Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Liguria, sentenza 12/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Liguria |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LIGURIA
composta dai seguenti magistrati:
RO AR FLOREANI Presidente DR BENIGNI Consigliere relatore Antonino GRASSO Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 21635 del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale presso la Sezione nei confronti di:
IT EF ZL, contumace;
- visti tutti gli atti di causa;
- uditi nella pubblica udienza del 27 novembre 2025 il relatore, Cons. DR BE, e il rappresentante del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, Gaetano Piazza;
F A T T O
1. Con atto di citazione regolarmente notificato il Procuratore Regionale, a seguito della segnalazione di danno erariale formulata dal con nota del SENT. n. ___/2025 SENT. n. 1/2026 21 aprile 2022 e della successiva contestazione degli addebiti, ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione IT EF ZL, chiedendone la condanna al pagamento della somma complessiva di 24.492,06 in favore della medesima Università.
2. Oggetto della contestazione è il mancato svolgimento di tre corsi universitari affidatigli, per complessive ottanta ore di docenza, 2022, nonché la mancata partecipazione a tutti i Consigli di Dipartimento svoltisi negli anni 2020 2024.
3. La Procura regionale ha prodotto, al riguardo, oltre alla relazione della Guardia di finanza e agli atti del procedimento disciplinare instaurato per le stesse contestazioni e conclusosi con un provvedimento di sospensione dal servizio e dallo stipendio per quattro mesi, una mail confessoria del dott. Zlatanov del 9 marzo 2022, indirizzata al Collegio disciplinare.
4. Il convenuto, non costituitosi nei termini di legge, ha depositato tramite lettera mail pervenuta alla Segreteria di questa Sezione giurisdizionale nella giornata di ieri, una richiesta di rinvio fondata, essenzialmente, da un avvocato di fiducia per ragioni economiche ritenendo di avere diritto di accedere al patrocinio gratuito a spese dello Stato.
Il Pubblico ministero, dopo avere chiesto il rigetto , ha confermato la richiesta di condanna di cui in citazione.
D I R I T T O
1. In via preliminare, il Collegio non può accogliere la richiesta di rinvio presentata da per carenza della documentazione necessaria a supportare la medesima, non essendo stata prodotta la dichiarazione dei redditi dimostrante, anche solo da un punto di vista astratto, il possesso dei requisiti cui la legge collega il diritto a potere godere di un avvocato successivamente pagato dal Ministero di Giustizia.
Peraltro ricevuto la notificazione informarsi sui presupposti giuridici per accedere al gratuito patrocinio e di iniziare la specifica procedura presso il locale Conpresso il quale avrebbe avuto tutte le informazioni necessarie.
2. Il petitum del presente giudizio è costituito dalla domanda risarcitoria promossa dalla Procura nei confronti del dott. ZL per i danni patiti dal degli Studi di Genova in conseguenza del mancato svolgimento delle lezioni relative a tre corsi universitari (rispettivamente Mechanics of Mechanism and Machines Research Methodology Advanced Modelling and Simulation Techniques for Robots ) affidatigli nel 2021 2022 e corrispondenti a ottanta ore complessive di didattica, nonché della mancata partecipazione a tutti i Consigli di Dipartimento, obbligatoria per il personale docente compresi i ricercatori, svoltisi negli anni 2020 2024.
3.
materiale probatorio fornito, descritto compiutamente nella parte in fatto, che dimostrano le ripetute costanti assenze dello ZL nei periodi contestati (sia sotto il profilo delle mancate docenze sia sotto quello della mancata partecipazione ai Consigli di Dipartimento succedutisi nel tempo), senza fornire alcuna giustificazione se non quella di soffrire di una forma di fobia sociale che gli avrebbe reso assai difficoltosi contatti personali con l A supporto di tale dichiarata patologia, ha allegato però solo una ricetta medica per un farmaco SSRI, peraltro da somministrare in dosi particolarmente lievi (5 -10 gocce al giorno) rilasciata il 10 marzo 2023 nonché di una impegnativa ASL, rilasciata nello stesso giorno, per una visita psichiatrica di cui, non essendo stato prodotto il referto, non si ha dimostrazione di essere stata fatta.
Conseguentemente, non vi è nessuna prova, al di là delle affermazioni scritte del convenuto, di impedimenti di salute tali a potere giustificare una assenza durata peraltro anni.
