln relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore,
a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
Assegni familiari. L'assegno per il nucleo familiare (C.d. assegno unico) sarà attribuito, in aggiunta all'assegno di mantenimento, al genitore collocatario in via prevalente dei figli, anche se materialmente erogato dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvo diverso accordo.
Deducibilità fiscale La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Le parti prestano il loro consenso per il rilascio dei passaporti e documenti equipollenti.
Le parti nell'interesse preminente della minor si impegnano ad evitare in presenza Persona_2
(anche telefonica) della figlia discussioni e litigi e, conseguentemente che i rispettivi compagni di vita possano assumere ingerenze nella vita della minore, permanendo lo sviluppo, la cura e gli interessi della medesima in via esclusiva di competenza del genitore.
Resta inteso che la minore potrà avere regolari contatti con i nonni sia materni che paterni.”
Per il P.M.: “nulla si oppone”.
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SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31/01/2025, i sig.ri e chiedevano a Parte_1 Persona_1 questo Tribunale di disporre in ordine all'affido, collocamento, mantenimento ordinario e straordinario della figlia minore (nata ad [...] il [...]) e regime di Persona_2 frequentazione con il genitore non collocatario.
Fissata udienza ex art. 127 ter c.p.c., il PM nulla opponeva, le parti confermavano le conclusioni di cui al ricorso e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Le conclusioni formulate, nei termini di cui al ricorso, debbono essere in questa sede accolte e richiamate, traducendosi in pattuizioni congrue, conformi all'interesse della minore e non contrarie all'ordine pubblico.
Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti dispone in perfetta conformità alle condizioni congiuntamente formulate dalle parti, così come riportate:
1. I ricorrenti continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto: la sig.ra Persona_1 si trasferirà unitamente alla figlia presso l'abitazione dei di Lei genitori, sita alla Via Persona_2
Libero Grassi n.10, Comune di Piazza Armerina (EN), mentre il sig. continuerà ad Parte_1 abitare in Priocca (CN), alla Via Pirio n. 1.
2. La minore, , resterà affidata ad entrambi i genitori, i quali ne cureranno il Persona_2 mantenimento, l'educazione e l'istruzione, condividendo le decisioni di maggior importanza per la medesima relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni del minore nonché delle condizioni psico-fisiche, e ferma restando la decisione autonoma di ciascun genitore sulle questioni di ordinaria amministrazione
(tra cui la gestione dell'alimentazione e dell'igiene personale) durante i periodi in cui ciascuno avrà la custodia e la cura della minore;
evitando qualunque ingerenza e rispettando gli spazi dell'altro meglio descritti in seguito.
3. La minore avrà collocazione presso la madre, continuando a vivere con essa, sia presso la casa dei nonni materni, sita alla Via Libero Grassi n. 10, Comune di Piazza Armerina (EN), sia presso future e differenti residenze, fino a che la predetta non raggiungerà l'indipendenza economica.
4. Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione di residenza e/o domicilio di uno di essi e/o della figlia.
5. Il padre corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento della figlia euro Persona_2
300,00 (trecento/00) mensili, da pagarsi entro il giorno 20 di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT.
6. Il diritto di visita del padre. Il sig. , tenuto conto degli impegni scolastici della Parte_1 figlia, nonché degli impegni materni, potrà vedere e tenere con sé la minore almeno 30 giorni all'anno, previa comunicazione (via mail, fax, sms, telegramma, telefono o equipollenti) da trasmettere alla madre entro e non oltre il sabato precedente delle giornate di visita.
Pertanto, il padre potrà tenere con sé la figlia (facendola pernottare presso di sé, ovvero, presso l'abitazione dei nonni paterni) durante i periodi di vacanza scolastica (nel rispetto degli impegni scolastici della minore) - andando a prelevarla presso l'abitazione della madre oppure presso l'istituto scolastico frequentato - riaccompagnandola presso l'abitazione materna.
Le parti stabiliscono, altresì, di comune accordo che la figlia trascorrerà con l'uno o l'altro dei genitori, ad anni alterni, il giorno di Natale, Santo Stefano, il 31 dicembre e il Capodanno, il 6 gennaio, il giorno di Pasqua, il Lunedì dell'Angelo, il giorno di Ferragosto (fatte salve eventuali modifiche in ragione dei rispettivi improrogabili impegni di lavoro del padre).
