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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 30/06/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Maria Teresa Moscatelli ha pronunciato a seguito di discussione orale disposta ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 881/2024 del Ruolo generale tra in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Scianandrone Parte_1
(comunicazioni a t) Email_1
-ATTORE- opponente
e
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Antonio Gaudio Controparte_1
e Massimiliano Matera (comunicazioni a Email_2
-CONVENUTA- opposta
OGGETTO: “opposizione a decreto ingiuntivo”
CONCLUSIONI: per tutte le parti costituite come da verbale d'udienza del 12.6.2025 da considerarsi parte integrante della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 23.10.2023, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_2
ingiuntivo n. 114/2024 emesso dal Tribunale di Trani in data 3.2.2024 e notificato in data 8.2.2024 con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 11.035,14 di cui Euro 9.700,00 a saldo della fattura n. 20
del 26/10/2022 di euro 42.700,00 (di cui Euro 7.700,00 quale IVA al 22%), ed euro 1.335,14 a titolo di interessi
1 moratori dalla data di emissione della suddetta fattura al 31/1/2024.
L'opponente deduceva quale motivo di opposizione che, dopo la ricezione della predetta fattura n. 20 del
26/10/2022, la “ chiedeva alla “ di annullarla e di emetterne un'altra Parte_1 Controparte_1
corretta, in quanto le parti avevano convenuto per la fornitura e posa in opera in oggetto, l'importo complessivo di Euro 30.000,00 (e non Euro 35.000,00), con applicazione dell'IVA agevolata al 10% (e non quella al 22%,
applicata dalla società opposta, così come richiesto dalla con dichiarazione del 2/8/2021). Parte_1
Pertanto, l'importo totale dovuto dalla “ è di euro 30.000,00 + euro 3.000,00 (IVA al 10%) = Parte_1
euro 33.000,00, somma che veniva corrisposta dalla “ , alla società opposta, il 26/10/2022, a Parte_1
mezzo a.b.n.t. n.9348746767-09.
Accadeva tuttavia che, con nota del 19/5/2023, la società opposta, ignorando la richiesta della “ Parte_1
[...
di provvedere alla “correzione” della fattura n. 20 del 26/10/2022, chiedeva il pagamento del saldo della fattura n. 20 del 26/10/2022, pari ad euro 9.700,00.
Nonostante la nota inviata dall'attore con cui si ribadiva che l'importo pattuito dei lavori era di euro 30.000,00,
la parte convenuta comunicava di non essere in possesso della dichiarazione per l'applicazione dell'iva agevolata, che pertanto era nuovamente inviata a mezzo pec in data 5.6.2023; parte opponente rappresentava altresì alla parte opposta della possibilità di emettere entro l'anno dall'emissione della fattura una nota di credito della fattura contestata, e nuova fattura con l'importo convenuto e l'iva al 10%, ma anche tale richiesta veniva respinta e la parte odierna opposta manifestava la disponibilità all'emissione della fattura per l'importo di euro 35.000,00 e con applicazione dell'Iva al 10%.
Pertanto, i motivi di doglianza attenevano all'importo del corrispettivo della fornitura e posa in opera quantificato in fattura in euro 35.000,00 a fronte della somma convenuta di euro 30.000,00, ed all'aliquota iva applicata al 22% anziché al 10% trattandosi di lavori di falegnameria per cui vi è applicazione dell'Iva
agevolata.
Per tali ragioni, concludevano pertanto chiedendo revocare il decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese e competenze di lite.
2 Con comparsa di costituzione e risposta dell'11.4.2023 si costituiva in giudizio Controparte_1
(avv. M. Matera e A. Gaudio) che deduceva l'erroneità della ricostruzione di parte avversa, in particolare ripercorrendo i rapporti commerciali tra le parti dell'odierno giudizio, e dunque rappresentando che una prima fattura n. 14 era emessa e regolarmente pagata per lavori effettuati;
la fattura successiva fattura n. 20 per cui è
opposizione era emessa per ulteriori lavori richiesti dalla per l'importo di euro 35.000,00 oltre iva. Parte_1
Tale fattura reca l'elenco dei lavori corrispondenti a quelli indicati nel prospetto finale, che prevedeva il diverso importo di euro 39.715,00 oltre iva, poi ridotto a 35.000,00.