Pertanto, si deve concludere nel senso di ritenere provato da parte del dott. ZL - della propria prestazione di facere secondo le condizioni previste dal rapporto di impiego, con conseguente danno patrimoniale cagionato alla propria Amministrazione pari ai compensi indebitamente erogati dalla stessa senza ricevere, in cambio, la corrispondente attività lavorativa ( ), cui deve essere aggiunta versità per retribuire la Dott.ssa Perla Maiolino cui era stato nel frattempo affidato il corso Research Methodology (cfr.
estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento del 4 novembre 2021, presente in atti).
A ciò si deve aggiungere il c.d. danno da disservizio, individuato nella necessaria riorganizzazione dei corsi universitari che hanno comportato la soppressione degli altri due insegnamenti di Mechanics of Mechanism and Machines e di Advanced Modelling and Simulation Techniques for Robots , nonché zione di una procedura selettiva per individuare il docente del corso Research Methodology.
Sul punto, ferma restando la sussistenza del danno in 17.971,17) entità del danno patrimoniale complessivamente subito per le somme illegittimamente versate al dott. ZL e a quella invece legittima erogata alla Dott.ssa Maiolino ( 6.520,89).
Il criterio equitativo su cui si fonda la liquidazione del danno che non sia esattamente determinabile nel suo ammonzione del disservizio cagionato pari ad oltre il 250%
danno patrimoniale, come risulterebbe in caso di accoglimento integrale della richiesta di condanna formulata dal P.M.
In considerazione di quanto sopra riportato e in attuazione del principio di integrità e non di sovracompensazione tra comportamento illecito, danno subito e relativo risarcimento, nonché del complessivo comportamento collaborativo del convenuto che ha ammesso genza di fobie personali, essere contenuto nella somma di 1.000,00 pari a circa il 15%
della lesione Pertanto, il dott. ZL sarà tenuto a rimborsare al Ministero e della Ricerca la somma 7.520,89 6.520,89, a titolo di danno patrimoniale per le retribuzioni indebite conseguite e per il compenso corrisposto al nuovo docente 1.000,00 a titolo di danno da disservizio).
4. La quantificazione del danno risarcibile, secondo SS.UU. 22 aprile 1995 n. 1712 più volte recepito da questa Sezione giurisdizionale
(C.d.C. Sez. giur. Liguria, 24 ottobre 2024, n. 98; Id., 30 dicembre 2024, n. 114; Id., 3 aprile 2025, n. 31; Id., 4 aprile 2025, n. 32; Id., 17 aprile 2025, n. 35; Id., 23 aprile 2025, n. 37; Id., 9 maggio 2025, n. 45; Id., 6 agosto 2025, n. 6), deve ricomprendere sia l'equivalente del bene perduto (e, quindi, la rivalutazione monetaria della sua espressione monetaria al momento del fatto),
sia l'equivalente del mancato godimento di quel bene e del suo controvalore monetario, per tutto il tempo che intercorre fra il fatto e la liquidazione. Si tratta di un principio generale di equità che impone di compensare con l'attribuzione degli interessi il conseguimento, in ritardo rispetto al sorgere del credito, della disponibilità di una somma di denaro, la quale continua ad arricchire il patrimonio del debitore che non paga subito, con correlativo lucro cessante di chi dovrebbe ottenerlo e non ne ha la disponibilità; tale lucro cessante (costituito dalla perdita della possibilità di far fruttare la somma se fosse stata pagata subito)
è liquidabile a titolo di interessi compensativi e, una volta fissato, non è suscettibile di ulteriore rivalutazione, costituendo a questo punto un debito di valuta.
La rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi decorreranno dal 31 dicembre 2024, data finale o anno seduta del Consiglio di Dipartimento di cui è stata contestata del convenuto alle sedute del Consiglio di Dipartimento, fino alla data di deposito della sentenza, cui si dovranno aggiungere gli interessi moratori sulla somma così attualizzata, mento della somma dovuta.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda,
C O N D A N N A
IT EF ZL, contumace, al pagamento, in favore Università degli Studi di Genova, della somma di 7.520,89 (settemilacinquecentoventi/89), con rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal 31 dicembre 2024 fino alla data del deposito della presente sentenza, oltre agli interessi compensativi sulla somma via via rivalutata, nonché degli interessi moratori sulla somma così determinata a decorrere dalla data del deposito della presente sentenza fino a quella de tivo pagamento.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio, liquidate Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 27 novembre Il Giudice estensore Il Presidente
(DR BE) (RO AR NI)
Depositato in Segreteria il 12 gennaio 2026 per Il Direttore della Segreteria Elena Asta Il Funzionario Amministrativo (ED RI) f.to digitalmente f.to digitalmente
€ 178,33 (euro Centosettantotto/33).