Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/04/2025, n. 1754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1754 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 26503/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, sezione specializzata in materia di immigrazione
Parte_1
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da nata l'[...] a [...] – SP (Brasile), C.F. Parte_2 C.F._1
[...
e residente in [...]de DR e Silva n. 316, Anhangabaú, cap.13.208-
240, Jundiaí – SP (Brasile), nato il [...] a [...] – SP (Brasile), Parte_3
C.F. e residente in [...]de DR e Silva n. 316, C.F._2
Anhangabaú, cap.13.208-240, Jundiaí – SP (Brasile), , nata Parte_4
l'01.11.1984 a Jundiaí – SP (Brasile), C.F. e residente in [...]C.F._3
n. 233, Morada Mediterrânea, cap.13.214-327, Jundiaí – SP (Brasile), Parte_5 nato l'[...] a [...] – SP (Brasile), C.F. , minorenne, rappresentata dai C.F._4
genitori e , residente in [...]n. 233, Parte_4 CP_1
Morada Mediterrânea, cap.13.214-327, Jundiaí – SP (Brasile), , nato Parte_6
il 07.01.2022 a São Paulo – SP (Brasile), C.F. , minorenne, rappresentato dai C.F._5
genitori e e residente in [...]n. 233, Parte_4 CP_1
Morada Mediterrânea, cap.13.214-327, Jundiaí – SP (Brasile) rappresentati e difesi dall'avv.to Carmelo Ciancio
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_2
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
b) per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_2
competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente;
c) con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto nulla opponendo all'accoglimento della domanda.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da (o o o Persona_1 Persona_1 Parte_7 Parte_7
o nato a [...] il [...] successivamente emigrato
[...] Persona_2
in Brasile dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
Il P.M. ha apposto il visto nulla opponendo.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il giudice, stante la natura documentale della causa, ha invitato la parte costituita a precisare le conclusioni e a discutere la causa indi si è riservato di depositare la sentenza.
Ciò posto, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune
. Persona_1
Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza
(art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_2
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso in esame l'interesse ad agire dei ricorrenti deve ritenersi sussistente atteso che hanno radicato la presente causa il 20/12/2024 dopo avere tentato vanamente di prenotare un appuntamento presso il Consolato Generale di Prima Classe d'Italia a San Paolo attraverso il portale telematico dedicato (cfr. doc 15 fascicolo ricorrenti).
Venendo ora al merito, secondo i principi enunciati dal Supremo Collegio in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. La Corte ha tratto da tali premesse la conseguenza che all'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n.
25317 del 24/08/2022).
Gli enunciati principi vanno ora applicati al caso in esame.
Ritiene il Tribunale che i ricorrenti abbiano assolto all'onere probatorio nei termini richiamati. Con riferimento al soggetto indicato nel ricorso quale capostipite dal quale far partire la linea di discendenza ( ) si osserva infatti che è provata la nascita a Cavarzere (VE) Persona_1 in data 23 marzo 1870 (cfr. certificato di nascita doc. 1). L'avo è pertanto nato in [...] facente parte del Regno d'Italia in cui era in vigore il codice civile del 1865. Consegue che o era cittadino iure sanguinis ai sensi dell'art. 4 Cod. Civ. del 1865, oppure doveva ritenersi cittadino ai sensi dell'art. 5, 1 comma essendo nato nel Regno d'Italia ed essendovi rimasto fino a quando è emigrato in Brasile.
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace.
La linea di discendenza è stata allegata in ricorso nei seguenti passaggi generazionali: “Il
23.03.1870, da e , entrambi italiani, a Cavarzere (Venezia) Persona_3 Persona_4
nasceva il Sig. (doc. 1) cittadino italiano poi emigrato in Brasile. Persona_1
Il 14.12.1895, in Brasile, il predetto sposava (doc. 2) e dalla Persona_1 CP_3
loro unione nasceva il 16.10.1896 (doc. 3). Persona_5
Dal matrimonio tra il già menzionato e (doc. 4) nasceva Persona_5 Per_6 Per_7
il 18.02.1925 (doc. 5).
[...]