Il padre terrà con sé la figlia, senza facoltà di allontanarla dai luoghi di residenza fino al compimento dei sette anni d'età, dopo di ché data la maggiore autonomia che la minore avrà acquisito, potrà portarla con sé allontanandosi dai luoghi di residenza. Resta inteso, che vi sarà
l'impegno di tenere informata la madre, circa gli spostamenti della figlia.
La figlia trascorrerà i giorni dei prossimi due compleanni con la di Lei madre, dopo di ché, ad anni alterni, con ciascuno dei genitori ad iniziare dal padre.
La figlia trascorrerà, altresì, il compleanno della madre con la stessa anche quando tale giorno coincidesse con quello in cui il padre avrebbe diritto a tenerla con sé.
Allo stesso modo, la minore trascorrerà il compleanno del padre con il predetto genitore, eventualmente anche in aggiunta agli altri giorni già stabiliti.
La madre si impegna a recarsi, nei prossimi due anni, per almeno una settimana in Piemonte, così da consentire al padre e ai nonni paterni di passare del tempo con la minore, senza che questa si allontani eccessivamente dalla stessa. Ad ogni modo, nei limiti delle residuali tre settimane, il padre e i nonni paterni saranno liberi di recarsi in Sicilia e di tenere con loro la minore.
Per gli altri giorni di festa, diversi rispetto a quelli innanzi indicati, le parti prenderanno accordi di volta in volta, facendo comunque in modo che la figlia trascorra con i genitori le festività diverse da quelle innanzi indicate ad anni alterni con ciascuno di essi.
Per il periodo estivo la figlia trascorrerà con il padre un periodo di almeno 15 giorni, nei mesi di luglio o di agosto di ogni anno, da concordare entro il 01 giugno, tenuto conto delle esigenze lavorative del padre e delle esigenze della minore, prelevandola dalla casa della madre ed ivi riportandola.
Si precisa che i periodi di permanenza previsti per le festività e durante l'estate devono essere tenuti distinti da quelli ordinari, di talché l'alternanza settimanale con le modalità sopra indicate sarà ripresa senza considerare il giorno o i giorni che i minori hanno trascorso con l'uno o l'altro dei genitori durante le feste o l'estate.
7. Il mantenimento della minore. Il sig. , in considerazione dell'importo dello Parte_1 stipendio di €.1.700,00/mensile, dell'assenza di spese di affitto, e quelle per il sostentamento della nuova famiglia in essere, provvederà a corrispondere alla sig.ra un assegno, quale Persona_1 contributo al mantenimento della figlia minore, pari ad €. 300,00 mensili, somma concordata tra le parti e ritenuta congrua rispetto alle condizioni economiche di ciascuno. Detto assegno, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, verrà corrisposto entro il giorno 20 di ogni mese direttamente alla mamma collocataria mediante bonifico bancario al c/c intestato alla sig.ra Per_1
(IBAN: [...] – BANCA Unicredit S.p.A.).
8. Entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese c.d. straordinarie escluse dall'assegno fisso mensile;
all'uopo si specifica che i sig.ri e concordano di adeguarsi e Per_2 Per_1 rispettare integralmente quanto stabilito e regolato nel “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sull'individuazione delle spese straordinarie per i figli in materia di separazione, divorzio, procedimenti di modificazione delle condizioni di separazione e di divorzio, nonché procedimenti ex art. 227 ter c.c.” approvata dal Tribunale di Asti i data 07 luglio 2017, la quale, deve intendersi parte integrante della presente sentenza e a cui le parti dovranno fare espresso riferimento.
9. Il rimborso al genitore anticipatario. ln relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta. 10. Assegni familiari. L'assegno per il nucleo familiare (C.d. assegno unico) sarà attribuito, in aggiunta all'assegno di mantenimento, al genitore collocatario in via prevalente dei figli, anche se materialmente erogato dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvo diverso accordo.
11. Deducibilità fiscale. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
12. Le parti prestano il loro consenso per il rilascio dei passaporti e documenti equipollenti.
13. Le parti, nell'interesse preminente della minore , si impegnano ad evitare in Persona_2 presenza (anche telefonica) della figlia discussioni e litigi e, conseguentemente, che i rispettivi compagni di vita possano assumere ingerenze nella vita della minore, permanendo lo sviluppo, la cura e gli interessi della medesima in via esclusiva di competenza del genitore.
14. Resta inteso che la minore potrà avere regolari contatti con i nonni sia materni che paterni.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Asti, in data 21 marzo 2025
Il Giudice estensore
Dr.ssa Sara Pozzetti
Il Presidente
Dott. Gian Andrea Morbelli