Osservava che dunque vi era già stata l'applicazione dello sconto di euro 4.715,00 sicchè non realistica sarebbe stata l'applicazione dell'ulteriore sconto di euro 5.000,00; evidenziava poi che con missiva del 4.4.2023 parte odierna attrice chiedeva la correzione dell'iva applicata e non della base imponibile, infine osservando la tardiva contestazione dell'iva applicata, che non consentita la variazione richiesta.
Concludeva pertanto chiedeva rigettare la domanda di opposizione del decreto opposto, con conferma del provvedimento monitorio e vittoria di spese e competenze di lite.
Alla udienza di prima comparizione del 12.9.2025, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio esaminate le memorie ex art. 171 bis c.p.c., rigettate le richieste di istruzione orale poiché relative a circostanze non rilevanti ai fini del decidere, accolta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto,
ritenuta la causa matura per la decisione, era rinviata per la discussione e decisione ex art. 281 sexies comma
3 c.p.c. all'udienza del 12.6.2025 con assegnazione di termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusive, che entrambe le parti depositavano, insistendo per l'accoglimento delle richieste in precedenza formulate.
All'udienza del 12.6.2025 le parti si riportavano ai rispettivi scritti insistendo per l'accoglimento delle domande formulate.
Diritto.
La domanda di parte opponente non è fondata ed è pertanto rigettata.
Le parti controvertono dell'importo dovuto a saldo della fattura n. 20 sostenendo la parte attrice che, pur recando la fattura in questione l'importo di euro 35.000,00, in realtà le parti avevano convenuto il diverso
3 importo di euro 30.000,00 nonché dissentono sulla percentuale dell'Iva da applicare, non quella ordinaria indicata in fattura, ma l'Iva agevolata al 10% come richiesto dalla parte attrice in data successiva all'emissione della fattura.
Pur nella diversa ricostruzione dei fatti proposta dalle parti, la documentazione in atti induce per il rigetto della domanda di parte attrice.
Infatti, di particolare rilievo al fine di comprendere l'effettivo intento delle parti, vi è la comunicazione pec intercorsa tra le parti ed allegata dalla parte convenuta (all. n. 6 alla comparsa di risposta), in cui la parte odierna attrice, nel chiedere la modifica della fattura n. 20, formulava la relativa richiesta esplicitando che il pagamento effettuato di euro 33.000,00 (pari ad euro 30.000,00 con euro 3.000,00 in applicazione dell'iva al
10%) era stato effettuato in acconto dell'importo complessivamente dovuto, precisandosi che “per la differenza
dovuta saranno presi accordi successivi”.
Inoltre, con successiva missiva del 5.6.2023, la formulava richiesta per la correzione dell'Iva Parte_1
applicata senza tuttavia articolare alcuna richiesta o istanza di correzione in relazione all'importo dovuto e costituente base imponibile della somma su cui calcolare l'Iva (all. n. 7 alla comparsa di costituzione e risposta).
Quanto, poi, alla modifica della fattura con applicazione dell'iva agevolata al 10%, vi è da osservare che tale possibilità è riferita alla circostanza dell'accorso tra le parti, evidentemente non ricorrente nella fattispecie che ci occupa, ovvero in caso di errore nella fatturazione, neppure ricorrente atteso che la modifica non era richiesta sulla bese di errore nella fatturazione, ma in ragione della sopravvenuta disponibilità dei documenti necessari per l'applicazione dell'Iva agevolata.
Per tali motivi, la domanda proposta da non è fondata ed è rigettata, con conferma del decreto Parte_1
ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex d.m. n. 55 del 2014 e succ.
mod., in relazione al valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice dott. Maria Teresa Moscatelli –
pronunciando ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 881/2024 del Ruolo
4 generale, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da con atto di citazione notificato in data 12.3.2024 e, Parte_1
per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 114/2004 emesso dal Tribunale di Trani in data 3.2.2024
e notificato in data 8.2.2024 nel procedimento r.g. n. 351/2024;
2. dichiara tenuta e condanna al pagamento delle competenze di lite in favore del Parte_1
convenuto che, in relazione al valore della controversia, liquida in euro Controparte_1
5.260,00 per competenze (fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase di trattazione – già applicata la riduzione del 50% stante il solo deposito delle memorie ex art. 171 bis c.p.c. -, fase decisionale, - già applicata la riduzione del 50% in ragione della decisione in forma semplificata - , cui aggiungere il rimborso forfettario del 15%, Iva e Cassa come per legge.
Trani, 30.6.2025
Il Giudice Maria Teresa Moscatelli
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