Dal matrimonio tra ed (doc. 6) nasceva l'odierna Persona_7 Controparte_4 ricorrente l'11.10.1954 (doc. 7). Parte_2
Dal matrimonio tra e (doc. 8) nascevano gli Parte_2 Parte_3
odierni ricorrenti:
• , nata l'[...] (doc. 9), dal cui matrimonio con Parte_4
(doc. 10) nascevano gli odierni ricorrenti , CP_1 Pt_5 Parte_4
l'01.11.2014 (doc. 11) e , il 07.01.2022 (doc. 12). Parte_6 Parte_4
• il 03.12.1986 (doc. 13)”. Parte_3
Si tratta di linea di discendenza la cui continuità, nei termini in cui è stata allegata in ricorso, è stata provata a mezzo dei documenti di nascita dei discendenti debitamente tradotti ed apostillati nei quali è indicato tra gli altri anche il nominativo dei genitori (cfr. docc. 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13 fascicolo ricorrenti).
Si tratta di linea che subisce un primo passaggio per discendenza materna da Persona_8
la quale ha contratto matrimonio con in data 03/06/1982 (cfr.
[...] Parte_3
docc. 8). Ora, l'art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912 che prevedeva: “la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi” è stato dichiarato illegittimo con la sentenza n. 87 del 1975 la Corte Costituzionale “nella parte in cui, per l'ipotesi di matrimonio di una cittadina italiana con uno straniero, per la cui legge nazionale la cittadinanza del marito si comunica alla moglie, prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Tale principio è stato successivamente codificato dal legislatore con la L. 19 maggio 1975 n. 151 che ha novellato il codice civile introducendo l'art. 143 ter per il quale “la moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinuncia anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera”.
In ordine alla ulteriore questione dell'acquisto della cittadinanza italiana dalla madre, la legge n. 555 del 1912 prevedeva all'art. 1, primo comma , che “è cittadino per nascita :1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro stato , ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene (…)”; anche tale disposizione, sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, è stata dichiarata illegittima con sentenza n. 30 del 1983, nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, indipendentemente dalla cittadinanza del padre.
Come è noto, in base all'art. 136, primo comma Cost. la norma dichiarata illegittima “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” e, ai sensi dell'art. 30, terzo e quarto comma L. 11 marzo 1953 n. 87 “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”
L'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 assicura allora, nel caso in esame, la continuità della trasmissione nei passaggi generazionali che trovano causa nel matrimonio sopra indicato e, conseguentemente, la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti attraverso i successivi passaggi generazionali.
Alla stregua delle considerazioni svolte, in assenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi che era onere dell'Amministrazione intimata, rimasta contumace, dedurre, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Le spese di lite vanno compensate perché lo Stato italiano non può considerarsi inadempiente in considerazione della mole di domande presentate soprattutto in un caso come quello in esame in cui i ricorrenti hanno tentato di ottenere un appuntamento per la presentazione della relativa istanza attraverso il portale dedicato e pressoché a ridosso nel mese di dicembre dello stesso anno hanno depositato il ricorso presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di immigrazione, nella causa r.g.
26503/2024 promossa da nata l'[...] a [...] – SP Parte_2
(Brasile), C.F. e residente in [...]de DR e Silva n. C.F._6
316, Anhangabaú, cap.13.208-240, Jundiaí – SP (Brasile), nato il Parte_3
03.12.1986 a Jundiaí – SP (Brasile), C.F. e residente in [...]C.F._2
de DR e Silva n. 316, Anhangabaú, cap.13.208-240, Jundiaí – SP (Brasile),
[...]
, nata l'[...] a [...] – SP (Brasile), C.F. e residente in Parte_4 C.F._3
Avenida San Lorenzo n. 233, Morada Mediterrânea, cap.13.214-327, Jundiaí – SP (Brasile),
nato l'[...] a [...] – SP (Brasile), C.F. , Parte_5 C.F._4
minorenne, rappresentata dai genitori e , residente in Parte_4 CP_1
Avenida San Lorenzo n. 233, Morada Mediterrânea, cap.13.214-327, Jundiaí – SP (Brasile),
, nato il [...] a [...] – SP (Brasile), C.F. Parte_6 C.F._7
[...
, minorenne, rappresentato dai genitori e e residente Parte_4 CP_1
in Avenida San Lorenzo n. 233, Morada Mediterrânea, cap. , Jundiaí – SP (Brasile) P.IVA_1 contro il , con l'intervento del P.M., definitivamente Controparte_2
pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese.
Venezia, 04/04/2025
Il Giudice: Dott. Parte_1