Art. 1.
Il limite degli impegni che il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad assumere nell'esercizio finanziario 1950-51 a norma dell' art. 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589 , e' elevato di lire un miliardo, ripartito come segue:
1) per contributi nella costruzione delle opere stradali di cui all' art. 2 della legge 3 agosto 1949, n. 589 e delle opere elettriche di cui all'art. 10 della citata legge: lire 300 milioni, di cui lire 150 milioni per l'Italia meridionale ed insulare;
2) per contributi nella costruzione delle opere igieniche di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della citata legge 3 agosto 1949, n. 589 : lire 380 milioni, di cui lire 190 milioni per l'Italia meridionale ed insulare;
3) per contributi nella costruzione delle opere di edilizia scolastica di cui all'art. 8 della suindicata legge: lire 320 milioni, di cui lire 160 milioni per l'Italia meridionale ed insulare;
La somma complessiva di lire 35 miliardi occorrenti per il pagamento dei contributi in annualita' trentacinquennali, attribuita per lire 17.500.000.000 all'Italia meridionale ed insulare e per lire 17.500.000.000 all'Italia settentrionale e centrale, sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di un miliardo in ciascuno degli esercizi dal 1950-51 al 1984-85.
Il limite degli impegni che il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad assumere nell'esercizio finanziario 1950-51 a norma dell' art. 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589 , e' elevato di lire un miliardo, ripartito come segue:
1) per contributi nella costruzione delle opere stradali di cui all' art. 2 della legge 3 agosto 1949, n. 589 e delle opere elettriche di cui all'art. 10 della citata legge: lire 300 milioni, di cui lire 150 milioni per l'Italia meridionale ed insulare;
2) per contributi nella costruzione delle opere igieniche di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della citata legge 3 agosto 1949, n. 589 : lire 380 milioni, di cui lire 190 milioni per l'Italia meridionale ed insulare;
3) per contributi nella costruzione delle opere di edilizia scolastica di cui all'art. 8 della suindicata legge: lire 320 milioni, di cui lire 160 milioni per l'Italia meridionale ed insulare;
La somma complessiva di lire 35 miliardi occorrenti per il pagamento dei contributi in annualita' trentacinquennali, attribuita per lire 17.500.000.000 all'Italia meridionale ed insulare e per lire 17.500.000.000 all'Italia settentrionale e centrale, sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di un miliardo in ciascuno degli esercizi dal 1950-51 al 1984-85.